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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 88/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.01.2022 da
Parte_1
e
[...] Parte_2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Marcello Trombetta che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1448/21 del Tribunale di
Vicenza
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) Nel merito:
1.a) in totale riforma della sentenza n° 1448/2021 resa, nell'ambito del procedimento distinto al n. 8427/2017 R.G., dal Tribunale di
Vicenza in data 6 luglio 2021, pubblicata in data 28 luglio 2021, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza e l'illegittimità delle circostanze poste a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'odierno appellato e, per l'effetto, annullare l'ordinanza- ingiunzione opposta, dichiarando gli odierni appellanti non tenuti a Con corrispondere alcunché all' di , anche per le suindicate CP_1
ragioni;
1.b) in via subordinata, ridurre al minimo edittale l'entità delle sanzioni che risulteranno dovute;
2) In ogni caso: condannare l'appellato alla rifusione di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario ex lege di entrambi i gradi di giudizio.
3) In via istruttoria: […]”
Conclusioni per parte appellata: “- in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza di prime cure;
- sempre in via principale, nel merito, accogliere in parziale riforma della sentenza 1448/2021 del Tribunale di Vicenza – sez. Lavoro, la presente impugnazione incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha parzialmente annullato
l'ordinanza ingiunzione ex adverso opposta e nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.01.2022 la società
[...]
e il sig. , Controparte_3 Parte_2
legale rappresentante della stessa, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 123/2017 del 29.09.2017, ha ridotto la sanzione complessiva comminata ad
Euro 27.650 (in luogo degli originari Euro 83.565,10) ma ha respinto le doglianze attoree in merito alla asserita infondatezza delle violazioni contestate, accogliendo, dunque, il solo motivo di impugnazione relativo all'entità della sanzione.
Il giudice di prime cure, nello specifico, ha ritenuto che correttamente Cont l' avesse qualificato come rapporti di lavoro irregolari quelli ER intercorsi con i sig. , , e Per_1 Per_2 Per_4 CP_4
formalmente qualificati dall'azienda come “corsisti”, cioè Per_5
soggetti meramente frequentanti un corso di formazione in vista di una futura assunzione in azienda e ha condiviso la riqualificazione in termini di subordinazione di numerosi rapporti di lavoro a progetto, puntualmente individuati nel verbale di accertamento ispettivo e nella successiva ordinanza ingiunzione, sia per carenza di uno specifico progetto, sia alla luce delle risultanze istruttorie da cui sarebbero emersi elementi a sostegno della effettiva subordinazione. Ha comunque rideterminato la sanzione sulla base dei minimi edittali.
Propongono appello la società e il legale rappresentante, la prima obbligata in solido, sulla base di un unico articolato motivo con cui si censura la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta nella sentenza sostenendo che non vi sarebbe prova, di cui era onerata
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l'amministrazione, della sussistenza di un rapporto di lavoro ER subordinato né con riferimento ai corsisti e (che Per_1
effettivamente avrebbero svolto una mera attività di formazione) né con riferimento ai collaboratori progetto. Richiama sul punto numerose dichiarazioni testimoniali a sostegno del proprio assunto e rileva che mancherebbe, altresì, la prova dell'insussistenza di uno specifico progetto, programma o fase di progetto, tenuto conto sia della documentazione in atti, sia dell'esito dell'istruttoria.
Si è costituito in giudizio l' , depositando telematicamente la CP_1
memoria di costituzione e depositando il fascicolo cartaceo di parte di primo grado, ribadendo la correttezza del proprio operato in merito alla riqualificazione dei rapporti di lavoro e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione alla parte della sentenza gravata con cui è stata ridotta la sanzione comminata e con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite. In particolare, giudica irragionevole la rideterminazione delle sanzioni alla luce dell'accertato e reiterato ricorso della società all'utilizzo di meccanismi di elusione degli obblighi di legge al fine di trarre profitto in termini di minori costi, minori oneri contributivi e minori oneri assicurativi.
