Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 781/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2024, avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche, riservata in decisione all'udienza del 20.12.2024 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Arturo Cancrini (CF: , elettivamente domiciliata C.F._1
in Piazza San Bernardo 101 ROMA, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Esposito (CF: ), elettivamente domiciliata in Corso C.F._2
Garibaldi, n .175 Portici, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale
[...] Controparte_1
opponendo il decreto ingiuntivo n. 3556/2023, emesso il 7.12.2023 R.G. 9936/2023
per la somma di euro 30.537,04, oltre accessori.
Deduceva l'opponente di aver affidato in subappalto, con contratto del 5.8.2022
alla , lavori a sua volta ad essa commissionati dal Controparte_1 Controparte_2
, da eseguirsi presso l'aeroporto militare di Rimini;
in base al richiamato
[...]
contratto, le richieste di liquidazione dei sal e, quindi, del definitivo saldo dei lavori pagina 2 di 6 andavano indirizzate al , in conseguenza del disposto dell'art. Controparte_2
9.4 del contratto di subappalto, in cui veniva concordato che il pagamento rimaneva comunque a carico del , ai sensi dell'art. 150 comma 4 della legge 50/2016. CP_2
L'opponente eccepiva, perciò, in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo inoltre un presunto frazionamento del credito vantato dalla
[...]
che aveva avanzata nelle more altre domande di ingiunzione sempre Controparte_1
per gli stessi motivi innanzi codesta A.G.; deduceva, inoltre, di aver subito danni per l'avvenuta risoluzione contrattuale da parte del difesa a seguito di Controparte_2
gravi inadempienze poste in essere dall'opposta in sede di esecuzione dei lavori commissionati.
Si costituiva l'opposta srl deducendo l'assoluta infondatezza sia dell'eccepita carenza di legittimazione passiva della sia della richiesta Parte_1
di danni per l'intervenuta risoluzione del contratto principale.
Ciò posto in fatto, prima di entrare nel merito della vicenda è utile ricordare che,
anche nel caso in esame, secondo un concetto già espresso dalla Corte di legittimità
circa il giudizio di cassazione…“La motivazione semplificata non è preclusa dalla
particolare ampiezza degli atti di parte…, perchè detta ampiezza – che certamente,
pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate
dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad
allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici,
redatti con stile asciutto e sobrio – non è affatto direttamente proporzionale alla
pagina 3 di 6 complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si
risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e
ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di
merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati
planimetrici.” (Cass. Civ. sez. 4/7/2012, n. 11199), fatto proprio anche da alcuni giudici di merito, tra cui il Tribunale di Milano con la sentenza 1/10/2013… “Non
rispettano il principio del giusto processo gli atti depositati dalle parti con contenuti
sovrabbondanti dove, nel merito, rispetto alle precedenti difese ed al thema
decidendum, non introducano elementi di particolare differenziazione o novità”
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art.
9.4 del contratto tra le parti, il pagamento dei lavori effettuati dall'opposta sarebbe dovuto avvenire in modo diretto da parte della stazione appaltante, in applicazione dell'art. 105, c. 13, D.Lgs 50/2016. Correttamente, quindi,
l'opponente individua nel disposto di tale articolo, una delegazione di pagamento ex lege, per cui la Stazione Appaltante si sostituisce all'appaltatore nella esecuzione del pagamento.
La srl opposta, infatti, con la sottoscrizione del contratto tra le parti, poneva il proprio assenso a tale metodo di pagamento, esonerando la Parte_1
dall'obbligo di pagamento.
L'art. 105, comma 13, D.Lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, non modificato dal successivo D.Lgs 36/2023, prevede che, in materia di appalto di pagina 4 di 6 lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante proceda al pagamento diretto dei subappaltatori in tre casi specifici: 1) quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa, 2) in caso di inadempimento dell'appaltatore, 3) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Si tratta di una scelta che rafforza notevolmente la posizione del subappaltatore rispetto al previgente Codice
dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), che all'art. 118 prevedeva la possibilità del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente nel solo caso in cui questa modalità di pagamento fosse indicata nel bando di gara e, in ogni caso, previo contraddittorio con l'affidatario appaltatore.
L'istituto del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente,
quindi, costituisce forma di delegazione di pagamento ex artt. 1269 e ss. c.c., che non incide sul sottostante rapporto giuridico sostanziale e non implica alcun subentro del committente nel contratto di subappalto, avendo l'unico effetto di estinguere, da una parte, la posizione debitoria dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore e,
dall'altra, la posizione debitoria del committente nei confronti dell'appaltatore per un importo pari a quanto legittimamente pagato dal primo al subappaltatore.
Gli atti acquisiti non evidenziano espressi rinunce per cui l'opposta, come giustamente dedotto dall'opponente, accettava il pagamento diretto da parte della
Stazione appaltante, tant'è che la avanzava richiesta di chiamata in Controparte_1
giudizio del Ministero della difesa, non accoglibile in quanto evidentemente tardiva stante la conoscenza ab origine dell'effettivo debitore.
pagina 5 di 6 La decisione in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Parte_1
con la conseguente revoca del d.i. emesso, travolge l'esame di tutte le
[...]
altre domande ed eccezioni spiegate dalle parti.
Sussistono elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_1
- Accoglie l'opposizione e, pertanto, revoca il il decreto ingiuntivo n. 3556/2023,
emesso il 7.12.2023 R.G. 9936/2023 per la somma di euro 30.537,04, oltre accessori;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Aversa, 22/02/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 6 di 6