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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.sa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.sa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 379/2016 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/03/2024 e vertente
T R A
(C.F..: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Romano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Locri, Via Tevere n. 36
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Maria De Renzo, ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale, sito in Reggio Calabria, Via F.lli Cairoli 1/b, studio Avv. Maurizio Tripepi
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 60/2016 del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc è presente il difensore il difensore dell' appellante, avv. Massimo Romano che precisa le proprie conclusioni come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 30/01/2024, nonché il difensore dell'appellata, avv. Angela Maria De Renzo che precisa le proprie conclusioni come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
27/02/2024 nei termini assegnati con l'ordinanza dei 07-17/11/2023 del Collegio integrato coi Giudici
Ausiliari, che si riportano: Avv. Massimo Romano:
<< Si insiste per la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudicante di primo grado, in mancanza di alcuna pattuizione scritta tra le parti della clausola di reciprocità, ha ritenuto legittimo e valido l'istituto: dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.2000.
2.- Dirimente, sul punto, appare l'indagine tecnica-contabile espletata in corso di causa che ha consentito di accertare -come l'odierno appellante aveva dedotto in sede di appello- l'illegittimità dell'istituto dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.2000, in mancanza di alcuna pattuizione scritta della clausola di reciprocità
3.- Il CTU incaricato, infatti, con accurato esame della documentazione prodotta ed acquisita, ha provveduto, in piena adesione del secondo motivo di gravame, ad escludere la capitalizzazione degli interessi come richiesto dalla Corte adita, accertando, al 31.08.2008, un ulteriore saldo di € 7.379,50 (a credito del Signor
). Parte_1
P. Q. M.
si insiste per l'accoglimento della domanda di illegittimità dell'istituto dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.2000 e, per l'effetto, condannare la banca appellata al pagamento della somma indebitamente riscossa pari ad € 7.379,50=, come accertato dal ctu, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti>>
Avv. Angela Maria De Renzo:
<< ……Pertanto, preso atto del deposito della relazione peritale da parte dell'esperto nominato, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui interamente riportate e trascritte e di cui chiede l'integrale accoglimento,
Chiede che la causa sia assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
<< Con sentenza non definitiva depositata il 30/06/2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria così statuiva:
1) Rigetta il primo motivo di appello
2) Dispone rimettersi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo
Con separata ordinanza pubblicata anche il 30/06/2023, la Corte di Appello adita disponeva:< che si rende necessario disporre un supplemento di consulenza tecnica affinché, il già nominato c.t.u., dott.ssa con studio in Gioiosa Ionica, Via Candido, 2, proceda a rideterminare i rapporti di Persona_1 dare/avere fra le parti, escludendo per tutta la durata del rapporto ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi... rimettersi la causa sul ruolo al fine di espletare il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio come in parte motiva indicato;
conferisce l'incarico al c.t.u. al già nominato dott.ssa con studio in Gioiosa Ionica, Via Candido, Persona_1
2, che opererà sotto il vincolo del giuramento già prestato;
concede al CTU termine di gg 60 per l'invio alle parti della relazione (dalla data d'inizio delle operazioni peritali, che dovranno essere fissate entro il 20 luglio 2023, di cui il CTU dovrà dare comunicazione tramite
@pec ai difensori, e di cui dovrà notiziare parimenti il collegio); Si precisa che nel termine di 60 giorni non dovrà computarsi il mese di agosto, destinato alle ferie legali
Assegna alle parti termine di gg 20 dalla ricezione della bozza per eventuali osservazioni;
assegna al ctu dalla ricezione delle eventuali osservazioni altri gg 20 per il deposito della ctu, con una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti;
Rinvia per verificare l'accettazione del CTU alla ud del 11 settembre 2023, autorizzando il CTU ad iniziare l'attività nei termini sopra indicati
Dispone la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc come novellato;
assegna alle parti termine sino alle ore 10 della predetta udienza per depositare brevi note di trattazione scritta;
avvisa che il giorno di scadenza delle note la causa sarà automaticamente assunta in riserva, e seguirà un provvedimento collegiale di cui sarà data comunicazione alle parti;
avvisa che, a mente dell'art 127 ter cpc se nessuna delle parti costituite depositerà note di trattazione nel termine assegnato, sarà dato nuovo termine perentorio per deposito di note scritte (o sarà fissata udienza in presenza>>
Poiché il ctu già nominato non poteva accettare l'incarico, con ordinanza del con ordinanza del 14 settembre
2023, in sostituzione della dott.ssa veniva nominato CTU il dott. che in data Persona_1 Persona_2
12.10.2023 il CTU accettava l'incarico e prestava giuramento in forma telematica e fissava l'inizio delle operazioni peritali per il 16/10/2023.
