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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 96/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TT
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi nell'anno 2022 concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 48/2022, pubblicata il 01.02.2022, promossa
DA
, (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/01/1975 e ivi residente nella Via Delle Gardenie, n. 11; Parte_2
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._2 residente nella Via Salonicco n. 5; (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via C.F._3
Salonicco n. 5; , (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._4
Gela (CL) il 10.01.1984 e ivi residente nella Via Salonicco n. 5; Parte_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._5
1 residente nella Via Salonicco n. 5, tutti in proprio e nella qualità di prossimi congiunti di nata a [...] il [...] e deceduta in data 31.12.2007, Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Maganuco (C.F.: ), C.F._6 indirizzo PEC: numero FAX: 0933901380 ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Gela, in Piazza Umberto I, angolo via Battesimo
APPELLANTI
CONTRO
, (C.F.: ) con sede in Gela in Piazza San Francesco CP_1 P.IVA_1
n.1, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia d'Arma (C.F.:
), indirizzo PEC: ed C.F._7 Email_2 elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Gela alla via Giuffrè n. 13,
E
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Roma, CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Via Monzambano n. 10, in persona del suo Responsabile della Direzione Legale,
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale CP_3 per atto del Notaio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Persona_2
Civitavecchia repertorio 27451, raccolta 11492 sottoscritta il 18 giugno 2021, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Morreale (C.F. , C.F._8 indirizzo PEC: numero FAX: 0933 912964 ed Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Gela alla Via Giacomo
Navarra Bresmes n. 71,
APPELLATI
All'udienza del 13.03.2025, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e si riportavano alle conclusioni già rassegnate con
[...] Parte_5
l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ovvero: “PIACCIA ALL'ECC.MA
CORTE D'APPELLO DI TT 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c.; 2) In riforma della gravata sentenza, in accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, previa eventuale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenere e dichiarare gli enti convenuti responsabili del sinistro mortale oggetto del
2 contendere; 3) Per l'effetto, condannare il e l' in persona dei CP_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, al risarcimento: In favore dei sig.ri Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quali eredi e secondo le rispettive quote, del danno biologico sofferto dal congiunto, poi defunto (danno indicato nel corpo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sub A), la cui stima appare equo quantificare in € 603.193,00; In favore di tutti gli attori, quali prossimi congiunti della vittima, del danno non patrimoniale subito per la perdita prematura del congiunto, da liquidarsi in via equitativa, e che appare congruo determinare in € 200.000,00 in favore del sig. Parte_1 quale coniuge convivente delle vittima, ed € 100.000,00 per ciascuno degli altri attori;
In favore di tutti gli attori, nella qualità di eredi e secondo le rispettive quote, del danno patrimoniale emergente per le spese funerarie sostenute a seguito del decesso della sig.ra danno che appare equo stimare Parte_2 in € 5.000,00; In favore del solo quale coniuge convivente della vittima, del danno Parte_1 patrimoniale che è configurabile per il mancato contributo economico della vittima al mantenimento della famiglia, danno che, tenuto conto della quota sibi, ovvero della parte di reddito che la Parte_2 avrebbe certamente destinato ai bisogni personali, è possibile stimare in € 65.000,00; In favore della sola sig.ra , quale proprietaria dell'autovettura tg. BN435MK, dei danni subiti dal Parte_6 detto mezzo, i quali possono stimarsi in € 6.000,00. 4) In riforma della gravata sentenza ed in via subordinata, in accoglimento del terzo ed ultimo motivo di gravame, disporre la compensazione delle spese di lite relativamente al primo grado di giudizio;
5) Con vittoria di spese e competenze di entrambi
i gradi del giudizio. In via istruttoria, tenuto conto anche dell'assoluta discrasia tra le due consulenze tecniche d'ufficio rese nell'ambito del giudizio di primo grado, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta voglia disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio affinchè, esaminato e valutato
l'intero compendio istruttorio, si dia risposta certa e compiuta ai seguenti quesiti: 1. “Descrivere lo stato dei luoghi al momento del sinistro con particolare riferimento allo stato del manto stradale
(specificando l'eventuale presenza di pietrisco e fango e la loro provenienza), e, in generale, alle condizioni della strada percorsa in data 31.12.2007 dalla sig.ra alle condizioni Persona_1 meteorologiche, alla visibilità, all'esistenza, visibilità, collocazione e perfetta efficienza della cartellonistica stradale in prossimità del punto di impatto tra i veicoli coinvolti nel sinistro oggetto del contendere;
2. Accertare, in particolare, quale fosse, al momento del sinistro, alla luce della natura della strada e della cartellonistica stradale esistente, la velocità consentita ai veicoli transitanti lungo la corsia di marcia della NO;
3. Stimare e ricostruire, se ed in quanto possibile, Persona_1 la velocità cui viaggiava l'auto della NO al momento del sinistro;
4. Ricostruire Persona_1
3 la dinamica del sinistro, determinando le cause di verificazione dello stesso nonché, anche in termini percentuali, le eventuali concause;
5. Accerti, in particolare, il nesso eziologico sussistente tra le condizioni della strada, la velocità dell'auto condotta dalla NO , eventuali altre Persona_1 cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, e l'evento dannoso.”.
Il chiedeva rigettarsi il proposto appello, con conferma integrale della CP_1 sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite, anche in ragione della natura temeraria della lite.
L' chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza CP_2 di primo grado e vittoria delle spese di lite, rinviando alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio, ossia:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI TT Reietta ogni contraria difesa ed in via gradatamente subordinata: in via preliminare ritenere e dichiarare
l'insussistenza dei requisiti richiesti ex articolo 283 c.p.c. e per l'effetto rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dagli odierni appellanti;
nel merito, ritenere
e dichiarare l'infondatezza dei motivi d'appello proposti dagli odierni appellanti avverso la sentenza numero 48/2022 del Tribunale di Gela e per l'effetto rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza n. 48/2022, pubblicata dal
Tribunale di Gela in data 02.02.2022. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone alla chiesta rinnovazione della TU tecnica attesa l'esaustività di quella a firma dell'ing. e la palese erroneità di quella espletata dal perito Parte_7 Per_3 per le ragioni sopra argomentate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza n. 48/2022, pubblicata in data 01.02.2022, del Tribunale di Gela che, accertata la responsabilità esclusiva della defunta in relazione al sinistro Persona_1 stradale mortale occorsole in data 31.12.2007, rigettava la domanda di accertamento della responsabilità per il sinistro del e di quella collegata CP_1 CP_2 di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte di condannandoli, in solido, alla refusione Persona_1 delle spese di lite, in favore dei convenuti, liquidate in complessivi € 21.500,00 oltre il
15% del compenso per spese generali, IVA e CPA.
4 Nel giudizio di primo grado, con atto di citazione, gli odierni appellanti esponevano che in data 31.12.2007, percorreva la Strada Statale 115 in direzione Persona_1
Licata alla guida dell'autovettura (marca Fiat, modello 600, targata BN435MK) di proprietà di e, dopo aver affrontato una curva destrorsa in un tratto Parte_6 di strada pianeggiante, con manto stradale bagnato dalla pioggia e invaso dalla fanghiglia portata dai veicoli che dalla via del Frassino si immettevano sulla S.S.115, entrava in collisione con l'autoarticolato proveniente dalla corsia di marcia opposta, composto dal trattore stradale (marca , targato CV301LZ) e dal semirimorchio CP_4
(targato AE08781) condotto da riportando delle gravissime lesioni Persona_4 che ne cagionavano immediatamente la morte. Gli attori assumevano che tale sinistro sarebbe stato causato dalle pessime condizioni del manto stradale non opportunamente segnalate. Aggiungevano che l'automobile impattava con la parte laterale destra, lato passeggero, contro la parte anteriore frontale dell'autoarticolato, arrestando la propria corsa sulla sua corsia di pertinenza ma in direzione opposta al senso di marcia, mentre l'autoarticolato giaceva sulla propria corsia di pertinenza, nel corretto senso di marcia, adagiato sul guardrail posto al margine destro della corsia.
Quanto allo stato dei luoghi, affermavano che, in base alle risultanze della relazione tecnica del perito ing. a cui conferivano l'incarico di accertare la Persona_5 dinamica del sinistro, poteva constatarsi che, al momento dell'incidente, la visibilità era buona, la pavimentazione della SS115 era bagnata e, in corrispondenza dell'intersezione con via del Frassino, era invasa dalla fanghiglia portata dai veicoli che da detta via si immettevano sulla SS115, mentre la via del Frassino era priva di pavimentazione, sostanziandosi in un breve tracciato di terra battuta con presenza di numerose pozzanghere d'acqua. Aggiungevano che la pavimentazione della SS115 risultava composta da conglomerato bituminoso assai liscio, con presenza di un vasto avvallamento in corrispondenza della curva destrorsa localizzata all'altezza dell'intersezione sulla sinistra con via del Frassino all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura.
Sostenevano, inoltre, che, dall'esame delle immagini di un impianto di videosorveglianza di un immobile privato adiacente al luogo del sinistro, risultava che l'autovettura, poco prima di uscire dal campo visivo dell'ultima videocamera, si trovava già leggermente intraversata rispetto all'asse della carreggiata, con la parte anteriore
5 rivolta verso l'esterno destro della corsia percorsa e con le ruote anteriori ruotate in senso antiorario. Adducevano che, in corrispondenza della curva, il limite di velocità massimo vigente era di 90 km/h, atteso che il cartello stradale recante il limite di 40 km/h non era visibile perché coperto dalla vegetazione spontanea presente lungo il margine destro esterno della carreggiata. Pertanto, concludevano gli attori, nonostante la velocità moderata tenuta dalla , l'autovettura sarebbe sbandata a causa Parte_2 delle sopra descritte insidie non opportunamente segnalate, conseguendone la responsabilità concorsuale del in qualità di proprietaria della via del CP_1
Frassino, per aver omesso di pavimentare detta via nonostante intersecasse con la
SS115, e di in qualità di ente gestore della SS115, per aver omesso di CP_2 dotare detta arteria di idonea segnaletica stradale oltre che per omessa manutenzione del manto stradale in ragione della presenza di avvallamenti, lesionature e fanghiglia nel tratto interessato dal sinistro, con conseguente obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso di , Persona_1 così quantificati: € 603.193,00 a titolo di danno biologico “iure hereditatis”;
€600.000,00 a titolo di danno non patrimoniale “iure proprio”; € 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente per spese funerarie;
€ 65.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante e € 6.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente per i danni riportati dall'autovettura coinvolta nel sinistro.
Il tempestivamente costituitosi, eccepiva preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva per avere gli attori omesso di fornire la prova in ordine alla titolarità della strada in capo all'ente comunale convenuto. Chiedeva il rigetto delle domande attoree per difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra la presunta insidia ed il sinistro. A sostegno deduceva la non ricorrenza nella fattispecie della insidia-trabocchetto per difetto dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, esclusi dalla circostanza che il sinistro era avvenuto nelle prime ore del pomeriggio e, quindi, in condizioni di buona visibilità, in una giornata caratterizzata da pioggia ed acquazzoni e coincidente con la giornata di Capodanno, tipicamente contraddistinta da intenso traffico, che rendevano prevedibile un maggior pericolo nella guida di un autoveicolo ed imponevano un grado di prudenza superiore alla media. Eccepiva, altresì, la contraddittorietà della tesi attorea stante che il consulente di parte attorea aveva sostenuto che il sinistro non si sarebbe verificato, anche in presenza di pioggia e
6 di fanghiglia, se la avesse tenuto un'andatura inferiore ai 58 km/h, limite Parte_2 rispetto al quale controparte riteneva raggiunta la prova, sicché la fanghiglia non sarebbe stata condizione necessaria per l'avveramento del sinistro conseguendone l'assenza di ogni responsabilità dell'ente comunale.
Viceversa, secondo il il sinistro sarebbe stato imputabile alla condotta CP_1 imprudente della vittima che avrebbe dovuto adottare uno stile di guida maggiormente conforme ai canoni dell'ordinaria diligenza richiesta, tenuto conto sia delle condizioni atmosferiche esistenti al momento del sinistro, sia della cartellonistica stradale insistente sul luogo del sinistro che segnalava in maniera inequivocabile la presenza di un pericolo da allagamento. Aggiungeva che, secondo pacifica e costante giurisprudenza, per imputare la responsabilità in capo alla pubblica amministrazione proprietaria della strada sarebbe necessaria non solo la prova del nesso di causalità tra un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile e l'evento dannoso, ma anche la prova del fatto che “l'insidia si trovava in quel punto da tempo sufficiente da rendere esigibile l'intervento e la messa in sicurezza da parte dell'ente”, prova quest'ultima impossibile da fornire, atteso che la presunta insidia (la fanghiglia) sarebbe stata causata da forza maggiore (abbondante pioggia) imprevedibile e non controllabile.
Adduceva altresì che, anche a voler assumere come dimostrata la titolarità in capo all'ente comunale di via del Frassino, non sarebbe esistito in capo al medesimo ente alcun obbligo di pavimentare tutte le strade di sua proprietà, anche in ragione della scarsità di utenti che percorrevano tale strada laterale, a servizio di alcune abitazioni site in vicinanza del mare. Adduceva, infine, che la non avrebbe potuto Parte_8 costituire un'insidia per la atteso che la via del Frassino intersecava la SS115 Parte_2 nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dalla medesima , potendo Parte_2 semmai costituire un'insidia per gli utenti della corsia di senso opposto.
L'ente comunale concludeva per l'imputabilità del sinistro alla condotta imprudente di
. Contestava, infine, le produzioni documentali di parte avversaria Persona_1
e, quanto alla domanda di risarcimento del danno, il opponeva il difetto di CP_1 prova nell'an e nel quantum di tutte le voci di danno e, in ogni caso, l'esorbitanza delle somme richieste.
L' tempestivamente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda CP_2 attorea e sosteneva che, al momento del sinistro, la pavimentazione della SS115 si
7 presentava in ottimo stato di manutenzione, senza nessun avvallamento e con “una cartellonistica stradale indicante il limite di velocità di 40 km/h regolarmente posizionata e perfettamente visibile”. Aggiungeva che, quanto alla presunta presenza di fanghiglia sul manto stradale, tale circostanza sarebbe stata smentita dalla produzione documentale di controparte e, in ogni caso, non le sarebbe stata imputabile. Sosteneva inoltre che la presenza delle presunte manchevolezze imputabili ad non sarebbero state CP_2 idonee a fondare il nesso di causalità tra le stesse manchevolezze e l'evento mortale occorso, risultando evidente l'imputabilità del sinistro “a colpa esclusiva della sig.ra
[...]
, la quale a causa della velocità eccesiva inadeguata alle condizioni atmosferiche e il Persona_1 limite di velocità imposto, oltre che ad un errore di conduzione dell'autovettura alla stessa imputabile, invadeva la corsia di marcia opposta andando ad impattare contro l'autoarticolato che proveniva in senso contrario”. Aggiungeva, altresì, che nessuna valenza probatoria poteva riconoscersi ai fotogrammi prodotti da controparte attesa la non riconducibilità e la non originalità dei fotogrammi asseritamente registrati dall'impianto di videosorveglianza e dei rilievi fotografici e la non integralità dei fotogrammi del servizio televisivo trasmesso dall'emittente locale “tg 10”. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria attorea, eccepiva la carenza di prova in ordine all'an e al quantum e, in ogni caso, l'eccesiva quantificazione delle voci di danno.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi , Testimone_1 Per_4
e e consulenza tecnica svolta dal C.T.U.
[...] Testimone_2 nominato, depositata in data 11 marzo 2014, che concludeva Testimone_3 attribuendo la causazione del sinistro alle condizioni del manto stradale.
All'esito del deposito della relazione peritale e delle osservazioni avanzate dalle parti, i convenuti domandavano la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice, con ordinanza del 19.9.2014, accoglieva tale istanza e disponeva la rinnovazione della TU nominando all'uopo l'NG. . La relazione di Parte_7 consulenza tecnica d'ufficio dell'NG. , datata marzo 2015, concludeva per Pt_7
l'ascrivibilità del sinistro stradale alla condotta di guida della conducente dell'autovettura condotta da Persona_1
Il Tribunale di Gela, ritenendo che dall'intero compendio probatorio emergesse la carenza di prova in ordine all'ascrivibilità dell'evento in capo ai convenuti, rigettava tutte le domande avanzate dagli attori.
8 Quanto alle due consulenze tecniche d'ufficio depositate, dopo aver premesso che le risultanze del primo elaborato “[…]in una alle prove testimoniali, confermerebbero
l'imputabilità del sinistro alla responsabilità concorsuale dei due enti convenuti per omessa vigilanza
e manutenzione delle due arterie stradali di cui sono proprietarie” e che gli attori avevano criticato quelle del secondo elaborato per avere il TU NG. omesso di valutare tutto il Pt_7 materiale probatorio prodotto da parte attrice (in particolare, i due supporti magnetici prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. contenenti il filmato del servizio di un emittente televisiva e le riprese dell'impianto di videosorveglianza), il
Giudice di prime cure riteneva di aderire alle conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio perché “quella che meglio identifica le effettive circostanze che hanno determinato la causazione del sinistro”. In particolare, riteneva priva di fondamento la censura mossa dagli attori alla consulenza tecnica dell'NG. perché “il Consulente, sia in sede di Pt_7 bozza che in quella di risposte alle osservazioni critiche delle parti, ha preso in considerazione entrambi
i filmati”. Inoltre, sempre sulla scorta della TU NG. e dei rilievi effettuati Pt_7 dalla Polizia Stradale, il Giudice di primo grado riteneva inattendibili le dichiarazioni rese dai testi e in ordine allo stato dei luoghi del sinistro (“Ed invero S_ ES quanto dichiarato dal teste appare assolutamente inconferente atteso che lo stato dei luoghi ES
è stato ben ricostruito dagli agenti verbalizzanti ancora prima che sul posto arrivasse il carro funebre.
Quanto alle dichiarazioni del teste appare poco plausibile che lo stesso, testimone oculare S_ dei fatti e data la gravità dell'incidente, non sia rimasto sul posto e a debita distanza al fine di farsi generalizzare e rendere dichiarazioni agli agenti verbalizzanti. Anche la circostanza che il S_ abbia proseguito la propria marcia nonostante la posizione dei veicoli sulla sede stradale appare inverosimile.”), quindi mostrando di preferire la ricostruzione del sinistro compiuta dalla Polizia stradale, che individuava la causa del sinistro, in maniera esclusiva, nella condotta di guida di , ricostruzione condivisa anche dal TU NG. Persona_1
. Pt_7
Il Tribunale di Gela, quindi, concludeva che il sinistro mortale era da ascrivere alla condotta imprudente della defunta “per non aver la stessa commisurato la propria Parte_2 condotta di guida alle concrete condizioni di percorrenza della strada” atteso che “in presenza di numerosi cartelli di segnalazione – segnale di pericolo per curva a destra;
segnale di pericolo per animali vaganti sulla strada;
segnali di pericolo generico accompagnato dal prescritto pannello integrativo di
“zona soggetta ad allagamento”; due cartelli provvisori di segnale di pericolo generico (posto ai piedi
9 del sostegno dei segnali di curva pericolosa a destra e di animali sulla strada) e limite di velocità di 40 km/h […] avrebbe dovuto procedere con la massima cautela nell'affrontare il tratto di strada curvilineo”.
In conclusione, secondo il Giudice di prime cure, nessuna responsabilità poteva imputarsi agli enti pubblici convenuti a titolo di responsabilità da cose in custodia. Il comportamento di giuda della era stata condizione necessaria e sufficiente Parte_2
a spezzare il nesso causale tra la cosa e il danno prodottosi. Era provato il caso fortuito quale esimente di responsabilità del e di CP_1 CP_2
*******
Con il primo motivo di gravame, articolato in plurime censure, gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado avrebbe errato a fare proprie le conclusioni della secondo TU redatta dall'NG. senza tenere conto delle risultanze della Pt_7 prima TU, senza fornire adeguata e specifica motivazione in ordine a tale scelta.
Gli appellanti contestano altresì la preferenza accordata dal Giudice di primo grado alla seconda consulenza tecnica perché a loro dire errata e ingiustificata.
In particolare affermano che il Tribunale di Gela, nel motivare il rigetto della censura che era stata mossa dagli attori alla seconda TU, cioè l'omesso esame ad opera del secondo TU del supporto magnetico con le riprese di un impianto di video sorveglianza, avrebbe erroneamente ritenuto tale critica destituita di ogni fondamento sostenendo che il consulente NG. aveva preso in considerazione tale filmato. Pt_7
Una tale affermazione, secondo gli appellanti, sarebbe sconfessata da quanto sostenuto dal medesimo TU NG. che nella propria relazione avrebbe Pt_7 dichiarato di non avere preso in considerazione tale produzione documentale, e sarebbe, altresì, contraddittoria rispetto a quanto affermato dal medesimo Giudice e cioè che “…Quanto al video prodotto da parte attrice e riferito alle riprese di un impianto di videosorveglianza, a pag. 23 della relazione vi è la specifica intitolazione di un paragrafo nel quale il
TU motiva la propria scelta di non tenere in considerazione tali riprese”.
Inoltre, gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione, ad opera del Giudice di prime cure e del TU NG. , del contenuto del suddetto nastro magnetico stante che Pt_7 fornirebbe, a loro avviso, la piena prova ex art. 2712 c.c. di una circostanza di fatto estremamente rilevante per la ricostruzione del sinistro “ovverosia che la sfortunata Per_1
10 perdeva il controllo del mezzo ancor prima di affrontare la curva destrorsa cui seguiva il Parte_2 rettilineo dove si sarebbe verificato lo scontro fatale tra i due mezzi coinvolti”.
Aggiungono gli appellanti che “le censure mosse da questa difesa alla consulenza resa dall'NG.
erano anche altre e di altra natura, ma di esse non vi è traccia nella sentenza oggetto del presente Pt_7 gravame”. In particolare, quanto alla presenza dell'avvallamento nella corsia di marcia percorsa dalla , gli appellanti deducono come il secondo consulente sia Parte_2 caduto in contraddizione perché “da un lato, esclude […] qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente tenuto alla manutenzione della S.S. 115; dall'altro, però, il medesimo C.T.U. è costretto ad ammettere che l'avvallamento […] presente in corrispondenza della curva destrorsa “avrà probabilmente compromesso il controllo del veicolo Fiat”.
Quanto, poi, alla presenza di fanghiglia sulla corsia di marcia impegnata dalla
[...]
, negata dal TU NG. , essa sarebbe dimostrata dai rilievi fotografici Pt_2 Pt_7 compiuti dalla Polizia Stradale che “ritraevano un manto tradale semi asciutto con tracce visibili di pozzanghere d'acqua piovana, e in particolar modo le foto n. 18 e 19 dimostrano che sulla corsia di marcia della Fiat 600 sono chiaramente visibili tracce di fango”.
Inoltre, secondo gli appellanti, sarebbe priva di fondamento l'affermazione del TU
NG. secondo cui “la diminuzione del coefficiente di aderenza in condizioni di Pt_7 pavimentazione stradale bagnata contempla già di per sé una componente di sporco e frazione fine di terreno che si mette in circolazione ed inficia il contatto ruota-strada” perché, osservano gli appellanti, “lo sporco e la frazione fine di terreno che, a dire del TU, sono presenti nella pavimentazione stradale bagnata, dopo un'abbondante precipitazione piovosa vengono inevitabilmente bagnati” mentre “la presenza di terriccio nell'acqua comporta, invece, una riduzione del coefficiente di attrito tra strada e pneumatici assimilabile a quella di una pavimentazione ghiacciata”.
Quanto alla visibilità del cartello recante il limite di velocità di 40 km/h, gli appellanti deducono che la loro tesi circa la non visibilità del cartello stradale, perché collocato per terra sul margine destro della corsia di marcia Gela-Licata completamente coperto dalla vegetazione spontanea e sporco di fango, troverebbe conferma nei fotogrammi scattati qualche tempo dopo il sinistro stradale dal consulente tecnico di parte e nelle dichiarazioni rese dai testi delle quali il TU NG. non avrebbe Pt_7 inspiegabilmente tenuto conto.
Quanto, infine, al calcolo della velocità di marcia dell'autovettura al momento dell'impatto, gli appellanti ne contestano la correttezza per avere il secondo consulente
11 tecnico d'ufficio, a loro avviso, omesso di considerare che l'autoarticolato che proveniva dall'opposta direzione di marcia rispetto alla vettura condotta dalla defunta era in movimento al momento dello scontro, talché avrebbe errato Parte_2 nell'escludere che l'autovettura si fosse arrestata prima di giungere all'intersezione e sia stata investita dall'autoarticolato. Viceversa, secondo gli appellanti, l'autovettura condotta dalla defunta avrebbe affrontato la curva ad una velocità di Parte_2 circa 60 km/h e sarebbe giunta all'urto con il mezzo antagonista ad una velocità di appena 10 km/h, sicché le devastanti deformazioni subite dall'autovettura sarebbero state da ascrivere in maniera pressoché esclusiva all'energia cinetica dell'autoarticolato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale di Gela, sulla scorta di una omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie, abbia ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'imputabilità del sinistro in capo ai convenuti.
