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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Bordieri Giudice dott. Wandalba Farano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21.7.2025, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.10.1970, entrambi con l'Avvocato Roberto Novati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Manfredo Camperio n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Regolamentazione responsabilità genitoriale
Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. In forza di ciò ogni Persona_1
decisione di maggiore interesse, come quelle inerenti l'istruzione (ovvero la scelta della scuola o dei corsi), l'educazione (avviamento al lavoro, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi ecc.)
e la salute (sottoposizione a interventi chirurgici, a trattamenti psicoterapeutici ecc.) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori e nell'ottica di conseguire quanto è di maggiore convenienza
Pagina 1 per lui, mentre sarà collocato prevalentemente presso la madre nell'abitazione sita in Misinto (MB), alla Via Misentasca n. 63 e ciò anche ai fini della residenza anagrafica del minore.
La casa familiare sita in Misinto (MB), alla Via Misentasca n. 63, di proprietà della IG.ra Parte_3
, madre della IG.ra , sarà assegnata a quest'ultima quale genitore collocatario
[...] Parte_1
del figlio minore.
2. Descrizione del piano genitoriale ex art. 473 bis.12, comma 5, c.p.c.
a partire dal prossimo mese di settembre frequenterà il terzo anno della scuola Persona_1 pubblica primaria “Marconi” sita in Misinto (MB).
La frequenza prevede la seguente fascia oraria: ore 08,15 ingresso, ore 16,15 uscita.
Attualmente, viene accompagnato a scuola tutte le mattine dalla madre e Persona_1 prelevato all'uscita: i) dalla madre tutti i giorni nel periodo invernale;
ii) dal padre a partire dal mese di maggio di ogni anno sino a settembre tutti i giorni, grazie all'orario di lavoro estivo di quest'ultimo.
2.2. Modalità di frequentazione padre – figlio
Il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola oppure dalle ore
18,00 (prelevandolo dalla madre) in caso di impegni lavorativi e sino alle ore 21,00, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, non potendolo accompagnare a scuola alla mattina seguente a causa dell'orario di lavoro;
durante la settimana in cui non cade il week end di competenza paterna, il padre potrà tenere con sé il figlio anche il venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 18,00
(prelevandolo dalla madre), riaccompagnandolo presso la madre il sabato entro le ore 12,00; a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 18,00 (prelevandolo dalla madre) sino alla domenica alle ore 21,00, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
ad anni alterni la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre il minore la trascorrerà con un genitore e quella che va dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi tra le parti. A partire dal corrente anno le parti concordano nel far trascorre ad la settimana che va dal 23 dicembre Persona_1
al 30 dicembre con il padre, mentre la successiva la trascorrerà con la madre;
ad anni alterni il ponte di Pasqua con un genitore, salvo diversi accordi tra le parti. Con riferimento alle altre festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, carnevale, ponte di Ognissanti, ponte dell'8 dicembre) si osserverà il calendario dei giorni di competenza di ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti. Le parti concorderanno entro la fine del mese di aprile di ciascun anno il periodo in cui trascorreranno le vacanze estive con il figlio. potrà Persona_1
trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi tra le parti.
I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza dell'altro eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore.
Il padre potrà sentire telefonicamente e/o tramite videochiamata il minore, telefonando alla madre e/o
Pagina 2 alla nonna materna (nel caso in cui dovesse essere con la nonna) nella fascia Persona_1
oraria che va dalle 18,00 alle 19,00 di ogni giorno, nei giorni di competenza materna. Lo stesso varrà anche per la madre, durante i giorni di competenza paterna.
Entrambi i genitori, indipendentemente dai giorni di propria competenza, potranno partecipare ad ogni attività scolastica ed extrascolastica di , assistendovi. Persona_1
2.3. Supporto alla genitorialità
I genitori danno atto di essere stati edotti dal loro legale della possibilità di intraprendere un percorso congiunto di supporto alla genitorialità specie in casi di eventuali conflitti o disaccordi circa le indicazioni educative o scelte e gestione degli aspetti preminenti della vita di e Persona_1
che tale strumento rappresenta un importante supporto ai genitori stessi a seguito della loro separazione.
3. Questioni economiche
3.1 Entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti, svolgendo ambedue attività lavorativa e non avanzano alcuna reciproca richiesta di mantenimento.
La IG.ra ha conseguito il diploma di maestra d'arte applicata e svolge la professione di web Pt_1 designer con un reddito mensile netto di circa € 400,00 al mese.
La IG.ra è titolare del conto corrente presso l'istituto di credito Banco Posta. Pt_1
Dalla precedente unione matrimoniale della IG.ra è nata il [...] la minore Pt_1 [...]
Persona_2
La IG.a percepisce da parte dell'ex marito IG. un contributo al Pt_1 Parte_4 mantenimento di di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Milano;
La IG.ra continuerà a vivere nella casa coniugale in Misinto (MB), alla Via Misentasca n. 63 Pt_1
di proprietà della madre IG.ra e concessale in comodato d'uso gratuito da Parte_3 quest'ultima;
Il IG. ha conseguito il diploma di licenzia media inferiore e svolge la professione di Parte_2
operaio assunto a tempo indeterminato full time a partire del mese di gennaio 2025, con un reddito mensile netto di circa € 1.350,00 (per 13 mensilità).
È titolare di un conto corrente bancario presso l'istituto di credito Banca Mediolanum.
Il IG. entro la data del 31.08.2025 rilascerà la casa coniugale, andando a vivere in un Parte_2
appartamento in affitto, affrontando una presumibile spesa mensile di € 500,00, comprese spese condominiali.
3.2 Mantenimento in favore di Persona_1
Pagina 3 Alla luce delle rispettive condizioni patrimoniali, il IG. riconosce alla IG.ra uale Parte_2 Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (con Persona_1
rivalutazione annuale ISTAT) da pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate della IG.ra Pt_1
già a lui note entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal mese di settembre 2025.
Il IG. sosterrà altresì il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore come indicate Parte_2
dal Protocollo di Monza qui da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto, che si allega al presente accordo.
L'assegno unico e/o forme di sostegno equiparabili è già percepito dalla IG.ra nella misura Pt_1 del 100% per un ammontare mensile di circa € 200,00.
4. I IGnori e prestano fin d'ora e per quanto necessario, reciproco assenso al Pt_1 Parte_2
rilascio ed al rinnovo a favore del figlio minore del passaporto e della carta di identità.
5. Spese legali compensate.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2
quale è nato in data [...]. Persona_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 2.6.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali Persona_1
da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21.7.2025 , così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Wandalba Farano
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Bordieri Giudice dott. Wandalba Farano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21.7.2025, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.10.1970, entrambi con l'Avvocato Roberto Novati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Manfredo Camperio n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Regolamentazione responsabilità genitoriale
Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. In forza di ciò ogni Persona_1
decisione di maggiore interesse, come quelle inerenti l'istruzione (ovvero la scelta della scuola o dei corsi), l'educazione (avviamento al lavoro, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi ecc.)
e la salute (sottoposizione a interventi chirurgici, a trattamenti psicoterapeutici ecc.) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori e nell'ottica di conseguire quanto è di maggiore convenienza
Pagina 1 per lui, mentre sarà collocato prevalentemente presso la madre nell'abitazione sita in Misinto (MB), alla Via Misentasca n. 63 e ciò anche ai fini della residenza anagrafica del minore.
La casa familiare sita in Misinto (MB), alla Via Misentasca n. 63, di proprietà della IG.ra Parte_3
, madre della IG.ra , sarà assegnata a quest'ultima quale genitore collocatario
[...] Parte_1
del figlio minore.
2. Descrizione del piano genitoriale ex art. 473 bis.12, comma 5, c.p.c.
a partire dal prossimo mese di settembre frequenterà il terzo anno della scuola Persona_1 pubblica primaria “Marconi” sita in Misinto (MB).
La frequenza prevede la seguente fascia oraria: ore 08,15 ingresso, ore 16,15 uscita.
Attualmente, viene accompagnato a scuola tutte le mattine dalla madre e Persona_1 prelevato all'uscita: i) dalla madre tutti i giorni nel periodo invernale;
ii) dal padre a partire dal mese di maggio di ogni anno sino a settembre tutti i giorni, grazie all'orario di lavoro estivo di quest'ultimo.