Espletata la disposta ctu, con ordinanza emessa per l'udienza del 04/03/2024, dopo che i difensori delle parti presenti hanno precisato telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 14/02/2023, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza non definitiva la Corte di Appello decideva:
<<1) Rigetta il primo motivo di appello
2) Dispone rimettersi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo>> Con la separata ordinanza pubblicata il 30/06/2023 veniva disposto supplemento di ctu così motivando:<<
Considerato che si rende necessario disporre un supplemento di consulenza tecnica affinché, il già nominato c.t.u., dott.ssa con studio in Gioiosa Ionica, Via Candido, 2, proceda a rideterminare i rapporti di Persona_1 dare/avere fra le parti, escludendo per tutta la durata del rapporto ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi…dispone rimettersi la causa sul ruolo al fine di espletare il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio come in parte motiva indicato>>
Dall'esame della documentazione e in risposta al quesito posto dalla Corte di Appello, i1 CTU ha proceduto al riconteggio del saldo finale relativo al rapporto di c/c n.C/C conto n. 52001231 intestato a e Parte_1 tenuto presso Banca Carime, Agenzia di Locri, concludendo per un saldo finale a credito del correntista al
31/08/2009 pari a € 7.379,50.
Il consulente arriva a tale conclusione rispondendo anche alle osservazioni poste dal solo CTP della appellata
: CP_1
<< Osservazioni e richieste del CTP:
Il CTP della Banca ritiene che “gli interessi e competenze di Lire 791.234 registrate in data 11/01/1989 con valuta 31/12/1998 NON POSSONO ESSERE STORNATE DAL CONTEGGIO in quanto si tratta di oneri relativi ad un periodo (il quarto trimestre 1998) non oggetto di ricalcolo.
Si ritiene, pertanto, che il saldo iniziale del ricalcolo alla data del 31/12/1998 debba essere pari a Lire -792.234
e non pari a zero.
In relazione agli addebiti per spese e bolli da Lei evidenziati in una specifica colonna del prospetto di calcolo, non risulta – salvo errore – che le stesse siano state accreditate a fine periodo: si tratta, infatti, di oneri legittimi che non debbono essere restituiti al correntista e che quindi debbono essere conteggiati nel saldo finale >>.
A queste osservazioni il CTU ha risposto precisando << Il CTU fa presente che, al fine di determinare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti, prima di procedere al ricalcolo degli interessi è necessario depurare il conto corrente originario dagli interessi e dalle competenze calcolate dalla Banca.
Si ottiene così la sorte capitale pura sulla quale, periodo per periodo, si rielaborano gli interessi secondo i criteri stabiliti da Codesta On. Corte.
Si deve evidenziare altresì che gli interessi e competenze con valuta 31.12.1998 pari a Lire 792.234 che il CTP chiede di lasciare come saldo iniziale, sono il risultato del calcolo del periodo precedente con capitalizzazione trimestrale che Codesta On. Corte chiede di escludere. In ogni caso il CTU propone l'ulteriore conteggio richiesto dalla parte.
Con riferimento, invece, alle spese e bolli evidenziati in una specifica colonna del prospetto di calcolo, il CTU precisa che detti importi sono stati addebitati nel corso del rapporto (lasciati come normali partite di debito).
Ad esempio, in data 31.09.1999 il saldo ricalcolato (Lire - 35.094.875) è pari al saldo precedente (Lire -
35.0000.000) meno la voce “addebito spese e bolli” di Lire 94.785 Inoltre, è richiamato, anche, il principio secondo cui le garanzie cessano solo a seguito dell'adempimento dell'obbligazione: circostanza estranea alla fattispecie.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Valuta Dare (uscite) Avere (entrate) Descriz. int. e/o comp. Addebito spese e bolli Saldo Saldo CP_2 CP_1 ricalcolato
………………………………………………………………………………………………………………………… 29/03/99: 8.000.000 addebiti - 35.791.234 -35.000.000
31/03/99: 1.193.048 int. e/o comp. 1.193.048 94.875 -36.984.282 -35.094.875
………………….……………………………………………………………………………………………………>>
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello con cui la difesa appellante richiedeva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudicante, in mancanza di alcuna pattuizione scritta tra le parti della clausola di reciprocità, ha ritenuto legittimo e valido l'istituto dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.200, poiché, il saldo finale relativo al rapporto di c/c n.
