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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.09.2025, regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1164 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA
, in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv. CP_1
GI AS e Avv. Claudia Ripani, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Viale F. Crucioli n. 167 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Prof. Sido Bonfatti e Avv. Simonetta Cocciolito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Teramo, Via G. Milli n. 45 Convenuto OGGETTO: Contratti bancari CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte opponente : Parte_1
“a) “dichiarare, previo accertamento della nullità delle clausole di determinazione del tasso d'interesse debitore, nonché delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, alle valute ed alle spese di tenuta conto, contenute nei contratti di c/c di corrispondenza contraddistinti con i nn. 451972, 492350, 503339, 451973, 469966 e 478203, che la (già Controparte_2
, senza alcun valido titolo, ha addebitato alla Controparte_3 correntista (ditta ) importi per saggi di interessi, interessi moratori, oneri, Controparte_1 spese, commissioni, remunerazioni e quant'altro mai validamente pattuiti e/o non dovuti ex artt. pagina 1 di 12 1284 c.c., 1815 c.c. e 644 c.p.; b) per l'effetto, condannare (previo accertamento del saldaconto finale relativo ai contratti di c/c di nn. 451972, 492350, 503339, 451973, 469966 e 478203) la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore (nella qualità spiegata) della somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni ovvero dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c.”; c) “con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori distrattari antistatari avvocati GI AS e Claudia Ripani”. Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, Nel merito in via preliminare:
- Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte dalla società attrice per pagamenti di natura solutoria eseguiti a fare tempo dal decimo anno anteriore al 27.03.2018;
- Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali” MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare e legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale ha convenuto in giudizio la Banca CP_1 Controparte_1 banca (già affinché l'intestato Controparte_2 Controparte_3
Tribunale accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente ordinario n. 451972, dei conti anticipi n. 451973, n. 469966, n. 478203 e n. 492350 nonché del conto di transito n. 503339 con conseguente CP_4 rideterminazione dei rispettivi saldi e condanna della banca alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.
2. Si è costituita in giudizio la banca la quale, dopo aver eccepito la nullità Controparte_2 della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto ex art. 1832 c.c. nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 15.05.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 10.07.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per un supplemento di CTU contabile e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta
4. Preliminarmente parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per pagina 2 di 12 indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex artt. 163-164 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. Tali disposizioni prevedono la nullità dell'atto introduttivo solo in caso di presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa. In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c. nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.) sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tali da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine – tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio(cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681). Nel caso di specie ritiene il Tribunale che parte attrice ha indicato chiaramente sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata, con la conseguenza che non sussistono gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione e rilevando l'asserita genericità delle allegazioni, al più, ai fini del mancato assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante con eventuale rigetto delle domande formulate. A ciò si aggiunga la considerazione che la banca convenuta ha svolto sufficienti ed esaustive controdeduzioni, avendo chiaramente affermato di aver osservato nei rapporti in contestazione le disposizioni di legge vigenti.
5. Sempre in via preliminare parte convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di causa in conseguenza della loro tacita approvazione ex art. 1832 c.c. L'art. art. 1832 c.c. prevede che «l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze» e, analogamente, l'art. 119 co. 3 Tub prevede che «in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale - l'approvazione prevista dall'art. 1832 c.c. (applicabile ai contratti di conto corrente in virtù del richiamo ex art. 1857 c.c.) nonché dall'art. 119 Tub attiene al solo profilo contabile e non riguarda la validità o l'efficacia del rapporto sottostante alle rimesse, la quale, quindi, può essere contestata negli ordinari termini di prescrizione. In altri termini, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in pagina 3 di 12 relazione ai rapporti obbligatori dai quali essi scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità o dell'efficacia di tali rapporti, di guisa che le eccezioni sollevate dall'odierno opponente (ammissibili in quanto il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore principale) non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto. Ne consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta. L'onere della prova. La documentazione presente in atti
6. Prima di esaminare nel merito le singole questioni poste dagli odierni attori occorre chiarire le regole in tema di riparto dell'onere della prova allorquando, come nel caso di specie, è il cliente ad agire in giudizio chiedendo l'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente con contestuale domanda alla ripetizione di indebito. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità “alle controversie tra banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato dal corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 novembre 2018, n. 30822), dovendo – cioè – il correntista documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto completi (cfr. Cass. civ., sez. 1, 17 aprile 2020, n. 7895; Cass. civ., sez. 1, 11 novembre 2019, n. 29050).
6.1. Dalla documentazione depositata, come anche si evince dalla CTU: a) quanto al conto corrente ordinario n. 451972 risultano in atti l'originario contratto del 18.12.2001 nonché i relativi estratti conto ad eccezione di quelli relativi al 2004: la prima movimentazione risale al 31.12.2002 ed il conto risulta chiuso alla data del 30.12.2014; b) quanto al conto anticipi n. 451973, l'originario contratto del 18.12.2001, la successiva modifica contrattuale del 22.01.2010 nonché i relativi estratti conto ad eccezione di quelli relativi al 2004: la prima movimentazione risale al 31.12.2002 ed il conto risulta chiuso alla data del 30.12.2014; c) quanto al conto anticipi n. 469966, l'originario contratto del 9.07.2003, nonché i relativi estratti conto ad eccezione di quelli relativi al 2004: la prima movimentazione risale al 9.07.2003 ed il conto risulta chiuso alla data del 21.10.2014; d) quanto al conto anticipi n. 478203, risulta in atti il contratto sottoscritto in data 8.09.2006 (privo, tuttavia, delle relative condizioni economiche), la modifica contrattuale del 22.10.2010 nonché i relativi estratti conto 30.06.2005 al 31.12.2013 ad eccezione di quelli relativi al IV trimestre 2007: la prima movimentazione risale al 31.03.2005 ed il conto risulta chiuso al 31.10.2014; e) quanto al conto anticipi n. 492350 manca l'originario contratto (risultando in atti solo una modifica contrattuale del 22.01.2010) mentre risultano in atti i relativi estratti conto dal 30.09.2004 al 30.06.2013: la prima movimentazione risale al 27.07.2005 ed il conto risulta chiuso al 30.11.2014 f) quanto al conto di transito n. 503339 risulta in atti un documento di sintesi sottoscritto il CP_4
29.06.2006, la modifica contrattuale datata 22.01.2010 e gli estratti conto dal 30.09.2006 al pagina 4 di 12 30.09.2011: la prima movimentazione risale al 29.06.2006 ed il conto risulta chiuso al 30.11.2011 Risulta, altresì, che con pec del 22.01.2015-4.06.2015 (rimasta inevasa) parte attrice ha richiesto ex art. 119 Tub copia dei contratti relativi ai conti n. 492350, n. 503339, n. 451973, n. 469966 e n. 478203 (vd. doc. 8 allegato alla citazione). L'art. 119 co. 4 Tub prevede che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, «entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Quanto all'ambito applicativo di tale disposizione ritiene il Tribunale che, nonostante il riferimento alle singole operazioni faccia propendere per la limitazione di tale possibilità ai soli estratti conto, la banca è comunque tenuta, in conformità al generale obbligo di buona fede e correttezza, a fornire copia anche dei contratti (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093). Quanto al limite temporale decennale previsto dalla disposizione, ritiene il Tribunale che mentre per gli estratti conto il dies a quo va individuato nel momento di loro formazione, per i contratti, in ragione della loro funzione di disciplina dei rapporti in corso, il dovere di correttezza e buona fede impone in capo alla banca un obbligo di loro conservazione finché non sono prescritte le azioni dallo stesso derivanti, con la conseguenza che l'obbligo di conservazione si estende fino al decennio successivo alla chiusura del rapporto (cfr. Corte d'Appello Milano n. 1796/2012). Quanto alla natura giuridica della disposizione, trattasi di una disposizione che concorre, unitamente agli artt. 116,117,118 Tub, a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente avendo, quindi, natura sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale e non strumentale, dovendo – tuttavia – la stessa precedere l'introduzione del giudizio o, quantomeno, l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto se il cliente non ha formulato la preventiva richiesta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 11 maggio 2022, n. 14872). Nel caso di specie, il correntista ha dapprima formulato l'istanza ex art. 119 Tub e, dinanzi alla sua inottemperanza, in corso di giudizio è stato ordinato alla banca convenuta, con provvedimento del 28.01.2021, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione meglio indicata nel provvedimento, ordine solo parzialmente evaso. Di tale duplice inottemperanza occorre tener conto ex art. 116 co. 2 c.c., il quale impone di
“valutare in modo rigoroso il comportamento processuale dell'istituto bancario, essendo a suo carico un obbligo specifico, fondato sullo statuto di protezione del cliente e sul principio di prossimità della prova, di produrre la documentazione richiesta dal cliente, avendo quest'ultimo il diritto di ottenerne copia” (cfr. Cass. civ. n. 14872/2022 cit.) Ne deriva, pertanto, che la mancata produzione in giudizio degli originali contratti deve essere imputata alla banca convenuta mentre per quanto riguarda gli estratti conto mancanti, i quali, considerato la durata dei rapporti, non impediscono la ricostruzione del rapporto, occorre procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente partendo (in caso di mancata produzione degli estratti conto iniziali) dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista e, nei casi in cui la documentazione è incompleta nei periodi intermedi, partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentale e pagina 5 di 12 detraendo la differenza tra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato (e ripetendo l'operazione per ciascuno dei periodi documentati). L'analisi del conto corrente ordinario n. 451972, dei conti anticipi n. 451973, n. 469966, n. 478203 e n. 492350 e del conto di transito n. 503339 alla luce delle eccezioni sollevate da CP_4 parte attrice
7. Ciò posto, parte attrice ha, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione (vd. punto 1 delle conclusioni di cui all'atto introduttivo), nonché questione rilevabile d'ufficio trattandosi di un'ipotesi di nullità atteso che ai sensi dell'art. 1284 c.c. «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto» in quanto, altrimenti, sono dovuti gli interessi nella misura legale (con conseguente irrilevanza, dell'eccezione sollevata da parte convenuta, secondo cui si tratterebbe di decisione ultra petita in assenza di contestazione di parte attrice). La domanda merita accoglimento limitatamente al conto anticipi n. 478203 (atteso che risulta in atti il contratto sottoscritto in data 8.09.2006 privo, tuttavia, delle relative condizioni economiche) e al conto anticipi n. 492350 (stante l'assenza dell'originario contratto di apertura) – mancanze che, come sopraesposto (vd. par. 6 della motivazione), devono imputarsi alla banca convenuta. Ne deriva che occorre procedere al ricalcolo degli interessi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 Tub fino alla successiva valida pattuizione, ossia fino al 22.01.2010 (vd. pag. 4 della CTU depositata in data 4.12.2025) 8. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. pagina 6 di 12 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
8.1. In applicazione di tali principi il CTU ha, condivisibilmente:
- espunto le somme addebitate a titolo di CMS in relazione ai conti correnti in oggetto per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 2/2009 non essendo rispettati i sopraesposti principi;
- mantenuto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 2/2009 gli importi addebitati a titolo di commissione disponibilità fondi essendo la stessa stata validamente pattuita i relazione ai contratti n. 451973, n. 478203, n. 503339 e n. 492350 mentre tali importi sono stati espunti dagli altri contratti, in assenza di valida pattuizione;
- espunto, per il periodo successivo al 1.07.2012 gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce in assenza di valida pattuizione (vd. pag. 11 della CTU depositata in data 17.01.2022) 9. In quarto luogo, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996. Sul punto la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597);
- anche la commissione di massimo scoperto deve essere considerata nella verifica del pagina 7 di 12 superamento del tasso soglia usurario dovendo, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della l. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
9.1. Al riguardo il CTU ha condivisibilmente escluso il superamento del tasso soglia usurario nei rapporti in questione (vd. pag.
6-8 della CTU depositata in data 17.01.2022) con la conseguenza che la domanda di parte attrice deve essere, sul punto, rigettata. La tesi di parte attrice secondo cui “in ragione delle variazioni delle condizioni contrattuali originarie (che, si ripete, non sono neppure conosciute in relazione ai contratti n. 478203, n. 492350, n. 478203 e n. 492350) tutti i superamenti delle soglie usurarie avvenute successivamente all'applicazione dello ius variandi sono da considerarsi usura contrattuale e non usura sopravvenuta” (vd. pag. 13 della comparsa conclusionale) non può trovare accoglimento in quanto, sebbene una modifica ex art. 118 Tub possa ritenersi idonea a configurare un'ipotesi di usura originaria, in conformità all'onere probatorio spettava a parte attrice l'onere di indicare analiticamente quanto si sono verificate tali modifiche e il relativo superamento del tasso soglia usurario, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
10. Parimenti devono essere rigettate, in quanto genericamente formulate, le doglianze relative all'illegittima applicazione di “commissioni, valute e spese non pattuite”, essendo insufficiente il mero rinvio alla perizia di parte. Il ricalcolo del saldo dei rapporti in contestazione alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta
11. Ciò chiarito la banca convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione atteso che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.) decorrente, nel caso di specie, dalla missiva di parte attrice del 22.01.2015-4.06.2015 (vd. doc. 8 allegato alla citazione) Detta eccezione è stata correttamente formulata in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che ha esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di c/c assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., sez. U., n. 15898 del 13.6.2019) spettando al correntista, a fronte di tale eccezione, provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. Cass. civ., pagina 8 di 12 sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31927). Il sopraesposto termine decennale di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando è stato effettuato il pagamento indebito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sulla base del rilievo per cui per
“pagamento” deve intendersi l'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto – solvens – con conseguente spostamento patrimoniale in favore di un altro soggetto – accipiens - hanno affermato che occorre distinguere le operazioni meramente ripristinatorie della provvista (ossia quelle che mirano a ripristinare una disponibilità che in precedenza esisteva) dalle operazioni solutorie (ossia quelle destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento): nel primo caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui viene definito il saldo di chiusura del conto nel quale gli interessi erano stati annotati mentre nel secondo caso il termine di prescrizione decorre dalla data di ogni operazione (cfr. Cass., sez. U., n. 24418 del 2.12.2010). In altri termini il discrimine tra le rimesse solutorie e ripristinatorie, al fine di capire quali devono essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile: quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito e, solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile (per converso la funzione dei versamenti in conto è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente). 11.1. Quanto al saldo di riferimento ritiene il Tribunale di dover rivedere il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale in adesione alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito la necessità di procedere al calcolo avendo come riferimento il saldo rettificato – occorrendo, cioè, procedere alla ricostruzione del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci - e non già il saldo banca (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass. civ., sez. 1 16 marzo 2023, n. 7721) per le seguenti ragioni. In primo luogo perché se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenta dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista, con la conseguenza che non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. In secondo luogo perché occorre tenere separate l'azione di prescrizione e l'azione di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, di talché l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto pagina 9 di 12 alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista e ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori (così facendo si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c., non risulta violato). In conclusione, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”, con la conseguenza che “il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. civ. n. 7721/2023 cit.). 11.2. Dinanzi all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca spetta, poi, al cliente fornire la prova dell'esistenza di un fido di fatto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 18 gennaio 2022, n. 1398 secondo cui in presenza dell'eccezione di prescrizione della banca è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come meramente ripristinatorie della provvista le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento). Prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992 – la quale ha introdotto l'obbligo di forma scritta dei contratti - la giurisprudenza riconosceva la possibilità di realizzare un'apertura di credito per
“facta concludentia” (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1996, n. 3842, Cass., sez. I, 24 giugno 2008, n. 17090). Dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992 si è posto il problema dell'ammissibilità dell'affidamento di fatto in quanto l'art. 117 co. 1 T.U.B. prevede che i contratti bancari e finanziari (ivi compreso, dunque, anche il contratto di apertura di credito) devono essere redatti per iscritto con consegna di una copia al cliente ed il successivo co. 2 abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R., a prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta quando le operazioni e i servizi sono effettuati in esecuzione di contratti eseguiti per iscritto. La giurisprudenza successiva ha chiarito che è necessario che il contratto di conto corrente contenga una sostanziale regolamentazione del contratto di apertura di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7763) ossia, in altri termini, il contratto di conto corrente – da redigere necessariamente per iscritto – deve contenere le indicazioni economiche del contratto di apertura di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2017, n. 27836). Ritiene, tuttavia, il Tribunale che anche ove ciò non sussista – ossia anche ove il contratto di conto pagina 10 di 12 corrente manchi ovvero non contenga le indicazioni economiche del contratto di apertura di credito
– il correntista può comunque provare in altro modo l'esistenza del fido di fatto, quale
contro
- eccezione rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in quanto la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta è una nullità di protezione che può essere fatta valere solo a vantaggio del cliente (art. 127 co. 2 T.U.B.), di talché quest'ultimo può rinunciare a far valere tale nullità e richiedere l'esecuzione del contratto. Con riferimento alla modalità di prova dell'esistenza del fido, fermo che non operano le limitazioni di cui all'art. 2725 co. 2 c.c., la giurisprudenza prevalente ha individuato i seguenti indici sintomatici: i) la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito;
ii) l'entità del saldo debitore;
iii) la mancata richiesta del cliente di rientro dallo scoperto di conto corrente;
iv) la previsione di una commissione di massimo scoperto;
iv) l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia dell'affidamento; v) la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
vi) la previsione e l'applicazione di differenti tassi debitori. La presenza di tali indici, tuttavia, non consente sempre di identificare la misura dell'affidamento, la quale è un elemento essenziale del contratto ex art. 1842 c.c., trattandosi di elemento necessario per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido (cfr. Cass. civ., sez. 1, 22 giugno 2007, n. 14676 che in tema di revocatoria fallimentare ha affermato che al fine di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse per sottrarle all'azione revocatoria occorre provare l'esistenza, il periodo e l'ammontare dell'affidamento). Ne deriva che, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è necessario che il correntista provi la misura dell'affidamento (Cass. civ., sez. 1, ordinanza 5 giugno 2022, n. 188) e ove ciò non sia possibile, in conformità agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, l'incompletezza della prova grava su colui che agisce in giudizio, ossia sul correntista.
11.3. Nel caso di specie, sia che si consideri il conto non affidato (in ragione dell'assenza di contratti di apertura di credito) sia che si consideri la presenza di un affidamento di fatto, le rimesse solutorie ante decennio hanno coperto integralmente gli addebiti effettuati dalla banca e, di conseguenza, sono da considerare irripetibili (vd. pag. 12 della CTU depositata in data 17.01.2022 e pag.
5-6 della CTU depositata in data 4.12.2025).
