Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 105
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per illegittimità della cartella presupposta

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento notificata nel 1995 è divenuta definitiva e non può essere contestata, rendendo infondato il motivo di nullità derivata.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La sentenza di Cassazione ha chiarito che l'eccezione di prescrizione è preclusa dalla definitività della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'intimazione sia sufficiente per quanto riguarda gli interessi di mora, poiché la loro determinazione è rimessa alla legge e non richiede una motivazione specifica nell'atto di riscossione. Inoltre, non sono stati prospettati errori di calcolo.

  • Rigettato
    Abuso del processo

    La Corte ha respinto la richiesta, ritenendo che il contribuente abbia legittimamente esercitato il diritto di difesa contro gli atti impositivi e di riscossione.

  • Rigettato
    Conferma sentenza CTP

    L'appello dell'Agenzia delle Dogane è stato accolto, riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 105
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo