TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1507/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Beccuti Alessia Petra del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Beccuti Alessia Petra del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Pezzana (VC) il 14/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008.
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 07/08/2009, Per_1 Per_2 Per_3
23/10/2010 e 28/04/2018, tutti ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati mediante accordo di negoziazione assistita datato
1 marzo 2023, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli il 2 marzo
2023 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica con provvedimento 7 marzo 2023; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello/a/degli/delle stesso/a/i/e (ex art. 473-bis.4
c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Pezzana (VC) il 14/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 5 1. DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2. DISPONE che i figli continuino ad essere prevalentemente collocati presso la casa della madre sita in Oldenico (VC), sebbene mantengano la residenza anagrafica presso il padre in Oldenico (VC), Via Vitale Ranghino 2;
3. DISPONE che la madre tenga quindi i figli con sé stabilmente, con diritto di visita del padre come qui di seguito specificato. Egli, previo congruo preavviso e accordo con la madre, potrà sempre incontrare i figli, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici loro e lavorativi della madre;
in ogni caso
- i figli trascorreranno un fine settimana ogni due con il padre, dal venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dal mattino quando non ci sarà scuola) sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21,00;
- i figli saranno a settimane alterne con il padre: mercoledì, venerdì, sabato e domenica e la settimana successiva, martedì e giovedì; ciascuno dei genitori si occuperà dell'accudimento e della cura dei figli dall'uscita da scuola ovvero dal mattino nei periodi in cui non ci sarà scuola;
- i figli manterranno inalterato il diritto di visita con il padre anche nei periodi di vacanza da scuola (fatta eccezione per quanto indicato sulla vacanze estive); salvo diverso accordo tra i coniugi, ogni anno trascorreranno la sera della vigilia e il giorno di Natale sino a sera con un genitore e l'anno successivo con l'altro; trascorreranno la sera del Natale e il giorno di Santo Stefano con il genitore con cui non hanno trascorso la giornata di Natale, alternando ogni anno;
alterneranno ogni anno altresì la sera del 31 dicembre e la giornata del primo dell'anno, nonché la sera del 5 gennaio e la giornata dell'Epifania (Capodanno 2025/26 con la madre e l'Epifania con il padre), alternandole tra loro e ogni anno;
il medesimo meccanismo sarà applicato per la vigilia e la giornata di Pasqua che sarà alternata con la sera di Pasqua e la giornata di Lunedì dell'Angelo, alternate tra loro ed ogni anno (Pasqua 2025 con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre); per le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo e comunque entro la fine del mese di maggio. I genitori si impegnano a garantire i contatti telefonici tra i figli ed il genitore non presente, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi e/o scolastici;
4. DISPONE che i costi per la babysitter per eventuali malattie dei figli e per il periodo estivo siano ripartiti al 50% ciascuno;
5. DISPONE che il GN concorra al mantenimento diretto della prole quando Parte_1
l'avrà con sé e indiretto a mezzo di un contributo mensile quantificato in € 1.000,00 (€
333,33 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie note al GN
che già vi provvede dalla separazione;
tale importo è destinato a coprire i soli Parte_1 costi di vestiario e vitto dei figli, essendo tutte le altre spese disciplinate come segue:
- il GN sosterrà interamente le spese ordinarie non comprese alla voce che Parte_1 precede, oltre al 100% di quelle extra assegno come individuate nel Protocollo in uso presso pagina 3 di 5 il Tribunale di Vercelli, con onere di concertazione tra le parti e successiva documentazione comprovante i pagamenti se anticipati dalla IG;
Pt_2
- il GN sosterrà altresì il 100% dei costi relativi alle utenze della casa in cui Parte_1 vive la IG , dei costi di manutenzione della stessa, della TARI e dell'IMU se Pt_2 dovuta;
6. AUTORIZZA la IG a continuare a percepire il 100% dell'assegno unico Pt_2 universale elargito quale contributo statale, mentre le detrazioni relative ai figli saranno a beneficio di entrambi in ragione del 50%;
7. DÀ ATTO che il GN si impegna per i prossimi 13 anni a fornire in uso gratuito Parte_1 alla IG un'autovettura del segmento crossover B di valore non inferiore ad € Pt_2
25.000,00 come prezzo totale di acquisto. Tutte le spese afferenti al veicolo saranno a carico del GN , il quale provvederà alla manutenzione, alla ricambistica, nonché alle Parte_1 spese relative tagliandi, bolli ed assicurazione. Il GN potrà, a sua insindacabile Parte_1 discrezione, procedere alla sostituzione dell'autovettura ogni sei, otto o dodici mesi, con altra delle stesse caratteristiche e tipologia, prestando la sin d'ora il proprio consenso;
Pt_2
8. DÀ ATTO che la IG rinuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento per Pt_2 sé, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti. Le parti dichiarano di aver risolta prima d'ora ogni reciproca pendenza economica, fatta eccezione per quanto qui disciplinato;
9. DÀ ATTO che le parti concordano che, qualora la IG decidesse di allontanarsi Pt_2 dalla attuale abitazione in Oldenico (VC), Via Brusa, destinando l'immobile in comodato d'uso e/o in locazione a terzi, il GN avrà un diritto di prelazione sulla stipula Parte_1 del contratto di comodato d'uso e/o di locazione, per il quale il canone viene già concordato in € 500,00 mensili;
10. DÀ ATTO che il GN continuerà a sostenere, sino alla relativa estinzione, i Parte_1 costi del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Vercelli, Via
Ermenegildo Gallardi n. 3, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 94, mapp.
963, sub. 15, piano T-S1, cat. A2, cl. 1, vani 3, RC € 278,89, di proprietà della IG
; Pt_2
11. DÀ ATTO che le parti, letto l'art. 3 lett b) della L. 21 novembre 1967, n. 1185 e ss.mm., prestano consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti e, letto l'art. 14, autorizzano il rilascio o il rinnovo di documenti dei figli validi per l'espatrio;
12. DÀ ATTO che le spese legali per la presente procedura saranno sostenute al 50% da ciascuna parte.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1507/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Beccuti Alessia Petra del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Beccuti Alessia Petra del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Pezzana (VC) il 14/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008.
pagina 1 di 5 Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 07/08/2009, Per_1 Per_2 Per_3
23/10/2010 e 28/04/2018, tutti ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati mediante accordo di negoziazione assistita datato
1 marzo 2023, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli il 2 marzo
2023 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica con provvedimento 7 marzo 2023; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello/a/degli/delle stesso/a/i/e (ex art. 473-bis.4
c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Pezzana (VC) il 14/09/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 5 1. DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2. DISPONE che i figli continuino ad essere prevalentemente collocati presso la casa della madre sita in Oldenico (VC), sebbene mantengano la residenza anagrafica presso il padre in Oldenico (VC), Via Vitale Ranghino 2;
3. DISPONE che la madre tenga quindi i figli con sé stabilmente, con diritto di visita del padre come qui di seguito specificato. Egli, previo congruo preavviso e accordo con la madre, potrà sempre incontrare i figli, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici loro e lavorativi della madre;
in ogni caso
- i figli trascorreranno un fine settimana ogni due con il padre, dal venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dal mattino quando non ci sarà scuola) sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21,00;
- i figli saranno a settimane alterne con il padre: mercoledì, venerdì, sabato e domenica e la settimana successiva, martedì e giovedì; ciascuno dei genitori si occuperà dell'accudimento e della cura dei figli dall'uscita da scuola ovvero dal mattino nei periodi in cui non ci sarà scuola;
