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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone deiMagistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.913/2023 RGN
TRA
e quale erede di Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via G.V.Quaranta n.
5- appellanti
E
(n.nel 1984), Controparte_1 CP_2 [...]
e quali eredi di (n.nel CP_3 Controparte_4 CP_2
1928) rappresentati e difesi dall'avv. Laura Giovine ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Trieste n.23- appellati
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pesca ed Controparte_5 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (SA) alla via Piave n.43- appellato
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.101/2023
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 2/2/2023 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fossero condannati tutti gli appellati al risarcimento, in solido fra loro e/o singulatim, secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno morale, il danno biologico, il danno all'immagine pubblica, il danno esistenziale ed ogni altro causato per i contenuti diffamatori contenuti nell'articolo dal titolo
“Strani intrecci ad Ogliastro Cilento”, a firma di (n. il CP_2
24/8/1928) apparso in data 28/2/1997 sul periodico “Nuova Solidarietà
– Il Giornale Capaccio-Agropoli”, diretto da (n. il Controparte_5
20/9/1953), nella misura non inferiore ad € 50.000,00 per ciascuno di essi o in quella, maggiore o minore, ritenuta equa e giusta, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dall'evento (28/2/1997) al soddisfo e che fossero condannati Controparte_4 [...]
(n. nel 1984) e quali CP_1 CP_2 Controparte_3
2 eredi di (n. nel 1928), in solido fra loro e nella loro CP_2
qualità, al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di €
10.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di riparazione ex art. 12 l. n. 47/48, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione;
per gli appellati eredi di chiedevano che per CP_2
fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva, Parte_3
mentre nel merito chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese ed attribuzione;
per l'appellato : chiedeva in via preliminare che Controparte_5
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza e l'inesistenza di qualsivoglia danno con la vittoria delle spese e degli onorari ed attribuzione.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 13 marzo 2025
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 23 ottobre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
3 Con ordinanza del 6 novembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 23 ottobre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano davanti al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Vallo della Lucania Controparte_4 [...]
e quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3
e ed esponevano che: il 28/2/1997, CP_2 Controparte_5
sul periodico “Nuova Solidarietà – Il Giornale Capaccio Agropoli”
diretto da , veniva pubblicato l'articolo “ Controparte_5 Parte_4
situazione ad Ogliastro Cilento”, firmato da e che in CP_2
tale articolo venivano gravemente diffamati, con pesanti insinuazioni circa il loro operato di Sindaco e Tecnico del Parte_5
, cariche da loro rispettivamente ricoperte nel 1997; a seguito di
[...]
tanto querelavano e che venivano CP_2 Controparte_5
rinviati a giudizio;
il processo penale che ne scaturiva e nel quale si costituivano parte civile si concludeva in data 4/4/2006 con sentenza n.
298/2006, divenuta irrevocabile il 4/7/2006, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
4 Concludevano, pertanto, chiedendo che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura non inferiore ad euro 50.000,00 ciascuno, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, per i contenuti diffamatori di cui all'articolo di giornale oggetto del procedimento e che Controparte_4 [...]
e nella loro qualità CP_1 CP_2 Controparte_3
di eredi, fossero condannati al pagamento, in favore di ciascuno di loro, di una somma di E 10.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/48.
, Controparte_4 Controparte_1 CP_2 [...]
si costituivano eccependo preliminarmente: la carenza di CP_3
legittimazione passiva di che, con atto di Notaio Controparte_4
del 14/5/2019 rep. 82903, aveva rinunciato all'eredità del Per_2
marito la non riconducibilità dell'articolo al loro dante CP_2
causa e la prescrizione del diritto al risarcimento del CP_2
danno ex art. 2947 cc
Nel merito eccepivano che non vi fossero gli estremi per applicare l'art. 2043 cc poiché nel caso di specie era stato esercitato il
5 diritto di critica e che nei loro confronti, quali eredi, non era applicabile l'art. 12 L. n. 47/48.
ci sostituiva, eccependo la propria carenza di Controparte_5
legittimazione passiva non avendo mai rivestito la posizione di direttore del periodico “Nuova Solidarietà – Il Giornale Capaccio-
Agropoli”.