52001231, è pari a € 7.379,50, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accertato un credito in favore dell'appellato di € 7.587,25, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 7.379,50, oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
2. Le spese stante il parziale accoglimento dell'appello possono essere compensate per la metà sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la somma riconosciuta in favore dell'appellante paria € 7.379,50, che va compresa nello scaglione tra € 5.201,00 e € 26.000,00 applicando i parametri medi per il primo grado, la somma può essere liquidata in € 2.538,00 (€ 5.077,00:2) per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 919,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 777,00
3.Fase istruttoria € 1.680,00
4.Fase decisionale € 1.701,00
Per il secondo grado sempre applicando i parametri medi l'importo può essere così liquidato in € 2.904,50 (€
5.809,00 :2) per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
3.Fase istruttoria € 1.843,00
4.Fase decisionale € 1.911,00
CP_ Le spese di ctu del primo e del secondo grado restano a carico dell'appellata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore avverso la sentenza n. 60/2016 pubblicata il 18/01/2016 dal Tribunale di Locri:
1)In riforma della impugnata sentenza condanna , al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma di € 7.379,50 oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Parte_1
2) Condanna , al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che, per il primo grado liquida in € 2.538,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 2.904,50 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre € 770,00 per contributo unificato e € 27,00 per bolli, oltre € 12,41 per notifica dell'atto di appello, oltre al rimborso delle spese della ctu del primo grado 3) Pone a carico dell'appellata le spese della ctu del primo grado e del supplemento di ctu Controparte_1 del secondo grado
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23/09/2023
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.sa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.sa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.sa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 379/2016 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/03/2024 e vertente
T R A
(C.F..: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Romano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Locri, Via Tevere n. 36
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Maria De Renzo, ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale, sito in Reggio Calabria, Via F.lli Cairoli 1/b, studio Avv. Maurizio Tripepi
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 60/2016 del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc è presente il difensore il difensore dell' appellante, avv. Massimo Romano che precisa le proprie conclusioni come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 30/01/2024, nonché il difensore dell'appellata, avv. Angela Maria De Renzo che precisa le proprie conclusioni come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
27/02/2024 nei termini assegnati con l'ordinanza dei 07-17/11/2023 del Collegio integrato coi Giudici
Ausiliari, che si riportano: Avv. Massimo Romano:
<< Si insiste per la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudicante di primo grado, in mancanza di alcuna pattuizione scritta tra le parti della clausola di reciprocità, ha ritenuto legittimo e valido l'istituto: dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.2000.
2.- Dirimente, sul punto, appare l'indagine tecnica-contabile espletata in corso di causa che ha consentito di accertare -come l'odierno appellante aveva dedotto in sede di appello- l'illegittimità dell'istituto dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.2000, in mancanza di alcuna pattuizione scritta della clausola di reciprocità
3.- Il CTU incaricato, infatti, con accurato esame della documentazione prodotta ed acquisita, ha provveduto, in piena adesione del secondo motivo di gravame, ad escludere la capitalizzazione degli interessi come richiesto dalla Corte adita, accertando, al 31.08.2008, un ulteriore saldo di € 7.379,50 (a credito del Signor