La causa, dopo tre rinvii d'ufficio, due dei quali motivati dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il motivo d'appello principale è fondato con riferimento ai due corsisti e , non essendo emersa all'esito Parte_3 CP_5
dell'istruttoria una prova decisiva in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I diretti interessati hanno confermato di aver partecipato ad un corso di formazione – della durata di cinque
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o sei mesi – caratterizzato da incontri con cadenza bisettimanale ER avente contenuto teorico e pratico. Il teste ha dichiarato:
“Partecipai all'intero corso che durò sei mesi per due volte alla settimana. Con me ha partecipato anche il sig. . […] Il CP_5
corso a volte era bisettimanale, altre volte era una volta a settimana.
Il mio corso aveva ad oggetto le mansioni di venditore. Il corso era sia pratico che teorico. Ho visto il sig. padre 4 o 5 volte Pt_2
durante il corso che veniva principalmente tenuto dai sig.ri Pt_4
e . Noi partecipanti dovevamo firmare il
[...] Parte_5
foglio presenze sia in entrata che in uscita. Alcune lezioni erano videoregistrate”. Il medesimo teste ha precisato che solo “dopo il corso ho lavorato per l'azienda”. Ancor più esplicito il teste : Per_1
“io personalmente non ho mai lavorato per ma ho Parte_1
sostenuto soltanto un corso di 5/6 mesi organizzato da . […] CP_6
Non ho eseguito nessuna vendita dalla;
il corso è durato 5/6 CP_6
mesi e ho ricevuto un rimborso complessivo di 500/600 euro. Durante questo corso vi erano dei formatori che illustravano le tecniche di vendita dei mobili. Il corso durava dalla mattina dalle ore 9/9.30 sino alle 16.00 o 17.00 con una pausa;
ognuno andava via quando voleva.
Ho visto un paio di volte che veniva a dare qualche ERona_6
lezione”. Le circostanze che vi fosse un foglio presenze da firmare e che sia stato corrisposto un rimborso spese non appaiono concludenti Cont nel senso prospettato dall' atteso che manca in radice la prova dello svolgimento di attività lavorativa e, conseguentemente, anche dell'assoggettamento all'eterodirezione da parte del presunto datore di lavoro (a maggior ragione se si considera che entrambi i testi hanno fatto riferimento quale organizzatrice del corso alla diversa società
e non alla (per quanto tra le due società vi CP_6 Parte_1
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
siano dei collegamenti, come si evince dalla complessiva lettura delle emergenze istruttorie raccolte nel corso del processo).
Si deve, pertanto, escludere la fondatezza della pretesa sanzionatoria in relazione alle violazioni contestate con riferimento alle posizioni di e Di contro, come già rilevato dal giudice di prime cure Per_1 Per_3
(con statuizione non oggetto di impugnazione), la società non ha neppure contestato la fondatezza degli addebiti con riferimento agli altri c.d. corsisti, rispetto ai quali, pertanto, si deve confermare la statuizione di primo grado che ha confermato la fondatezza degli addebiti. Cont 2 – Con riferimento ai collaboratori a progetto si rileva che l' ha esaminato vari gruppi di lavoratori a seconda delle mansioni svolte (e dei progetti formalmente allegati ai contratti di collaborazione):
a. Un primo gruppo composto dai lavoratori ERona_7
, , Parte_6 Parte_7 ERona_8 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 ERona_9
e svolgenti mansioni di ERona_10 Parte_11
carattere amministrativo e/o segretariale;
b. , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, e addette ad attività di
[...] Parte_16 Tes_1
telemarketing, ricerca clienti, gestione appuntamenti, programmazione agende dei venditori;
c. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, , Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
, , addetti all'attività di progettazione
[...] Testimone_9
di interni, accoglienza clienti, rilevazione esigenze degli stessi, elaborazione progetti e redazione preventivi;
d. , addetto all'attività di montaggio e smontaggio CP_7
mobili;
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e. svolgente attività afferente alla gestione Controparte_8
amministrativa.
2.1 – Si deve premettere, prima di ogni altra considerazione, che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato,
e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 5418 del
25/02/2019, in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva). La mancanza di uno specifico progetto o fase di esso – negli stringenti termini così delineati – nel contratto di lavoro determina, senza necessità di alcun esame delle concrete modalità con cui si è svolto il rapporto di lavoro, una presunzione assoluta di subordinazione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003
(applicabile ratione temporis) e la riqualificazione del rapporto in tal senso. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, “In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003
("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione
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coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. sez. lav., n. 17127 del 17/08/2016).
2.2 – Con riferimento al primo gruppo di lavoratori, i contratti a progetto in atti contengono una descrizione generica delle attività da svolgere, riportano alcune incombenze delegate ai collaboratori e non indicano una specifica finalità cui è rivolto il progetto. Il progetto, in altre parole, si presenta come una mera descrizione delle mansioni assegnate.
Nel progetto di Guerra si legge che “la committente ritiene di affidare
i compiti di “analisi e statistica di specifici fatti di gestione” a persona autonoma e indipendente. L'opera richiesta al collaboratore dovrà essere rivolta a: a) rilevare e classificare i dati relativi agli incassi ed ai pagamenti, b) analizzare i dati provenienti dal servizio controllo qualità, c) rilevare e analizzare i dati delle vendite con riferimento particolare la produttività degli operatori, d) verificare la conclusione dei contratti di vendita rilevando eventuali anomalie, e) attivare gli uffici competenti per la risoluzione dei problemi rilevai sui contratti”. Al netto dell'evidente genericità della locuzione “analisi e statistica di specifici fatti di gestione”, la successiva elencazione indica delle mansioni in modo altrettanto generico (salvo il solo punto c) e non rappresenta in alcun modo quali siano gli obiettivi e i risultati da conseguire. Si tratta della mera assegnazione di una frazione delle comuni attività d'ufficio da svolgere ordinariamente in azienda.
D'altro canto – a conferma di tale prospettazione – la stessa in Per_7
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sede di sommarie informazioni ha dichiarato di occuparsi di contabilità, di quantificazione dei costi, di elaborazione di schede clienti, lavorando normalmente da lunedì a venerdì sulla base delle direttive fornite dal sig. portando avanti “la gestione ordinaria Pt_2
di questo settore”.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle colleghe e (il cui progetto è sostanzialmente Pt_6 Per_8 Pt_9
analogo, sia pur con qualche differenza nelle singole mansioni affidate).
Il progetto della sig.ra riguarda a gestione dei contenziosi e Pt_8
prevede che il collaboratore è chiamato ad analizzare le pratiche indirizzando la sua attività verso: 1) l'abbandono della pratica, perché qualunque attività risulterebbe antieconomica;
2) l'esercizio dell'attività più idonea per risolvere il caso;
3) la comunicazione alla committente dei casi in cui ritiene necessario l'intervento di un legale.
Si prevede, inoltre, la presenza in azienda per almeno tre giorni a settimana (come anche negli altri contratti a progetto). Anche in questo caso viene genericamente demandata al collaboratore un'attività riconducibile a quella di un qualsiasi impiegato di un ufficio legale interno di un'azienda, senza che sia possibile individuare un obiettivo o un risultato diverso dal mero svolgimento delle mansioni affidate. La diretta interessata, infatti, sentita a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver sempre svolto attività di impiegata addetta al recupero crediti consistente nel contatto telefonico con clienti morosi per sollecitare il pagamento.
Il progetto di parla di un'attività di “incaricata alla ERona_10
reception, marketing telefonico, pubbliche relazioni, ottimizzazione dei rapporti con la clientela” e chiarisce che l'opera prestata “è volta principalmente a contattare ed accogliere la clientela farla sentire a
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proprio agio, capre quali sono le esigenze della stessa ed eventualmente la fascia di qualità dei prodotti richiesti. Dovrà svolgere ricerche statistiche e di mercato al fine di capire
l'andamento del mercato”. Si tratta di un'attività di accoglienza della clientela cui si aggiunge una non meglio precisata attività di analisi di mercato per capirne l'andamento (senza specificare di che andamento si tratti o il parametro rispetto al quale analizzare il mercato). Peraltro, anche a voler rinvenire una sufficiente specificità del progetto, la diretta interessata, sentita come teste, ha dichiarato di aver svolto mansioni di segreteria, con imposizione degli orari da parte del titolare da cui riceveva ordini. Ha riferito, inoltre, che la presenza Pt_2
doveva sempre essere garantita. Emerge, con chiarezza, la sussistenza del vincolo di subordinazione.