12. In conclusione, alla luce di quanto precede, il saldo ricalcolato alla data del 31.12.2014 è di € 93.180,07 (vd. pag. 8 della CTU depositata in data 4.12.2025), richiamandosi per relationem la risposta alle osservazioni resa dal CTU. La banca deve, pertanto, essere condannata al pagamento di tale importo oltre interessi legali dalla domanda (4.06.2015) – vd. doc. 9 allegato alla citazione – al saldo. Le spese di lite 13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (considerato il decisum), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase pagina 11 di 12 introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), da distrarsi in favore degli Avv. AS e Ripani, dichiaratisi antistatari. 13.1. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 23.01.2022 e del 16.12.2025, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , Parte_1 in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Italter di Scipione Nino, contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione nel conto anticipi n. 478203 e nel conto anticipi n. 492350 di interessi ultralegali nonché, in relazione ai contratti di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, condanna la banca convenuta alla restituzione in favore di di € Parte_1
93.180,07 oltre interessi legali dalla domanda (4.06.2015) al saldo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice Avv. GI AS e Avv. Claudia Ripani dichiaratisi antistatario 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo, 18.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.09.2025, regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1164 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA
, in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv. CP_1
GI AS e Avv. Claudia Ripani, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Viale F. Crucioli n. 167 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Prof. Sido Bonfatti e Avv. Simonetta Cocciolito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Teramo, Via G. Milli n. 45 Convenuto OGGETTO: Contratti bancari CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte opponente : Parte_1
“a) “dichiarare, previo accertamento della nullità delle clausole di determinazione del tasso d'interesse debitore, nonché delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, alle valute ed alle spese di tenuta conto, contenute nei contratti di c/c di corrispondenza contraddistinti con i nn. 451972, 492350, 503339, 451973, 469966 e 478203, che la (già Controparte_2
, senza alcun valido titolo, ha addebitato alla Controparte_3 correntista (ditta ) importi per saggi di interessi, interessi moratori, oneri, Controparte_1 spese, commissioni, remunerazioni e quant'altro mai validamente pattuiti e/o non dovuti ex artt. pagina 1 di 12 1284 c.c., 1815 c.c. e 644 c.p.; b) per l'effetto, condannare (previo accertamento del saldaconto finale relativo ai contratti di c/c di nn. 451972, 492350, 503339, 451973, 469966 e 478203) la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore (nella qualità spiegata) della somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole operazioni ovvero dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c.”; c) “con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori distrattari antistatari avvocati GI AS e Claudia Ripani”. Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, Nel merito in via preliminare:
- Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte dalla società attrice per pagamenti di natura solutoria eseguiti a fare tempo dal decimo anno anteriore al 27.03.2018;
- Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali” MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare e legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale ha convenuto in giudizio la Banca CP_1 Controparte_1 banca (già affinché l'intestato Controparte_2 Controparte_3
Tribunale accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente ordinario n. 451972, dei conti anticipi n. 451973, n. 469966, n. 478203 e n. 492350 nonché del conto di transito n. 503339 con conseguente CP_4 rideterminazione dei rispettivi saldi e condanna della banca alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.
2. Si è costituita in giudizio la banca la quale, dopo aver eccepito la nullità Controparte_2 della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto ex art. 1832 c.c. nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 15.05.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 10.07.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per un supplemento di CTU contabile e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta
4. Preliminarmente parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per pagina 2 di 12 indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex artt. 163-164 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. Tali disposizioni prevedono la nullità dell'atto introduttivo solo in caso di presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa. In particolare, l'art. 164 co. 4 c.p.c. nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 co. 3 n. 3 c.p.c.) e l'esposizione di fatti (art. 163 co.3 n. 4 c.p.c.) sancisce la nullità della citazione unicamente per le ipotesi di omissione del petitum o, comunque, di sua assoluta incertezza, nonché per l'ipotesi di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, tali da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alla parte convenuta di assumere difese adeguate e pertinenti, occorrendo – a tal fine – tener conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto della controversia e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte evocata in giudizio(cfr. Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2015, n. 1681). Nel caso di specie ritiene il Tribunale che parte attrice ha indicato chiaramente sia il petitum immediato (essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto), che il petitum mediato (ovvero il bene della vita richiesto) ed è stata, altresì, esplicitata la causa petendi, avendo parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della domanda spiegata, con la conseguenza che non sussistono gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione e rilevando l'asserita genericità delle allegazioni, al più, ai fini del mancato assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante con eventuale rigetto delle domande formulate. A ciò si aggiunga la considerazione che la banca convenuta ha svolto sufficienti ed esaustive controdeduzioni, avendo chiaramente affermato di aver osservato nei rapporti in contestazione le disposizioni di legge vigenti.
5. Sempre in via preliminare parte convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di causa in conseguenza della loro tacita approvazione ex art. 1832 c.c. L'art. art. 1832 c.c. prevede che «l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze» e, analogamente, l'art. 119 co. 3 Tub prevede che «in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale - l'approvazione prevista dall'art. 1832 c.c. (applicabile ai contratti di conto corrente in virtù del richiamo ex art. 1857 c.c.) nonché dall'art. 119 Tub attiene al solo profilo contabile e non riguarda la validità o l'efficacia del rapporto sottostante alle rimesse, la quale, quindi, può essere contestata negli ordinari termini di prescrizione. In altri termini, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in pagina 3 di 12 relazione ai rapporti obbligatori dai quali essi scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità o dell'efficacia di tali rapporti, di guisa che le eccezioni sollevate dall'odierno opponente (ammissibili in quanto il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore principale) non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto. Ne consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta. L'onere della prova. La documentazione presente in atti
6. Prima di esaminare nel merito le singole questioni poste dagli odierni attori occorre chiarire le regole in tema di riparto dell'onere della prova allorquando, come nel caso di specie, è il cliente ad agire in giudizio chiedendo l'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente con contestuale domanda alla ripetizione di indebito. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità “alle controversie tra banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato dal corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 novembre 2018, n. 30822), dovendo – cioè – il correntista documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto completi (cfr. Cass. civ., sez. 1, 17 aprile 2020, n. 7895; Cass. civ., sez. 1, 11 novembre 2019, n. 29050).
6.1. Dalla documentazione depositata, come anche si evince dalla CTU: a) quanto al conto corrente ordinario n. 451972 risultano in atti l'originario contratto del 18.12.2001 nonché i relativi estratti conto ad eccezione di quelli relativi al 2004: la prima movimentazione risale al 31.12.2002 ed il conto risulta chiuso alla data del 30.12.2014; b) quanto al conto anticipi n. 451973, l'originario contratto del 18.12.2001, la successiva modifica contrattuale del 22.01.2010 nonché i relativi estratti conto ad eccezione di quelli relativi al 2004: la prima movimentazione risale al 31.12.2002 ed il conto risulta chiuso alla data del 30.12.2014; c) quanto al conto anticipi n. 469966, l'originario contratto del 9.07.2003, nonché i relativi estratti conto ad eccezione di quelli relativi al 2004: la prima movimentazione risale al 9.07.2003 ed il conto risulta chiuso alla data del 21.10.2014; d) quanto al conto anticipi n. 478203, risulta in atti il contratto sottoscritto in data 8.09.2006 (privo, tuttavia, delle relative condizioni economiche), la modifica contrattuale del 22.10.2010 nonché i relativi estratti conto 30.06.2005 al 31.12.2013 ad eccezione di quelli relativi al IV trimestre 2007: la prima movimentazione risale al 31.03.2005 ed il conto risulta chiuso al 31.10.2014; e) quanto al conto anticipi n. 492350 manca l'originario contratto (risultando in atti solo una modifica contrattuale del 22.01.2010) mentre risultano in atti i relativi estratti conto dal 30.09.2004 al 30.06.2013: la prima movimentazione risale al 27.07.2005 ed il conto risulta chiuso al 30.11.2014 f) quanto al conto di transito n. 503339 risulta in atti un documento di sintesi sottoscritto il CP_4
29.06.2006, la modifica contrattuale datata 22.01.2010 e gli estratti conto dal 30.09.2006 al pagina 4 di 12 30.09.2011: la prima movimentazione risale al 29.06.2006 ed il conto risulta chiuso al 30.11.2011 Risulta, altresì, che con pec del 22.01.2015-4.06.2015 (rimasta inevasa) parte attrice ha richiesto ex art. 119 Tub copia dei contratti relativi ai conti n. 492350, n. 503339, n. 451973, n. 469966 e n. 478203 (vd. doc. 8 allegato alla citazione). L'art. 119 co. 4 Tub prevede che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, «entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Quanto all'ambito applicativo di tale disposizione ritiene il Tribunale che, nonostante il riferimento alle singole operazioni faccia propendere per la limitazione di tale possibilità ai soli estratti conto, la banca è comunque tenuta, in conformità al generale obbligo di buona fede e correttezza, a fornire copia anche dei contratti (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093). Quanto al limite temporale decennale previsto dalla disposizione, ritiene il Tribunale che mentre per gli estratti conto il dies a quo va individuato nel momento di loro formazione, per i contratti, in ragione della loro funzione di disciplina dei rapporti in corso, il dovere di correttezza e buona fede impone in capo alla banca un obbligo di loro conservazione finché non sono prescritte le azioni dallo stesso derivanti, con la conseguenza che l'obbligo di conservazione si estende fino al decennio successivo alla chiusura del rapporto (cfr. Corte d'Appello Milano n. 1796/2012). Quanto alla natura giuridica della disposizione, trattasi di una disposizione che concorre, unitamente agli artt. 116,117,118 Tub, a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente avendo, quindi, natura sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale e non strumentale, dovendo – tuttavia – la stessa precedere l'introduzione del giudizio o, quantomeno, l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto se il cliente non ha formulato la preventiva richiesta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 11 maggio 2022, n. 14872). Nel caso di specie, il correntista ha dapprima formulato l'istanza ex art. 119 Tub e, dinanzi alla sua inottemperanza, in corso di giudizio è stato ordinato alla banca convenuta, con provvedimento del 28.01.2021, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione meglio indicata nel provvedimento, ordine solo parzialmente evaso. Di tale duplice inottemperanza occorre tener conto ex art. 116 co. 2 c.c., il quale impone di
“valutare in modo rigoroso il comportamento processuale dell'istituto bancario, essendo a suo carico un obbligo specifico, fondato sullo statuto di protezione del cliente e sul principio di prossimità della prova, di produrre la documentazione richiesta dal cliente, avendo quest'ultimo il diritto di ottenerne copia” (cfr. Cass. civ. n. 14872/2022 cit.) Ne deriva, pertanto, che la mancata produzione in giudizio degli originali contratti deve essere imputata alla banca convenuta mentre per quanto riguarda gli estratti conto mancanti, i quali, considerato la durata dei rapporti, non impediscono la ricostruzione del rapporto, occorre procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente partendo (in caso di mancata produzione degli estratti conto iniziali) dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista e, nei casi in cui la documentazione è incompleta nei periodi intermedi, partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentale e pagina 5 di 12 detraendo la differenza tra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato (e ripetendo l'operazione per ciascuno dei periodi documentati). L'analisi del conto corrente ordinario n. 451972, dei conti anticipi n. 451973, n. 469966, n. 478203 e n. 492350 e del conto di transito n. 503339 alla luce delle eccezioni sollevate da CP_4 parte attrice
7. Ciò posto, parte attrice ha, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione (vd. punto 1 delle conclusioni di cui all'atto introduttivo), nonché questione rilevabile d'ufficio trattandosi di un'ipotesi di nullità atteso che ai sensi dell'art. 1284 c.c. «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto» in quanto, altrimenti, sono dovuti gli interessi nella misura legale (con conseguente irrilevanza, dell'eccezione sollevata da parte convenuta, secondo cui si tratterebbe di decisione ultra petita in assenza di contestazione di parte attrice). La domanda merita accoglimento limitatamente al conto anticipi n. 478203 (atteso che risulta in atti il contratto sottoscritto in data 8.09.2006 privo, tuttavia, delle relative condizioni economiche) e al conto anticipi n. 492350 (stante l'assenza dell'originario contratto di apertura) – mancanze che, come sopraesposto (vd. par. 6 della motivazione), devono imputarsi alla banca convenuta. Ne deriva che occorre procedere al ricalcolo degli interessi applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 co. 7 Tub fino alla successiva valida pattuizione, ossia fino al 22.01.2010 (vd. pag. 4 della CTU depositata in data 4.12.2025) 8. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. pagina 6 di 12 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
