Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 2755/19
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2755 del R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: Risarcimento danni
Tra
- (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Morvillo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Angri (Sa) alla via Caputo, n. 12, giusta procura in atti;
attore
Contro
- (c.f. in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv.to Raffaella di Mauro, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2018 la parte attrice conveniva in giudizio il
[...] innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in occasione del sinistro del 21.05.2017.
In particolare parte attrice deduceva : che in data 21.05.17, ore 21,30 circa, percorreva a piedi il marciapiede di via SO nel Comune di
[...]
allorquando giunto nei pressi del civico n. 140, in prossimità degli stalli di sosta perpendicolare CP_1 alla carreggiata, scendendo dal marciapiede, nel poggiare il piede destro sul manto stradale, finiva con lo pagina 2 di 17 stesso in un tombino e cadeva al suolo patendo lesioni;
che in seguito al verificarsi del sinistro sul luogo intervenivano i VV.UU. di che redigevano rapporto dell'accaduto. Controparte_1
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni:
“ … accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità in ordine alla causazione del sinistro del e Controparte_1 per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla lesione per complessivi € 3.581,50; € 895,31 per danno morale nella misura di 1/3 oltre accessori e interessi legali a far data dall'incidente, rivalutazione monetaria anche previa CMU se ritenuta necessaria;
condannarsi parte convenuta nella qualità di cui sopra al pagamento delle spese processuali, oltre iva e cna, spese forfettarie, con attribuzione”.
Il provvedeva a costituirsi in giudizio proponendo le seguenti eccezioni Controparte_1 preliminari: improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
incompetenza per valore del giudice adito;
nullità della citazione;
difetto di legittimazione passiva.
Nel merito insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni:“ Voglia il Giudice adito preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda così come proposta per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
sempre in via preliminare dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito rigettare la domanda per difetto di legittimazione passiva e poiché infondata in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore lo stesso, con ordinanza del
20.02.2019, dichiarava la propria incompetenza per valore ritenendo competente il Tribunale di Nocera
Inferiore.
Riassunta la causa innanzi all'intestato Tribunale il Giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17.10.19.
Instaurato il contraddittorio tra le parti e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale.
Conclusa l'istruttoria la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 09.04.2025, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullìtà dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del convenuto a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con CP_1
l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità pagina 3 di 17 di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decìdendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. Il sentenza n.1681/2015). Nel caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale e allega documentazione a sostegno della domanda spiegata.
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Invero, il danno da insidia stradale non rientra nei casi in cui è obbligatoria la negoziazione assistita ex l. 162/2014 che riguarda solo i danni da circolazione stradale dei veicoli ( Cass. N.
14564/2002).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta si osserva quanto segue: il convenuto resta custode delle strade comunali a prescindere dalla gestione delle reti CP_1 fognarie compiuta dalla essendo responsabile ai sensi dell'art. 2051 dei danni causati dagli Parte_2 oggetti sottoposti alla sua custodia, nel caso di specie un tombino non ben posizionato ed ancorato al suolo in Via SO del comune di risultando provato il nesso di causalità tra la disconnessione Controparte_1
- quale bene sottoposto alla custodia del - e il sinistro occorso al e non CP_1 Parte_1 sussistendo prova di alcun caso fortuito.
Infatti, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c., applicabile per quanto sopra argomentato al caso di specie, comporta che la responsabilità possa ritenersi esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. Ne deriva che l'ente convenuto aveva l'onere di fornire la prova del fortuito, ovvero dimostrare che l'incidente per cui è causa si fosse verificato a causa di un fatto assolutamente imprevedibile anche dipendente dalla condotta del danneggiato (ai fini dell'operatività dell'art. 1227 c.c.): invero, un tal tipo di prova non può reputarsi fornita. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito più volte che non rileva l'ampiezza della strada dove si verifica il sinistro né l'uso indiscriminato che l'utenza ne faccia;
ciò che assume importanza è che la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodiada parte dell'ente pubblico (così cfr. tra le altre Cass. civ. n. 17377/2007). Ed invero, il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. si configura come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, pagina 4 di 17 tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa); pertanto, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode.