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e la stessa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda attorea affermando che l'azione si era prescritta e compensava le spese di lite.
Il Giudice di primo grado riteneva che, a seguito della costituzione di parte civile degli attori nel processo penale avente efficacia interruttiva della prescrizione con carattere permanente per tutta la durata del processo, la prescrizione quinquennale era maturata sia che decorresse dal 18/5/2006 ossia trenta giorni dopo il deposito della motivazione effettuato il 18/4/2006 successivamente alla lettura del dispositivo del 4/4/2006, sia che decorresse dal 4/5/ 2006 ovvero dalla scadenza dei trenta giorni che il Tribunale si era dato per il deposito della motivazione.
6 e quale erede di Parte_1 Parte_2 [...]
hanno presentato appello avverso la predetta sentenza Per_1
deducendo i seguenti motivi:
1)error in iudicando- violazione e falsa applicazione degli artt.
544 e 585 cpp, dell'art. 27 del reg. esec. Cpp - violazione e falsa applicazione art. 2947 cc;
il dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione decorreva dal 4/7/2006 come attestato dal cancelliere sulla sentenza ex art. 27 reg. esec. cpc, costituente attestazione fidefacente con efficacia di prova fino a querela di falso;
secondo gli appellanti, ai sensi dell'art. 585 cpp all'epoca vigente il termine per la proposizione dell'appello decorreva dalla comunicazione della stessa all'imputato contumace, per cui, in mancanza di specifica prova contraria, doveva ritenersi che la predetta comunicazione fosse avvenuta il 4/6/2006;
2)error in iudicando et in procedendo - violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2947 cc - violazione degli artt. 112 e
167 cpc;
l'eccezione di prescrizione era stata accolta applicando una decorrenza diversa da quella sollevata dalle parti ed anzi il si era CP_5
costituito tardivamente primo grado per cui era decaduto dalla facoltà
7 di eccepire la prescrizione;
secondo gli appellanti i convenuti, in primo grado, avevano sollevato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che la costituzione di parte civile effettuata dagli attori nel processo penale non avesse avuto un effetto interruttivo permanente per l'assenza nelle varie udienze e per la mancata presentazione delle conclusioni, ai sensi e per gli effetti di cui al n. 2 dell'art. 76 e segg.
del cpp, senza mai fare alcun riferimento alla data di irrevocabilità
della sentenza penale n. 298/2006; l'infondatezza e/o l'inammissibilità
delle eccezioni di prescrizione sollevate in primo grado implicavano la piena fondatezza della domanda risarcitoria da loro avanzata in prime cure, di cui richiamavano il contenuto.
e Controparte_4 Controparte_1 CP_2
si costituivano e controdeducevano chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
dalla documentazione depositata in atti, emergeva come l'unico atto valido, ai fini della prescrizione, in assenza di un'attività
successiva era da ritenersi la costituzione di parte civile avvenuta in udienza preliminare il 7/6/2000, poiché non vi era stata alcuna attività
successiva e, soprattutto, non erano state presentate le conclusioni
8 all'udienza del 4/4/2006 in cui la causa veniva decisa con conseguente revoca tacita della stessa costituzione;
ne conseguiva che, al
23/6/2011, data della notifica dell'atto di costituzione in mora, il termine di prescrizione era abbondantemente decorso;
in ogni caso e in via meramente subordinata, gli appellati rilevavano che, pur volendo sorvolare sul disposto di cui all'art. 2967
cc relativo all'onere della prova, non si poteva ignorare che per costante orientamento della Corte di Cassazione qualora il debitore eccepiva la prescrizione, l'onere della prova gravava sempre sul creditore;
eccepivano l'inammissibilità della domanda meramente reiterata nel merito, senza accettare il contraddittorio, ed evidenziavano l'infondatezza della domanda perché non erano stati acquisiti al processo elementi che consentissero di individuare il prof.
[...]
, nato a [...] il [...], quale firmatario CP_2
dell'articolo, non potendo avere alcuna valenza probatoria il fatto che lo stesso risiedesse in Ogliastro Cilento e vi avesse interessi in qualità
di proprietario di immobili, perché, pur ammesso che il prof. CP_2
fosse firmatario dell'articolo veniva in questione l'esercizio del diritto
9 di critica e perché in ogni caso vi era un'ingiustificata richiesta di risarcimento in ordine al quantum;
in conclusione ribadivano la carenza di legittimazione passiva di per intervenuta rinuncia all'eredità del compianto Controparte_4
marito, con atto per notar del 14/5/2009. CP_2 Per_2
si costituiva e controdeduceva chiedendo il Controparte_5
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
eccepiva il decorso della prescrizione, non essendo mai stata documentata agli atti la costituzione di parte civile quale atto interruttivo;
gli appellanti non avevano svolto, nel processo penale,
alcuna attività e non avevano presentato conclusioni all'udienza in cui era stata decisa con conseguente revoca tacita ex art. 82 n.2)cpp della costituzione in giudizio;
ne conseguiva che l'effetto interruttivo della prescrizione era da retrodatarsi al momento della presentazione della costituzione di parte civile nel processo penale avvenuta nel 2000 in ogni caso e sicuramente l'effetto interruttivo della prescrizione aveva avuto come termine finale la data del 4/4/2006, quale giorno in cui vi era stata la rinuncia tacita alla costituzione di parte civile e, quindi, la
10 prescrizione era maturata il 5/4/2011 prima che in data 23-29/6/2011
fossero notificati gli atti di costituzione in mora;
non vi era stata una violazione dell'art.112 cpc in relazione all'eccezione di prescrizione che era stata sollevata in relazione alla maturata prescrizione dell'azione civile, proposta a seguito del processo penale e in relazione al processo stesso, nonché alla successiva emanata sentenza penale;
non aveva sollevato tardivamente l'eccezione di prescrizione perché era nullo l'atto di citazione in quanto non conteneva gli avvertimenti delle decadenze nell'eventualità della mancata costituzione nei venti giorni antecedenti l'udienza fissata e, in particolare, non era riportato espressamente che tale decadenza si riferiva all' eccezione di prescrizione;
in ogni caso, l'eccezione di prescrizione sollevata, nei termini processuali, dall'altra parte convenuta aveva effetto estensivo anche in suo favore per il carattere di inscindibilità che presentava il procedimento in questione;
nel merito, l'appello era inammissibile perché si sostanziava in una mera riproduzione dei motivi di primo grado;
11 in ogni caso eccepiva che: era carente di legittimazione passiva,
visto che non era mai stato il direttore responsabile del giornale sul quale era stato pubblicato l'articolo fonte della diffamazione, non risultando il suo nome dalla prima pagina del giornale medesimo;
in via meramente subordinata evidenziava che i danni dedotti e quantificati erano del tutto infondati in quanto l'articolo censurato non era produttivo di danni e in ogni caso i danni non erano provati.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
Sotto tale profilo l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass. n.
13535/2018).
Nel merito l'appello non può essere accolto alla luce dell'eccezione di prescrizione che gli eredi di hanno CP_2
riproposto in appello e nel merito quanto alla posizione di
[...]
. CP_5
12 In relazione a quanto oggetto di censura va detto che:
l'irrevocabilità della sentenza penale avente ad oggetto il reato di diffamazione fonte della domanda di risarcimento oggetto del presente contenzioso andava ancorata alla data indicata dal cancelliere a margine della sentenza ovvero al 4 luglio 2006, considerando che il termine di 45 gg ( ex art.544 IIIC c e art.585 Ic lett.c) cpp )per impugnare decorreva dall'avviso del 18/5/2006 al Procuratore
Generale;
il Tribunale non poteva valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi in relazione alla revoca tacita della CP_2
costituzione di parte civile in rapporto all'irrevocabilità della sentenza, sulla base del differente presupposto dell'immanenza della stessa costituzione di parte civile;
invero secondo la Corte di
Cassazione spetta al debitore allegare ed indicare da quale momento il diritto è esercitabile ex art.2935 cc (l'eccezione di prescrizione deve
sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la
solleva ha l'onere di addurre e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa
13 accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (sent Cass.
17534/25; sent. Cass. n.14135/2019; sent. Cass. n. 15991/2018);
il Tribunale non poteva valutare l'eccezione di prescrizione sollevata da che era decaduto ex art.167 cpc dalla Controparte_5
possibilità di sollevare tale eccezione in quanto costituitosi tardivamente in primo grado.
A fronte di tali censure gli eredi di hanno CP_2
riproposto in appello l'eccezione di prescrizione in relazione alla revoca tacita della costituzione di parte civile.
Esaminando tale questione che doveva essere scrutinata in primo grado va rilevato che i difensori delle parti civili non presenziavano all'udienza di definizione del processo penale e non concludevano;
tale comportamento sostanziava una revoca tacita della costituzione di parte civile ( cfr. sent.Cass.pen.n.19380/2016) che , quindi, non ha avuto un effetto interruttivo permanente fino all'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie la costituzione di parte civile ha avuto un effetto interruttivo (cfr.ord.Cass.n.17113/24) al momento del deposito della costituzione ovvero il 7 giugno 2000 nell'udienza preliminare
14 con conseguente decorso della prescrizione allo scadere dei 5 anni decorrenti da tale data.
Sulla base di tanto va ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti si è prescritta nei confronti degli eredi di CP_2
Va solo precisato che per l'erede il discorso è Parte_3
simile, ma non del tutto, perché la domanda nei suoi confronti andava rigettata perché aveva rinunciato all'eredità del de cuius CP_2
e, quindi, per una sua carenza di legittimazione passiva
[...]
prospettata e documentata dinanzi al Tribunale.
Resta da esaminare il gravame in relazione all'appellato
[...]
che si è costituito tardivamente in primo grado e , quindi, CP_5
non poteva eccepire la prescrizione.
Tale parte appellata ha sostenuto che non vi era stata alcuna decadenza a suo carico perché semmai era nullo l'atto di citazione che non conteneva gli avvertimenti utili ai fini della stessa decadenza.
Quest'ultima questione era stata sollevata durante il giudizio di primo grado ed era stata rigettata con l'ordinanza del 9 gennaio 2015
non oggetto di censura.
15 Neppure può ipotizzarsi un effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi di in quanto CP_2
l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e va proposta esclusivamente dalla parte che vi abbia interesse.
Ne consegue che la fondatezza del rilievo degli appellanti in ordine alla tardiva eccezione di prescrizione comporta che la domanda nei confronti del debba essere valutata nel merito. CP_5
Sotto quest'ultimo profilo si rileva che gli appellanti dopo aver proposto censure in relazione alla questione della prescrizione hanno solo ritrascritto gli atti del primo grado quasi a voler affermare che per l'accoglimento di una domanda sia sufficiente la stessa domanda senza l'assolvimento di alcun onere probatorio.
In ogni caso il ha ribadito la sua carenza di legittimazione CP_5
passiva affermando che non era stato provato che fosse il direttore responsabile del giornale sul quale era stato pubblicato l'articolo diffamante.
Proprio sulla base di quanto detto dal è chiaro che la CP_5
questione non attiene alla legittimazione ad agire, ma al merito.
16 In primo grado mediante la prova testimoniale non è stato riscontrato che il rivestisse tale posizione con conseguente rigetto CP_5
della domanda nei suoi confronti.
Va anche precisato che non è stata mai fornita alcuna prova in ordine al danno patito che è stato solo quantificato a livello numerico.
Le spese seguono la soccombenza a favore delle parti appellate per entrambi i gradi (scaglione nel contenzioso con gli eredi di
52.001,00- 260.000,00- la decisione non nel merito CP_2
consente una riduzione al 50 % dei valori minimi per tutti e due i gradi e per tutte le fasi - scaglione nel contenzioso con : Controparte_5
26.001,00 E- 52.000,00 E- valori minimi- tutte le fasi per il primo grado- per questo grado fase introduttiva- fase dello studio- fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
17 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati eredi di spese che liquida per il primo CP_2
grado in E 3526,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali e per questo grado in E 3580,00 oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, in entrambi i casi con attribuzione a favore del difensore antistatario;
3) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida per il primo grado Controparte_5
in E 3809,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per questo grado in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, in entrambi i casi con attribuzione a favore del difensore antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 25 novembre 2025
18 Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
19
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone deiMagistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.913/2023 RGN
TRA
e quale erede di Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via G.V.Quaranta n.
