Articolo 65 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 giugno 1983
Art. 65.
L' articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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