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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 150 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. DRAGO GIULIANA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. IURATO VINCENZO;
Controparte_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025;
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1740/2017 (n. 3958/2017 r.g.) con cui il Tribunale l'ha condannato a pagare alla la somma di € 91.819,78 a titolo di saldo del corrispettivo dei Controparte_1
lavori di ristrutturazione ed ammodernamento di un campo di calcio sito nel complesso sportivo polivalente di Jungi, oggetto delle fatture 8/2017 di € 86.569,77 (da cui furono poi stornati € 10.676,10 con nota di credito 1/2017) e
10/2017 di € 15.926,11.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Pt_1
- che, a fronte dei ritardi della società opposta nel completamento dei lavori, le parti, il 30.1.2017, addivennero ad un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia da parte del alla penale indicata in contratto per il ritardo e comunque la Pt_1
sua compensazione con il corrispettivo dei lavori effettuati dalla società e non contrattualizzati, nonché l'impegno, da parte di quest'ultima, a completare i lavori nel termine essenziale di 50 giorni;
- che il 22.3.2017 le parti redassero verbale di ultimazione dei lavori con riserva, in cui si dava atto della mancanza di alcune opere e materiali, e il Comune assegnò ulteriore termine di 20 giorni per il completamento;
- che il 13.4.2017 la società comunicò al Comune di aver completato i lavori, salvo che per la mancanza di due panche e quattro bandierine;
- che prima della fornitura di tali beni la società emise le fatture azionate;
- che il 26.6.2017, riscontrata la perdurante mancanza di tali beni, il Comune assegnò termine di 24 ore per l'adempimento avvisando che in mancanza avrebbe ritenuto inefficace il verbale di ultimazione del 22.3.2017 e risolto l'accordo transattivo del 30.1.2017 con conseguente applicazione della penale;
- che l'indomani il RUP accertò che le panchine fornite erano usurate e non era stata consegnata alcuna bandierina;
- che pertanto il Comune comunicò di ritenere risolto l'accordo transattivo in virtù della clausola risolutiva espressa in esso contenuta;
- di aver comunque emesso certificato di pagamento relativo al 5° SAL e conseguentemente disposto il pagamento della fattura n. 8;
- di aver quindi pagato la somma di € 53.460 (€58.806 lordi – cfr. doc. 8 opponente) alla cui la società opposta aveva ceduto il proprio credito Parte_2
con atto notificato all'Ente il 10.3.2015 e il 23.5.2017, ed il restante importo di €
15.534,24 (€ 17.087,67 lordi, cfr. doc. 8 opponente) alla società opposta;
- che invece l'importo indicato nella fattura n. 10 non sarebbe dovuto, non essendosene mai verificata la causale, ossia l'integrazione al 5° SAL, essendo incompleti i lavori effettuati per inidoneità delle panchine e mancanza delle bandierine;
- di essere creditore della penale prevista in contratto nel suo massimo importo, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria dell'avvenuta risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa e la condanna della a pagargli la penale. Controparte_1
La società opposta si è costituita deducendo:
- che la consegna delle due panchine risulta dal verbale del direttore dei lavori del 27.6.2017, da cui non emerge alcuna difformità;
- che comunque già col precedente verbale di consegna lavori del 22.3.2017 si era attestato il sostanziale completamento degli stessi nel termine previsto, mancando appunto solo due panchine e quattro bandierine;
- che dunque non vi sarebbe alcun inadempimento rilevante;
- che comunque la risoluzione disposta dal sarebbe illegittima per Pt_1
violazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006;
- l'incoerenza tra la disposta risoluzione del contratto e il pagamento della fattura n. 8;
- che comunque la penale andrebbe determinata con esclusivo riferimento ai giorni di ritardo rispetto non al termine originariamente previsto nel contratto, ma a quello previsto nella transazione;
- che la risoluzione della transazione determina il suo diritto al pagamento dei lavori extra capitolato;
- che, il Tribunale di Asti, con sentenza definitiva, aveva sancito l'inefficacia di tale cessione nei confronti del Pt_1
- che comunque, tale cessione riguardava lo specifico credito al corrispettivo per la “fornitura intaso prestazionale in gomma ecofill”, pari ad € 66.660, mentre il ha pagato alla cessionaria un debito diverso, relativo alla Pt_1 Parte_2
fornitura e posa in opera della rete di recinzione e dalla realizzazione degli spogliatoi;
- che il credito oggetto di cessione era già stato pagato dal Comune alla
[...]
e dunque, per espressa pattuizione contenuta nel contratto di cessione, CP_1
la avrebbe dovuto rivolgersi alla cedente per ottenere l'importo Parte_2
pagato;
- che l'importo residuo di € 15.534,24 (17.087,67 lordi) è stato versato dal su conto diverso da quello dedicato, così contravvenendo alla normativa Pt_1
sulla tracciabilità dei pagamenti, con conseguente inadempimento dell'obbligazione di pagamento.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente e, in via subordinata, la compensazione della penale con l'importo dei lavori extra capitolato.