I contratti di lavoro di e non sono Pt_10 Pt_11 Per_2
rinvenibili in atti e, sol per questo, non è neppure possibile verificare l'esistenza di uno specifico progetto. Ad ogni buon conto, le tre lavoratrici, in base alle sommarie informazioni raccolte, svolgevano attività di addette alla reception. ha fatto riferimento a Pt_11
mansioni di addetta al centralino, accoglienza clienti, registrazione contratti di vendita, lavorando con orari a tempo pieno da lunedì al venerdì e quattro ore la domenica. Ha riferito che le ferie dovevano essere autorizzate dal titolare ha riferito di mansioni Pt_2 Pt_10
consistenti nel rispondere al telefono, accoglienza clienti e loro accompagnamento dai venditori, addetta alla cassa con emissione di scontrini fiscali, con orario sostanzialmente a tempo pieno da lunedì pomeriggio al sabato. In caso di assenze doveva rivolgersi direttamente al sig. ha riferito di mansioni di Pt_2 Per_2
addetta al centralino per la ricezione di chiamate della clientela, accoglienza clientela e ricerca telefonica di potenziali clienti. Ha fatto
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riferimento anche ad una rendicontazione della propria attività al sig.
Si tratta di attività routinarie, prive di una specifica Pt_2
progettualità e in quanto tali incompatibili con un genuino contratto di lavoro a progetto. Emergono, inoltre, indici sintomatici della subordinazione.
Il progetto di , invece, presenta una sufficiente specificità. Parte_7
Nel contratto si fa riferimento all'esigenza di creare una serie di strumenti informativi sull'andamento dell'azienda, nonché di individuare le necessità di gestione da rappresentare ai vari professionisti (consulente del lavoro, studio tributario, studio di informatica) e, a tal fine indica la necessità di affiancare alla struttura esistente una figura tecnica con capacità di “coordinamento, di analisi e statistica”. Si tratta, nella sostanza, di far fronte ad un'esigenza di consulenza funzionale ad individuare dati rilevanti sulla gestione per potersi meglio relazionare con i professionisti esterni di cui si serve l'azienda. Il diretto interessato ha rilasciato dichiarazioni da cui non emergono indici sintomatici di subordinazione e che confermano lo svolgimento, senza vincoli di giorni o di orari, di attività di controllo della contabilità e di gestione dei rapporti con consulenti esterni ed enti come l'Agenzia delle Entrate. Il rapporto a progetto di Parte_7
va, pertanto, valutato come genuino.
2.3 – Passando al secondo gruppo di lavoratori, vanno ritenuti privi di specificità i progetti di cui ai contratti di (per le stesse Parte_15
ragioni già esposte con riferimento a essendo i ERona_10
progetti sostanzialmente sovrapponibili) e di (per le Parte_16
stesse ragioni già esposte con riferimento a , essendo i ERona_7
progetti sostanzialmente sovrapponibili).
I progetti delle altre collaboratrici riguardano l'attività di marketing telefonico. Si premette la necessità dell'azienda di istituire un servizio
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di marketing telefonico e pubbliche relazioni, incaricando il collaboratore di prendere contatti telefonici con i clienti sulla base di nominativi forniti dalla committente per sentire le loro esigenze, proporre iniziative commerciali e offerte in corso;
attività cui si aggiunge quella di ricerca in autonomia di potenziali nuovi clienti, illustrando loro la specificità dell'azienda, le offerte, i prodotti, i sistemi di pagamento. Nella descrizione del progetto non si rinviene un obiettivo da raggiungere (salvo il generico riferimento alla gestione del patrimonio aziendale costituito dai clienti) ma si indicano mansioni riconducibili ad una comune attività di marketing telefonico.
Tuttavia, un'approssimativa definizione dei compiti, equivale all'omessa indicazione di uno specifico progetto che, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 276/03 determina il vizio genetico del contratto concluso tra le parti e, per l'effetto, la sua conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sotto altro profilo, una delle lavoratrici in questione, la sig.ra sentita Parte_13
Cont come teste, ha confermato il cap. 10 “i seguenti signori [cioè i lavoratori di cui qui stiamo parlando, in seguito riportati] per il periodo per ciascuno specificato hanno svolto, presso
[...]
, attività di acquisizione clienti, Parte_1
gestione appuntamenti, programmazione agende di lavoro dei venditori, secondo le direttive imposte dall'azienda, anche attraverso la predisposizione delle liste dei contatti strutturate su un target selezionato di clienti”. Ha poi specificato “ho svolto il mio lavoro sotto le direttive del sig. . L'orario me lo gestivo io in Parte_2
quanto sapevo che dovevo fare un tot di ore, non ricordo quante. Ho partecipato all'attività di formazione”. La teste (che ha riferito di aver visto svolgere la stessa attività di telemarketing anche alle colleghe e ) ha quindi confermato che lavorava in base alle Tes_1 Parte_14
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direttive ricevute dal titolare, che aveva una flessibilità oraria, ferma restando la necessità di svolgere un determinato numero di ore di lavoro (dunque non poteva scegliere quanto lavorare ma, al più, quando collocare temporalmente la prestazione) e che partecipava alle attività di formazione dell'azienda. Si tratta di elementi sufficienti per poter riconoscere anche in concreto l'effettività della subordinazione.
La collega , in sede di sommarie informazioni ha, inoltre, Pt_12
riferito della necessità che almeno una o due addette al telemarketing fossero sempre presenti;
la collega ha riferito che “se ho Pt_13
lavorato meno qualche giorno, recupero nei giorni successivi” (a conferma della necessità e, dunque, dell'obbligo di garantire un numero determinato di ore di lavoro) e che con il direttore Pizzini concordava l'organizzazione del lavoro, “soprattutto se c'è qualcosa che esula dalla routine e che lui mi chiede di fare” (a conferma della sostanziale messa a disposizione della prestazione lavorativa in base a quanto richiesto dall'azienda). Anche la collega ha riferito Parte_14
a SIT che il le dava le indicazioni per il suo lavoro, dicendole Per_11
anche chi non chiamare per non interferire con il lavoro delle colleghe. Sempre il le aveva spiegato a grandi linee Per_11
l'approccio da avere con il cliente e con lui doveva concordare gli orari di lavoro (dunque, non poteva scegliere liberamente).
Per tutti i contratti a progetto in questione si deve, quindi, confermare la riqualificazione in termini di subordinazione.
2.4 – Analoghe considerazioni circa l'inconsistenza di uno specifico progetto devono svolgersi con riferimento ai contratti riferibili al terzo gruppo di lavoratori (progettisti d'interni e venditori). Prendendo ad esempio il progetto allegato al contratto del sig. (analogo a Tes_2
quello degli altri lavoratori del gruppo) si rileva come la società faccia riferimento all'incarico di “progettazione d'interni, consulenza in
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marketing operativo, pubbliche relazioni e formazione di personale addetto alle vendite”, per poi specificare che al collaboratore è demandata l'individuazione dei prodotti più convenienti da proporre al
“target” della clientela aziendale e a predisporre progetti abitativi per l'ottimizzazione degli spazi, nonché la proposta di vendite ai clienti nel rispetto delle particolari tecniche e metodologie in uso dalla committente, avanzando anche proposte operative da utilizzare con la clientela al fine di migliorare il lavoro di vendita. Si tratta, nella sostanza, di un lavoro di recepimento delle esigenze del cliente, con conseguente predisposizione di un progetto e relativa proposta di vendita dello stesso al cliente. Si tratta, a ben vedere, della comune attività aziendale volta a commercializzare arredamento sulla base delle esigenze abitative dei clienti, senza che sia rinvenibile una specifica finalità o un obiettivo da raggiungere.