Affermano che la motivazione del Giudice di prime cure a supporto della valutazione di inattendibilità dei testi sarebbe gravemente carente o illogica, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che “quanto dichiarato dal teste appare ES assolutamente inconferente atteso che lo stato dei luoghi è stato ben ricostruito dagli agenti verbalizzanti ancor pima che sul posto arrivasse il carro funebre. Quanto alle dichiarazioni del teste S_ appare poco plausibile che lo stesso, testimone oculare dei fatti e data la gravità dell'incidente, non sia rimasto sul posto e a debita distanza al fine di farsi generalizzare e rendere dichiarazioni agli agenti verbalizzanti. Anche la circostanza che il abbia proseguito la propria marcia nonostante S_ la posizione dei veicoli sulla sede stradale appare inverosimile”, sicché non sarebbe possibile percepire le ragioni sottese a tale giudizio di inattendibilità.
Gli appellanti censurano tale valutazione ed affermano che i testi e ES avrebbero reso dichiarazioni precise, complete, non contraddittorie e S_ rilevanti ai fini del decidere, atteso che il teste avrebbe fornito una ES descrizione analitica e puntuale del tratto di strada percorso dalla non Parte_2 rinvenibile nella relazione del rapporto redatto dalla Polizia Stradale, mentre il teste che si trovava a circa 50 metri di distanza dall' auto condotta dalla S_ [...]
, avrebbe affermato che il sinistro stradale si è verificato nella corsia di Pt_2 marcia opposta a quella di pertinenza della , conseguendone, sempre Parte_2
12 secondo gli appellanti, che non potrebbe dubitarsi dell'attendibilità e della rilevanza delle dichiarazioni rese dai suddetti testi.
Gli appellanti, inoltre, lamentano ancora una volta l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della prima consulenza tecnica e del nastro magnetico contenente le riprese di un impianto di video sorveglianza di un immobile collocato nei pressi del luogo teatro del sinistro che, a loro avviso, fornirebbe la prova di una circostanza di fatto estremamente rilevante per la ricostruzione del sinistro “ovverosia che la sfortunata perdeva il controllo del mezzo ancor prima Persona_1 di affrontare la curva destrorsa cui seguiva il rettilineo dove si sarebbe verificato lo scontro fatale tra i due mezzi coinvolti”. Secondo gli appellanti una tale ricostruzione troverebbe pure conferma nelle dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato che “La macchina S_ poco prima della curva effettuava un movimento strano e perdeva aderenza”.
Infine, gli appellanti lamentano che il Tribunale di Gela, nel valutare le risultanze istruttorie, avrebbe dato eccessivo rilievo alla relazione redatta della Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro.
Deducono che tale relazione avrebbe rilevanza probatoria ridotta perché gli agenti accertatori avrebbero incentrato i loro rilievi sulla collisione dei mezzi, trascurando altri elementi successivamente valutati dal consulente tecnico di parte e dalla prima consulenza tecnica d'ufficio.
Affermano che se Giudice di prime cure avesse correttamente valutato l'insieme delle risultanze istruttorie sarebbe giunto ad una diversa conclusione e cioè a ritenere provata la responsabilità degli enti convenuti per il sinistro in esame.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la condanna alla refusione, in favore dei convenuti, della totalità delle spese di lite. In particolare, dopo aver premesso che l'art. 92 c.p.c. ammette la compensazione delle spese di lite in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, in ragione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, gli appellanti deducono che non sono state considerate a questo fine le circostanze del caso di specie, quindi l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio nel giudizio di primo grado,
l'espletamento di una consulenza tecnica di parte preordinata all'azione legale degli appellanti e le oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale in esame che,
13 se correttamente valutate, avrebbero a loro avviso giustificato la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
***
L'appello è infondato.
Con riferimento alla prima censura avanzata con il primo motivo di gravame – la prospettata adesione acritica del Giudice di prime cure alla seconda TU redatta dall'NG. – si osserva che il Tribunale di Gela, dopo avere dato atto delle Pt_7 conclusioni del primo elaborato e della censura mossa dagli attori avverso la seconda
TU, ovvero la mancata valutazione dei CD-ROM contenenti le riprese video di un impianto di video sorveglianza nei pressi della zona del sinistro e le riprese televisive effettuate il giorno del sinistro ad opera di una TV locale, abbia dapprima rappresentato, seppure in maniera concisa, la ragione della preferenza accordata al secondo elaborato (si veda pag. 4 e ss. “Orbene, ritiene questo decidente che le risultanze della
TU redatta dall'ing. sia quella che meglio identifica la effettive circostanze che hanno Pt_7 determinato la causazione del sinistro”) e, in seguito, abbia motivato l'adesione alla TU
NG. evidenziando quegli elementi del secondo elaborato di consulenza che, Pt_7 unitamente alla relazione della Polizia Stradale, rendono intelligibile il percorso logico sotteso alla decisione e privano di rilevanza gli elementi di segno contrario presenti nel primo elaborato e le produzioni documentali compiute dagli attori a sostegno delle loro domande (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021
Rv. 660858 – 01 che ha affermato il seguente principio: “In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. n tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.”).
14 L'adesione del giudice di prime cure alle conclusioni della TU redatta dall'NG.
trova giustificazione adeguata per effetto del rinvio sia alla stessa TU sia Pt_7 alle rilevazioni della Polizia Stradale, fatti che consentono di individuare il percorso logico giuridico sotteso a tale scelta, sicché va escluso che vi sia stata una adesione acritica del giudice di primo grado alle conclusioni del secondo TU.
Le ulteriori censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non possono essere condivise le argomentazioni degli appellanti volte a fornire una diversa ipotesi di ricostruzione del sinistro rispetto a quella ritenuta dal giudice di prime cure.
Gli appellanti, dopo avere affermato che l'autovettura condotta dalla Parte_2 avrebbe iniziato a sbandare ancora prima di immettersi nel tratto di strada con curva volgente a destra della SS 115, hanno imputato tale evento alla ed Parte_8 all'avvallamento asseritamente presenti oltre il punto di sbandamento, ossia nella corsia di marcia percorsa da all'interno della curva localizzata Persona_1 all'intersezione sulla sinistra con via del Frassino, concludendo per l'incidenza causale esclusiva dell'avvallamento e della nella causazione del sinistro. Parte_8
La tesi è sostenuta nell'atto di appello ove si legge che “la sfortunata Persona_1 perdeva il controllo del mezzo ancor prima di affrontare la curva destrorsa”, deducendo che si tratta di una circostanza di fatto rilevante e non presa in considerazione prima dal TU NG. e poi dalla sentenza gravata e ciò anche per spiegare la Pt_7 ridotta rilevanza degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato subito dopo il sinistro che, in tesi, si sarebbero concentrati quasi esclusivamente sull'urto tra i due mezzi;
parte appellante, inoltre, richiama le dichiarazioni dei testimoni per corroborare una tale tesi.
La Corte rileva che tale contraddizione inficia la logicità delle argomentazioni sviluppate dagli appellante per ascrivere la causa del sinistro allo stato della strada e tanto permette di escludere l'efficacia dimostrativa degli elementi probatori indicati a supporto di tale tesi.
Invero, nello schizzo planimetrico del campo del sinistro contenuto nel prontuario redatto dalla Polizia di Stato (pag. 13), il punto di collisione tra i veicoli è collocato al km 255+950 (si vedano anche pagg. 18 e 24 della relazione della Polizia Stradale);
15 l'avvallamento è collocato sulla strada in corrispondenza del km 256+00 all'interno della curva come visibile sia nelle foto scattate dalla Polizia di Stato (vedi foto 2, pag.
33 del prontuario della Polizia di stato) sia nella foto allegata alla consulenza tecnica di parte attrice nel giudizio di primo grado (vedi foto 8 a pag. 29 dell'all. 6 prodotto dall'appellante in questo giudizio); la via del Frassino si innesta proprio al km 256+00 con la SS115 come visibile anche nell'allegato E) accluso alla consulenza di parte attrice nel giudizio di primo grado.
La curva destrorsa ha un raggio di curvatura pari a metri 170 ed il tratto di strada antecedente, in cui secondo parte appellante perdeva il controllo Persona_1 del veicolo, è ben visibile nella foto di pag. 7 della seconda TU.
Consegue che, se, come sostenuto dalla parte appellante, ha perso Persona_1 il controllo del proprio mezzo prima di affrontare la detta curva, lo stato del manto stradale all'interno della stessa curva non potrebbe mai costituire fattore causale rilevante del sinistro.
La pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti si mostra infondata sotto un altro duplice profilo.
In primo luogo, con riferimento alla prospettata presenza di fanghiglia, al momento del sinistro, sulla corsia di marcia impegnata dalla , tale circostanza risulta Parte_2 smentita dalla relazione della Polizia Stradale effettuata nell'immediatezza del sinistro che dà atto della presenza, nel solo margine destro della corsia di marcia del mezzo pesante, di tracce di frenata, frammiste a fango, appartenenti a detto mezzo e descrive lo stato del manto stradale della SS115 come “bagnato”, senza rilevare la presenza di fanghiglia (si vedano rispettivamente pag. 27, rigo 22 e ss. e pag. 23 della relazione della
Polizia Stradale).
Ciò è confermato nei fotogrammi tratti dal filmato dell'emittente televisiva, registrato nell'immediatezza del fatto, che mostrano la carreggiata priva di fango, proprio all'intersezione con la via del Frassino (si veda 34° secondo del filmato, CD-rom denominato “servizio incidente”, all. n. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, e foto in alto a pag. 21 della seconda relazione di consulenza).
Peraltro, non è decisivo in senso contrario il fotogramma estrapolato dal detto filmato e che ritrae il luogo - la carreggiata all'intersezione con la via del Frassino nella corsia opposta a quella percorsa da - ricoperto da fango (cfr. Persona_1
16 filmato citato al minuto 1.16 e foto in basso a pag. 32 della seconda relazione di consulenza), poiché non può non considerarsi la circostanza, correttamente rilevata dal TU NG. , della chiusura totale della carreggiata al traffico veicolare per Pt_7 alcune ore dopo il sinistro, risultante dalla relazione dagli agenti della Polizia Stradale
(vedi pag. 24, rigo 1 e ss. della relazione della Polizia Stradale); atteso che nel medesimo filmato la SS 115 è rappresentata prima in buone condizioni e, poi, con tracce di acqua e fanghiglia, è logico concludere che queste tracce siano state causate dal successivo passaggio di veicoli che, in occasione della chiusura totale al traffico veicolare del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro, erano state costrette a compiere una deviazione nella borgata prossima alla SS115 per rientrare sulla strada statale dalla laterale via del Frassino, come appare dimostrato dai fotogrammi tratti dal video girato dall'emittente televisiva (vedi pag. 20 seconda consulenza).
I fotogrammi nn. 18 e 19 scattati dalla Polizia Stradale (pag. 49 e 48 della relazione della Polizia di Stato), diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non forniscono la prova adeguata del tratto della strada statale prima del punto di inzio dello sbandamento dell'autovettura della , collocato dalla parte Parte_2 attorea prima della curva destrorsa, o il tratto di strada antistante all'intersezione con la via del Frassino;
tali fotografie, a ben vedere, rappresentano la porzione della strada statale ove avvenne la collisione, al Km 255+950, dopo la rimozione dell'autovettura e del trattore stradale coinvolti nel sinistro, come risulta dalle didascalie delle foto stesse, mentre il manto stradale appare ricoperto da fluidi perduti dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Quanto, poi, alla dedotta incidenza causale dell'avvallamento presente nella strada statale, tale tesi è smentita dalle allegazioni degli appellanti che indicano la collocazione dell'avvallamento “in corrispondenza della curva localizzata all'altezza dell'intersezione sulla sinistra con la Via del Frassino, proprio all'interno della corsia per i veicoli diretti verso Licata” e, al contempo, in maniera assai contraddittoria, sostengono che dall'esame del video dell'impianto di video sorveglianza emergerebbe che “la sfortunata perdeva il controllo del mezzo ancor prima di affrontare la curva destrorsa”, Persona_1 richiamando, altresì, quanto affermato dal teste (“La macchina poco prima della S_ curva effettuata un movimento strano e perdeva aderenza”).