8.1. In applicazione di tali principi il CTU ha, condivisibilmente:
- espunto le somme addebitate a titolo di CMS in relazione ai conti correnti in oggetto per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 2/2009 non essendo rispettati i sopraesposti principi;
- mantenuto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 2/2009 gli importi addebitati a titolo di commissione disponibilità fondi essendo la stessa stata validamente pattuita i relazione ai contratti n. 451973, n. 478203, n. 503339 e n. 492350 mentre tali importi sono stati espunti dagli altri contratti, in assenza di valida pattuizione;
- espunto, per il periodo successivo al 1.07.2012 gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce in assenza di valida pattuizione (vd. pag. 11 della CTU depositata in data 17.01.2022) 9. In quarto luogo, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996. Sul punto la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597);
- anche la commissione di massimo scoperto deve essere considerata nella verifica del pagina 7 di 12 superamento del tasso soglia usurario dovendo, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della l. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
9.1. Al riguardo il CTU ha condivisibilmente escluso il superamento del tasso soglia usurario nei rapporti in questione (vd. pag.
6-8 della CTU depositata in data 17.01.2022) con la conseguenza che la domanda di parte attrice deve essere, sul punto, rigettata. La tesi di parte attrice secondo cui “in ragione delle variazioni delle condizioni contrattuali originarie (che, si ripete, non sono neppure conosciute in relazione ai contratti n. 478203, n. 492350, n. 478203 e n. 492350) tutti i superamenti delle soglie usurarie avvenute successivamente all'applicazione dello ius variandi sono da considerarsi usura contrattuale e non usura sopravvenuta” (vd. pag. 13 della comparsa conclusionale) non può trovare accoglimento in quanto, sebbene una modifica ex art. 118 Tub possa ritenersi idonea a configurare un'ipotesi di usura originaria, in conformità all'onere probatorio spettava a parte attrice l'onere di indicare analiticamente quanto si sono verificate tali modifiche e il relativo superamento del tasso soglia usurario, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
10. Parimenti devono essere rigettate, in quanto genericamente formulate, le doglianze relative all'illegittima applicazione di “commissioni, valute e spese non pattuite”, essendo insufficiente il mero rinvio alla perizia di parte. Il ricalcolo del saldo dei rapporti in contestazione alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta
11. Ciò chiarito la banca convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione atteso che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.) decorrente, nel caso di specie, dalla missiva di parte attrice del 22.01.2015-4.06.2015 (vd. doc. 8 allegato alla citazione) Detta eccezione è stata correttamente formulata in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che ha esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di c/c assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., sez. U., n. 15898 del 13.6.2019) spettando al correntista, a fronte di tale eccezione, provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. Cass. civ., pagina 8 di 12 sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31927). Il sopraesposto termine decennale di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando è stato effettuato il pagamento indebito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sulla base del rilievo per cui per
“pagamento” deve intendersi l'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto – solvens – con conseguente spostamento patrimoniale in favore di un altro soggetto – accipiens - hanno affermato che occorre distinguere le operazioni meramente ripristinatorie della provvista (ossia quelle che mirano a ripristinare una disponibilità che in precedenza esisteva) dalle operazioni solutorie (ossia quelle destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento): nel primo caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui viene definito il saldo di chiusura del conto nel quale gli interessi erano stati annotati mentre nel secondo caso il termine di prescrizione decorre dalla data di ogni operazione (cfr. Cass., sez. U., n. 24418 del 2.12.2010). In altri termini il discrimine tra le rimesse solutorie e ripristinatorie, al fine di capire quali devono essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile: quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito e, solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile (per converso la funzione dei versamenti in conto è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente). 11.1. Quanto al saldo di riferimento ritiene il Tribunale di dover rivedere il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale in adesione alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito la necessità di procedere al calcolo avendo come riferimento il saldo rettificato – occorrendo, cioè, procedere alla ricostruzione del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci - e non già il saldo banca (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass. civ., sez. 1 16 marzo 2023, n. 7721) per le seguenti ragioni. In primo luogo perché se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenta dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista, con la conseguenza che non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. In secondo luogo perché occorre tenere separate l'azione di prescrizione e l'azione di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, di talché l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto pagina 9 di 12 alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista e ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori (così facendo si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c., non risulta violato). In conclusione, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”, con la conseguenza che “il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. civ. n. 7721/2023 cit.). 11.2. Dinanzi all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca spetta, poi, al cliente fornire la prova dell'esistenza di un fido di fatto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 18 gennaio 2022, n. 1398 secondo cui in presenza dell'eccezione di prescrizione della banca è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come meramente ripristinatorie della provvista le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento). Prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992 – la quale ha introdotto l'obbligo di forma scritta dei contratti - la giurisprudenza riconosceva la possibilità di realizzare un'apertura di credito per
