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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.786/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello stato di Salerno presso cui domicilia ope legis al Corso Vittorio Emanuele n.58- appellante
E
, e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall' avv. ed Persona_1 Controparte_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava n.70 - appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n.655/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 21/2/2022
e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda proposta in primo grado con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
chiedeva in via istruttoria che fosse disposta una CTU medico – legale avente ad oggetto l'accertamento del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate e la contrazione del virus HCV, che fosse ordinata l'esibizione ex art.210 cpc alla Regione Campania delle somme erogate all'attrice a titoli di indennizzo e che fosse ordinato all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia ex art.210 ed ex art.213 cpc di esibire i documenti e di fornire le informazioni circa la tracciabilità del sangue trasfuso a l'8 maggio 1999 e Persona_1
in merito ai soggetti che avevano partecipato a vario titolo alla terapia ematica;
per gli appellati: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile per intempestività o per violazione dell'art.340 cpc, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Con ordinanza del 5/3/2019 la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante. Con ordinanza del 13 febbraio 2024, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 6 febbraio 2024, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza del 12 giugno 2025
ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7/5/2019 Persona_1
conveniva in giudizio il deducendo che a causa Parte_1
della somministrazione di emoderivati in data 8/5/99 presso l'ospedale
Santa Maria della Speranza di Battipaglia aveva contratto l'epatopatia
HCV.
Concludeva chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale quantificato in 500.000,00 E.
Il convenuto si costituiva ed eccepiva il decorso della prescrizione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda contestando in via subordinata il quantum richiesto e la necessità di scomputare l'indennizzo ex l.-
210/92 già percepito.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, dichiarava la responsabilità del e condannava il convenuto a Parte_1
risarcire il danno nella misura da determinarsi mediante CTU che veniva disposta con separata ordinanza.
Il ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza insistendo sull'eccezione di prescrizione e sul suo difetto di legittimazione passiva.
Nel merito affermava che non era responsabile di quanto verificatosi a danno della . Persona_1
Gli eredi della parte convenuta si sostituivano e chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che comunque fosse rigettato nel merito.
Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 6
febbraio 2025, né a quella successiva del 5 giugno 2025 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite. Non essendo le parti comparse all'udienza del 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 12 giugno 2025,
senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I c.e 309 cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc.n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. Sent. Cass.n.858/2000), che se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 6 febbraio 2025 e a quella successiva del 5 giugno 2025 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e
359 cpc.
La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc. Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord. Cass.n.19560/2015; ord.
Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002.
Salerno, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.786/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello stato di Salerno presso cui domicilia ope legis al Corso Vittorio Emanuele n.58- appellante
E
, e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall' avv. ed Persona_1 Controparte_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava n.70 - appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n.655/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 21/2/2022
e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda proposta in primo grado con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
chiedeva in via istruttoria che fosse disposta una CTU medico – legale avente ad oggetto l'accertamento del nesso di causalità tra le emotrasfusioni praticate e la contrazione del virus HCV, che fosse ordinata l'esibizione ex art.210 cpc alla Regione Campania delle somme erogate all'attrice a titoli di indennizzo e che fosse ordinato all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia ex art.210 ed ex art.213 cpc di esibire i documenti e di fornire le informazioni circa la tracciabilità del sangue trasfuso a l'8 maggio 1999 e Persona_1
in merito ai soggetti che avevano partecipato a vario titolo alla terapia ematica;
per gli appellati: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile per intempestività o per violazione dell'art.340 cpc, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Con ordinanza del 5/3/2019 la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante. Con ordinanza del 13 febbraio 2024, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 6 febbraio 2024, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza del 12 giugno 2025
ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7/5/2019 Persona_1
conveniva in giudizio il deducendo che a causa Parte_1
della somministrazione di emoderivati in data 8/5/99 presso l'ospedale
Santa Maria della Speranza di Battipaglia aveva contratto l'epatopatia
HCV.
Concludeva chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale quantificato in 500.000,00 E.
Il convenuto si costituiva ed eccepiva il decorso della prescrizione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda contestando in via subordinata il quantum richiesto e la necessità di scomputare l'indennizzo ex l.-
210/92 già percepito.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, dichiarava la responsabilità del e condannava il convenuto a Parte_1
risarcire il danno nella misura da determinarsi mediante CTU che veniva disposta con separata ordinanza.
Il ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza insistendo sull'eccezione di prescrizione e sul suo difetto di legittimazione passiva.
Nel merito affermava che non era responsabile di quanto verificatosi a danno della . Persona_1
Gli eredi della parte convenuta si sostituivano e chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che comunque fosse rigettato nel merito.
Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 6
febbraio 2025, né a quella successiva del 5 giugno 2025 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite. Non essendo le parti comparse all'udienza del 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 12 giugno 2025,
senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I c.e 309 cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc.n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. Sent. Cass.n.858/2000), che se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 6 febbraio 2025 e a quella successiva del 5 giugno 2025 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e
359 cpc.
La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc. Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord. Cass.n.19560/2015; ord.
Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002.
Salerno, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci