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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STRIANO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STRIANO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/01/2025 le parti e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
da loro contratto in Quarto (NA) il 13.6.2005. Rappresentavano che tra loro era intervenuta separazione personale in forza di omologa del 5.5.2021 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento recante n. RG 24702/2020, e che dalla loro unione erano nati due figli: il Per_1
27.4.2007 e l'8.11.2020. Per_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Il Giudice relatore con decreto del 23.3.2025 rinviava l'udienza già fissata per il 3.4.2025 alla data del 6.5.2025, udienza da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., invitando le parti a chiarire ed integrare gli accordi di cui al ricorso, anche in considerazione del precedente parere negativo espresso da P.M..
All'udienza cartolare del 6.5.2025 le parti con rituali note di udienza depositate in data 2.5.2025, confermavano la volontà di accoglimento del ricorso, con i chiarimenti e le integrazioni ad esso apportate con le predette note.
Il Giudice relatore raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al P.M. non era richiesto di formulare nuovamente le conclusioni, avendo le parti proceduto ad apportare le modifiche richieste.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti come indicate nel decreto di omologa della separazione, eccetto i punti oggetto delle modifiche sotto riportate:
l'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico del sig. Parte_1
viene concordato in complessivi euro 650,00, di cui euro 325,00 per ciascuno dei due
[...]
figli, non essendo ancora autosufficiente;
l'assegno verrà versato entro il giorno Persona_3
5 di ogni mese e aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT
l'assegno unico mensile spettante in forza dell'attività lavorativa svolta dal sig. Pt_1
per i due figli nati in costanza di matrimonio, alla data al mese di aprile 2025, è di euro 210 per
ed euro 298,70 per . In forza della rinuncia del sig. Persona_3 Parte_2 Parte_1
a percepire l'importo pari al 50% del predetto assegno, l'intero importo di quest'ultimo
[...]
verrà percepito nella sua interezza esclusivamente dalla sig.ra ; Controparte_1
il padre avrà diritto di vedere e tenere con sè i figli e Persona_3 Parte_2
nei giorni di lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 21.00 ed a settimane alterne, per il fine settimana, dalle 18.00 del sabato alle 19.00 della domenica;
- durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare anno per anno;
- durante le festività natalizie, alternando i seguenti periodi: 24 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
2 - durante le festività pasquali, alternando i seguenti periodi: Venerdì santo – Sabato Santo e
Domenica di Pasqua – Lunedi in Albis;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che la disciplina dell'affidamento congiunto della prole prevalentemente convivente con la madre e dell'esercizio del diritto dovere di visita paterno, sottesa agli accordi e già stabilita in sede di separazione, resta riferita alla sola figlia
, dal momento che il figlio è diventato maggiorenne in data 27.4.2025, Parte_2 Per_1
si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi prevalenti della figlia minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Quarto (NA) il 13/06/2005 (atto n. 37, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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