2.2. Modalità di frequentazione padre – figlio
Il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola oppure dalle ore
18,00 (prelevandolo dalla madre) in caso di impegni lavorativi e sino alle ore 21,00, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna, non potendolo accompagnare a scuola alla mattina seguente a causa dell'orario di lavoro;
durante la settimana in cui non cade il week end di competenza paterna, il padre potrà tenere con sé il figlio anche il venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 18,00
(prelevandolo dalla madre), riaccompagnandolo presso la madre il sabato entro le ore 12,00; a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 18,00 (prelevandolo dalla madre) sino alla domenica alle ore 21,00, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
ad anni alterni la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre il minore la trascorrerà con un genitore e quella che va dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi tra le parti. A partire dal corrente anno le parti concordano nel far trascorre ad la settimana che va dal 23 dicembre Persona_1
al 30 dicembre con il padre, mentre la successiva la trascorrerà con la madre;
ad anni alterni il ponte di Pasqua con un genitore, salvo diversi accordi tra le parti. Con riferimento alle altre festività (ad esempio 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, carnevale, ponte di Ognissanti, ponte dell'8 dicembre) si osserverà il calendario dei giorni di competenza di ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti. Le parti concorderanno entro la fine del mese di aprile di ciascun anno il periodo in cui trascorreranno le vacanze estive con il figlio. potrà Persona_1
trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi tra le parti.
I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza dell'altro eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore.
Il padre potrà sentire telefonicamente e/o tramite videochiamata il minore, telefonando alla madre e/o
Pagina 2 alla nonna materna (nel caso in cui dovesse essere con la nonna) nella fascia Persona_1
oraria che va dalle 18,00 alle 19,00 di ogni giorno, nei giorni di competenza materna. Lo stesso varrà anche per la madre, durante i giorni di competenza paterna.
Entrambi i genitori, indipendentemente dai giorni di propria competenza, potranno partecipare ad ogni attività scolastica ed extrascolastica di , assistendovi. Persona_1
2.3. Supporto alla genitorialità
I genitori danno atto di essere stati edotti dal loro legale della possibilità di intraprendere un percorso congiunto di supporto alla genitorialità specie in casi di eventuali conflitti o disaccordi circa le indicazioni educative o scelte e gestione degli aspetti preminenti della vita di e Persona_1
che tale strumento rappresenta un importante supporto ai genitori stessi a seguito della loro separazione.
3. Questioni economiche
3.1 Entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti, svolgendo ambedue attività lavorativa e non avanzano alcuna reciproca richiesta di mantenimento.
La IG.ra ha conseguito il diploma di maestra d'arte applicata e svolge la professione di web Pt_1 designer con un reddito mensile netto di circa € 400,00 al mese.
La IG.ra è titolare del conto corrente presso l'istituto di credito Banco Posta. Pt_1
Dalla precedente unione matrimoniale della IG.ra è nata il [...] la minore Pt_1 [...]
Persona_2
La IG.a percepisce da parte dell'ex marito IG. un contributo al Pt_1 Parte_4 mantenimento di di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Milano;
La IG.ra continuerà a vivere nella casa coniugale in Misinto (MB), alla Via Misentasca n. 63 Pt_1
di proprietà della madre IG.ra e concessale in comodato d'uso gratuito da Parte_3 quest'ultima;
Il IG. ha conseguito il diploma di licenzia media inferiore e svolge la professione di Parte_2
operaio assunto a tempo indeterminato full time a partire del mese di gennaio 2025, con un reddito mensile netto di circa € 1.350,00 (per 13 mensilità).
È titolare di un conto corrente bancario presso l'istituto di credito Banca Mediolanum.
Il IG. entro la data del 31.08.2025 rilascerà la casa coniugale, andando a vivere in un Parte_2
appartamento in affitto, affrontando una presumibile spesa mensile di € 500,00, comprese spese condominiali.
3.2 Mantenimento in favore di Persona_1
Pagina 3 Alla luce delle rispettive condizioni patrimoniali, il IG. riconosce alla IG.ra uale Parte_2 Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (con Persona_1
rivalutazione annuale ISTAT) da pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate della IG.ra Pt_1
già a lui note entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal mese di settembre 2025.
Il IG. sosterrà altresì il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore come indicate Parte_2
dal Protocollo di Monza qui da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto, che si allega al presente accordo.
L'assegno unico e/o forme di sostegno equiparabili è già percepito dalla IG.ra nella misura Pt_1 del 100% per un ammontare mensile di circa € 200,00.
4. I IGnori e prestano fin d'ora e per quanto necessario, reciproco assenso al Pt_1 Parte_2
rilascio ed al rinnovo a favore del figlio minore del passaporto e della carta di identità.
5. Spese legali compensate.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2
quale è nato in data [...]. Persona_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 2.6.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali Persona_1
da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21.7.2025 , così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Wandalba Farano
Pagina 4