Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Metal Toscana S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Orlando e Niccolò Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ; U.T.G. - Prefettura di Firenze e Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana Firenze, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia.
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dei provvedimenti emessi tutti in data 5 marzo 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. P-FI/L/Q/2023/104960 (lavoratore MR Md), prot. n. P-FI/L/Q/2023/104984 (lavoratore OZ HI AM), prot. n. P-FI/L/Q/2023/104981 (lavoratore Mah AN) e prot. n. P-FI/L/Q/2023/104967 (lavoratore MI Md TA) di revoca dei nulla osta all’ingresso dei succitati lavoratori stranieri emessi su istanza del 2 dicembre 2023 da parte del datore di lavoro Metal Toscana S.r.l. Unipersonale;
- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché ignoto alla ricorrente, ed in particolare del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, ignoto alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Metal Toscana S.r.l. Unipersonale il 25 luglio 2025:
- del provvedimento emesso in data 13 giugno 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. P-FI/L/Q/2023/104994 di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero OZ AW TE, rilasciato in data 1° febbraio 2024 su istanza del 2 dicembre 2023 da parte del datore di lavoro Metal Toscana S.r.l. Unipersonale;
- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze e dell’Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa KA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor ER NG, in qualità di legale rappresentante della società Metal Toscana S.r.l. Unipersonale, con istanze del 2 dicembre 2023 aveva chiesto l’emissione di nulla osta per i seguenti lavoratori subordinati extracomunitari provenienti dal Bangladesh: MR Md, cui il nulla osta veniva rilasciato il 7 giugno 2024, OZ HI AM, MI AN e MI Md TA, che conseguivano il nulla osta il 1° febbraio 2024.
I succitati nulla osta, emessi in virtù della procedura semplificata di cui all’art. 42 comma 2 D.L. 73/2022, venivano revocati dalla Prefettura di Firenze, con separati provvedimenti in data 5 marzo 2025, recanti la seguente motivazione: « Visto il preavviso di revoca emesso da questo SUI in data 25/10/2024 con motivazioni ITL: Ad esito controllo ex art. 24 bis TU Immigrazione, dalla consultazione delle banche dati a disposizione di questo ufficio, della documentazione prodotta in allegato all'istanza e dalle informazioni nella stessa inserite risulta quanto segue: Il datore di lavoro ha presentato nell’ambito dei flussi 2023, presso lo Sportello Unico di Firenze, n.5 istanze per l’ingresso di altrettanti lavoratori subordinati provenienti dal Bangladesh, tutte in quota. Sia il fatturato lordo che quello al netto degli acquisti risultanti dall’ultima dichiarazione IVA (2023) sono in calo rispetto all’anno precedente e il datore di lavoro non ha prodotto alcuna documentazione atta a provare la formale assunzione di ulteriori impegni lavorativi. Quanto alla forza lavoro, pur essendo rimasta pressoché stabile fino ad oggi, tra il 2023 ed il 2024 è aumentato il numero di personale part time o che ha svolto attività per brevi periodi nel corso dell’anno. Pertanto, al momento, non risultano sussistenti le condizioni per l’assunzione di ulteriori unità di personale. Preso atto delle controdeduzioni inviate a questo SUI in data 31/10/2024; considerato che le osservazioni in merito alla contestazione contenuta nel provvedimento di preavviso di revoca emesso in data 25/10/2024 pervenute a questi uffici al fine di concedere al richiedente la possibilità di sopperire alla carenza riscontrata in sede di controlli effettuati da quest’Amministrazione sono state considerate insufficienti; considerato il congruo lasso di tempo intercorso tra la richiesta di integrazione documentale e l’odierna decisione, al fine di concedere al richiedente la possibilità di sopperire alla carenza riscontrata in sede di controlli effettuati da quest’Amministrazione ».
2. A seguito dell’emissione del nulla osta, la procedura volta a consentire l’accesso dei cinque lavoratori stranieri in Italia veniva sospesa in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 145/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 187/2024, recante « Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio ».
3. La società datrice di lavoro, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava le revoche dei nulla osta disposte dalla Prefettura di Firenze, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
3.1. In primo luogo, a parere della ricorrente, i provvedimenti impugnati non chiarirebbero sulla base di quali documenti e di quale istruttoria l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze abbia rilevato un calo di fatturato nell’anno 2022 rispetto all’anno precedente; contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, infatti, il fatturato lordo e quello al netto degli acquisti risultante dalla dichiarazione IVA 2023 (per l’anno di imposta 2022) risulta in aumento rispetto all’anno 2021.
Nel contempo, l’Amministrazione non avrebbe motivato in che termini l’asserito calo di fatturato avrebbe compromesso la capacità economica dell’azienda; l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, avrebbe dovuto motivare specificamente le proprie valutazioni e non limitarsi invece a rilevare una riduzione del fatturato (per di più non riferibile all’anno antecedente alla richiesta), di per sé irrilevante ai fini della concessione del nulla osta di ingresso. In ogni caso, la società affermava di avere piena capacità economica per sostenere gli impegni derivanti dall’assunzione dei cinque lavoratori sopra indicati.
