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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 273/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELTRAMI SANDRA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MORSELLI PAOLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 23/01/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 29/06/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 1635/2022, omologata con decreto del
06/07/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Modena alla Via Luigi Pulci n.
38, alla sig.r , che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia maggiorenne Parte_1
la quale ivi manterrà la residenza anagrafica;
Per_1
3) La signor si impegna ad acquistare la casa coniugale sita in Modena alla Parte_1
Via Luigi Pulci n. 38, di cui il signor è pieno proprietario, così come CP_1
pagina 2 di 9 identificato: foglio 45, mappale 231 Subalterno 11 Via Luigi Pulci n. 38 piano 2 cl. 2 vani
7 superficie catastale (consistenza) mq. 135; foglio 45, mappale 231 Subalterno 6 piano terra cl. 7 superficie catastale (consistenza) mq. 37, foglio 45 mappale 231 subalterno 3
BCNC area cortiliva comune ai subalterni 6 e 11, al valore di euro 300.000,00,
(trecentomila/00). Dalla predetta somma di € 300.000,00 bisognerà tuttavia detrarre quanto segue:
- Contributo al mantenimento in favore di maturato dal 01/01/2023 sino al Per_1
31/12/2024 pari ad € 19.200,00 (€ 800,00 per 24 mensilità);
- Spese straordinarie in favore di non versate a partire dal 31/12/2022 pari ad € Per_1
3.000,00;
- Spese di vitto e alloggio del signor pari ad € 10.200,00 (calcolati in € CP_1
600,00 per n. 17 mensilità -da agosto 2023 al 31/12/2024), per una somma complessiva pari ad € 32.400,00;
4) La signora si impegna ad acquistare la quota di proprietà del fratello Parte_1
relativa all'immobile di Via Leopardi n. 122, così come identificato: foglio 72, CP_2
mappale 18 Subalterno 13 Via Giacomo Leopardi n. 122 piano 3 cl. 1 vani 4 superficie catastale (consistenza) mq. 65; foglio 72, mappale 18 Subalterno 1 piano terra cl. 8
superficie catastale (consistenza) mq. 13;
5) Successivamente, il signor si impegna ad acquistare l'immobile sito in CP_1
Modena, alla Via Leopardi n. 122, così come identificato: foglio 72, mappale 18
Subalterno 13 Via Giacomo Leopardi n. 122 piano 3 cl. 1 vani 4 superficie catastale
(consistenza) mq. 65; foglio 72, mappale 18 Subalterno 1 piano terra cl. 8 superficie catastale (consistenza) mq. 13 dalla signora (che ne sarà diventata piena ed Parte_1
pagina 3 di 9 esclusiva proprietaria), al prezzo concordato pari ad € 100.000,00 (centomila/00),
contestualmente all'acquisto dell'immobile di Via Luigi Pulci n. 38;
6) Il signor si impegna ad accollarsi i costi del rogito notarile di CP_1
compravendita per l'acquisto della proprietà del fratell pari ad € 4000,00; CP_2
7) Alla data del rogito, il signor si impegna a spostare la propria CP_1
residenza anagrafica;
8) Alla data del rogito di compravendita, dovrà essere presente l'istituto di credito
[...]
per l'estinzione del contratto di mutuo esistente a nome del signor CP_3 [...]
ull'immobile di Via Luigi Pulci n. 38; CP_1
9) L'acquisto dell'immobile di Via Luigi Pulci n. 38 da parte della sig.ra sarà Pt_1
condizionato al rilascio da parte di un istituto bancario, di un mutuo parziale che l'acquirente dovrà richiedere a valle del presente accordo;
10) Con l'adempimento delle obbligazioni a carattere economico di cui al presente atto,
ivi inclusi i trasferimenti immobiliari di cui al punto che precede, le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto personale e patrimoniale del rapporto coniugale nonché relativo alla famiglia e alla abitazione coniugale, di non avere altre questioni di carattere patrimoniale da definire e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo se non da quelli derivanti dalle condizioni sopra riportate. Le previsioni aventi carattere economico di cui al presente atto e, in particolare, i trasferimenti immobiliari di cui al punto che precede, sono concordate tra le parti a definizione della sistemazione economica familiare, dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e al fine di risolvere la crisi coniugale quale elemento funzionale e indispensabile a tali finalità.
Le quantificazioni degli importi ivi indicati e il valore degli immobili di cui ai punti precedenti, vengono complessivamente considerati equi e congrui e i coniugi sono giunti a pagina 4 di 9 dette determinazioni considerando posizioni reddituali e patrimoniali di ciascuna delle parti.
11) Con riferimento al trasferimento degli immobili di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando detto trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, e n. 27/E 21 giugno 2012,
essendo il predetto trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
12) I costi necessari per la produzione di tutta la documentazione tecnica necessaria alla stipula degli atti di compravendita e ad essi allegata, sarà a carico delle parti venditrici (Via
Leopardi n. 122 sig.ra Via Luigi Pulci n. 38 sig. ), Parte_1 CP_1
conformemente a quanto competerà al notaio rogante;
13) L'arredo ed i beni presenti nell'immobile ex casa coniugale verranno suddivisi in base alle necessità di ciascuno degli ex coniugi;
14) La cucina dell'immobile rimarrà al suo interno e sarà inclusa nel prezzo;
15) Il quadro rimane al signor così come il quadro già Pt_2 CP_1 Per_2
presente a casa dei genitori del signor e di dimensioni più piccole noto alle CP_1
parti;
16) Il quadro Cavallari verde 1 mt per 1 mt rimarrà alla signora così come il Pt_1
quadro d Testimone_1
17) Tutta la collezione di giornalini di LA DO presenti nell'immobile rimarranno al signo CP_1
pagina 5 di 9 18) Confermare l'obbligo, in capo al signo , di versare, entro e non oltre CP_1
il giorno 20 di ciascun mese, la somma mensile di € 175,00 (centosettantacinque/00) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia direttamente a Per_1
quest'ultima, la quale non ha impiego e e che tuttavia non le assicura piena indipendenza economica, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, a decorrere dal mese di gennaio 2025;
19) Confermare a carico di ciascun genitore l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie concernenti la figli nella misura pari al 50% ciascuno, come previsto Per_1
espressamente dal Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, di seguito elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 6 di 9 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il signor si impegna a corrispondere la quota del 50% delle spese universitarie, CP_1
nonché il 50% delle spese concernenti l'autovettura Citroen C3 intestata alla ragazza
(assicurazione auto, cambio gomme, bollo e tagliando).
20) La figlia maggiorenne deciderà in piena autonomia quando frequentare il signor
CP_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc...) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
21) Alla firma del presente atto, la signora si dichiara disponibile ad anticipare al Pt_1
signo a somma di € 1.000,00 a copertura di una rata di mutuo. CP_1
pagina 7 di 9 22) L'importo di € 870,00 (pari ad una rata di mutuo) verrà versato direttamente sul conto corrente , mentre l'importo residuo sarà consegnato in contanti al signor CP_3 [...]
CP_1
23) La predetta somma andrà inserita tra i costi sostenuti dalla signora e Pt_1
naturalmente rimborsata dall'ex coniuge;
24) L'IMU dell'abitazione di via Leopardi dovrà essere corrisposta a metà tra gli ex coniugi. Ad oggi la signora non conosce l'importo, poiché varia in ragione Parte_1
del tempo in cui la stessa rimarrà proprietaria dell'immobile al 100%;
25) La sig.r dopo l'acquisto dell'immobile di Via L. Pulci, dovrà eseguire dei lavori Pt_1
nello stesso, necessari al trasferimento del fratello nella stessa abitazione. Pertanto il sig.
non avrà a disposizione l'immobile di Via Leopardi se non dopo la CP_1
conclusione dei lavori di Via Pulci.
26) Si fa presente che il predetto atto regola il contributo al mantenimento di le Per_1
spese straordinarie e le spese di vitto/alloggio del sig fino al 31/12/2024, CP_1
pertanto quanto dovuto successivamente al 01/01/2025 e fino alla stipula dei rogiti di compravendita delle due abitazioni, verrà concordato tra le parti e regolato dal sig.
alla data dei rogiti. CP_1
27) Le spese legali saranno interamente compensate tra i ricorrenti, con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale di cui all' art. 13 L.P.F.;
28) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
P.Q.M
pagina 8 di 9 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 30/10/1999 fra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a MODENA il 17/03/1964 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 208 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
16/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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