“facta concludentia” (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1996, n. 3842, Cass., sez. I, 24 giugno 2008, n. 17090). Dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992 si è posto il problema dell'ammissibilità dell'affidamento di fatto in quanto l'art. 117 co. 1 T.U.B. prevede che i contratti bancari e finanziari (ivi compreso, dunque, anche il contratto di apertura di credito) devono essere redatti per iscritto con consegna di una copia al cliente ed il successivo co. 2 abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R., a prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta quando le operazioni e i servizi sono effettuati in esecuzione di contratti eseguiti per iscritto. La giurisprudenza successiva ha chiarito che è necessario che il contratto di conto corrente contenga una sostanziale regolamentazione del contratto di apertura di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7763) ossia, in altri termini, il contratto di conto corrente – da redigere necessariamente per iscritto – deve contenere le indicazioni economiche del contratto di apertura di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2017, n. 27836). Ritiene, tuttavia, il Tribunale che anche ove ciò non sussista – ossia anche ove il contratto di conto pagina 10 di 12 corrente manchi ovvero non contenga le indicazioni economiche del contratto di apertura di credito
– il correntista può comunque provare in altro modo l'esistenza del fido di fatto, quale
contro
- eccezione rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in quanto la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta è una nullità di protezione che può essere fatta valere solo a vantaggio del cliente (art. 127 co. 2 T.U.B.), di talché quest'ultimo può rinunciare a far valere tale nullità e richiedere l'esecuzione del contratto. Con riferimento alla modalità di prova dell'esistenza del fido, fermo che non operano le limitazioni di cui all'art. 2725 co. 2 c.c., la giurisprudenza prevalente ha individuato i seguenti indici sintomatici: i) la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito;
ii) l'entità del saldo debitore;
iii) la mancata richiesta del cliente di rientro dallo scoperto di conto corrente;
iv) la previsione di una commissione di massimo scoperto;
iv) l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia dell'affidamento; v) la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
vi) la previsione e l'applicazione di differenti tassi debitori. La presenza di tali indici, tuttavia, non consente sempre di identificare la misura dell'affidamento, la quale è un elemento essenziale del contratto ex art. 1842 c.c., trattandosi di elemento necessario per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido (cfr. Cass. civ., sez. 1, 22 giugno 2007, n. 14676 che in tema di revocatoria fallimentare ha affermato che al fine di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse per sottrarle all'azione revocatoria occorre provare l'esistenza, il periodo e l'ammontare dell'affidamento). Ne deriva che, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è necessario che il correntista provi la misura dell'affidamento (Cass. civ., sez. 1, ordinanza 5 giugno 2022, n. 188) e ove ciò non sia possibile, in conformità agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, l'incompletezza della prova grava su colui che agisce in giudizio, ossia sul correntista.
11.3. Nel caso di specie, sia che si consideri il conto non affidato (in ragione dell'assenza di contratti di apertura di credito) sia che si consideri la presenza di un affidamento di fatto, le rimesse solutorie ante decennio hanno coperto integralmente gli addebiti effettuati dalla banca e, di conseguenza, sono da considerare irripetibili (vd. pag. 12 della CTU depositata in data 17.01.2022 e pag.
5-6 della CTU depositata in data 4.12.2025).
12. In conclusione, alla luce di quanto precede, il saldo ricalcolato alla data del 31.12.2014 è di € 93.180,07 (vd. pag. 8 della CTU depositata in data 4.12.2025), richiamandosi per relationem la risposta alle osservazioni resa dal CTU. La banca deve, pertanto, essere condannata al pagamento di tale importo oltre interessi legali dalla domanda (4.06.2015) – vd. doc. 9 allegato alla citazione – al saldo. Le spese di lite 13. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (considerato il decisum), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase pagina 11 di 12 introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), da distrarsi in favore degli Avv. AS e Ripani, dichiaratisi antistatari. 13.1. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 23.01.2022 e del 16.12.2025, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , Parte_1 in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Italter di Scipione Nino, contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione nel conto anticipi n. 478203 e nel conto anticipi n. 492350 di interessi ultralegali nonché, in relazione ai contratti di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, condanna la banca convenuta alla restituzione in favore di di € Parte_1
93.180,07 oltre interessi legali dalla domanda (4.06.2015) al saldo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice Avv. GI AS e Avv. Claudia Ripani dichiaratisi antistatario 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo, 18.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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