TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7853/2024 promossa da:
rappresentata ed assistita dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Mancini ( - (indirizzo dichiarato C.F._2 Email_1 per comunicazioni e notificazioni) Fax 0577716000) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Asciano (SI) Via Dante Alighieri 3 giusta delega con elezione di domicilio allegate all'atto di citazione con lettera A) ed a esso congiunto mediante strumenti informatici nel costruendo fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 II° comma ATTORE contro con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento della BA d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via
Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa la P.IVA_1 mandataria società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura CP_2
7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , in persona del Dott. il quale interviene al P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 presente atto quale procuratore, con poteri di firma per essa già giusta CP_2 CP_4 procura del 19.10.2022 a rogito Notaio di Velletri, rep. 77770 – racc. 29100 Persona_1 conferitagli dal presidente del c.d.A. Dott. in forza dei poteri a lui conferiti Persona_2 dall'art. 22 del vigente statuto speciale (documento 1), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali Candidi Tommasi Crudeli (codice fiscale - PEC C.F._3
in virtù di procura allegata ala comparsa di costituzione e Email_2 risposta(documento 2) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in
Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale, In via principale, in accoglimento del I° motivo di opposizione, revocare il decreto opposto, accertando la carenza di titolarità, in capo all'opposta del credito azionato e conseguente carenza di legittimazione attiva della stessa nel Controparte_1 presente giudizio;
In subordine, in accoglimento del II° motivo di ricorso, revocando il decreto pagina 1 di 4 opposto, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione azionata, conseguentemente dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti della Sig.ra Controparte_1 [...]
e conseguentemente, accertare l'estinzione di ogni obbligazione di quest'ultimo nei confronti Pt_2 della stessa;
In ulteriore subordine, in accoglimento del III° motivo di ricorso, revocando il decreto opposto, accertare e dichiarare la somma dovuta dall'opponente Sig.ra in € 8.000,00, pari Pt_2 all'importo garantito, in luogo di quella ingiunta. In ogni caso, vittoria di spese ed onorari del procedimento, nessuna esclusa e nella massima estensione. Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze in composizione monocratica, contrariis rejectis, In via preliminare, CONCEDERE la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto non risultando, l'opposizione, né fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. -Nel merito, RIGETTARE l'opposizione, in quanto destituita di ogni fondatezza come detto e dimostrato nell'odierna comparsa di costituzione, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore di spese e competenze anche della presente fase di opposizione a cognizione piena. In denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, Voglia CONDANNARE la GN al pagamento, in qualità di fideiussore nei limiti della garanzia Parte_1 prestata, ovvero della somma di euro 8.000,00. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena. - In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa attorea di condanna al rimborso di somme in eccesso, Voglia DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione) nonché in forza di quanto disposto dalla citata legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni, come nell'odierna comparsa ampiamente argomentato.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Firenze n° 1120/2024, notificato in data 23/05/2024 a mezzo a/r n° 392224010742 per l'importo di €
246.934,81, oltre interessi e spese, su ricorso di a unico socio. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione ha allegato: la carenza di legittimazione attiva della Società
[...]
a unico socio società veicolo ex L. 130/99 e, per essa, della mandataria per CP_5 CP_2 mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria, non essendo sufficiente all'uopo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha mera funzione pubblicitaria nei confronti dei debitori ceduti, essendo, invece, necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione;
l'intervenuta decadenza della BA dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto, la deroga contenuta nell'atto di fideiussione è da ritenersi nulla perché contenuta in un modello approvato dall'Abi ma in violazione al provvedimento della banca d'Italia 55 2005; la limitazione della garanzia fideiussoria ad Euro 8.000,00.
Si è costituita in giudizio con socio unico, la Controparte_1 quale ha eccepito: di essere creditrice nei confronti della opponente, nonchè della
[...]
e dei GN , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_2
in forza di: A) contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura Controparte_9 di credito in conto corrente stipulato in Siena in data 30.07.2008, ai rogiti Notaio (Rep. Persona_3
9153 – Racc. 5652), tra la predetta correntista, società in persona Controparte_6 dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, GN , e la società CP_8
(poi divenuta Controparte_10 Controparte_11
; che, in particolare, la correntista chiedeva ed otteneva un finanziamento ai sensi
[...] dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 385/1993 per la complessiva somma di euro 200.000,00 sotto la pagina 2 di 4 forma di apertura di credito in conto corrente, contraddistinto dal n. 1022144; la durata di detto finanziamento era prevista di 20 mesi ovvero fino al| 28 marzo 2010. A garanzia del detto finanziamento, parte correntista concedeva ipoteca da iscriversi presso la Conservatoria competente sui beni immobili descritti in appresso di proprietà della medesima società che, Controparte_6 con atti sottoscritti in data 17.07.2008, i GN e rilasciavano Controparte_7 CP_8 fideiussione in favore della (poi società Parte_3
e Controparte_12 successivamente divenuta per l'adempimento di qualsiasi Controparte_11 obbligazione verso la BA dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite, sino alla concorrenza dell'importo di euro 230.000,00; con atti sottoscritti in data 29.07.2008, i GN , e Controparte_9 Parte_1 [...]
rilasciavano fideiussione in favore della Pt_2 Parte_3
(poi società BA
[...] Controparte_12
e successivamente divenuta in relazione al fido
[...] Controparte_11 in conto corrente ipotecario, avanti descritto, fino alla concorrenza, rispettivamente, di euro 50.000,00
e di euro 8.000,00; che, in data 04.02.2020, stante il reiterato inadempimento della suddetta società
la BA inviava intimazione in forza della quale comunicava la risoluzione Controparte_6 dei rapporti ed invitava la stessa a provvedere al pagamento di euro 196.506,45, oltre agli interessi maturati e maturandi;
al contempo provvedeva ad informare i fideiussori;
che l'avviso di pubblicazione della cessione in G.U., ove contenga criteri di individuazione dei crediti oggetto della cessione che consentano di individuarli con certezza, anche attraverso l'elenco pubblicato sull'apposito sito internet della banca, espressamente menzionato nell'avviso, è del tutto idoneo a comprovare l'avvenuta cessione, tanto più se avvalorata, come nel caso di specie, dalla dichiarazione liberatoria resa dalla banca cedente contenente il NDG identificativo del credito ceduto;
di avere, comunque, prodotto in giudizio il contratto di cessione;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in relazione al contratto di fideiussione di cui al caso di specie, da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia;
di confermare di aver agito nei confronti della opponente nei limiti della garanzia fideiussoria dalla stessa prestata (Euro 8.000,00).
Parte opponente ha poi rinunciato al primo motivo di opposizione a seguito della produzione in giudizio, ad opera della convenuta opposta, del contratto di cessione relativo al credito azionato in via monitoria.
La materia del contendere permane, invece, in relazione al secondo motivo di opposizione.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Sul secondo motivo di opposizione, deve ritenersi dirimente la circostanza che, anche assumendo l'invalidità della deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., risulta documentalmente che la BA abbia tempestivamente agito contro la società debitrice entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, rispettando così il termine previsto dalla suddetta norma.
La BA cedente il credito ha, infatti, intimato il pagamento del dovuto con raccomandata del
21.05.2020, inviata sia alla debitrice principale, che ai garanti.
Costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza dalla garanzia la richiesta stragiudiziale di adempimento inoltrata dalla BA alla società debitrice - e anche ai suoi fideiussori - in data 21.5.2020.
Deve brevemente evidenziarsi che la fideiussione di cui trattasi è da considerarsi contratto autonomo di garanzia, in considerazione della clausola del contratto, debitamente e consapevolmente sottoscritta dal pagina 3 di 4 fideiussore, che prevede il pagamento immediato in favore del creditore garantito “a semplice richiesta scritta”. Ciò premesso, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende aderire, si osserva che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” e, pertanto, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017; Cass. 13078/2008; da ultimo Cass. 31509/2021). Altresì, sempre nel caso di garanzia a prima richiesta, “la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (Cass. 13078/2008). Tale opzione interpretativa si ritiene preferibile “tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 31509/2021). Pertanto, considerato che nel caso in specie la BA ha inviato sia alla debitrice che ai fideiussori la richiesta di pagamento tempestivamente, l'escussione della garanzia senz'altro da ritenersi tempestiva e valida.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che , nei confronti della opponente, l'azione della BA è limitata all'importo di Euro
8.000,00, nei limiti della fideiussione prestata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Firenze n° 1120/2024, notificato in data 23/05/2024, con la precisazione che , nei confronti della opponente, l'azione della BA è limitata all'importo di Euro 8.000,00, nei limiti della fideiussione prestata.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7853/2024 promossa da:
rappresentata ed assistita dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Mancini ( - (indirizzo dichiarato C.F._2 Email_1 per comunicazioni e notificazioni) Fax 0577716000) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Asciano (SI) Via Dante Alighieri 3 giusta delega con elezione di domicilio allegate all'atto di citazione con lettera A) ed a esso congiunto mediante strumenti informatici nel costruendo fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83 II° comma ATTORE contro con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento della BA d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Via
Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa la P.IVA_1 mandataria società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura CP_2
7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , in persona del Dott. il quale interviene al P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3 presente atto quale procuratore, con poteri di firma per essa già giusta CP_2 CP_4 procura del 19.10.2022 a rogito Notaio di Velletri, rep. 77770 – racc. 29100 Persona_1 conferitagli dal presidente del c.d.A. Dott. in forza dei poteri a lui conferiti Persona_2 dall'art. 22 del vigente statuto speciale (documento 1), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali Candidi Tommasi Crudeli (codice fiscale - PEC C.F._3
in virtù di procura allegata ala comparsa di costituzione e Email_2 risposta(documento 2) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in
Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale, In via principale, in accoglimento del I° motivo di opposizione, revocare il decreto opposto, accertando la carenza di titolarità, in capo all'opposta del credito azionato e conseguente carenza di legittimazione attiva della stessa nel Controparte_1 presente giudizio;
In subordine, in accoglimento del II° motivo di ricorso, revocando il decreto pagina 1 di 4 opposto, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione azionata, conseguentemente dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti della Sig.ra Controparte_1 [...]
e conseguentemente, accertare l'estinzione di ogni obbligazione di quest'ultimo nei confronti Pt_2 della stessa;
In ulteriore subordine, in accoglimento del III° motivo di ricorso, revocando il decreto opposto, accertare e dichiarare la somma dovuta dall'opponente Sig.ra in € 8.000,00, pari Pt_2 all'importo garantito, in luogo di quella ingiunta. In ogni caso, vittoria di spese ed onorari del procedimento, nessuna esclusa e nella massima estensione. Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze in composizione monocratica, contrariis rejectis, In via preliminare, CONCEDERE la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto non risultando, l'opposizione, né fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. -Nel merito, RIGETTARE l'opposizione, in quanto destituita di ogni fondatezza come detto e dimostrato nell'odierna comparsa di costituzione, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore di spese e competenze anche della presente fase di opposizione a cognizione piena. In denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, Voglia CONDANNARE la GN al pagamento, in qualità di fideiussore nei limiti della garanzia Parte_1 prestata, ovvero della somma di euro 8.000,00. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena. - In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa attorea di condanna al rimborso di somme in eccesso, Voglia DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione) nonché in forza di quanto disposto dalla citata legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni, come nell'odierna comparsa ampiamente argomentato.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Firenze n° 1120/2024, notificato in data 23/05/2024 a mezzo a/r n° 392224010742 per l'importo di €
246.934,81, oltre interessi e spese, su ricorso di a unico socio. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione ha allegato: la carenza di legittimazione attiva della Società
[...]
a unico socio società veicolo ex L. 130/99 e, per essa, della mandataria per CP_5 CP_2 mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria, non essendo sufficiente all'uopo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha mera funzione pubblicitaria nei confronti dei debitori ceduti, essendo, invece, necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione;
l'intervenuta decadenza della BA dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto, la deroga contenuta nell'atto di fideiussione è da ritenersi nulla perché contenuta in un modello approvato dall'Abi ma in violazione al provvedimento della banca d'Italia 55 2005; la limitazione della garanzia fideiussoria ad Euro 8.000,00.
Si è costituita in giudizio con socio unico, la Controparte_1 quale ha eccepito: di essere creditrice nei confronti della opponente, nonchè della
[...]
e dei GN , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Parte_2
in forza di: A) contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura Controparte_9 di credito in conto corrente stipulato in Siena in data 30.07.2008, ai rogiti Notaio (Rep. Persona_3
9153 – Racc. 5652), tra la predetta correntista, società in persona Controparte_6 dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, GN , e la società CP_8
(poi divenuta Controparte_10 Controparte_11
; che, in particolare, la correntista chiedeva ed otteneva un finanziamento ai sensi
[...] dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 385/1993 per la complessiva somma di euro 200.000,00 sotto la pagina 2 di 4 forma di apertura di credito in conto corrente, contraddistinto dal n. 1022144; la durata di detto finanziamento era prevista di 20 mesi ovvero fino al| 28 marzo 2010. A garanzia del detto finanziamento, parte correntista concedeva ipoteca da iscriversi presso la Conservatoria competente sui beni immobili descritti in appresso di proprietà della medesima società che, Controparte_6 con atti sottoscritti in data 17.07.2008, i GN e rilasciavano Controparte_7 CP_8 fideiussione in favore della (poi società Parte_3
e Controparte_12 successivamente divenuta per l'adempimento di qualsiasi Controparte_11 obbligazione verso la BA dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite, sino alla concorrenza dell'importo di euro 230.000,00; con atti sottoscritti in data 29.07.2008, i GN , e Controparte_9 Parte_1 [...]
rilasciavano fideiussione in favore della Pt_2 Parte_3
(poi società BA
[...] Controparte_12
e successivamente divenuta in relazione al fido
[...] Controparte_11 in conto corrente ipotecario, avanti descritto, fino alla concorrenza, rispettivamente, di euro 50.000,00
e di euro 8.000,00; che, in data 04.02.2020, stante il reiterato inadempimento della suddetta società
la BA inviava intimazione in forza della quale comunicava la risoluzione Controparte_6 dei rapporti ed invitava la stessa a provvedere al pagamento di euro 196.506,45, oltre agli interessi maturati e maturandi;
al contempo provvedeva ad informare i fideiussori;
che l'avviso di pubblicazione della cessione in G.U., ove contenga criteri di individuazione dei crediti oggetto della cessione che consentano di individuarli con certezza, anche attraverso l'elenco pubblicato sull'apposito sito internet della banca, espressamente menzionato nell'avviso, è del tutto idoneo a comprovare l'avvenuta cessione, tanto più se avvalorata, come nel caso di specie, dalla dichiarazione liberatoria resa dalla banca cedente contenente il NDG identificativo del credito ceduto;
di avere, comunque, prodotto in giudizio il contratto di cessione;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in relazione al contratto di fideiussione di cui al caso di specie, da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia;
di confermare di aver agito nei confronti della opponente nei limiti della garanzia fideiussoria dalla stessa prestata (Euro 8.000,00).
Parte opponente ha poi rinunciato al primo motivo di opposizione a seguito della produzione in giudizio, ad opera della convenuta opposta, del contratto di cessione relativo al credito azionato in via monitoria.
La materia del contendere permane, invece, in relazione al secondo motivo di opposizione.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Sul secondo motivo di opposizione, deve ritenersi dirimente la circostanza che, anche assumendo l'invalidità della deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., risulta documentalmente che la BA abbia tempestivamente agito contro la società debitrice entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, rispettando così il termine previsto dalla suddetta norma.
La BA cedente il credito ha, infatti, intimato il pagamento del dovuto con raccomandata del
21.05.2020, inviata sia alla debitrice principale, che ai garanti.
Costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza dalla garanzia la richiesta stragiudiziale di adempimento inoltrata dalla BA alla società debitrice - e anche ai suoi fideiussori - in data 21.5.2020.
Deve brevemente evidenziarsi che la fideiussione di cui trattasi è da considerarsi contratto autonomo di garanzia, in considerazione della clausola del contratto, debitamente e consapevolmente sottoscritta dal pagina 3 di 4 fideiussore, che prevede il pagamento immediato in favore del creditore garantito “a semplice richiesta scritta”. Ciò premesso, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende aderire, si osserva che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” e, pertanto, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017; Cass. 13078/2008; da ultimo Cass. 31509/2021). Altresì, sempre nel caso di garanzia a prima richiesta, “la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (Cass. 13078/2008). Tale opzione interpretativa si ritiene preferibile “tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 31509/2021). Pertanto, considerato che nel caso in specie la BA ha inviato sia alla debitrice che ai fideiussori la richiesta di pagamento tempestivamente, l'escussione della garanzia senz'altro da ritenersi tempestiva e valida.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che , nei confronti della opponente, l'azione della BA è limitata all'importo di Euro
8.000,00, nei limiti della fideiussione prestata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Firenze n° 1120/2024, notificato in data 23/05/2024, con la precisazione che , nei confronti della opponente, l'azione della BA è limitata all'importo di Euro 8.000,00, nei limiti della fideiussione prestata.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4