17 L'assunto degli appellanti, ad avviso di questo Collegio, è palesemente contraddittorio poiché si sostiene che l'autovettura condotta dalla Parte_2 sarebbe sbandata prima della curva destrorsa epperò a causa di un avvallamento localizzato all'interno della curva, concludendo in maniera illogica per l'incidenza dell'avvallamento sulla perdita di controllo dell'autovettura da parte della
[...]
. Pt_2
Quanto alla prospettata contraddizione in cui sarebbe incorso il secondo TU per avere, da un lato, escluso “[…] qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente tenuto alla manutenzione della S.S. 115” e, dall'altro, affermato che “l'avvallamento […] presente in corrispondenza della curva destrorsa avrà probabilmente compromesso il controllo del veicolo Fiat”, questo Collegio osserva che lo stesso TU, nella sua relazione, ha correttamente messo in rilievo che vi è un deficit di conoscenza circa quei fattori che, incidendo sulla capacità di aderenza dei pneumatici dell'autovettura condotta dalla Parte_2 avrebbero potuto causare lo sbandamento dell'autovettura, ovverosia lo strato d'acqua presente sulla carreggiata (si veda pag. 25, rigo 3 e ss. della seconda consulenza), la condizione dei battistrada dei pneumatici dell'autovettura e lo stato della pavimentazione stradale (si veda si veda paragrafo 10, pag. 19, rigo 8 e ss. della seconda TU), concludendo per l'impossibilità di un simile accertamento, anche in termini percentuali, dell'incidenza causale di detti fattori, compreso l'avvallamento, nello sbandamento dell'autovettura (si veda paragrafo 4, pag. 3, della risposta alle controdeduzione alla consulenza tecnica d'ufficio); il TU NG. ha però messo Pt_7 in rilievo che i fattori di rischio, debitamente segnalati dalla cartellonistica stradale, implicavano che il conducente dell'autovettura era tenuto a moderare la propria velocità in occasione dell'approccio della curva.
La sola presenza di un ammaloramento del manto stradale nell'intersezione tra la
SS115 e la Via del Frassino non implica che tanto determini la prova dell'incidenza causale di un tale ammaloramento e il sinistro, in quanto non vi è prova che esso abbia concretamente influito sulla perdita di aderenza dei pneumatici dell'autovettura e sulla conseguente perdita di controllo dello stesso veicolo da parte della conducente.
Sono del tutto apodittiche le conclusioni del primo TU nominato, che afferma che il sinistro stradale si è verificato “a causa di un avvallamento stradale, ma ancor più a
18 causa della pioggia e del fango” (cfr. pag. 13 della prima relazione di consulenza), in quanto lo stesso non chiarisce, con argomentazioni rigorose e logiche, oltre che basate su dati fattuali emersi dal compendio istruttorio, l'incidenza causale sul sinistro di altri possibili fattori causali (quali, ad esempio, una distrazione del conducente dell'autovettura) a fronte dei tanti fattori astratti che possono essere causa o concausa del sinistro stradale.
In ordine al valore probatorio da ascriversi alle riprese video dell'impianto di videosorveglianza di una casa limitrofa al luogo del sinistro (si veda all. n. 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice - CD-rom denominato “video incidente”), va chiarito che è stata depositata agli atti di causa non la videoregistrazione effettuata dall'impianto di video sorveglianza ma, come bene osservato dal secondo TU, le “riprese di un monitor su cui scorrono le immagini riprodotte dal sistema di sorveglianza. In altri termini si tratta di riprese di riprese”.
Peraltro la detta videoregistrazione risulta interrotta di continuo, avviata e, poi, riportata indietro con frequenti fermo immagine e zoom.
Il TU NG, ha quindi concluso che non è possibile utilizzare ai fini della Pt_7 ricostruzione del sinistro stradale un simile filmato “in quanto non vi è certezza dei tempi di acquisizione delle immagini, elemento fondamentale per risalire alla velocità con cui il veicolo in questione è stato ripreso dalla telecamere” ed in quanto vi è totale mancanza di
“informazioni certe sui tempi di registrazioni delle immagini, sui tempi di riproduzione delle immagini
e, ancora, sui tempi di acquisizione delle medesime immagini da una ulteriore telecamera” (pag. 23 della seconda relazione di consulenza).
La parte appellante, che assume avere valore di piena prova tale riproduzione video, ai sensi dell'art. 2712 c.c. per mancanza di disconoscimento specifico ad opera delle controparti, non considera che non rileva la conformità o meno della copia all'originale (non prodotto) ma la caratteristica tecnica del file allegato e la possibilità di un suo rassicurante impiego ai fini dell'accertamento tecnico demandato al TU
NG. . Pt_7
Il richiamo dell'art. 2712 c.c. non è pertinente e, alla stregua delle valutazioni effettuate dal TU NG. circa le caratteristiche delle dette riprese video, Pt_7 del tutto correttamente il giudice di prime cure ha concluso per l'inutilizzabilità di tale registrazione video a fini di prova della ricostruzione del sinistro.
19 A ciò si aggiunga che parte appellante non si confronta adeguatamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa l'inutilizzabilità di tale filmato a fini di prova della corretta ricostruzione del sinistro stradale.
In ogni caso, non è affatto dimostrato che la visione del detto filmato possa assumere valore dimostrativo del fatto che il sinistro è stato causato dai fattori indicati (ammaloramento dell'asfalto, fanghiglia) rientranti nella responsabilità degli enti rispettivamente custodi della Strada Statale e della strada laterale che in essa si andava ad innestare.
E' comunque contraddittorio prospettare che la avrebbe sbandato prima Parte_2 di affrontare il tratto curvilineo e, dall'altro lato, imputare la perdita di controllo del veicolo alla presenza di un avvallamento sulla strada statale e della fanghiglia presente sull'asfalto e proveniente da una via laterale.
Tali incongruenze nella prospettazione della dinamica del sinistro sono state rilevate dal convenuto che ha puntualmente eccepito che mentre il CP_1
Consulente di parte concentra la sua attenzione sulla velocità di marcia dell'autovettura all'interno della curva ove sarebbe stata presente la fanghiglia oltre che un avvallamento, alcuni capitoli di prova testimoniale di parte attrice sono volti a provare che l'autovettura condotta dalla aveva sbandato prima della Parte_2 medesima curva.
Non decisive, a fini di prova dell'assunto degli appellanti, sono le dichiarazioni dei testi in ordine allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro.
Invero, il teste ha deposto sulle condizioni del manto stradale nel tratto ES immediatamente precedente il punto in cui è avvenuto l'impatto con il TIR, fatto in sé irrilevante considerato che gli appellanti collocano la perdita di controllo dell'autovettura in un tratto di strada prima della curva.
Il teste che seguiva l'autovettura condotta da , afferma S_ Persona_1 che l'auto “poco prima della curva effettuava un movimento strano e perdeva aderenza” epperò in tale punto indicato dal teste non vi è prova di anomalie del manto stradale.
Quanto al cartello stradale verticale recante il limite di velocità di 40 km/h, l'esistenza di tale cartello è desumibile da quanto si legge nel verbale redatto dagli agenti accertatori (si veda pag. 23, rigo 21 e ss.), documento a cui deve riconoscersi, con riferimento ad una tale circostanza riferita dal pubblico ufficiale accertatore, valore
20 di prova piena dell'esistenza del cartello stesso mentre non vi è prova contraria, che doveva essere fornita dagli attori, che tale cartello non fosse visibile per gli utenti della strada.
La Corte rileva che gli originari attori si sono limitati a depositare, a prova del fatto che non fosse visibile per gli utenti della strada il cartello stradale indicante il limite di velocità pari a 40 Km/h, alcuni fotogrammi scattati dal consulente tecnico di parte attorea in data 08.01.2008, cioè otto giorni dopo il sinistro e, dunque, non in sé privi di valore di prova decisiva in quanto semplicemente rappresentano una situazione di fatto che potrebbe essere diversa da quella esistente al momento del sinistro stradale.
Si consideri, altresì, che gli operatori della Polizia Stradale che hanno effettuato gli accertamenti immediatamente dopo il sinistro collocano il detto segnale indicativo del limite di velocità di 40 Km/h accanto al cartello di progressiva chilometrica 256+00 (cfr. schizzo planimetrico del campo del sinistro, pag. 12 e 13 della relazione di servizio della polizia stradale) mentre le fotografie accluse alla relazione tecnica di parte, che dovrebbero dimostrare che il cartello stradale indicativo del detto limite di velocità fosse nascosto (allegato C), si riferiscono ad una porzione di strada che precede tale luogo.
All'uopo va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).
Il Collegio osserva, altresì, che pure a volere ritener fondata l'allegazione di parte appellante, basata sulla consulenza tecnica di parte, che la velocità di marcia dell'autovettura condotta dalla , mentre affrontava la curva del tratto Parte_2 stradale, era di 54 km/h, una tale circostanza non varrebbe a dimostrare il nesso causale tra il sinistro e i fattori allegati dagli attori (l'incidente stradale sarebbe stato causato da un avvallamento della carreggiata della strada statale percorsa
21 dall'autovettura della e dalla presenza di fanghiglia proveniente da una Parte_2 via comunale che si innesta sulla strada statale).
Il rispetto del limite di velocità da parte del conducente dell'autovettura, quant'anche fosse ritenuto provato, non escluderebbe altri fattori causali ascrivibili allo stesso conducente (ad esempio una sua distrazione nella guida) e quindi rimane non provato il fattore causale rispettivamente imputabile agli enti convenuti, che va rigorosamente provato a cura degli attori e art. 2697 c.c.
In definitiva, non vi è alcuna prova che il sinistro stradale mortale sia stato causato dalle condizioni della strada percorsa dall'autovettura condotta dalla
[...]
. Pt_2
Gli attori non hanno provato il nesso causale tra la cosa in custodia dei convenuti o comunque la condotta colposa dei convenuti ed il sinistro stradale e, pertanto, alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto.
Invero l'accoglimento della domanda proposta ex art. 2043 c.c. postula che l'attore fornisca la prova di tutti i suoi elementi costitutivi e in particolare della condotta imputabile al danneggiante, dell'evento dannoso e del nesso di causalità intercorrente tra il primo ed il secondo.
Ugualmente il regime probatorio previsto dall'art. 2051 c.c. implica che il danneggiato abbia l'onere di allegare e provare l'effettiva dinamica del sinistro, stante che il modello di responsabilità delineato dal citato art. 2051 c.c. non esime il soggetto asseritamente leso dal fornire la prova degli elementi minimi idonei a delineare la situazione di fatto sottesi alla pretesa risarcitoria (cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 12760 del 09.05.2024: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro
e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti
e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”).
Passando, infine, all'esame dell'ultima censura, vale ricordare che le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, come individuate dalla Corte Costituzionale n. 77 del 2018, consistono, a ben vedere,
22 in sopravvenienze non ascrivibili alla condotta delle parti, che mutano il quadro di riferimento della controversia in ordine ad aspetti rilevanti ai fini della decisione, ovvero “le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Non rientrano all'interno di tale categoria né lo svolgimento di una duplice consulenza nel giudizio di primo grado, atteso che trattasi di un'attività che è stata ritenuta necessaria per effettuare l'accertamento giudiziale richiesto dagli appellanti nel tentativo di ottenere tutela delle proprie ragioni, né l'espletamento di una consulenza tecnica di parte in quanto attività preordinata alla raccolta di elementi probatori idonei a sostenere la pretesa azionata.
Neppure rileva, ai fini della compensazione delle spese processuali, l'asserita oggettiva difficoltà nell'accertamento dei fatti di causa, in quanto circostanza non provata né desumibile, in via del tutto automatica, dal solo fatto che siano state espletate due consulenze tecniche d'ufficio.