*
È pacifico, in quanto affermato dall'opposta ed in alcun modo contestato dall'opponente, che il credito ceduto da a aveva ad oggetto Controparte_1 Pt_2
il corrispettivo per la fornitura intaso prestazionale in gomma ecofill;
mentre la fattura 8, pagata in parte dal a riguardava il corrispettivo per la Pt_1 Pt_2
fornitura e posa in opera della rete di recinzione e dalla realizzazione degli spogliatoi.
Ne consegue che il titolare del credito portato dalla fattura 8 rimaneva l'opposta, che non aveva ceduto detto credito.
Non colgono nel segno le difese svolte dal con la prima memoria, Pt_1
secondo cui la tesi dell'opposta riguarderebbe la diversa ipotesi di cessione del contratto. Infatti, la cessione del credito, pur non comportando una modificazione soggettiva dell'intero rapporto contrattuale, ha pur sempre ad oggetto uno specifico credito che, essendo un diritto eterodeterminato, si identifica tramite uno specifico titolo, che nel caso di specie era, appunto, il corrispettivo di una specifica fornitura. Pertanto, il non può pretendere di estinguere il credito vantato nel Pt_1
presente giudizio eseguendo il pagamento al cessionario di un credito diverso.
Conseguentemente, è fondata la pretesa al pagamento della somma già pagata dal a pari ad € 58.806 lordi;
e quanto esposto è assorbente rispetto ad Pt_1 Pt_2
ogni altra deduzione svolta dalle parti in merito alla cessione.
È invece infondata la pretesa relativa all'importo residuo della fattura 8 (al netto dello storno), pari ad € 17.087,67 lordi, perché l'opposta si limita a dedurre che il pagamento sarebbe avvenuto su conto diverso da quello specificamente dedicato, in violazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, senza nemmeno allegare che tale conto non sia a lei intestato e di avere dunque pur sempre conseguito l'importo pagato;
né l'opposta ha spiegato per quale motivo l'eventuale violazione della disciplina pubblicistica dovrebbe rendere inefficace il pagamento nei rapporti tra le parti.
Parimenti fondata deve ritenersi la pretesa di cui alla fattura n. 10.
Va anzitutto premesso che rispetto a tale credito è irrilevante l'eventuale risoluzione dell'accordo transattivo invocata dal Infatti, il diritto vantato Pt_1
dall'opposta trae origine non da tale accordo, ma dal contratto di appalto, di cui alcuna delle parti ha dedotto il venir meno.
Pertanto, la pretesa del di non pagare tale fattura in ragione del mancato Pt_1
completamento dei lavori oggetto di un contratto ancora efficace, per essere le panchine usurate e mancando le bandierine, si qualifica come eccezione di inadempimento.
L'art. 1460 co. 2 c.c. prevede che il contraente, a fronte dell'inadempimento della controparte, non può rifiutarsi di adempiere “se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Nel caso di specie, l'inadempimento lamentato dal consistente, come si è Pt_1
detto (al di là della questione del collocamento delle panchine, di cui il Pt_1
non spiega nemmeno l'astratta rilevanza), nel fatto che le panchine sarebbero usurate (senza che ciò incida sulla loro funzionalità) e nella mancanza di quattro bandierine, non giustifica il rifiuto di pagare un importo di oltre € 15.000, per evidente sproporzione tra la prestazione che il pretende di non adempiere Pt_1
e quella che assume non essere stata (correttamente) adempiuta, specie considerando che si tratta di una frazione di lavori complessivamente ammontanti ad oltre € 600.000 rispetto a cui panchine e bandierine hanno una rilevanza infinitesimale. Giova precisare che alla medesima valutazione dovrebbe giungersi anche considerando non l'importo complessivo dell'appalto, ma dei soli lavori ancora da eseguire al momento dell'accordo transattivo (ossia l'importo ingiunto).