5- appellanti
E
(n.nel 1984), Controparte_1 CP_2 [...]
e quali eredi di (n.nel CP_3 Controparte_4 CP_2
1928) rappresentati e difesi dall'avv. Laura Giovine ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Trieste n.23- appellati
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pesca ed Controparte_5 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (SA) alla via Piave n.43- appellato
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.101/2023
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 2/2/2023 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fossero condannati tutti gli appellati al risarcimento, in solido fra loro e/o singulatim, secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno morale, il danno biologico, il danno all'immagine pubblica, il danno esistenziale ed ogni altro causato per i contenuti diffamatori contenuti nell'articolo dal titolo
“Strani intrecci ad Ogliastro Cilento”, a firma di (n. il CP_2
24/8/1928) apparso in data 28/2/1997 sul periodico “Nuova Solidarietà
– Il Giornale Capaccio-Agropoli”, diretto da (n. il Controparte_5
20/9/1953), nella misura non inferiore ad € 50.000,00 per ciascuno di essi o in quella, maggiore o minore, ritenuta equa e giusta, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dall'evento (28/2/1997) al soddisfo e che fossero condannati Controparte_4 [...]
(n. nel 1984) e quali CP_1 CP_2 Controparte_3
2 eredi di (n. nel 1928), in solido fra loro e nella loro CP_2
qualità, al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di €
10.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di riparazione ex art. 12 l. n. 47/48, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione;
per gli appellati eredi di chiedevano che per CP_2
fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva, Parte_3
mentre nel merito chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese ed attribuzione;
per l'appellato : chiedeva in via preliminare che Controparte_5
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza e l'inesistenza di qualsivoglia danno con la vittoria delle spese e degli onorari ed attribuzione.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 13 marzo 2025
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 23 ottobre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
3 Con ordinanza del 6 novembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 23 ottobre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano davanti al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Vallo della Lucania Controparte_4 [...]
e quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3
e ed esponevano che: il 28/2/1997, CP_2 Controparte_5
sul periodico “Nuova Solidarietà – Il Giornale Capaccio Agropoli”
diretto da , veniva pubblicato l'articolo “ Controparte_5 Parte_4
situazione ad Ogliastro Cilento”, firmato da e che in CP_2
tale articolo venivano gravemente diffamati, con pesanti insinuazioni circa il loro operato di Sindaco e Tecnico del Parte_5
, cariche da loro rispettivamente ricoperte nel 1997; a seguito di
[...]
tanto querelavano e che venivano CP_2 Controparte_5
rinviati a giudizio;
il processo penale che ne scaturiva e nel quale si costituivano parte civile si concludeva in data 4/4/2006 con sentenza n.
298/2006, divenuta irrevocabile il 4/7/2006, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
4 Concludevano, pertanto, chiedendo che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura non inferiore ad euro 50.000,00 ciascuno, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, per i contenuti diffamatori di cui all'articolo di giornale oggetto del procedimento e che Controparte_4 [...]
e nella loro qualità CP_1 CP_2 Controparte_3
di eredi, fossero condannati al pagamento, in favore di ciascuno di loro, di una somma di E 10.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/48.
, Controparte_4 Controparte_1 CP_2 [...]
si costituivano eccependo preliminarmente: la carenza di CP_3
legittimazione passiva di che, con atto di Notaio Controparte_4
del 14/5/2019 rep. 82903, aveva rinunciato all'eredità del Per_2
marito la non riconducibilità dell'articolo al loro dante CP_2
causa e la prescrizione del diritto al risarcimento del CP_2
danno ex art. 2947 cc
Nel merito eccepivano che non vi fossero gli estremi per applicare l'art. 2043 cc poiché nel caso di specie era stato esercitato il
5 diritto di critica e che nei loro confronti, quali eredi, non era applicabile l'art. 12 L. n. 47/48.
ci sostituiva, eccependo la propria carenza di Controparte_5
legittimazione passiva non avendo mai rivestito la posizione di direttore del periodico “Nuova Solidarietà – Il Giornale Capaccio-
Agropoli”.
Nel corso del giudizio venivano escussi dei testi e la stessa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava la domanda attorea affermando che l'azione si era prescritta e compensava le spese di lite.
Il Giudice di primo grado riteneva che, a seguito della costituzione di parte civile degli attori nel processo penale avente efficacia interruttiva della prescrizione con carattere permanente per tutta la durata del processo, la prescrizione quinquennale era maturata sia che decorresse dal 18/5/2006 ossia trenta giorni dopo il deposito della motivazione effettuato il 18/4/2006 successivamente alla lettura del dispositivo del 4/4/2006, sia che decorresse dal 4/5/ 2006 ovvero dalla scadenza dei trenta giorni che il Tribunale si era dato per il deposito della motivazione.
6 e quale erede di Parte_1 Parte_2 [...]
hanno presentato appello avverso la predetta sentenza Per_1
deducendo i seguenti motivi:
1)error in iudicando- violazione e falsa applicazione degli artt.
544 e 585 cpp, dell'art. 27 del reg. esec. Cpp - violazione e falsa applicazione art. 2947 cc;
il dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione decorreva dal 4/7/2006 come attestato dal cancelliere sulla sentenza ex art. 27 reg. esec. cpc, costituente attestazione fidefacente con efficacia di prova fino a querela di falso;
secondo gli appellanti, ai sensi dell'art. 585 cpp all'epoca vigente il termine per la proposizione dell'appello decorreva dalla comunicazione della stessa all'imputato contumace, per cui, in mancanza di specifica prova contraria, doveva ritenersi che la predetta comunicazione fosse avvenuta il 4/6/2006;
2)error in iudicando et in procedendo - violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2947 cc - violazione degli artt. 112 e
167 cpc;
l'eccezione di prescrizione era stata accolta applicando una decorrenza diversa da quella sollevata dalle parti ed anzi il si era CP_5
costituito tardivamente primo grado per cui era decaduto dalla facoltà
7 di eccepire la prescrizione;
secondo gli appellanti i convenuti, in primo grado, avevano sollevato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che la costituzione di parte civile effettuata dagli attori nel processo penale non avesse avuto un effetto interruttivo permanente per l'assenza nelle varie udienze e per la mancata presentazione delle conclusioni, ai sensi e per gli effetti di cui al n. 2 dell'art. 76 e segg.
del cpp, senza mai fare alcun riferimento alla data di irrevocabilità
della sentenza penale n. 298/2006; l'infondatezza e/o l'inammissibilità
delle eccezioni di prescrizione sollevate in primo grado implicavano la piena fondatezza della domanda risarcitoria da loro avanzata in prime cure, di cui richiamavano il contenuto.
e Controparte_4 Controparte_1 CP_2
si costituivano e controdeducevano chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
dalla documentazione depositata in atti, emergeva come l'unico atto valido, ai fini della prescrizione, in assenza di un'attività
successiva era da ritenersi la costituzione di parte civile avvenuta in udienza preliminare il 7/6/2000, poiché non vi era stata alcuna attività
successiva e, soprattutto, non erano state presentate le conclusioni
8 all'udienza del 4/4/2006 in cui la causa veniva decisa con conseguente revoca tacita della stessa costituzione;
ne conseguiva che, al
23/6/2011, data della notifica dell'atto di costituzione in mora, il termine di prescrizione era abbondantemente decorso;
in ogni caso e in via meramente subordinata, gli appellati rilevavano che, pur volendo sorvolare sul disposto di cui all'art. 2967
cc relativo all'onere della prova, non si poteva ignorare che per costante orientamento della Corte di Cassazione qualora il debitore eccepiva la prescrizione, l'onere della prova gravava sempre sul creditore;
eccepivano l'inammissibilità della domanda meramente reiterata nel merito, senza accettare il contraddittorio, ed evidenziavano l'infondatezza della domanda perché non erano stati acquisiti al processo elementi che consentissero di individuare il prof.
[...]
, nato a [...] il [...], quale firmatario CP_2
dell'articolo, non potendo avere alcuna valenza probatoria il fatto che lo stesso risiedesse in Ogliastro Cilento e vi avesse interessi in qualità
di proprietario di immobili, perché, pur ammesso che il prof. CP_2
fosse firmatario dell'articolo veniva in questione l'esercizio del diritto
9 di critica e perché in ogni caso vi era un'ingiustificata richiesta di risarcimento in ordine al quantum;
in conclusione ribadivano la carenza di legittimazione passiva di per intervenuta rinuncia all'eredità del compianto Controparte_4
marito, con atto per notar del 14/5/2009. CP_2 Per_2
si costituiva e controdeduceva chiedendo il Controparte_5
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
eccepiva il decorso della prescrizione, non essendo mai stata documentata agli atti la costituzione di parte civile quale atto interruttivo;
gli appellanti non avevano svolto, nel processo penale,
alcuna attività e non avevano presentato conclusioni all'udienza in cui era stata decisa con conseguente revoca tacita ex art. 82 n.2)cpp della costituzione in giudizio;
ne conseguiva che l'effetto interruttivo della prescrizione era da retrodatarsi al momento della presentazione della costituzione di parte civile nel processo penale avvenuta nel 2000 in ogni caso e sicuramente l'effetto interruttivo della prescrizione aveva avuto come termine finale la data del 4/4/2006, quale giorno in cui vi era stata la rinuncia tacita alla costituzione di parte civile e, quindi, la
10 prescrizione era maturata il 5/4/2011 prima che in data 23-29/6/2011
fossero notificati gli atti di costituzione in mora;
non vi era stata una violazione dell'art.112 cpc in relazione all'eccezione di prescrizione che era stata sollevata in relazione alla maturata prescrizione dell'azione civile, proposta a seguito del processo penale e in relazione al processo stesso, nonché alla successiva emanata sentenza penale;
non aveva sollevato tardivamente l'eccezione di prescrizione perché era nullo l'atto di citazione in quanto non conteneva gli avvertimenti delle decadenze nell'eventualità della mancata costituzione nei venti giorni antecedenti l'udienza fissata e, in particolare, non era riportato espressamente che tale decadenza si riferiva all' eccezione di prescrizione;
in ogni caso, l'eccezione di prescrizione sollevata, nei termini processuali, dall'altra parte convenuta aveva effetto estensivo anche in suo favore per il carattere di inscindibilità che presentava il procedimento in questione;
nel merito, l'appello era inammissibile perché si sostanziava in una mera riproduzione dei motivi di primo grado;
11 in ogni caso eccepiva che: era carente di legittimazione passiva,
visto che non era mai stato il direttore responsabile del giornale sul quale era stato pubblicato l'articolo fonte della diffamazione, non risultando il suo nome dalla prima pagina del giornale medesimo;
in via meramente subordinata evidenziava che i danni dedotti e quantificati erano del tutto infondati in quanto l'articolo censurato non era produttivo di danni e in ogni caso i danni non erano provati.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
Sotto tale profilo l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass. n.
13535/2018).
Nel merito l'appello non può essere accolto alla luce dell'eccezione di prescrizione che gli eredi di hanno CP_2
riproposto in appello e nel merito quanto alla posizione di
[...]
. CP_5
12 In relazione a quanto oggetto di censura va detto che:
l'irrevocabilità della sentenza penale avente ad oggetto il reato di diffamazione fonte della domanda di risarcimento oggetto del presente contenzioso andava ancorata alla data indicata dal cancelliere a margine della sentenza ovvero al 4 luglio 2006, considerando che il termine di 45 gg ( ex art.544 IIIC c e art.585 Ic lett.c) cpp )per impugnare decorreva dall'avviso del 18/5/2006 al Procuratore
Generale;
il Tribunale non poteva valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi in relazione alla revoca tacita della CP_2
costituzione di parte civile in rapporto all'irrevocabilità della sentenza, sulla base del differente presupposto dell'immanenza della stessa costituzione di parte civile;
invero secondo la Corte di
Cassazione spetta al debitore allegare ed indicare da quale momento il diritto è esercitabile ex art.2935 cc (l'eccezione di prescrizione deve
sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la
solleva ha l'onere di addurre e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa
13 accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (sent Cass.
17534/25; sent. Cass. n.14135/2019; sent. Cass. n. 15991/2018);
il Tribunale non poteva valutare l'eccezione di prescrizione sollevata da che era decaduto ex art.167 cpc dalla Controparte_5
possibilità di sollevare tale eccezione in quanto costituitosi tardivamente in primo grado.
A fronte di tali censure gli eredi di hanno CP_2
riproposto in appello l'eccezione di prescrizione in relazione alla revoca tacita della costituzione di parte civile.
Esaminando tale questione che doveva essere scrutinata in primo grado va rilevato che i difensori delle parti civili non presenziavano all'udienza di definizione del processo penale e non concludevano;
tale comportamento sostanziava una revoca tacita della costituzione di parte civile ( cfr. sent.Cass.pen.n.19380/2016) che , quindi, non ha avuto un effetto interruttivo permanente fino all'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie la costituzione di parte civile ha avuto un effetto interruttivo (cfr.ord.Cass.n.17113/24) al momento del deposito della costituzione ovvero il 7 giugno 2000 nell'udienza preliminare
14 con conseguente decorso della prescrizione allo scadere dei 5 anni decorrenti da tale data.
Sulla base di tanto va ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti si è prescritta nei confronti degli eredi di CP_2
Va solo precisato che per l'erede il discorso è Parte_3
simile, ma non del tutto, perché la domanda nei suoi confronti andava rigettata perché aveva rinunciato all'eredità del de cuius CP_2
e, quindi, per una sua carenza di legittimazione passiva
[...]
prospettata e documentata dinanzi al Tribunale.
Resta da esaminare il gravame in relazione all'appellato
[...]
che si è costituito tardivamente in primo grado e , quindi, CP_5
non poteva eccepire la prescrizione.
Tale parte appellata ha sostenuto che non vi era stata alcuna decadenza a suo carico perché semmai era nullo l'atto di citazione che non conteneva gli avvertimenti utili ai fini della stessa decadenza.
Quest'ultima questione era stata sollevata durante il giudizio di primo grado ed era stata rigettata con l'ordinanza del 9 gennaio 2015
non oggetto di censura.
15 Neppure può ipotizzarsi un effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi di in quanto CP_2
l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e va proposta esclusivamente dalla parte che vi abbia interesse.
Ne consegue che la fondatezza del rilievo degli appellanti in ordine alla tardiva eccezione di prescrizione comporta che la domanda nei confronti del debba essere valutata nel merito. CP_5
Sotto quest'ultimo profilo si rileva che gli appellanti dopo aver proposto censure in relazione alla questione della prescrizione hanno solo ritrascritto gli atti del primo grado quasi a voler affermare che per l'accoglimento di una domanda sia sufficiente la stessa domanda senza l'assolvimento di alcun onere probatorio.
In ogni caso il ha ribadito la sua carenza di legittimazione CP_5
passiva affermando che non era stato provato che fosse il direttore responsabile del giornale sul quale era stato pubblicato l'articolo diffamante.
Proprio sulla base di quanto detto dal è chiaro che la CP_5
questione non attiene alla legittimazione ad agire, ma al merito.
16 In primo grado mediante la prova testimoniale non è stato riscontrato che il rivestisse tale posizione con conseguente rigetto CP_5
della domanda nei suoi confronti.
Va anche precisato che non è stata mai fornita alcuna prova in ordine al danno patito che è stato solo quantificato a livello numerico.
Le spese seguono la soccombenza a favore delle parti appellate per entrambi i gradi (scaglione nel contenzioso con gli eredi di
52.001,00- 260.000,00- la decisione non nel merito CP_2
consente una riduzione al 50 % dei valori minimi per tutti e due i gradi e per tutte le fasi - scaglione nel contenzioso con : Controparte_5
26.001,00 E- 52.000,00 E- valori minimi- tutte le fasi per il primo grado- per questo grado fase introduttiva- fase dello studio- fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
17 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati eredi di spese che liquida per il primo CP_2
grado in E 3526,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali e per questo grado in E 3580,00 oltre IVA e
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, in entrambi i casi con attribuzione a favore del difensore antistatario;
3) condanna gli appellanti a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida per il primo grado Controparte_5
in E 3809,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per questo grado in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali, in entrambi i casi con attribuzione a favore del difensore antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 25 novembre 2025
18 Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
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