In definitiva, non sussistono ragioni per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. quale criterio per il riparto delle spese giudiziali e quindi va rigettata la relativa censura sul capo delle spese e confermata la relativa statuizione contenuta nella sentenza gravata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio esse vanno poste in capo agli appellanti, per il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), e sono liquidate come da dispositivo secondo, i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014 nel testo oggi vigente, tenuto conto che si tratta di grado di appello, che il valore della controversia è compreso tra €1.000.00,00 e €2.000.000,00, e che va riconosciuto il compenso, in base agli atti, per fase studio, per fase introduttiva e per fase decisoria (è escluso qualsiasi compenso per la fase istruttoria, per non essersi svolta in appello alcuna attività corrispondente rientrante in tale fase).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
23 La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Gela, pubblicata in data 1 febbraio 2022, appellata da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_5
Condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite
[...] Parte_5 del presente grado di giudizio in favore di e liquidate, CP_1 CP_2 in favore di ciascuna delle parti appellate, in euro 12.033,00 per compensi, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camerta di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TT
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi nell'anno 2022 concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 48/2022, pubblicata il 01.02.2022, promossa
DA
, (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/01/1975 e ivi residente nella Via Delle Gardenie, n. 11; Parte_2
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._2 residente nella Via Salonicco n. 5; (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via C.F._3
Salonicco n. 5; , (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._4
Gela (CL) il 10.01.1984 e ivi residente nella Via Salonicco n. 5; Parte_5
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._5
1 residente nella Via Salonicco n. 5, tutti in proprio e nella qualità di prossimi congiunti di nata a [...] il [...] e deceduta in data 31.12.2007, Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Maganuco (C.F.: ), C.F._6 indirizzo PEC: numero FAX: 0933901380 ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Gela, in Piazza Umberto I, angolo via Battesimo
APPELLANTI
CONTRO
, (C.F.: ) con sede in Gela in Piazza San Francesco CP_1 P.IVA_1
n.1, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia d'Arma (C.F.:
), indirizzo PEC: ed C.F._7 Email_2 elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Gela alla via Giuffrè n. 13,
E
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Roma, CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Via Monzambano n. 10, in persona del suo Responsabile della Direzione Legale,
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale CP_3 per atto del Notaio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Persona_2
Civitavecchia repertorio 27451, raccolta 11492 sottoscritta il 18 giugno 2021, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Morreale (C.F. , C.F._8 indirizzo PEC: numero FAX: 0933 912964 ed Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Gela alla Via Giacomo
Navarra Bresmes n. 71,
APPELLATI
All'udienza del 13.03.2025, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e si riportavano alle conclusioni già rassegnate con
[...] Parte_5
l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ovvero: “PIACCIA ALL'ECC.MA
CORTE D'APPELLO DI TT 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c.; 2) In riforma della gravata sentenza, in accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, previa eventuale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenere e dichiarare gli enti convenuti responsabili del sinistro mortale oggetto del
2 contendere; 3) Per l'effetto, condannare il e l' in persona dei CP_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, al risarcimento: In favore dei sig.ri Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quali eredi e secondo le rispettive quote, del danno biologico sofferto dal congiunto, poi defunto (danno indicato nel corpo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sub A), la cui stima appare equo quantificare in € 603.193,00; In favore di tutti gli attori, quali prossimi congiunti della vittima, del danno non patrimoniale subito per la perdita prematura del congiunto, da liquidarsi in via equitativa, e che appare congruo determinare in € 200.000,00 in favore del sig. Parte_1 quale coniuge convivente delle vittima, ed € 100.000,00 per ciascuno degli altri attori;
In favore di tutti gli attori, nella qualità di eredi e secondo le rispettive quote, del danno patrimoniale emergente per le spese funerarie sostenute a seguito del decesso della sig.ra danno che appare equo stimare Parte_2 in € 5.000,00; In favore del solo quale coniuge convivente della vittima, del danno Parte_1 patrimoniale che è configurabile per il mancato contributo economico della vittima al mantenimento della famiglia, danno che, tenuto conto della quota sibi, ovvero della parte di reddito che la Parte_2 avrebbe certamente destinato ai bisogni personali, è possibile stimare in € 65.000,00; In favore della sola sig.ra , quale proprietaria dell'autovettura tg. BN435MK, dei danni subiti dal Parte_6 detto mezzo, i quali possono stimarsi in € 6.000,00. 4) In riforma della gravata sentenza ed in via subordinata, in accoglimento del terzo ed ultimo motivo di gravame, disporre la compensazione delle spese di lite relativamente al primo grado di giudizio;
5) Con vittoria di spese e competenze di entrambi
i gradi del giudizio. In via istruttoria, tenuto conto anche dell'assoluta discrasia tra le due consulenze tecniche d'ufficio rese nell'ambito del giudizio di primo grado, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta voglia disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio affinchè, esaminato e valutato
l'intero compendio istruttorio, si dia risposta certa e compiuta ai seguenti quesiti: 1. “Descrivere lo stato dei luoghi al momento del sinistro con particolare riferimento allo stato del manto stradale
(specificando l'eventuale presenza di pietrisco e fango e la loro provenienza), e, in generale, alle condizioni della strada percorsa in data 31.12.2007 dalla sig.ra alle condizioni Persona_1 meteorologiche, alla visibilità, all'esistenza, visibilità, collocazione e perfetta efficienza della cartellonistica stradale in prossimità del punto di impatto tra i veicoli coinvolti nel sinistro oggetto del contendere;
2. Accertare, in particolare, quale fosse, al momento del sinistro, alla luce della natura della strada e della cartellonistica stradale esistente, la velocità consentita ai veicoli transitanti lungo la corsia di marcia della NO;
3. Stimare e ricostruire, se ed in quanto possibile, Persona_1 la velocità cui viaggiava l'auto della NO al momento del sinistro;
4. Ricostruire Persona_1
3 la dinamica del sinistro, determinando le cause di verificazione dello stesso nonché, anche in termini percentuali, le eventuali concause;
5. Accerti, in particolare, il nesso eziologico sussistente tra le condizioni della strada, la velocità dell'auto condotta dalla NO , eventuali altre Persona_1 cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, e l'evento dannoso.”.
Il chiedeva rigettarsi il proposto appello, con conferma integrale della CP_1 sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite, anche in ragione della natura temeraria della lite.
L' chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza CP_2 di primo grado e vittoria delle spese di lite, rinviando alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio, ossia:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI TT Reietta ogni contraria difesa ed in via gradatamente subordinata: in via preliminare ritenere e dichiarare
l'insussistenza dei requisiti richiesti ex articolo 283 c.p.c. e per l'effetto rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dagli odierni appellanti;
nel merito, ritenere
e dichiarare l'infondatezza dei motivi d'appello proposti dagli odierni appellanti avverso la sentenza numero 48/2022 del Tribunale di Gela e per l'effetto rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza n. 48/2022, pubblicata dal
Tribunale di Gela in data 02.02.2022. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone alla chiesta rinnovazione della TU tecnica attesa l'esaustività di quella a firma dell'ing. e la palese erroneità di quella espletata dal perito Parte_7 Per_3 per le ragioni sopra argomentate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentenza n. 48/2022, pubblicata in data 01.02.2022, del Tribunale di Gela che, accertata la responsabilità esclusiva della defunta in relazione al sinistro Persona_1 stradale mortale occorsole in data 31.12.2007, rigettava la domanda di accertamento della responsabilità per il sinistro del e di quella collegata CP_1 CP_2 di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte di condannandoli, in solido, alla refusione Persona_1 delle spese di lite, in favore dei convenuti, liquidate in complessivi € 21.500,00 oltre il
15% del compenso per spese generali, IVA e CPA.
4 Nel giudizio di primo grado, con atto di citazione, gli odierni appellanti esponevano che in data 31.12.2007, percorreva la Strada Statale 115 in direzione Persona_1
Licata alla guida dell'autovettura (marca Fiat, modello 600, targata BN435MK) di proprietà di e, dopo aver affrontato una curva destrorsa in un tratto Parte_6 di strada pianeggiante, con manto stradale bagnato dalla pioggia e invaso dalla fanghiglia portata dai veicoli che dalla via del Frassino si immettevano sulla S.S.115, entrava in collisione con l'autoarticolato proveniente dalla corsia di marcia opposta, composto dal trattore stradale (marca , targato CV301LZ) e dal semirimorchio CP_4
(targato AE08781) condotto da riportando delle gravissime lesioni Persona_4 che ne cagionavano immediatamente la morte. Gli attori assumevano che tale sinistro sarebbe stato causato dalle pessime condizioni del manto stradale non opportunamente segnalate. Aggiungevano che l'automobile impattava con la parte laterale destra, lato passeggero, contro la parte anteriore frontale dell'autoarticolato, arrestando la propria corsa sulla sua corsia di pertinenza ma in direzione opposta al senso di marcia, mentre l'autoarticolato giaceva sulla propria corsia di pertinenza, nel corretto senso di marcia, adagiato sul guardrail posto al margine destro della corsia.
Quanto allo stato dei luoghi, affermavano che, in base alle risultanze della relazione tecnica del perito ing. a cui conferivano l'incarico di accertare la Persona_5 dinamica del sinistro, poteva constatarsi che, al momento dell'incidente, la visibilità era buona, la pavimentazione della SS115 era bagnata e, in corrispondenza dell'intersezione con via del Frassino, era invasa dalla fanghiglia portata dai veicoli che da detta via si immettevano sulla SS115, mentre la via del Frassino era priva di pavimentazione, sostanziandosi in un breve tracciato di terra battuta con presenza di numerose pozzanghere d'acqua. Aggiungevano che la pavimentazione della SS115 risultava composta da conglomerato bituminoso assai liscio, con presenza di un vasto avvallamento in corrispondenza della curva destrorsa localizzata all'altezza dell'intersezione sulla sinistra con via del Frassino all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura.
Sostenevano, inoltre, che, dall'esame delle immagini di un impianto di videosorveglianza di un immobile privato adiacente al luogo del sinistro, risultava che l'autovettura, poco prima di uscire dal campo visivo dell'ultima videocamera, si trovava già leggermente intraversata rispetto all'asse della carreggiata, con la parte anteriore
5 rivolta verso l'esterno destro della corsia percorsa e con le ruote anteriori ruotate in senso antiorario. Adducevano che, in corrispondenza della curva, il limite di velocità massimo vigente era di 90 km/h, atteso che il cartello stradale recante il limite di 40 km/h non era visibile perché coperto dalla vegetazione spontanea presente lungo il margine destro esterno della carreggiata. Pertanto, concludevano gli attori, nonostante la velocità moderata tenuta dalla , l'autovettura sarebbe sbandata a causa Parte_2 delle sopra descritte insidie non opportunamente segnalate, conseguendone la responsabilità concorsuale del in qualità di proprietaria della via del CP_1
Frassino, per aver omesso di pavimentare detta via nonostante intersecasse con la
SS115, e di in qualità di ente gestore della SS115, per aver omesso di CP_2 dotare detta arteria di idonea segnaletica stradale oltre che per omessa manutenzione del manto stradale in ragione della presenza di avvallamenti, lesionature e fanghiglia nel tratto interessato dal sinistro, con conseguente obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso di , Persona_1 così quantificati: € 603.193,00 a titolo di danno biologico “iure hereditatis”;
€600.000,00 a titolo di danno non patrimoniale “iure proprio”; € 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente per spese funerarie;
€ 65.000,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante e € 6.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente per i danni riportati dall'autovettura coinvolta nel sinistro.
Il tempestivamente costituitosi, eccepiva preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva per avere gli attori omesso di fornire la prova in ordine alla titolarità della strada in capo all'ente comunale convenuto. Chiedeva il rigetto delle domande attoree per difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra la presunta insidia ed il sinistro. A sostegno deduceva la non ricorrenza nella fattispecie della insidia-trabocchetto per difetto dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, esclusi dalla circostanza che il sinistro era avvenuto nelle prime ore del pomeriggio e, quindi, in condizioni di buona visibilità, in una giornata caratterizzata da pioggia ed acquazzoni e coincidente con la giornata di Capodanno, tipicamente contraddistinta da intenso traffico, che rendevano prevedibile un maggior pericolo nella guida di un autoveicolo ed imponevano un grado di prudenza superiore alla media. Eccepiva, altresì, la contraddittorietà della tesi attorea stante che il consulente di parte attorea aveva sostenuto che il sinistro non si sarebbe verificato, anche in presenza di pioggia e
6 di fanghiglia, se la avesse tenuto un'andatura inferiore ai 58 km/h, limite Parte_2 rispetto al quale controparte riteneva raggiunta la prova, sicché la fanghiglia non sarebbe stata condizione necessaria per l'avveramento del sinistro conseguendone l'assenza di ogni responsabilità dell'ente comunale.
Viceversa, secondo il il sinistro sarebbe stato imputabile alla condotta CP_1 imprudente della vittima che avrebbe dovuto adottare uno stile di guida maggiormente conforme ai canoni dell'ordinaria diligenza richiesta, tenuto conto sia delle condizioni atmosferiche esistenti al momento del sinistro, sia della cartellonistica stradale insistente sul luogo del sinistro che segnalava in maniera inequivocabile la presenza di un pericolo da allagamento. Aggiungeva che, secondo pacifica e costante giurisprudenza, per imputare la responsabilità in capo alla pubblica amministrazione proprietaria della strada sarebbe necessaria non solo la prova del nesso di causalità tra un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile e l'evento dannoso, ma anche la prova del fatto che “l'insidia si trovava in quel punto da tempo sufficiente da rendere esigibile l'intervento e la messa in sicurezza da parte dell'ente”, prova quest'ultima impossibile da fornire, atteso che la presunta insidia (la fanghiglia) sarebbe stata causata da forza maggiore (abbondante pioggia) imprevedibile e non controllabile.
Adduceva altresì che, anche a voler assumere come dimostrata la titolarità in capo all'ente comunale di via del Frassino, non sarebbe esistito in capo al medesimo ente alcun obbligo di pavimentare tutte le strade di sua proprietà, anche in ragione della scarsità di utenti che percorrevano tale strada laterale, a servizio di alcune abitazioni site in vicinanza del mare. Adduceva, infine, che la non avrebbe potuto Parte_8 costituire un'insidia per la atteso che la via del Frassino intersecava la SS115 Parte_2 nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dalla medesima , potendo Parte_2 semmai costituire un'insidia per gli utenti della corsia di senso opposto.
L'ente comunale concludeva per l'imputabilità del sinistro alla condotta imprudente di
. Contestava, infine, le produzioni documentali di parte avversaria Persona_1
e, quanto alla domanda di risarcimento del danno, il opponeva il difetto di CP_1 prova nell'an e nel quantum di tutte le voci di danno e, in ogni caso, l'esorbitanza delle somme richieste.
L' tempestivamente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda CP_2 attorea e sosteneva che, al momento del sinistro, la pavimentazione della SS115 si
7 presentava in ottimo stato di manutenzione, senza nessun avvallamento e con “una cartellonistica stradale indicante il limite di velocità di 40 km/h regolarmente posizionata e perfettamente visibile”. Aggiungeva che, quanto alla presunta presenza di fanghiglia sul manto stradale, tale circostanza sarebbe stata smentita dalla produzione documentale di controparte e, in ogni caso, non le sarebbe stata imputabile. Sosteneva inoltre che la presenza delle presunte manchevolezze imputabili ad non sarebbero state CP_2 idonee a fondare il nesso di causalità tra le stesse manchevolezze e l'evento mortale occorso, risultando evidente l'imputabilità del sinistro “a colpa esclusiva della sig.ra
[...]
, la quale a causa della velocità eccesiva inadeguata alle condizioni atmosferiche e il Persona_1 limite di velocità imposto, oltre che ad un errore di conduzione dell'autovettura alla stessa imputabile, invadeva la corsia di marcia opposta andando ad impattare contro l'autoarticolato che proveniva in senso contrario”. Aggiungeva, altresì, che nessuna valenza probatoria poteva riconoscersi ai fotogrammi prodotti da controparte attesa la non riconducibilità e la non originalità dei fotogrammi asseritamente registrati dall'impianto di videosorveglianza e dei rilievi fotografici e la non integralità dei fotogrammi del servizio televisivo trasmesso dall'emittente locale “tg 10”. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria attorea, eccepiva la carenza di prova in ordine all'an e al quantum e, in ogni caso, l'eccesiva quantificazione delle voci di danno.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi , Testimone_1 Per_4
e e consulenza tecnica svolta dal C.T.U.
[...] Testimone_2 nominato, depositata in data 11 marzo 2014, che concludeva Testimone_3 attribuendo la causazione del sinistro alle condizioni del manto stradale.
All'esito del deposito della relazione peritale e delle osservazioni avanzate dalle parti, i convenuti domandavano la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice, con ordinanza del 19.9.2014, accoglieva tale istanza e disponeva la rinnovazione della TU nominando all'uopo l'NG. . La relazione di Parte_7 consulenza tecnica d'ufficio dell'NG. , datata marzo 2015, concludeva per Pt_7
l'ascrivibilità del sinistro stradale alla condotta di guida della conducente dell'autovettura condotta da Persona_1
Il Tribunale di Gela, ritenendo che dall'intero compendio probatorio emergesse la carenza di prova in ordine all'ascrivibilità dell'evento in capo ai convenuti, rigettava tutte le domande avanzate dagli attori.
8 Quanto alle due consulenze tecniche d'ufficio depositate, dopo aver premesso che le risultanze del primo elaborato “[…]in una alle prove testimoniali, confermerebbero
l'imputabilità del sinistro alla responsabilità concorsuale dei due enti convenuti per omessa vigilanza
e manutenzione delle due arterie stradali di cui sono proprietarie” e che gli attori avevano criticato quelle del secondo elaborato per avere il TU NG. omesso di valutare tutto il Pt_7 materiale probatorio prodotto da parte attrice (in particolare, i due supporti magnetici prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. contenenti il filmato del servizio di un emittente televisiva e le riprese dell'impianto di videosorveglianza), il
Giudice di prime cure riteneva di aderire alle conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio perché “quella che meglio identifica le effettive circostanze che hanno determinato la causazione del sinistro”. In particolare, riteneva priva di fondamento la censura mossa dagli attori alla consulenza tecnica dell'NG. perché “il Consulente, sia in sede di Pt_7 bozza che in quella di risposte alle osservazioni critiche delle parti, ha preso in considerazione entrambi
i filmati”. Inoltre, sempre sulla scorta della TU NG. e dei rilievi effettuati Pt_7 dalla Polizia Stradale, il Giudice di primo grado riteneva inattendibili le dichiarazioni rese dai testi e in ordine allo stato dei luoghi del sinistro (“Ed invero S_ ES quanto dichiarato dal teste appare assolutamente inconferente atteso che lo stato dei luoghi ES
è stato ben ricostruito dagli agenti verbalizzanti ancora prima che sul posto arrivasse il carro funebre.
Quanto alle dichiarazioni del teste appare poco plausibile che lo stesso, testimone oculare S_ dei fatti e data la gravità dell'incidente, non sia rimasto sul posto e a debita distanza al fine di farsi generalizzare e rendere dichiarazioni agli agenti verbalizzanti. Anche la circostanza che il S_ abbia proseguito la propria marcia nonostante la posizione dei veicoli sulla sede stradale appare inverosimile.”), quindi mostrando di preferire la ricostruzione del sinistro compiuta dalla Polizia stradale, che individuava la causa del sinistro, in maniera esclusiva, nella condotta di guida di , ricostruzione condivisa anche dal TU NG. Persona_1
. Pt_7
Il Tribunale di Gela, quindi, concludeva che il sinistro mortale era da ascrivere alla condotta imprudente della defunta “per non aver la stessa commisurato la propria Parte_2 condotta di guida alle concrete condizioni di percorrenza della strada” atteso che “in presenza di numerosi cartelli di segnalazione – segnale di pericolo per curva a destra;
segnale di pericolo per animali vaganti sulla strada;
segnali di pericolo generico accompagnato dal prescritto pannello integrativo di
“zona soggetta ad allagamento”; due cartelli provvisori di segnale di pericolo generico (posto ai piedi
9 del sostegno dei segnali di curva pericolosa a destra e di animali sulla strada) e limite di velocità di 40 km/h […] avrebbe dovuto procedere con la massima cautela nell'affrontare il tratto di strada curvilineo”.
In conclusione, secondo il Giudice di prime cure, nessuna responsabilità poteva imputarsi agli enti pubblici convenuti a titolo di responsabilità da cose in custodia. Il comportamento di giuda della era stata condizione necessaria e sufficiente Parte_2
a spezzare il nesso causale tra la cosa e il danno prodottosi. Era provato il caso fortuito quale esimente di responsabilità del e di CP_1 CP_2
*******
Con il primo motivo di gravame, articolato in plurime censure, gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado avrebbe errato a fare proprie le conclusioni della secondo TU redatta dall'NG. senza tenere conto delle risultanze della Pt_7 prima TU, senza fornire adeguata e specifica motivazione in ordine a tale scelta.
Gli appellanti contestano altresì la preferenza accordata dal Giudice di primo grado alla seconda consulenza tecnica perché a loro dire errata e ingiustificata.
In particolare affermano che il Tribunale di Gela, nel motivare il rigetto della censura che era stata mossa dagli attori alla seconda TU, cioè l'omesso esame ad opera del secondo TU del supporto magnetico con le riprese di un impianto di video sorveglianza, avrebbe erroneamente ritenuto tale critica destituita di ogni fondamento sostenendo che il consulente NG. aveva preso in considerazione tale filmato. Pt_7
Una tale affermazione, secondo gli appellanti, sarebbe sconfessata da quanto sostenuto dal medesimo TU NG. che nella propria relazione avrebbe Pt_7 dichiarato di non avere preso in considerazione tale produzione documentale, e sarebbe, altresì, contraddittoria rispetto a quanto affermato dal medesimo Giudice e cioè che “…Quanto al video prodotto da parte attrice e riferito alle riprese di un impianto di videosorveglianza, a pag. 23 della relazione vi è la specifica intitolazione di un paragrafo nel quale il
TU motiva la propria scelta di non tenere in considerazione tali riprese”.
Inoltre, gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione, ad opera del Giudice di prime cure e del TU NG. , del contenuto del suddetto nastro magnetico stante che Pt_7 fornirebbe, a loro avviso, la piena prova ex art. 2712 c.c. di una circostanza di fatto estremamente rilevante per la ricostruzione del sinistro “ovverosia che la sfortunata Per_1
10 perdeva il controllo del mezzo ancor prima di affrontare la curva destrorsa cui seguiva il Parte_2 rettilineo dove si sarebbe verificato lo scontro fatale tra i due mezzi coinvolti”.
Aggiungono gli appellanti che “le censure mosse da questa difesa alla consulenza resa dall'NG.
erano anche altre e di altra natura, ma di esse non vi è traccia nella sentenza oggetto del presente Pt_7 gravame”. In particolare, quanto alla presenza dell'avvallamento nella corsia di marcia percorsa dalla , gli appellanti deducono come il secondo consulente sia Parte_2 caduto in contraddizione perché “da un lato, esclude […] qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente tenuto alla manutenzione della S.S. 115; dall'altro, però, il medesimo C.T.U. è costretto ad ammettere che l'avvallamento […] presente in corrispondenza della curva destrorsa “avrà probabilmente compromesso il controllo del veicolo Fiat”.
Quanto, poi, alla presenza di fanghiglia sulla corsia di marcia impegnata dalla
[...]
, negata dal TU NG. , essa sarebbe dimostrata dai rilievi fotografici Pt_2 Pt_7 compiuti dalla Polizia Stradale che “ritraevano un manto tradale semi asciutto con tracce visibili di pozzanghere d'acqua piovana, e in particolar modo le foto n. 18 e 19 dimostrano che sulla corsia di marcia della Fiat 600 sono chiaramente visibili tracce di fango”.
Inoltre, secondo gli appellanti, sarebbe priva di fondamento l'affermazione del TU
NG. secondo cui “la diminuzione del coefficiente di aderenza in condizioni di Pt_7 pavimentazione stradale bagnata contempla già di per sé una componente di sporco e frazione fine di terreno che si mette in circolazione ed inficia il contatto ruota-strada” perché, osservano gli appellanti, “lo sporco e la frazione fine di terreno che, a dire del TU, sono presenti nella pavimentazione stradale bagnata, dopo un'abbondante precipitazione piovosa vengono inevitabilmente bagnati” mentre “la presenza di terriccio nell'acqua comporta, invece, una riduzione del coefficiente di attrito tra strada e pneumatici assimilabile a quella di una pavimentazione ghiacciata”.
Quanto alla visibilità del cartello recante il limite di velocità di 40 km/h, gli appellanti deducono che la loro tesi circa la non visibilità del cartello stradale, perché collocato per terra sul margine destro della corsia di marcia Gela-Licata completamente coperto dalla vegetazione spontanea e sporco di fango, troverebbe conferma nei fotogrammi scattati qualche tempo dopo il sinistro stradale dal consulente tecnico di parte e nelle dichiarazioni rese dai testi delle quali il TU NG. non avrebbe Pt_7 inspiegabilmente tenuto conto.
Quanto, infine, al calcolo della velocità di marcia dell'autovettura al momento dell'impatto, gli appellanti ne contestano la correttezza per avere il secondo consulente
11 tecnico d'ufficio, a loro avviso, omesso di considerare che l'autoarticolato che proveniva dall'opposta direzione di marcia rispetto alla vettura condotta dalla defunta era in movimento al momento dello scontro, talché avrebbe errato Parte_2 nell'escludere che l'autovettura si fosse arrestata prima di giungere all'intersezione e sia stata investita dall'autoarticolato. Viceversa, secondo gli appellanti, l'autovettura condotta dalla defunta avrebbe affrontato la curva ad una velocità di Parte_2 circa 60 km/h e sarebbe giunta all'urto con il mezzo antagonista ad una velocità di appena 10 km/h, sicché le devastanti deformazioni subite dall'autovettura sarebbero state da ascrivere in maniera pressoché esclusiva all'energia cinetica dell'autoarticolato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale di Gela, sulla scorta di una omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie, abbia ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'imputabilità del sinistro in capo ai convenuti.