). Parte_1
P. Q. M.
si insiste per l'accoglimento della domanda di illegittimità dell'istituto dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.2000 e, per l'effetto, condannare la banca appellata al pagamento della somma indebitamente riscossa pari ad € 7.379,50=, come accertato dal ctu, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti>>
Avv. Angela Maria De Renzo:
<< ……Pertanto, preso atto del deposito della relazione peritale da parte dell'esperto nominato, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui interamente riportate e trascritte e di cui chiede l'integrale accoglimento,
Chiede che la causa sia assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
<< Con sentenza non definitiva depositata il 30/06/2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria così statuiva:
1) Rigetta il primo motivo di appello
2) Dispone rimettersi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo
Con separata ordinanza pubblicata anche il 30/06/2023, la Corte di Appello adita disponeva:< che si rende necessario disporre un supplemento di consulenza tecnica affinché, il già nominato c.t.u., dott.ssa con studio in Gioiosa Ionica, Via Candido, 2, proceda a rideterminare i rapporti di Persona_1 dare/avere fra le parti, escludendo per tutta la durata del rapporto ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi... rimettersi la causa sul ruolo al fine di espletare il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio come in parte motiva indicato;
conferisce l'incarico al c.t.u. al già nominato dott.ssa con studio in Gioiosa Ionica, Via Candido, Persona_1
2, che opererà sotto il vincolo del giuramento già prestato;
concede al CTU termine di gg 60 per l'invio alle parti della relazione (dalla data d'inizio delle operazioni peritali, che dovranno essere fissate entro il 20 luglio 2023, di cui il CTU dovrà dare comunicazione tramite
@pec ai difensori, e di cui dovrà notiziare parimenti il collegio); Si precisa che nel termine di 60 giorni non dovrà computarsi il mese di agosto, destinato alle ferie legali
Assegna alle parti termine di gg 20 dalla ricezione della bozza per eventuali osservazioni;
assegna al ctu dalla ricezione delle eventuali osservazioni altri gg 20 per il deposito della ctu, con una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti;
Rinvia per verificare l'accettazione del CTU alla ud del 11 settembre 2023, autorizzando il CTU ad iniziare l'attività nei termini sopra indicati
Dispone la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc come novellato;
assegna alle parti termine sino alle ore 10 della predetta udienza per depositare brevi note di trattazione scritta;
avvisa che il giorno di scadenza delle note la causa sarà automaticamente assunta in riserva, e seguirà un provvedimento collegiale di cui sarà data comunicazione alle parti;
avvisa che, a mente dell'art 127 ter cpc se nessuna delle parti costituite depositerà note di trattazione nel termine assegnato, sarà dato nuovo termine perentorio per deposito di note scritte (o sarà fissata udienza in presenza>>
Poiché il ctu già nominato non poteva accettare l'incarico, con ordinanza del con ordinanza del 14 settembre
2023, in sostituzione della dott.ssa veniva nominato CTU il dott. che in data Persona_1 Persona_2
12.10.2023 il CTU accettava l'incarico e prestava giuramento in forma telematica e fissava l'inizio delle operazioni peritali per il 16/10/2023.
Espletata la disposta ctu, con ordinanza emessa per l'udienza del 04/03/2024, dopo che i difensori delle parti presenti hanno precisato telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 14/02/2023, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza non definitiva la Corte di Appello decideva:
<<1) Rigetta il primo motivo di appello
2) Dispone rimettersi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
3) Spese al definitivo>> Con la separata ordinanza pubblicata il 30/06/2023 veniva disposto supplemento di ctu così motivando:<<
Considerato che si rende necessario disporre un supplemento di consulenza tecnica affinché, il già nominato c.t.u., dott.ssa con studio in Gioiosa Ionica, Via Candido, 2, proceda a rideterminare i rapporti di Persona_1 dare/avere fra le parti, escludendo per tutta la durata del rapporto ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi…dispone rimettersi la causa sul ruolo al fine di espletare il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio come in parte motiva indicato>>
Dall'esame della documentazione e in risposta al quesito posto dalla Corte di Appello, i1 CTU ha proceduto al riconteggio del saldo finale relativo al rapporto di c/c n.C/C conto n. 52001231 intestato a e Parte_1 tenuto presso Banca Carime, Agenzia di Locri, concludendo per un saldo finale a credito del correntista al
31/08/2009 pari a € 7.379,50.
Il consulente arriva a tale conclusione rispondendo anche alle osservazioni poste dal solo CTP della appellata
: CP_1
<< Osservazioni e richieste del CTP:
Il CTP della Banca ritiene che “gli interessi e competenze di Lire 791.234 registrate in data 11/01/1989 con valuta 31/12/1998 NON POSSONO ESSERE STORNATE DAL CONTEGGIO in quanto si tratta di oneri relativi ad un periodo (il quarto trimestre 1998) non oggetto di ricalcolo.