Sulla scorta di quanto sinora argomentato deve, dunque, affermarsi la responsabilità del solo
[...] nella causazione del sinistro per cui è causa. Controparte_1
Si aggiunga poi che all'interno del “verbale di trasferimento” allegato dall'ente convenuto, intercorso tra
, e non figura via Vincenzo SO Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 ovvero il luogo teatro del sinistro per cui è causa, ne consegue che deve riconoscersi, la legittimazione passiva dell'ente comunale convenuto in giudizio.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che con le note sentenze nn. 3651/2006 e 5445/2006 il
Supremo Collegio ha attuato un vero e proprio revirement giurisprudenziale involgente la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione per il danno arrecato dalle cose di cui avesse la custodia.
Successivamente, la stessa terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15383/2006 ha confermato la svolta giurisprudenziale ma, invero, correggendo il tiro su taluni istituti.
Osserva, innanzitutto, la Corte che esistono diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della PA per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c. c.
Si osserva, infatti, che la PA incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c. c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. “trabocchetto” o insidia stradale.
Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., della PA per danni riportati dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile o almeno prevedibile (ex multis: Cass. 22/4/99 n. 3991;
Cass. 28/7/97 n. 7062; Cass. 20/8/97, n. 7742; Cass. 16/6/98 n. 5989).
Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della PA, proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la
PA, quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza pagina 5 di 17 della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22/4/98 n. 4070; Cass.
20/11/98 n. 11749; Cass. 21/5/96 n. 4673). In particolare dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1 poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D.15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per danni causati da beni demaniali, è fortemente sostenuto in dottrina che il ritenere non applicabile alla stessa per tale categoria dei beni la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
Un orientamento intermedio, che è andato sempre più sviluppandosi negli ultimi tempi, ritiene che l'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà – debba trovare applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo ovvero, ancora, qualora trattasi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse. Le recenti sentenze della Suprema
Corte già citate n. 3651 del 20/2/2006 e n. 5445 del 14/3/2006 hanno, dunque, stabilito il principio che, poiché custode dei beni demaniali è la PA, essa risponde dei danni provocati da detti beni a norma dell'art. 2051 c.c. La peculiarità di queste sentenze è nell'escludere che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. costituisca una responsabilità oggettiva, cioè "una responsabilità senza colpa", poiché fondamento della responsabilità è la violazione del dovere di sorveglianza, gravante sul custode. Secondo tale interpretazione il caso fortuito, che esclude la responsabilità, non costituisce un elemento esterno che incide sul nesso causale, ritenendo, invece che la prova del fortuito (prova liberatoria) attiene alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, per cui la prova del fortuito attiene al profilo della mancanza di colpa da parte del custode, mentre l'estensione del bene demaniale e l'uso diretto della cosa da parte della collettività sono elementi sintomatici per escludere tale presunzione di colpa a carico del custode.
Tali sentenze, quindi, non solo inquadrano la responsabilità della PA per danni da beni demaniali nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ma soprattutto riportano la responsabilità del custode nell'ambito della responsabilità per colpa, nella specie presunta. La sentenza n. 15383/06 inverte rotta ritenendo che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cc) abbia carattere oggettivo: “perché pagina 6 di 17 possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta”. Ne consegue, afferma il
Supremo Collegio, che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia. La Cassazione, poi, ritiene necessario dover stabilire quali siano i limiti ed il contenuto della "custodia", che è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. ed è il criterio che consente di identificare il soggetto tenuto a risarcire il danno cagionato dalla cosa, al fine di esaminare se ed in quali limiti la PA possa essere responsabile ex art. 2051 c.c., quale custode di beni demaniali, per poi esaminare, nei casi positivi, in quali termini possa per essa operare l'esimente del caso fortuito. La soluzione sposata dalla terza sezione è che la custodia, di cui all'articolo in parola, sia la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di "governo” della cosa.
Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Solo così intendendo il contenuto della custodia, si dà ragione del criterio di imputazione costituito dalla relazione di custodia tra il soggetto custode e la cosa che ha prodotto il danno.
Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della PA, ai sensi dell'art. 2051 cc. Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
ma tali elementi non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della PA, proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 16179/01; Cass. 3991/99; Cass. 5989/98; Cass. 7742/97; Cass. 265/96;
526/87; Cass.2319/85).
pagina 7 di 17 Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato.
In merito a questa va specificato che la responsabilità della PA per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto: questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della PA ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della PA.
Limitare aprioristicamente la responsabilità della PA per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non troverebbe alcuna base normativa nell'art. 2043 c.c., con un'indubbia posizione di privilegio per la PA.
Ciò non esclude che la negligenza dell'utente e la sua condotta colposa siano idonee a limitare o escludere la risarcibilità del danno e ciò in virtù della regola di cui all'art. 1227 c.c. che secondo il Supremo Collegio va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale (e non nel principio c.d. di autoresponsabilità) “[…] ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
In questa ottica la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo” (Cass.
15383/06).
Dalle argomentazioni sin qui svolte si evince chiaramente che, nel caso in esame, il Controparte_1
, quale Ente proprietario della strada - e, quindi, quale soggetto “custode” della stessa- sulla quale
[...] si è verificato l'incidente in cui è coinvolta l'odierna parte attrice, deve rispondere del danno conseguente a norma dell'art. 2051 c.c., correttamente inquadrato nei termini di una responsabilità di natura oggettiva con presunzione relativa di colpa in capo al soggetto custode.
Dal corretto inquadramento della fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2051 c.c., consegue un diverso regime in materia di onere della prova. In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno, mentre la Pubblica Amministrazione, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso pagina 8 di 17 danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. 4/2/2004 n. 2062).
L'art. 2051 c.c., quindi, determina un'inversione dell'onere della prova, rispetto all'art. 2043 c.c., ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla presunzione di colpa solo mediante la prova liberatoria del fortuito, risultando, in tal modo, agevolata la posizione del danneggiato, poiché rimane sul custode il rischio del fatto ignoto e/o imprevedibile (cfr. Cass. 29/9/2006, n. 21244).
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. 8/3/2007, n. 5307; Cass. 6/6/2008 n. 15042) ha, altresì, ravvisato la necessità di una delimitazione dei rischi che restano a carico dell'ente proprietario o gestore della strada in base alla natura o alla tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, e, a tal fine, ha distinto tra: cause intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (es., l'usura ed il dissesto del fondo stradale;
la presenza di buche, la segnaletica ingannevole o contraddittoria); o situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (es., perdita di olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni di efficienza e di non potenziale pericolosità.
Nel secondo caso, invece, il fattore di pericolo occasionalmente creato da terzi può considerarsi fortuito quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a che l'ente custode della strada acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa concretamente intervenire ad eliminarlo.
Ovviamente, l'onere di provare il fortuito o altre cause liberatorie della responsabilità grava sul custode.
In altri termini, sebbene la questione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A. custode dei beni demaniali
(quali, per l'appunto, le strade aperte al pubblico transito) sia indirizzata, secondo il più recente e consistente orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. 3/4/2009, n. 8157; Cass. 20/11/2009, n.
24529; Cass. 18/7/2011, n. 15720; Cass. 18/10/2011, n. 21508; in senso contrario: Cass. 22/4/2010, n.
9546), a risolversi nel senso della irrilevanza dell'estensione del bene oggetto di controllo e vigilanza, nondimeno si è affermato che la disciplina di cui al citato art. 2051 c.c., applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, "non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, pagina 9 di 17 mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (tra le altre,
Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).
Tanto premesso, nel presente giudizio, ritiene questo Giudice che la caduta dell'attore è imputabile, ferme le precisazioni che verranno esposte nel prosieguo, al convenuto a sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
Venendo al merito della vicenda, dall'istruttoria espletata nessun dubbio emerge circa l'an relativo all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, avvenuto il giorno 21.05.17, alle ore 21,30 circa, costituito da una caduta dovuta alla presenza di un tombino movibile, non ben posizionato ed ancorato al suolo.
In particolare la teste individuata come teste oculare già nel rapporto redatto dai Testimone_1
VV.UU. intervenuti a seguito del sinistro per cui è causa, escussa all'udienza del 20.09.23 dichiarava : “sono
a conoscenza dei fatti di causa perché era la festa di San Pasquale di dell'anno 2017 ero dietro una Controparte_1 bancarella con un mio amico, c'era anche mio marito ed il resto della mia famiglia, erano dopo le 21,00, ho visto un signore scendere da un marciapiede e sotto al marciapiede e c'era un dislivello;
io stavo ad un metro e mezzo dal signore, che per effetto di questo dislivello cadeva a terra;
la strada ove è avvenuto l'incidente è Via Vicenzo SO, il signore è caduto all'altezza della Scuola Marco Polo;
il tombino adesso non c'è più, scendendo dal marciapiede il tombino non si vedeva, il signore che è caduto lamentava dolore al piede ma non ricordo quale;
sono arrivati i vigili e poi il signore è stato portato in Ospedale;
io e il sig. non ci conosciamo io resi dichiarazioni anche ai Vigili intervenuti sul posto;
la strada era illuminata in Parte_1 più c'era anche la festa;
non vi erano segnalazioni di pericolo;
dopo che il signor è caduto i vigili hanno messo Parte_1 il nastro rosso e bianco sui paletti ivi presenti;
vi erano anche altre persone perché come ho già detto era la festa di San
Pasquale, quando c'è la festa la strada è gremita di gente anche una signora con il passeggino inciampò ma per fortuna non si fece male;
L'avv. Morvillo chiede al Giudice di sottoporre al teste la seguente domanda: “il tombino era visibile”? Il Giudice rilevato che alla presente domanda la teste ha già risposto, dispone di soprassedere in ordine alla stessa”.
Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che la descritta situazione dei luoghi, imputabile alla mancanza della opportuna manutenzione del tratto di strada che avrebbe imposto all'Ente proprietario di provvedere alla sistemazione del tombino nella sua sede naturale costituisca ragionevolmente quella situazione di pericolo immanente di cui si è fatto riferimento nel principio giuridico prima enunciato;
deve, di conseguenza, ritenersi senza dubbio provata l'esistenza del nesso eziologico tra il tombino non ancora al suolo e l'inciampo di parte attrice con conseguente caduta e danno a suo carico.
Vieppiù che a seguito del verificarsi della caduta dell'odierno istante intervenivano sui luoghi di causa i
VV.UU. del comune di che, oltre a redigere rapporto dell'accaduto, disponevano altresì Controparte_1
l'inibizione del tratto interessato dalla caduta con l'apposizione di nastro bicolore.
Da tanto è possibile desumere che effettivamente ci fosse una situazione di pericolo che andava neutralizzata tempestivamente (come avvenuto solo in seguito al verificarsi della caduta del Parte_1
pagina 10 di 17 Tali essendo gl)i estremi della vicenda, ritiene, tuttavia, il giudicante che, nonostante la obiettiva situazione di pericolo determinata, come detto, dalla presenza del tombino fuori sede non segnalato, alla verificazione dell'evento lesivo ha contribuito non solo la condotta colposa dell'ente titolare della strada di cui trattasi, ma anche la condotta colposa concorrente del danneggiato.
Invero, nella fattispecie in esame vanno altresì richiamate le regole dettate in materia di fruizione delle strade in base alle quali l'utente va esente da responsabilità, solo quando si provi che la sua condotta sia immune da qualsiasi addebito, sia specifico (osservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline), che con riferimento alla cd. colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), per cui tale condotta non svolge ruolo eziologico alcuno, presentandosi quale semplice occasione dell'evento.
Difatti, se il comportamento (omissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, parimenti il medesimo, qualora sia da solo sufficiente a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti: l'interruzione del nesso di causalità, astrattamente, può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio in caso di uso del tutto improprio del bene demaniale o al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito (per tutte, cfr. Cass. civ., 9546/2010).
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata) ai fini del nesso causale, escludendo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. civ., 4039/2013).
Ciò chiarito, nel caso in esame, la condotta del danneggiato, caratterizzata da parziale imperizia nel percorrere quel tratto di strada comunale, ha concorso alla verificazione del sinistro de quo dal momento che l'attore avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione, atteso che dalla documentazione fotografica in atti emerge che tutta la strada si presentava in condizioni non ottimali.
Per tale motivo , con una condotta maggiormente attenta e diligente avrebbe ridotto Parte_1 la percentuale di rischio del verificarsi della caduta o, quanto meno, avrebbe potuto ridurre l'entità delle lesioni riportate.
In sostanza, deve ritenersi che la caduta dell'attore sia stata determinata non solo dalla dedotta insidia stradale, bensì anche dalla condotta colposa dello stesso attore.
Ebbene, tanto considerato in punto di fatto, deve ritenersi che, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., come nel caso pagina 11 di 17 in esame), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.
In sostanza, se è pur vero che i requisiti della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia non costituiscono più, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, elementi indefettibili, neppure ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'accertamento della responsabilità della P.A., è altresì vero che degli stessi può tenersi conto al fine di ravvisare un eventuale concorso di colpa dell'utente della strada.
Dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente operata sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione fotografica allegata alla relazione dei VV.UU. interventi in seguito al sinistro sembra, cioè, potersi ricavare che il tombino ed il fattore esterno rappresentato dal comportamento non diligente del danneggiato (ma non tale da essere eccezionale o straordinario) - che, evidentemente, non ha prestato la dovuta attenzione - hanno costituito, in combinazione tra loro, la concausa del danno.
Pertanto, dovendo la condotta del qualificarsi colposa, ma non certo imprevedibile Parte_1
(essendo anzi del tutto prevedibile che una persona possa inciampare a causa di un tombino mobile peraltro presente a ridosso del marciapiedi ovvero in un punto in cui viene posto il piede di appoggio al momento di scendere ), non è possibile configurare l'esimente del caso fortuito, mentre può ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi del citato art. 1227, co. 1, c.c.
In conclusione, pertanto, può affermarsi che, nella fattispecie in esame, sussiste certamente la responsabilità CP_ dell' convenuto, ex art. 2051 c.c., quale proprietario e custode del marciapiede ove si è infortunato l'attore, non avendo lo stesso fornito la prova liberatoria di cui alla citata norma, ma, al contempo, va dichiarata anche quella dell'attore, la cui descritta non diligente condotta ha verosimilmente concorso
(benché non in modo esclusivo e determinante) a produrre la caduta ed i conseguenti danni da lui subiti.
Appare in tal senso corretta una ripartizione in misura del 50% a carico dell'attore ed in percentuale pari al
50% a carico dell' atteso e che, malgrado anche l'istante abbia tenuto Controparte_4 una condotta certamente non prudente, per quanto detto sopra, non può contestualmente trascurarsi che, in ogni caso, grava sul predetto l'obbligo di provvedere all'adozione delle misure necessarie ad CP_1 evitare che un qualsiasi passante inciampasse nell'insidia creata dalla presenza del tombino non in sede.
Ne deriva, allora, che il va condannato al risarcimento dei danni richiesti e Controparte_1 provati dall'attore nella misura del 50% degli stessi.
Sul combinato disposto degli artt. 2051,2056 e 1227 comma I c.c., ci si riporta ad un orientamento consolidato della terza sezione civile della S.C.: “ In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata
l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di
pagina 12 di 17 pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo” [Cass. 15375/2011].
Va tenuto a mente, infatti, che quanto più la situazione di danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione – rispondente ad una esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta- delle cautele da parte della stessa danneggiata normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo eziologico del danno.
Orbene, l'efficienza causale della condotta dell'odierna parte attrice- alla luce degli elementi fattuali sopra richiamati- senz'altro non è idonea ad interrompere il nesso eziologico del danno, il quale resta- di fatto e di diritto- in maniera incontestabile- addebitabile parzialmente alla responsabilità del convenuto
[...]
Controparte_1
Quantificazione danni.
Passando alla determinazione dei danni risarcibili, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute, pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 c.c. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza, riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità; il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la dimostrazione della sua esistenza.
Oltre a queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione della integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti recenti decisioni della Suprema
Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233/2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008.
Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare” dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
In tale ottica, l'art. 2059 c.c. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente pagina 13 di 17 garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
Ciò premesso deve evidenziarsi che la categoria omnicomprensiva del danno non patrimoniale comprende al suo interno anche il c.d. danno biologico.
Il danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass. n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n.
5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del “danno estetico” (Cass. 21/5/2001 n. 6895; Cass.
15/12/2000 n. 15859; Cass. 29/9/99 n. 10762) e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11/2/98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10/7/98 n. 6736; Cass. 28/4/99 n. 4231;
Cass. 24/5/2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali
– ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi.
La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass. n. 9772/95).
La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, pagina 14 di 17 degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato.
In tale ambito può essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
Alla luce del sopra richiamato combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 comma I c.c. e relativo al concorso di colpa del danneggiato –riscontrabile nella presente causa in capo all'odierna parte attrice- si determina una diminuzione del risarcimento dovuto dal per un ammontare Controparte_1 equamente apprezzabile al 50% del quantum debeatur.