Pertanto, essendo infondata l'eccezione di inadempimento così come formulata dal questo non può rifiutare di eseguire la propria prestazione. Pt_1
Quanto alla pretesa relativa alla risoluzione dell'accordo transattivo ed al conseguente diritto al pagamento della penale, va anzitutto rilevata l'estrema imprecisione terminologica degli artt. 4 e 5 di tale accordo.
Infatti, nel solo art. 4 co. 2 si legge, da un lato, che la sola disapplicazione della penale e la sua compensazione col corrispettivo per i lavori extra capitolato è condizionata al completamento dei lavori entro 50 giorni e dall'altro che tale condizione riguarda (tutti) gli effetti dell'accordo; mentre all'art. 5 il termine di 50 giorni viene espressamente qualificato come termine essenziale.
Vengono quindi richiamati istituti diversi: una condizione sospensiva di adempimento relativa alla sola pattuizione concernente la penale e il corrispettivo dei lavori extra capitolato;
la medesima condizione relativa all'intero accordo;
il termine essenziale relativo (in mancanza di alcuna specificazione) all'intero accordo. E, nonostante ciò, il invoca un ulteriore istituto, ossia la clausola Pt_1
risolutiva espressa.
Premesso che è irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se il meccanismo risolutivo riguardi la sola clausola di rinuncia alla penale o l'intero contratto, giacché comunque la domanda di risoluzione avanzata dal Comune è funzionale al solo conseguimento della penale, deve in ogni caso escludersi l'operatività di tale meccanismo. Infatti, la condizione sospensiva di adempimento si considera non avverta solo in caso di inadempimento di non scarsa importanza (C. 6535/2024, C. 22951/2015, C.
1759/2011) e nel caso di specie, come già detto, la consegna di panchine leggermente usurate, ma comunque pacificamente idonee all'uso cui sono destinate e la mancanza di quattro bandierine, nell'ambito di un appalto del valore di circa €
600.000 o anche dei soli lavori residui del valore di circa € 90.000, è certamente di scarsa importanza.
In secondo luogo, la condizione di adempimento è una condizione unilaterale, essendo posta nell'interesse esclusivo della parte diversa da quella il cui adempimento condiziona il contratto;
in quanto tale, essa è rinunciabile dalla parte interessata;
la rinuncia può farsi in qualunque forma (cfr. C. 19031/2022); la rinunciabilità, tuttavia, non implica la modificabilità di tale condizione, perché questa si risolverebbe in una modifica del contratto, che richiede l'accordo delle parti;
e nel caso di specie il assegnando un nuovo termine per Pt_1
l'adempimento dell'accordo transattivo pur dopo la scadenza del termine entro cui si sarebbe dovuta verificare la condizione di adempimento, ha assunto un comportamento incompatibile con la risoluzione del contratto, ed ha quindi rinunciato, per fatti concludenti, alla condizione unilaterale;
e una volta effettuata tale rinuncia, non poteva, con l'assegnazione di un nuovo termine, introdurre una condizione diversa da quella su cui si era formato l'accordo delle parti. Pertanto, la scadenza del nuovo termine assegnato senza l'adempimento della controparte non determina la risoluzione dell'accordo transattivo.
La clausola contenuta all'art. 5, nonostante la precisa terminologia utilizzata, non può qualificarsi come termine essenziale. Infatti, tale ipotesi ricorre quando l'inutile scadenza del termine renda l'adempimento tardivo inutile al suo destinatario;
il relativo accertamento va compiuto non solo in base alle espressioni utilizzate dalle parti nel documento contrattuale, ma anche e soprattutto valutando se la natura e l'oggetto del contratto escludano l'interesse del creditore all'adempimento tardivo. Nel caso di specie, non v'è ragione di ritenere che il potesse Parte_1
perdere interesse al completamento dell'opera appaltata ove ciò non fosse avvenuto nel termine fissato nell'accordo transattivo, trattandosi di lavori su una struttura pubblica destinata a svolgere la sua funzione ben oltre la scadenza del termine che quindi non determina l'inutilità della sua ultimazione.
Ciò è del resto confermato dal fatto stesso che il dopo la scadenza del Pt_1
termine pattuito, assegnò ulteriore termine per l'adempimento, il che dimostra la permanenza dell'interesse all'adempimento e smentisce quindi l'essenzialità del termine.