Si ritiene, pertanto, che il saldo iniziale del ricalcolo alla data del 31/12/1998 debba essere pari a Lire -792.234
e non pari a zero.
In relazione agli addebiti per spese e bolli da Lei evidenziati in una specifica colonna del prospetto di calcolo, non risulta – salvo errore – che le stesse siano state accreditate a fine periodo: si tratta, infatti, di oneri legittimi che non debbono essere restituiti al correntista e che quindi debbono essere conteggiati nel saldo finale >>.
A queste osservazioni il CTU ha risposto precisando << Il CTU fa presente che, al fine di determinare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti, prima di procedere al ricalcolo degli interessi è necessario depurare il conto corrente originario dagli interessi e dalle competenze calcolate dalla Banca.
Si ottiene così la sorte capitale pura sulla quale, periodo per periodo, si rielaborano gli interessi secondo i criteri stabiliti da Codesta On. Corte.
Si deve evidenziare altresì che gli interessi e competenze con valuta 31.12.1998 pari a Lire 792.234 che il CTP chiede di lasciare come saldo iniziale, sono il risultato del calcolo del periodo precedente con capitalizzazione trimestrale che Codesta On. Corte chiede di escludere. In ogni caso il CTU propone l'ulteriore conteggio richiesto dalla parte.
Con riferimento, invece, alle spese e bolli evidenziati in una specifica colonna del prospetto di calcolo, il CTU precisa che detti importi sono stati addebitati nel corso del rapporto (lasciati come normali partite di debito).
Ad esempio, in data 31.09.1999 il saldo ricalcolato (Lire - 35.094.875) è pari al saldo precedente (Lire -
35.0000.000) meno la voce “addebito spese e bolli” di Lire 94.785 Inoltre, è richiamato, anche, il principio secondo cui le garanzie cessano solo a seguito dell'adempimento dell'obbligazione: circostanza estranea alla fattispecie.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Valuta Dare (uscite) Avere (entrate) Descriz. int. e/o comp. Addebito spese e bolli Saldo Saldo CP_2 CP_1 ricalcolato
………………………………………………………………………………………………………………………… 29/03/99: 8.000.000 addebiti - 35.791.234 -35.000.000
31/03/99: 1.193.048 int. e/o comp. 1.193.048 94.875 -36.984.282 -35.094.875
………………….……………………………………………………………………………………………………>>
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello con cui la difesa appellante richiedeva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudicante, in mancanza di alcuna pattuizione scritta tra le parti della clausola di reciprocità, ha ritenuto legittimo e valido l'istituto dell'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della circolare CICR del 09.02.200, poiché, il saldo finale relativo al rapporto di c/c n.
52001231, è pari a € 7.379,50, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accertato un credito in favore dell'appellato di € 7.587,25, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 7.379,50, oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
2. Le spese stante il parziale accoglimento dell'appello possono essere compensate per la metà sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la somma riconosciuta in favore dell'appellante paria € 7.379,50, che va compresa nello scaglione tra € 5.201,00 e € 26.000,00 applicando i parametri medi per il primo grado, la somma può essere liquidata in € 2.538,00 (€ 5.077,00:2) per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 919,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 777,00
3.Fase istruttoria € 1.680,00
4.Fase decisionale € 1.701,00
Per il secondo grado sempre applicando i parametri medi l'importo può essere così liquidato in € 2.904,50 (€
5.809,00 :2) per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
3.Fase istruttoria € 1.843,00
4.Fase decisionale € 1.911,00
CP_ Le spese di ctu del primo e del secondo grado restano a carico dell'appellata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore avverso la sentenza n. 60/2016 pubblicata il 18/01/2016 dal Tribunale di Locri:
1)In riforma della impugnata sentenza condanna , al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma di € 7.379,50 oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. Parte_1
2) Condanna , al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che, per il primo grado liquida in € 2.538,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 2.904,50 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre € 770,00 per contributo unificato e € 27,00 per bolli, oltre € 12,41 per notifica dell'atto di appello, oltre al rimborso delle spese della ctu del primo grado 3) Pone a carico dell'appellata le spese della ctu del primo grado e del supplemento di ctu Controparte_1 del secondo grado
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23/09/2023
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.sa Patrizia Morabito)