Va osservato che il c.t.u. dott. ha così determinato le conseguenze del sinistro a carico Persona_1 dell'istante : “ In data 21/05/2017,a seguito di una caduta per strada dissestata,il signor ha Parte_3 riportato“…trauma distorsivo della caviglia a destra…” Le lesioni possono considerarsi attualmente guarite con postumi a carattere permanente sostanziate da: artralgia post- traumatica al collopiede destro con impotenza funzionale soprattutto dopo sollecitazione. Esiste nesso causale tra evento traumatico e lesioni descritte. Il signor Parte_3 presenta esiti da “…Trauma distorsivo della caviglia a destra… ” con successivo DANNO BIOLOGICO da quantizzarsi in misura dell' UNO per cento ed una I.T.P.di giorni CINQUE al 75% e di giorni VENTI al 50%; Il signor e'stato da me identificato. La lesione riportata dal periziando nel sinistro per cui e'causa Parte_3
e':”…trauma distorsivo della caviglia a destra…” La durata dell' I.T.P. e' di giorni CINQUE al 75% e di giorni
VENTI al 50% Il DANNO BIOLOGICO e' dell' UNO per cento. Gli esiti in esame non incidono sulla capacita' di lavoro. Gli esiti permanenti non influenzano la vita di relazione - Non esistono esiti di carattere estetico. Esiste nesso di causalita' tra trauma e lesioni riportate”.
La relazione del c.t.u. è senz'altro condivisibile. Le operazioni condotte dal c.t.u. risultano frutto di una corretta attività. La relazione del c.t.u., inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il c.t.u. sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il c.t.u. ha esposto a sostegno di tali conclusioni.
L'esito al quale è pervenuto il c.t.u. è, quindi, senz'altro condivisibile e tutti gli eventuali motivi di censura relativi al lavoro svolto dalla c.t.u. e ai relativi esiti trasfusi nella relazione risultano infondati e vanno disattesi.
Il risarcimento del danno non patrimoniale va dunque determinato nella somma come di seguito calcolata: età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni;
percentuale di invalidità permanente 1%; Punto danno biologico € 1.393,28; Punto base I.T.T. € 115,00; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 5; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20; Danno non patrimoniale risarcibile € 1.038,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 - Totale danno biologico temporaneo € 1.581,25 - TOTALE GENERALE: € 2.619,25 a favore di Parte_1 che ridotto del 50% per il concorso colposo dell'attore, assurge alla minor somma di € 1.309,62. pagina 15 di 17 Su tali somme vanno, poi, calcolati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata dalla data del sinistro,
e interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo.
Sull'importo come sopra liquidato compete la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente pronuncia.
Al pagamento di tale somma va condannato il Controparte_1
In definitiva all'istante va riconosciuto il solo danno non patrimoniale per come sopra indicato e calcolato.
Questa liquidazione deve intendersi onnicomprensiva di ogni forma di danno, non emergendo elementi per ulteriormente incrementare la somma come più sopra determinata alla luce delle tabelle milanesi.
Nella vicenda qui esaminata, peraltro, non emergono dagli atti elementi che possano indurre a determinare il complessivo danno non patrimoniale in misura superiore a quella più sopra determinata. Un eventuale frazionamento delle voci del risarcimento, quindi, non risulterebbe utile, nel caso concreto, al fine di pervenire alla liquidazione di ulteriori somme aggiuntive, dovendosi ritenere la somma più sopra indicata onnicomprensiva di tutte le possibili voci di danno, tenuto conto delle risultanze degli atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al decisum e secondo i parametri minimi (anche in ragione del riconosciuto concorso) del DM 37/18, come aggiornato, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste interamente e definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertato il concorso di parte attrice, nella misura del 50%, e del in pers. del p.t. nella misura del Controparte_1 CP_5
50%, nella causazione dei danni subiti dall'attore,
2) Condanna il in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore, della Controparte_1 complessiva somma di € 1.309,62 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro in atti descritto, come in motivazione specificati, oltre la rivalutazione monetaria sulla predetta somma, dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua, oltre gli interessi al tasso legale (sulla predetta somma ) dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data pagina 16 di 17 di pubblicazione della presente sentenza sino alla data del sinistro e poi progressivamente rivalutata dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, e oltre gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore, delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 1.278,00 per compenso ed € 125,00 per esborsi documentati, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento per intero delle spese Controparte_1 relative all'espletamento della c.t.u., nella misura, che si conferma, già liquidata in corso di causa (20.06.24);
5) Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 rimborso, in favore della parte attrice delle somme che quest'ultima abbia eventualmente corrisposto al c.t.u. a titolo di acconto sul compenso del c.t.u. stesso.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 11.04.25
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 17 di 17