Quindi tale clausola, come sostenuto dal va più correttamente qualificata Pt_1
come clausola risolutiva espressa, la quale determina la risoluzione del contratto solo laddove il creditore dichiari di volersene avvalere (art. 1456 co. 2 c.c.); al contrario, il non solo non ha dichiarato di volersene avvalere, ma ha Pt_1
ulteriormente richiesto l'esecuzione del contratto, in tal modo escludendo l'operatività di tale clausola risolutiva;
né, per le stesse ragioni di cui sopra, il poteva introdurre unilateralmente una diversa clausola risolutiva avente Pt_1
ad oggetto l'inadempimento nel nuovo termine dallo stesso assegnato.
È quindi infondata la domanda di risoluzione avanzata dal e la Pt_1
conseguente domanda di condanna al pagamento della penale.
In definitiva, l'opposizione va solo parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna del a pagare alla la Pt_1 Controparte_1
somma di € 74.732,11 lordi (91.819,78 – 17.087,67), oltre interessi legali come richiesti in ricorso monitorio (non essendovi alcuna contestazione sul punto) ossia al saggio legale (ex d.lgs. 231/2002) dalla scadenza delle fatture al saldo. Sul punto, trattandosi di fatture elettroniche, esse vanno considerate ricevute al momento dell'emissione; e scadono il trentesimo giorno successivo (art. 4 co. 2 lett. a d.lgs. 231/2002): quindi gli interessi decorreranno dal 21.6.2017 sull'importo di € 58.806 (pari al lordo residuo della fattura 8) e dal 22.7.2017 sull'importo di € 15.926,11 lordo (fattura 10). Le spese (comprese quelle della fase monitoria) seguono la soccombenza, da individuarsi integralmente in capo al perché l'accoglimento parziale della domanda attorea non determina Pt_1
soccombenza parziale, e perché lo stesso è soccombente su tutte le domande riconvenzionali che ha proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 1740/2017 (n. 3958/2017 r.g.);
- condanna il a pagare alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
74.732,11 lordi oltre interessi come in motivazione;
- condanna il a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 9.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%, € 379,50 per c.u.
Ragusa, 19/05/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 150 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. DRAGO GIULIANA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. IURATO VINCENZO;
Controparte_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025;
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1740/2017 (n. 3958/2017 r.g.) con cui il Tribunale l'ha condannato a pagare alla la somma di € 91.819,78 a titolo di saldo del corrispettivo dei Controparte_1
lavori di ristrutturazione ed ammodernamento di un campo di calcio sito nel complesso sportivo polivalente di Jungi, oggetto delle fatture 8/2017 di € 86.569,77 (da cui furono poi stornati € 10.676,10 con nota di credito 1/2017) e
10/2017 di € 15.926,11.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Pt_1
- che, a fronte dei ritardi della società opposta nel completamento dei lavori, le parti, il 30.1.2017, addivennero ad un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia da parte del alla penale indicata in contratto per il ritardo e comunque la Pt_1
sua compensazione con il corrispettivo dei lavori effettuati dalla società e non contrattualizzati, nonché l'impegno, da parte di quest'ultima, a completare i lavori nel termine essenziale di 50 giorni;
- che il 22.3.2017 le parti redassero verbale di ultimazione dei lavori con riserva, in cui si dava atto della mancanza di alcune opere e materiali, e il Comune assegnò ulteriore termine di 20 giorni per il completamento;
- che il 13.4.2017 la società comunicò al Comune di aver completato i lavori, salvo che per la mancanza di due panche e quattro bandierine;
- che prima della fornitura di tali beni la società emise le fatture azionate;
- che il 26.6.2017, riscontrata la perdurante mancanza di tali beni, il Comune assegnò termine di 24 ore per l'adempimento avvisando che in mancanza avrebbe ritenuto inefficace il verbale di ultimazione del 22.3.2017 e risolto l'accordo transattivo del 30.1.2017 con conseguente applicazione della penale;
- che l'indomani il RUP accertò che le panchine fornite erano usurate e non era stata consegnata alcuna bandierina;
- che pertanto il Comune comunicò di ritenere risolto l'accordo transattivo in virtù della clausola risolutiva espressa in esso contenuta;
- di aver comunque emesso certificato di pagamento relativo al 5° SAL e conseguentemente disposto il pagamento della fattura n. 8;
- di aver quindi pagato la somma di € 53.460 (€58.806 lordi – cfr. doc. 8 opponente) alla cui la società opposta aveva ceduto il proprio credito Parte_2
con atto notificato all'Ente il 10.3.2015 e il 23.5.2017, ed il restante importo di €
15.534,24 (€ 17.087,67 lordi, cfr. doc. 8 opponente) alla società opposta;
- che invece l'importo indicato nella fattura n. 10 non sarebbe dovuto, non essendosene mai verificata la causale, ossia l'integrazione al 5° SAL, essendo incompleti i lavori effettuati per inidoneità delle panchine e mancanza delle bandierine;
- di essere creditore della penale prevista in contratto nel suo massimo importo, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria dell'avvenuta risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa e la condanna della a pagargli la penale. Controparte_1
La società opposta si è costituita deducendo:
- che la consegna delle due panchine risulta dal verbale del direttore dei lavori del 27.6.2017, da cui non emerge alcuna difformità;
- che comunque già col precedente verbale di consegna lavori del 22.3.2017 si era attestato il sostanziale completamento degli stessi nel termine previsto, mancando appunto solo due panchine e quattro bandierine;
- che dunque non vi sarebbe alcun inadempimento rilevante;
- che comunque la risoluzione disposta dal sarebbe illegittima per Pt_1
violazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006;
- l'incoerenza tra la disposta risoluzione del contratto e il pagamento della fattura n. 8;
- che comunque la penale andrebbe determinata con esclusivo riferimento ai giorni di ritardo rispetto non al termine originariamente previsto nel contratto, ma a quello previsto nella transazione;
- che la risoluzione della transazione determina il suo diritto al pagamento dei lavori extra capitolato;
- che, il Tribunale di Asti, con sentenza definitiva, aveva sancito l'inefficacia di tale cessione nei confronti del Pt_1
- che comunque, tale cessione riguardava lo specifico credito al corrispettivo per la “fornitura intaso prestazionale in gomma ecofill”, pari ad € 66.660, mentre il ha pagato alla cessionaria un debito diverso, relativo alla Pt_1 Parte_2
fornitura e posa in opera della rete di recinzione e dalla realizzazione degli spogliatoi;
- che il credito oggetto di cessione era già stato pagato dal Comune alla
[...]
e dunque, per espressa pattuizione contenuta nel contratto di cessione, CP_1
la avrebbe dovuto rivolgersi alla cedente per ottenere l'importo Parte_2
pagato;
- che l'importo residuo di € 15.534,24 (17.087,67 lordi) è stato versato dal su conto diverso da quello dedicato, così contravvenendo alla normativa Pt_1
sulla tracciabilità dei pagamenti, con conseguente inadempimento dell'obbligazione di pagamento.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente e, in via subordinata, la compensazione della penale con l'importo dei lavori extra capitolato.
*
È pacifico, in quanto affermato dall'opposta ed in alcun modo contestato dall'opponente, che il credito ceduto da a aveva ad oggetto Controparte_1 Pt_2
il corrispettivo per la fornitura intaso prestazionale in gomma ecofill;
mentre la fattura 8, pagata in parte dal a riguardava il corrispettivo per la Pt_1 Pt_2
fornitura e posa in opera della rete di recinzione e dalla realizzazione degli spogliatoi.
Ne consegue che il titolare del credito portato dalla fattura 8 rimaneva l'opposta, che non aveva ceduto detto credito.
Non colgono nel segno le difese svolte dal con la prima memoria, Pt_1
secondo cui la tesi dell'opposta riguarderebbe la diversa ipotesi di cessione del contratto. Infatti, la cessione del credito, pur non comportando una modificazione soggettiva dell'intero rapporto contrattuale, ha pur sempre ad oggetto uno specifico credito che, essendo un diritto eterodeterminato, si identifica tramite uno specifico titolo, che nel caso di specie era, appunto, il corrispettivo di una specifica fornitura. Pertanto, il non può pretendere di estinguere il credito vantato nel Pt_1
presente giudizio eseguendo il pagamento al cessionario di un credito diverso.
Conseguentemente, è fondata la pretesa al pagamento della somma già pagata dal a pari ad € 58.806 lordi;
e quanto esposto è assorbente rispetto ad Pt_1 Pt_2
ogni altra deduzione svolta dalle parti in merito alla cessione.
È invece infondata la pretesa relativa all'importo residuo della fattura 8 (al netto dello storno), pari ad € 17.087,67 lordi, perché l'opposta si limita a dedurre che il pagamento sarebbe avvenuto su conto diverso da quello specificamente dedicato, in violazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, senza nemmeno allegare che tale conto non sia a lei intestato e di avere dunque pur sempre conseguito l'importo pagato;
né l'opposta ha spiegato per quale motivo l'eventuale violazione della disciplina pubblicistica dovrebbe rendere inefficace il pagamento nei rapporti tra le parti.
Parimenti fondata deve ritenersi la pretesa di cui alla fattura n. 10.
Va anzitutto premesso che rispetto a tale credito è irrilevante l'eventuale risoluzione dell'accordo transattivo invocata dal Infatti, il diritto vantato Pt_1
dall'opposta trae origine non da tale accordo, ma dal contratto di appalto, di cui alcuna delle parti ha dedotto il venir meno.
Pertanto, la pretesa del di non pagare tale fattura in ragione del mancato Pt_1
completamento dei lavori oggetto di un contratto ancora efficace, per essere le panchine usurate e mancando le bandierine, si qualifica come eccezione di inadempimento.
L'art. 1460 co. 2 c.c. prevede che il contraente, a fronte dell'inadempimento della controparte, non può rifiutarsi di adempiere “se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Nel caso di specie, l'inadempimento lamentato dal consistente, come si è Pt_1
detto (al di là della questione del collocamento delle panchine, di cui il Pt_1
non spiega nemmeno l'astratta rilevanza), nel fatto che le panchine sarebbero usurate (senza che ciò incida sulla loro funzionalità) e nella mancanza di quattro bandierine, non giustifica il rifiuto di pagare un importo di oltre € 15.000, per evidente sproporzione tra la prestazione che il pretende di non adempiere Pt_1
e quella che assume non essere stata (correttamente) adempiuta, specie considerando che si tratta di una frazione di lavori complessivamente ammontanti ad oltre € 600.000 rispetto a cui panchine e bandierine hanno una rilevanza infinitesimale. Giova precisare che alla medesima valutazione dovrebbe giungersi anche considerando non l'importo complessivo dell'appalto, ma dei soli lavori ancora da eseguire al momento dell'accordo transattivo (ossia l'importo ingiunto).
Pertanto, essendo infondata l'eccezione di inadempimento così come formulata dal questo non può rifiutare di eseguire la propria prestazione. Pt_1
Quanto alla pretesa relativa alla risoluzione dell'accordo transattivo ed al conseguente diritto al pagamento della penale, va anzitutto rilevata l'estrema imprecisione terminologica degli artt. 4 e 5 di tale accordo.
Infatti, nel solo art. 4 co. 2 si legge, da un lato, che la sola disapplicazione della penale e la sua compensazione col corrispettivo per i lavori extra capitolato è condizionata al completamento dei lavori entro 50 giorni e dall'altro che tale condizione riguarda (tutti) gli effetti dell'accordo; mentre all'art. 5 il termine di 50 giorni viene espressamente qualificato come termine essenziale.
Vengono quindi richiamati istituti diversi: una condizione sospensiva di adempimento relativa alla sola pattuizione concernente la penale e il corrispettivo dei lavori extra capitolato;
la medesima condizione relativa all'intero accordo;
il termine essenziale relativo (in mancanza di alcuna specificazione) all'intero accordo. E, nonostante ciò, il invoca un ulteriore istituto, ossia la clausola Pt_1
risolutiva espressa.
Premesso che è irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se il meccanismo risolutivo riguardi la sola clausola di rinuncia alla penale o l'intero contratto, giacché comunque la domanda di risoluzione avanzata dal Comune è funzionale al solo conseguimento della penale, deve in ogni caso escludersi l'operatività di tale meccanismo. Infatti, la condizione sospensiva di adempimento si considera non avverta solo in caso di inadempimento di non scarsa importanza (C. 6535/2024, C. 22951/2015, C.
1759/2011) e nel caso di specie, come già detto, la consegna di panchine leggermente usurate, ma comunque pacificamente idonee all'uso cui sono destinate e la mancanza di quattro bandierine, nell'ambito di un appalto del valore di circa €
600.000 o anche dei soli lavori residui del valore di circa € 90.000, è certamente di scarsa importanza.
In secondo luogo, la condizione di adempimento è una condizione unilaterale, essendo posta nell'interesse esclusivo della parte diversa da quella il cui adempimento condiziona il contratto;
in quanto tale, essa è rinunciabile dalla parte interessata;
la rinuncia può farsi in qualunque forma (cfr. C. 19031/2022); la rinunciabilità, tuttavia, non implica la modificabilità di tale condizione, perché questa si risolverebbe in una modifica del contratto, che richiede l'accordo delle parti;
e nel caso di specie il assegnando un nuovo termine per Pt_1
l'adempimento dell'accordo transattivo pur dopo la scadenza del termine entro cui si sarebbe dovuta verificare la condizione di adempimento, ha assunto un comportamento incompatibile con la risoluzione del contratto, ed ha quindi rinunciato, per fatti concludenti, alla condizione unilaterale;
e una volta effettuata tale rinuncia, non poteva, con l'assegnazione di un nuovo termine, introdurre una condizione diversa da quella su cui si era formato l'accordo delle parti. Pertanto, la scadenza del nuovo termine assegnato senza l'adempimento della controparte non determina la risoluzione dell'accordo transattivo.
La clausola contenuta all'art. 5, nonostante la precisa terminologia utilizzata, non può qualificarsi come termine essenziale. Infatti, tale ipotesi ricorre quando l'inutile scadenza del termine renda l'adempimento tardivo inutile al suo destinatario;
il relativo accertamento va compiuto non solo in base alle espressioni utilizzate dalle parti nel documento contrattuale, ma anche e soprattutto valutando se la natura e l'oggetto del contratto escludano l'interesse del creditore all'adempimento tardivo. Nel caso di specie, non v'è ragione di ritenere che il potesse Parte_1
perdere interesse al completamento dell'opera appaltata ove ciò non fosse avvenuto nel termine fissato nell'accordo transattivo, trattandosi di lavori su una struttura pubblica destinata a svolgere la sua funzione ben oltre la scadenza del termine che quindi non determina l'inutilità della sua ultimazione.
Ciò è del resto confermato dal fatto stesso che il dopo la scadenza del Pt_1
termine pattuito, assegnò ulteriore termine per l'adempimento, il che dimostra la permanenza dell'interesse all'adempimento e smentisce quindi l'essenzialità del termine.
Quindi tale clausola, come sostenuto dal va più correttamente qualificata Pt_1
come clausola risolutiva espressa, la quale determina la risoluzione del contratto solo laddove il creditore dichiari di volersene avvalere (art. 1456 co. 2 c.c.); al contrario, il non solo non ha dichiarato di volersene avvalere, ma ha Pt_1
ulteriormente richiesto l'esecuzione del contratto, in tal modo escludendo l'operatività di tale clausola risolutiva;
né, per le stesse ragioni di cui sopra, il poteva introdurre unilateralmente una diversa clausola risolutiva avente Pt_1
ad oggetto l'inadempimento nel nuovo termine dallo stesso assegnato.
È quindi infondata la domanda di risoluzione avanzata dal e la Pt_1
conseguente domanda di condanna al pagamento della penale.
In definitiva, l'opposizione va solo parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna del a pagare alla la Pt_1 Controparte_1
somma di € 74.732,11 lordi (91.819,78 – 17.087,67), oltre interessi legali come richiesti in ricorso monitorio (non essendovi alcuna contestazione sul punto) ossia al saggio legale (ex d.lgs. 231/2002) dalla scadenza delle fatture al saldo. Sul punto, trattandosi di fatture elettroniche, esse vanno considerate ricevute al momento dell'emissione; e scadono il trentesimo giorno successivo (art. 4 co. 2 lett. a d.lgs. 231/2002): quindi gli interessi decorreranno dal 21.6.2017 sull'importo di € 58.806 (pari al lordo residuo della fattura 8) e dal 22.7.2017 sull'importo di € 15.926,11 lordo (fattura 10). Le spese (comprese quelle della fase monitoria) seguono la soccombenza, da individuarsi integralmente in capo al perché l'accoglimento parziale della domanda attorea non determina Pt_1
soccombenza parziale, e perché lo stesso è soccombente su tutte le domande riconvenzionali che ha proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 1740/2017 (n. 3958/2017 r.g.);
- condanna il a pagare alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
74.732,11 lordi oltre interessi come in motivazione;
- condanna il a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 9.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%, € 379,50 per c.u.
Ragusa, 19/05/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)