3.2. Sotto altro profilo, la ricorrente evidenziava come l’argomento relativo all’aumentato utilizzo di personale impiegato a tempo parziale negli anni 2023 e 2024 non potesse costituire una corretta motivazione della ritenuta incapacità economica della società. In ogni caso, la Metal Toscana S.r.l. precisava che le figure impiegate part time riguardavano, sia con riferimento al 2023 che al 2024, livelli e qualifiche diverse da quelle richieste con le domande di ingresso dei cinque dipendenti interessati dalla vicenda oggetto di causa.
4. L’Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, del quale deduceva l’infondatezza.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, veniva accolta con ordinanza n. 302/2025, che disponeva altresì incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione.
6. Con ricorso per motivi aggiunti depositato nel fascicolo di causa in data 25 luglio 2025 la Metal Toscana S.r.l. impugnava un ulteriore provvedimento di revoca di nulla osta (nulla osta conseguito in data 1° febbraio 2024, su istanza del 2 dicembre 2023, dal lavoratore OZ AW TE, anch’esso proveniente dal Bangladesh), emesso dalla Prefettura di Firenze in data 13 giugno 2025 con la stessa motivazione delle revoche descritte al punto 1, di cui la società ricorrente chiedeva l’annullamento per le medesime argomentazioni di censura riassuntivamente esposte ai punti 3 e ss.
7. L’Amministrazione resisteva anche ai motivi aggiunti.
8. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
9. Si prendono in esame le doglianze proposte dalla ricorrente, che vengono esaminate congiuntamente e che si ritengono fondate, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
9.1. Il nulla osta rilasciato con la procedura accelerata prevista dal D.L. 73/2022 deve essere revocato, ai sensi dell’art. 42 comma 2 secondo periodo del medesimo decreto, in caso di « sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi », come identificati agli artt. 22 e 24 D. Lgs. 286/1998.
Tra i requisiti per il rilascio del nulla osta, l’art. 22 comma 2 lettera d- bis D. Lgs. 286/1998 richiede l’asseverazione di cui all’art. 24 bis del medesimo testo unico dell’immigrazione, redatta dai consulenti del lavoro sulla base di verifiche di congruità che, ai sensi dell’art. 24-bis comma 2: « tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti […] e del tipo di attività svolta dall’impresa ». In virtù del quarto comma dell’art. 24 – bis , inoltre: « 4. Resta ferma la possibilità, da parte dell’ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 ».
Nel contempo, l’art. 22 comma 5- quater stabilisce che: « Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto […] ».
In virtù del combinato disposto delle succitate disposizioni, laddove in sede di controllo ex art. 24- bis comma 4 D. Lgs. 286/1998 l’Amministrazione accerti il mancato rispetto dei requisiti di cui ai primi due commi della norma, e dunque quella che viene lato sensu definita come l’incapacità economica del datore di lavoro, il nulla osta va revocato.
9.2. La carenza della capacità economica deve essere specificamente motivata, in relazione agli elementi valutativi indicati dall’art. 24- bis comma e D. Lgs. 286/1998, che non sono tuttavia tassativi, siccome introdotti dalla locuzione « anche ».
Nella fattispecie oggetto di causa, l’Amministrazione basava il proprio giudizio negativo sul calo del fatturato nell’anno 2022 e sulla presenza di un crescente numero di lavoratori impiegati part time.
Orbene, il calo del fatturato, elemento considerato dall’art. 24 bis D. Lgs. 286/1998, risulta smentito dalla documentazione fiscale e contabile versata dalla ricorrente nel fascicolo del giudizio. È pur vero che nella relazione depositata in corso di causa la P.A. specificava che il calo andava considerato come riduzione del fatturato netto rilevata nell’anno 2023 e nell’anno 2024, ma di ciò non vi è traccia nei provvedimenti impugnati e il relativo argomento integra pertanto una motivazione postuma della quale non può tenersi conto ai fini del presente giudizio di legittimità.
Per ciò che concerne il numero dei dipendenti e l’incrementato ricorso al lavoro part time, non sembra che la circostanza, in assenza di valutazioni maggiormente specifiche, possa in qualche modo escludere la stabilità patrimoniale o l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda ricorrente. Peraltro, nonostante l’ordinanza istruttoria adottata dalla Sezione, non veniva prodotto in giudizio dalla parte resistente il parere dell’Ispettorato del Lavoro. Merita infine considerazione la deduzione difensiva di parte ricorrente, volta ad evidenziare che parte delle circostanze addotte dalla P.A. a sostegno delle disposte revoche attengono a periodi successivi rispetto al tempo dell’avvenuta presentazione della domanda, e riguardano profili professionali differenti rispetto a quelli dei lavoratori cui afferiscono i provvedimenti gravati nella presente causa.
In definitiva le revoche impugnate risultano viziate da difetto di istruttoria e motivazione.
9.3. Si assorbono per continenza ed economia processuale i profili di censura non specificamente esaminati.
10. Conclusivamente il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati.
11. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del Ministero dell’Interno cui è riferibile il provvedimento oggetto di annullamento, il quale dovrà rifonderle alla società ricorrente. Spese compensate nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana Firenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno resistente alla refusione, in favore della società ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 3.000,00 oltre accessori di legge, maggiorata delle somme corrisposte dalla ricorrente per il pagamento del contributo unificato. Spese compensate nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana Firenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
KA PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| KA PI | LE AC |
IL SEGRETARIO