Affermano che la motivazione del Giudice di prime cure a supporto della valutazione di inattendibilità dei testi sarebbe gravemente carente o illogica, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che “quanto dichiarato dal teste appare ES assolutamente inconferente atteso che lo stato dei luoghi è stato ben ricostruito dagli agenti verbalizzanti ancor pima che sul posto arrivasse il carro funebre. Quanto alle dichiarazioni del teste S_ appare poco plausibile che lo stesso, testimone oculare dei fatti e data la gravità dell'incidente, non sia rimasto sul posto e a debita distanza al fine di farsi generalizzare e rendere dichiarazioni agli agenti verbalizzanti. Anche la circostanza che il abbia proseguito la propria marcia nonostante S_ la posizione dei veicoli sulla sede stradale appare inverosimile”, sicché non sarebbe possibile percepire le ragioni sottese a tale giudizio di inattendibilità.
Gli appellanti censurano tale valutazione ed affermano che i testi e ES avrebbero reso dichiarazioni precise, complete, non contraddittorie e S_ rilevanti ai fini del decidere, atteso che il teste avrebbe fornito una ES descrizione analitica e puntuale del tratto di strada percorso dalla non Parte_2 rinvenibile nella relazione del rapporto redatto dalla Polizia Stradale, mentre il teste che si trovava a circa 50 metri di distanza dall' auto condotta dalla S_ [...]
, avrebbe affermato che il sinistro stradale si è verificato nella corsia di Pt_2 marcia opposta a quella di pertinenza della , conseguendone, sempre Parte_2
12 secondo gli appellanti, che non potrebbe dubitarsi dell'attendibilità e della rilevanza delle dichiarazioni rese dai suddetti testi.
Gli appellanti, inoltre, lamentano ancora una volta l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della prima consulenza tecnica e del nastro magnetico contenente le riprese di un impianto di video sorveglianza di un immobile collocato nei pressi del luogo teatro del sinistro che, a loro avviso, fornirebbe la prova di una circostanza di fatto estremamente rilevante per la ricostruzione del sinistro “ovverosia che la sfortunata perdeva il controllo del mezzo ancor prima Persona_1 di affrontare la curva destrorsa cui seguiva il rettilineo dove si sarebbe verificato lo scontro fatale tra i due mezzi coinvolti”. Secondo gli appellanti una tale ricostruzione troverebbe pure conferma nelle dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato che “La macchina S_ poco prima della curva effettuava un movimento strano e perdeva aderenza”.
Infine, gli appellanti lamentano che il Tribunale di Gela, nel valutare le risultanze istruttorie, avrebbe dato eccessivo rilievo alla relazione redatta della Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro.
Deducono che tale relazione avrebbe rilevanza probatoria ridotta perché gli agenti accertatori avrebbero incentrato i loro rilievi sulla collisione dei mezzi, trascurando altri elementi successivamente valutati dal consulente tecnico di parte e dalla prima consulenza tecnica d'ufficio.
Affermano che se Giudice di prime cure avesse correttamente valutato l'insieme delle risultanze istruttorie sarebbe giunto ad una diversa conclusione e cioè a ritenere provata la responsabilità degli enti convenuti per il sinistro in esame.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la condanna alla refusione, in favore dei convenuti, della totalità delle spese di lite. In particolare, dopo aver premesso che l'art. 92 c.p.c. ammette la compensazione delle spese di lite in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, in ragione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, gli appellanti deducono che non sono state considerate a questo fine le circostanze del caso di specie, quindi l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio nel giudizio di primo grado,
l'espletamento di una consulenza tecnica di parte preordinata all'azione legale degli appellanti e le oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale in esame che,
13 se correttamente valutate, avrebbero a loro avviso giustificato la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
***
L'appello è infondato.
Con riferimento alla prima censura avanzata con il primo motivo di gravame – la prospettata adesione acritica del Giudice di prime cure alla seconda TU redatta dall'NG. – si osserva che il Tribunale di Gela, dopo avere dato atto delle Pt_7 conclusioni del primo elaborato e della censura mossa dagli attori avverso la seconda
TU, ovvero la mancata valutazione dei CD-ROM contenenti le riprese video di un impianto di video sorveglianza nei pressi della zona del sinistro e le riprese televisive effettuate il giorno del sinistro ad opera di una TV locale, abbia dapprima rappresentato, seppure in maniera concisa, la ragione della preferenza accordata al secondo elaborato (si veda pag. 4 e ss. “Orbene, ritiene questo decidente che le risultanze della
TU redatta dall'ing. sia quella che meglio identifica la effettive circostanze che hanno Pt_7 determinato la causazione del sinistro”) e, in seguito, abbia motivato l'adesione alla TU
NG. evidenziando quegli elementi del secondo elaborato di consulenza che, Pt_7 unitamente alla relazione della Polizia Stradale, rendono intelligibile il percorso logico sotteso alla decisione e privano di rilevanza gli elementi di segno contrario presenti nel primo elaborato e le produzioni documentali compiute dagli attori a sostegno delle loro domande (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021
Rv. 660858 – 01 che ha affermato il seguente principio: “In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. n tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.”).
14 L'adesione del giudice di prime cure alle conclusioni della TU redatta dall'NG.
trova giustificazione adeguata per effetto del rinvio sia alla stessa TU sia Pt_7 alle rilevazioni della Polizia Stradale, fatti che consentono di individuare il percorso logico giuridico sotteso a tale scelta, sicché va escluso che vi sia stata una adesione acritica del giudice di primo grado alle conclusioni del secondo TU.
Le ulteriori censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non possono essere condivise le argomentazioni degli appellanti volte a fornire una diversa ipotesi di ricostruzione del sinistro rispetto a quella ritenuta dal giudice di prime cure.
Gli appellanti, dopo avere affermato che l'autovettura condotta dalla Parte_2 avrebbe iniziato a sbandare ancora prima di immettersi nel tratto di strada con curva volgente a destra della SS 115, hanno imputato tale evento alla ed Parte_8 all'avvallamento asseritamente presenti oltre il punto di sbandamento, ossia nella corsia di marcia percorsa da all'interno della curva localizzata Persona_1 all'intersezione sulla sinistra con via del Frassino, concludendo per l'incidenza causale esclusiva dell'avvallamento e della nella causazione del sinistro. Parte_8
La tesi è sostenuta nell'atto di appello ove si legge che “la sfortunata Persona_1 perdeva il controllo del mezzo ancor prima di affrontare la curva destrorsa”, deducendo che si tratta di una circostanza di fatto rilevante e non presa in considerazione prima dal TU NG. e poi dalla sentenza gravata e ciò anche per spiegare la Pt_7 ridotta rilevanza degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato subito dopo il sinistro che, in tesi, si sarebbero concentrati quasi esclusivamente sull'urto tra i due mezzi;
parte appellante, inoltre, richiama le dichiarazioni dei testimoni per corroborare una tale tesi.
La Corte rileva che tale contraddizione inficia la logicità delle argomentazioni sviluppate dagli appellante per ascrivere la causa del sinistro allo stato della strada e tanto permette di escludere l'efficacia dimostrativa degli elementi probatori indicati a supporto di tale tesi.
Invero, nello schizzo planimetrico del campo del sinistro contenuto nel prontuario redatto dalla Polizia di Stato (pag. 13), il punto di collisione tra i veicoli è collocato al km 255+950 (si vedano anche pagg. 18 e 24 della relazione della Polizia Stradale);
15 l'avvallamento è collocato sulla strada in corrispondenza del km 256+00 all'interno della curva come visibile sia nelle foto scattate dalla Polizia di Stato (vedi foto 2, pag.
33 del prontuario della Polizia di stato) sia nella foto allegata alla consulenza tecnica di parte attrice nel giudizio di primo grado (vedi foto 8 a pag. 29 dell'all. 6 prodotto dall'appellante in questo giudizio); la via del Frassino si innesta proprio al km 256+00 con la SS115 come visibile anche nell'allegato E) accluso alla consulenza di parte attrice nel giudizio di primo grado.
La curva destrorsa ha un raggio di curvatura pari a metri 170 ed il tratto di strada antecedente, in cui secondo parte appellante perdeva il controllo Persona_1 del veicolo, è ben visibile nella foto di pag. 7 della seconda TU.
Consegue che, se, come sostenuto dalla parte appellante, ha perso Persona_1 il controllo del proprio mezzo prima di affrontare la detta curva, lo stato del manto stradale all'interno della stessa curva non potrebbe mai costituire fattore causale rilevante del sinistro.
La pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti si mostra infondata sotto un altro duplice profilo.
In primo luogo, con riferimento alla prospettata presenza di fanghiglia, al momento del sinistro, sulla corsia di marcia impegnata dalla , tale circostanza risulta Parte_2 smentita dalla relazione della Polizia Stradale effettuata nell'immediatezza del sinistro che dà atto della presenza, nel solo margine destro della corsia di marcia del mezzo pesante, di tracce di frenata, frammiste a fango, appartenenti a detto mezzo e descrive lo stato del manto stradale della SS115 come “bagnato”, senza rilevare la presenza di fanghiglia (si vedano rispettivamente pag. 27, rigo 22 e ss. e pag. 23 della relazione della
Polizia Stradale).
Ciò è confermato nei fotogrammi tratti dal filmato dell'emittente televisiva, registrato nell'immediatezza del fatto, che mostrano la carreggiata priva di fango, proprio all'intersezione con la via del Frassino (si veda 34° secondo del filmato, CD-rom denominato “servizio incidente”, all. n. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, e foto in alto a pag. 21 della seconda relazione di consulenza).
Peraltro, non è decisivo in senso contrario il fotogramma estrapolato dal detto filmato e che ritrae il luogo - la carreggiata all'intersezione con la via del Frassino nella corsia opposta a quella percorsa da - ricoperto da fango (cfr. Persona_1
16 filmato citato al minuto 1.16 e foto in basso a pag. 32 della seconda relazione di consulenza), poiché non può non considerarsi la circostanza, correttamente rilevata dal TU NG. , della chiusura totale della carreggiata al traffico veicolare per Pt_7 alcune ore dopo il sinistro, risultante dalla relazione dagli agenti della Polizia Stradale
(vedi pag. 24, rigo 1 e ss. della relazione della Polizia Stradale); atteso che nel medesimo filmato la SS 115 è rappresentata prima in buone condizioni e, poi, con tracce di acqua e fanghiglia, è logico concludere che queste tracce siano state causate dal successivo passaggio di veicoli che, in occasione della chiusura totale al traffico veicolare del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro, erano state costrette a compiere una deviazione nella borgata prossima alla SS115 per rientrare sulla strada statale dalla laterale via del Frassino, come appare dimostrato dai fotogrammi tratti dal video girato dall'emittente televisiva (vedi pag. 20 seconda consulenza).
I fotogrammi nn. 18 e 19 scattati dalla Polizia Stradale (pag. 49 e 48 della relazione della Polizia di Stato), diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non forniscono la prova adeguata del tratto della strada statale prima del punto di inzio dello sbandamento dell'autovettura della , collocato dalla parte Parte_2 attorea prima della curva destrorsa, o il tratto di strada antistante all'intersezione con la via del Frassino;
tali fotografie, a ben vedere, rappresentano la porzione della strada statale ove avvenne la collisione, al Km 255+950, dopo la rimozione dell'autovettura e del trattore stradale coinvolti nel sinistro, come risulta dalle didascalie delle foto stesse, mentre il manto stradale appare ricoperto da fluidi perduti dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Quanto, poi, alla dedotta incidenza causale dell'avvallamento presente nella strada statale, tale tesi è smentita dalle allegazioni degli appellanti che indicano la collocazione dell'avvallamento “in corrispondenza della curva localizzata all'altezza dell'intersezione sulla sinistra con la Via del Frassino, proprio all'interno della corsia per i veicoli diretti verso Licata” e, al contempo, in maniera assai contraddittoria, sostengono che dall'esame del video dell'impianto di video sorveglianza emergerebbe che “la sfortunata perdeva il controllo del mezzo ancor prima di affrontare la curva destrorsa”, Persona_1 richiamando, altresì, quanto affermato dal teste (“La macchina poco prima della S_ curva effettuata un movimento strano e perdeva aderenza”).
17 L'assunto degli appellanti, ad avviso di questo Collegio, è palesemente contraddittorio poiché si sostiene che l'autovettura condotta dalla Parte_2 sarebbe sbandata prima della curva destrorsa epperò a causa di un avvallamento localizzato all'interno della curva, concludendo in maniera illogica per l'incidenza dell'avvallamento sulla perdita di controllo dell'autovettura da parte della
[...]
. Pt_2
Quanto alla prospettata contraddizione in cui sarebbe incorso il secondo TU per avere, da un lato, escluso “[…] qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente tenuto alla manutenzione della S.S. 115” e, dall'altro, affermato che “l'avvallamento […] presente in corrispondenza della curva destrorsa avrà probabilmente compromesso il controllo del veicolo Fiat”, questo Collegio osserva che lo stesso TU, nella sua relazione, ha correttamente messo in rilievo che vi è un deficit di conoscenza circa quei fattori che, incidendo sulla capacità di aderenza dei pneumatici dell'autovettura condotta dalla Parte_2 avrebbero potuto causare lo sbandamento dell'autovettura, ovverosia lo strato d'acqua presente sulla carreggiata (si veda pag. 25, rigo 3 e ss. della seconda consulenza), la condizione dei battistrada dei pneumatici dell'autovettura e lo stato della pavimentazione stradale (si veda si veda paragrafo 10, pag. 19, rigo 8 e ss. della seconda TU), concludendo per l'impossibilità di un simile accertamento, anche in termini percentuali, dell'incidenza causale di detti fattori, compreso l'avvallamento, nello sbandamento dell'autovettura (si veda paragrafo 4, pag. 3, della risposta alle controdeduzione alla consulenza tecnica d'ufficio); il TU NG. ha però messo Pt_7 in rilievo che i fattori di rischio, debitamente segnalati dalla cartellonistica stradale, implicavano che il conducente dell'autovettura era tenuto a moderare la propria velocità in occasione dell'approccio della curva.
La sola presenza di un ammaloramento del manto stradale nell'intersezione tra la
SS115 e la Via del Frassino non implica che tanto determini la prova dell'incidenza causale di un tale ammaloramento e il sinistro, in quanto non vi è prova che esso abbia concretamente influito sulla perdita di aderenza dei pneumatici dell'autovettura e sulla conseguente perdita di controllo dello stesso veicolo da parte della conducente.
Sono del tutto apodittiche le conclusioni del primo TU nominato, che afferma che il sinistro stradale si è verificato “a causa di un avvallamento stradale, ma ancor più a
18 causa della pioggia e del fango” (cfr. pag. 13 della prima relazione di consulenza), in quanto lo stesso non chiarisce, con argomentazioni rigorose e logiche, oltre che basate su dati fattuali emersi dal compendio istruttorio, l'incidenza causale sul sinistro di altri possibili fattori causali (quali, ad esempio, una distrazione del conducente dell'autovettura) a fronte dei tanti fattori astratti che possono essere causa o concausa del sinistro stradale.
In ordine al valore probatorio da ascriversi alle riprese video dell'impianto di videosorveglianza di una casa limitrofa al luogo del sinistro (si veda all. n. 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice - CD-rom denominato “video incidente”), va chiarito che è stata depositata agli atti di causa non la videoregistrazione effettuata dall'impianto di video sorveglianza ma, come bene osservato dal secondo TU, le “riprese di un monitor su cui scorrono le immagini riprodotte dal sistema di sorveglianza. In altri termini si tratta di riprese di riprese”.
Peraltro la detta videoregistrazione risulta interrotta di continuo, avviata e, poi, riportata indietro con frequenti fermo immagine e zoom.
Il TU NG, ha quindi concluso che non è possibile utilizzare ai fini della Pt_7 ricostruzione del sinistro stradale un simile filmato “in quanto non vi è certezza dei tempi di acquisizione delle immagini, elemento fondamentale per risalire alla velocità con cui il veicolo in questione è stato ripreso dalla telecamere” ed in quanto vi è totale mancanza di
“informazioni certe sui tempi di registrazioni delle immagini, sui tempi di riproduzione delle immagini
e, ancora, sui tempi di acquisizione delle medesime immagini da una ulteriore telecamera” (pag. 23 della seconda relazione di consulenza).
La parte appellante, che assume avere valore di piena prova tale riproduzione video, ai sensi dell'art. 2712 c.c. per mancanza di disconoscimento specifico ad opera delle controparti, non considera che non rileva la conformità o meno della copia all'originale (non prodotto) ma la caratteristica tecnica del file allegato e la possibilità di un suo rassicurante impiego ai fini dell'accertamento tecnico demandato al TU
NG. . Pt_7
Il richiamo dell'art. 2712 c.c. non è pertinente e, alla stregua delle valutazioni effettuate dal TU NG. circa le caratteristiche delle dette riprese video, Pt_7 del tutto correttamente il giudice di prime cure ha concluso per l'inutilizzabilità di tale registrazione video a fini di prova della ricostruzione del sinistro.
19 A ciò si aggiunga che parte appellante non si confronta adeguatamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa l'inutilizzabilità di tale filmato a fini di prova della corretta ricostruzione del sinistro stradale.
In ogni caso, non è affatto dimostrato che la visione del detto filmato possa assumere valore dimostrativo del fatto che il sinistro è stato causato dai fattori indicati (ammaloramento dell'asfalto, fanghiglia) rientranti nella responsabilità degli enti rispettivamente custodi della Strada Statale e della strada laterale che in essa si andava ad innestare.
E' comunque contraddittorio prospettare che la avrebbe sbandato prima Parte_2 di affrontare il tratto curvilineo e, dall'altro lato, imputare la perdita di controllo del veicolo alla presenza di un avvallamento sulla strada statale e della fanghiglia presente sull'asfalto e proveniente da una via laterale.
Tali incongruenze nella prospettazione della dinamica del sinistro sono state rilevate dal convenuto che ha puntualmente eccepito che mentre il CP_1
Consulente di parte concentra la sua attenzione sulla velocità di marcia dell'autovettura all'interno della curva ove sarebbe stata presente la fanghiglia oltre che un avvallamento, alcuni capitoli di prova testimoniale di parte attrice sono volti a provare che l'autovettura condotta dalla aveva sbandato prima della Parte_2 medesima curva.
Non decisive, a fini di prova dell'assunto degli appellanti, sono le dichiarazioni dei testi in ordine allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro.
Invero, il teste ha deposto sulle condizioni del manto stradale nel tratto ES immediatamente precedente il punto in cui è avvenuto l'impatto con il TIR, fatto in sé irrilevante considerato che gli appellanti collocano la perdita di controllo dell'autovettura in un tratto di strada prima della curva.
Il teste che seguiva l'autovettura condotta da , afferma S_ Persona_1 che l'auto “poco prima della curva effettuava un movimento strano e perdeva aderenza” epperò in tale punto indicato dal teste non vi è prova di anomalie del manto stradale.
Quanto al cartello stradale verticale recante il limite di velocità di 40 km/h, l'esistenza di tale cartello è desumibile da quanto si legge nel verbale redatto dagli agenti accertatori (si veda pag. 23, rigo 21 e ss.), documento a cui deve riconoscersi, con riferimento ad una tale circostanza riferita dal pubblico ufficiale accertatore, valore
20 di prova piena dell'esistenza del cartello stesso mentre non vi è prova contraria, che doveva essere fornita dagli attori, che tale cartello non fosse visibile per gli utenti della strada.
La Corte rileva che gli originari attori si sono limitati a depositare, a prova del fatto che non fosse visibile per gli utenti della strada il cartello stradale indicante il limite di velocità pari a 40 Km/h, alcuni fotogrammi scattati dal consulente tecnico di parte attorea in data 08.01.2008, cioè otto giorni dopo il sinistro e, dunque, non in sé privi di valore di prova decisiva in quanto semplicemente rappresentano una situazione di fatto che potrebbe essere diversa da quella esistente al momento del sinistro stradale.
Si consideri, altresì, che gli operatori della Polizia Stradale che hanno effettuato gli accertamenti immediatamente dopo il sinistro collocano il detto segnale indicativo del limite di velocità di 40 Km/h accanto al cartello di progressiva chilometrica 256+00 (cfr. schizzo planimetrico del campo del sinistro, pag. 12 e 13 della relazione di servizio della polizia stradale) mentre le fotografie accluse alla relazione tecnica di parte, che dovrebbero dimostrare che il cartello stradale indicativo del detto limite di velocità fosse nascosto (allegato C), si riferiscono ad una porzione di strada che precede tale luogo.
All'uopo va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).
Il Collegio osserva, altresì, che pure a volere ritener fondata l'allegazione di parte appellante, basata sulla consulenza tecnica di parte, che la velocità di marcia dell'autovettura condotta dalla , mentre affrontava la curva del tratto Parte_2 stradale, era di 54 km/h, una tale circostanza non varrebbe a dimostrare il nesso causale tra il sinistro e i fattori allegati dagli attori (l'incidente stradale sarebbe stato causato da un avvallamento della carreggiata della strada statale percorsa
21 dall'autovettura della e dalla presenza di fanghiglia proveniente da una Parte_2 via comunale che si innesta sulla strada statale).
Il rispetto del limite di velocità da parte del conducente dell'autovettura, quant'anche fosse ritenuto provato, non escluderebbe altri fattori causali ascrivibili allo stesso conducente (ad esempio una sua distrazione nella guida) e quindi rimane non provato il fattore causale rispettivamente imputabile agli enti convenuti, che va rigorosamente provato a cura degli attori e art. 2697 c.c.
In definitiva, non vi è alcuna prova che il sinistro stradale mortale sia stato causato dalle condizioni della strada percorsa dall'autovettura condotta dalla
[...]
. Pt_2
Gli attori non hanno provato il nesso causale tra la cosa in custodia dei convenuti o comunque la condotta colposa dei convenuti ed il sinistro stradale e, pertanto, alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto.
Invero l'accoglimento della domanda proposta ex art. 2043 c.c. postula che l'attore fornisca la prova di tutti i suoi elementi costitutivi e in particolare della condotta imputabile al danneggiante, dell'evento dannoso e del nesso di causalità intercorrente tra il primo ed il secondo.
Ugualmente il regime probatorio previsto dall'art. 2051 c.c. implica che il danneggiato abbia l'onere di allegare e provare l'effettiva dinamica del sinistro, stante che il modello di responsabilità delineato dal citato art. 2051 c.c. non esime il soggetto asseritamente leso dal fornire la prova degli elementi minimi idonei a delineare la situazione di fatto sottesi alla pretesa risarcitoria (cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 12760 del 09.05.2024: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro
e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti
e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”).
Passando, infine, all'esame dell'ultima censura, vale ricordare che le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, come individuate dalla Corte Costituzionale n. 77 del 2018, consistono, a ben vedere,
22 in sopravvenienze non ascrivibili alla condotta delle parti, che mutano il quadro di riferimento della controversia in ordine ad aspetti rilevanti ai fini della decisione, ovvero “le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Non rientrano all'interno di tale categoria né lo svolgimento di una duplice consulenza nel giudizio di primo grado, atteso che trattasi di un'attività che è stata ritenuta necessaria per effettuare l'accertamento giudiziale richiesto dagli appellanti nel tentativo di ottenere tutela delle proprie ragioni, né l'espletamento di una consulenza tecnica di parte in quanto attività preordinata alla raccolta di elementi probatori idonei a sostenere la pretesa azionata.
Neppure rileva, ai fini della compensazione delle spese processuali, l'asserita oggettiva difficoltà nell'accertamento dei fatti di causa, in quanto circostanza non provata né desumibile, in via del tutto automatica, dal solo fatto che siano state espletate due consulenze tecniche d'ufficio.
In definitiva, non sussistono ragioni per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. quale criterio per il riparto delle spese giudiziali e quindi va rigettata la relativa censura sul capo delle spese e confermata la relativa statuizione contenuta nella sentenza gravata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio esse vanno poste in capo agli appellanti, per il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), e sono liquidate come da dispositivo secondo, i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014 nel testo oggi vigente, tenuto conto che si tratta di grado di appello, che il valore della controversia è compreso tra €1.000.00,00 e €2.000.000,00, e che va riconosciuto il compenso, in base agli atti, per fase studio, per fase introduttiva e per fase decisoria (è escluso qualsiasi compenso per la fase istruttoria, per non essersi svolta in appello alcuna attività corrispondente rientrante in tale fase).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
23 La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Gela, pubblicata in data 1 febbraio 2022, appellata da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_5
Condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite
[...] Parte_5 del presente grado di giudizio in favore di e liquidate, CP_1 CP_2 in favore di ciascuna delle parti appellate, in euro 12.033,00 per compensi, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camerta di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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