- i figli manterranno inalterato il diritto di visita con il padre anche nei periodi di vacanza da scuola (fatta eccezione per quanto indicato sulla vacanze estive); salvo diverso accordo tra i coniugi, ogni anno trascorreranno la sera della vigilia e il giorno di Natale sino a sera con un genitore e l'anno successivo con l'altro; trascorreranno la sera del Natale e il giorno di Santo Stefano con il genitore con cui non hanno trascorso la giornata di Natale, alternando ogni anno;
alterneranno ogni anno altresì la sera del 31 dicembre e la giornata del primo dell'anno, nonché la sera del 5 gennaio e la giornata dell'Epifania (Capodanno 2025/26 con la madre e l'Epifania con il padre), alternandole tra loro e ogni anno;
il medesimo meccanismo sarà applicato per la vigilia e la giornata di Pasqua che sarà alternata con la sera di Pasqua e la giornata di Lunedì dell'Angelo, alternate tra loro ed ogni anno (Pasqua 2025 con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre); per le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo e comunque entro la fine del mese di maggio. I genitori si impegnano a garantire i contatti telefonici tra i figli ed il genitore non presente, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi e/o scolastici;
4. DISPONE che i costi per la babysitter per eventuali malattie dei figli e per il periodo estivo siano ripartiti al 50% ciascuno;
5. DISPONE che il GN concorra al mantenimento diretto della prole quando Parte_1
l'avrà con sé e indiretto a mezzo di un contributo mensile quantificato in € 1.000,00 (€
333,33 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie note al GN
che già vi provvede dalla separazione;
tale importo è destinato a coprire i soli Parte_1 costi di vestiario e vitto dei figli, essendo tutte le altre spese disciplinate come segue:
- il GN sosterrà interamente le spese ordinarie non comprese alla voce che Parte_1 precede, oltre al 100% di quelle extra assegno come individuate nel Protocollo in uso presso pagina 3 di 5 il Tribunale di Vercelli, con onere di concertazione tra le parti e successiva documentazione comprovante i pagamenti se anticipati dalla IG;
Pt_2
- il GN sosterrà altresì il 100% dei costi relativi alle utenze della casa in cui Parte_1 vive la IG , dei costi di manutenzione della stessa, della TARI e dell'IMU se Pt_2 dovuta;
6. AUTORIZZA la IG a continuare a percepire il 100% dell'assegno unico Pt_2 universale elargito quale contributo statale, mentre le detrazioni relative ai figli saranno a beneficio di entrambi in ragione del 50%;
7. DÀ ATTO che il GN si impegna per i prossimi 13 anni a fornire in uso gratuito Parte_1 alla IG un'autovettura del segmento crossover B di valore non inferiore ad € Pt_2
25.000,00 come prezzo totale di acquisto. Tutte le spese afferenti al veicolo saranno a carico del GN , il quale provvederà alla manutenzione, alla ricambistica, nonché alle Parte_1 spese relative tagliandi, bolli ed assicurazione. Il GN potrà, a sua insindacabile Parte_1 discrezione, procedere alla sostituzione dell'autovettura ogni sei, otto o dodici mesi, con altra delle stesse caratteristiche e tipologia, prestando la sin d'ora il proprio consenso;
Pt_2
8. DÀ ATTO che la IG rinuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento per Pt_2 sé, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti. Le parti dichiarano di aver risolta prima d'ora ogni reciproca pendenza economica, fatta eccezione per quanto qui disciplinato;
9. DÀ ATTO che le parti concordano che, qualora la IG decidesse di allontanarsi Pt_2 dalla attuale abitazione in Oldenico (VC), Via Brusa, destinando l'immobile in comodato d'uso e/o in locazione a terzi, il GN avrà un diritto di prelazione sulla stipula Parte_1 del contratto di comodato d'uso e/o di locazione, per il quale il canone viene già concordato in € 500,00 mensili;
10. DÀ ATTO che il GN continuerà a sostenere, sino alla relativa estinzione, i Parte_1 costi del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Vercelli, Via
Ermenegildo Gallardi n. 3, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Vercelli al foglio 94, mapp.
963, sub. 15, piano T-S1, cat. A2, cl. 1, vani 3, RC € 278,89, di proprietà della IG
; Pt_2
11. DÀ ATTO che le parti, letto l'art. 3 lett b) della L. 21 novembre 1967, n. 1185 e ss.mm., prestano consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti e, letto l'art. 14, autorizzano il rilascio o il rinnovo di documenti dei figli validi per l'espatrio;
12. DÀ ATTO che le spese legali per la presente procedura saranno sostenute al 50% da ciascuna parte.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 5 di 5