Il , sentito come teste, dopo aver inizialmente dichiarato che gli Tes_2
incontri di formazione cui partecipava erano essenzialmente motivazionali, ha in ogni caso confermato che “quanto mi viene Cont chiesto dal capitolo [11 : “i seguenti signori [poi indicati] per il periodo per ciascuno specificato hanno svolto, presso
[...]
, attività di vendita dei prodotti Parte_1
aziendali, accoglienza clienti, rilevazione esigenze e richieste dagli stessi, elaborazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa, secondo le metodologie impartite dal sig. nei periodici incontri Pt_2
di formazione e aggiornamento tenuti in azienda”] mi veniva indicato dalla segretaria del sig. . Tale circostanza conferma che il Pt_2
lavoro di venditore e progettista veniva svolto sulla base di direttive datoriali. Inoltre, nelle sommarie informazioni rese, il ha Tes_2
dichiarato che “il mio progetto è quello di addetto alle vendite, ricevo clienti, illustro la merce e mi occupo della vendita. Lavoro 3 giorni
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alla settimana sempre di sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, e altri due giorni alla settimana mi chiamano loro quando hanno appuntamenti con i clienti […] Se capita una settimana di fare meno ore le devo sempre recuperare la settimana successiva. […] con me lavora […] questa mattina mi ha illustrato un Testimone_10
progetto e mi ha chiesto di fare un preventivo”. La dichiarazione rende evidente la messa a disposizione delle energie lavorative, rimanendo persino a disposizione (a chiamata) e con obbligo di recuperare le ore di lavoro in meno rispetto a quelle concordate. Nel corso della testimonianza ha parzialmente modificato la versione dei fatti dando atto di aver lavorato tutti i giorni tranne il fine settimana ma, in ogni caso, gli elementi istruttori, complessivamente valutati, confermano il vincolo di subordinazione.
Anche il teste ha parimenti confermato il già citato cap. 11 Tes_3
Cont
, sia pur riferendo in ordine alla flessibilità oraria, ma non tanto in relazione alle proprie esigenze, quanto piuttosto a quelle dei clienti
(dunque, doveva essere a disposizione per seguire i clienti). In sede di sommarie informazioni ha dichiarato: “mi occupo di progettazione la direzione (nella persona del sig. ) mi dà le liste dei clienti Parte_2
interessati ad acquistare mobili;
mi occupo in concreto di abbinare alle misure della casa e al gusto del cliente il mobile più adatto alle possibilità del cliente […] mi reco presso la sede di 3 volte a Pt_17
settimana […] l'orario va dalle 9.00 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30
(anche oltre dipende dalle esigenze del cliente). Partecipo alle riunioni riguardanti le strategie di vendita tenute dal sig. ”. Pt_2
Emerge anche in questo caso una messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione di progetti d'arredo di volta in volta richiesti, con orari tendenzialmente prestabiliti e necessità di prolungarli in base alle necessità aziendali (esigenza di seguire i
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clienti anche oltre l'orario consueto), seguendo le indicazioni sulle modalità di vendita impartite nel corso delle riunioni tenute dal titolare. Tale rilievo in fatto toglie rilevanza all'indicazione contenuta nel progetto da lui sottoscritto in merito ad un obiettivo di vendite da raggiungere per ciascun trimestre. Tale elemento avrebbe potuto conferire maggiore specificità al progetto ma le emergenze istruttorie depongono nel senso che il rapporto si è svolto nelle forme del comune rapporto di lavoro subordinato.
La collaboratrice nel corso delle sommarie Tes_11
informazioni, ha riferito in merito alla posizione di , Testimone_9
anch'egli arredatore, che ritiene essere un dipendente avendo un orario fisso e non avendo autonomia (“aveva un orario fisso e non aveva autonomia nel senso che aveva orari, faceva riunioni con il figlio di
; ed era che coordinava tutta l'attività degli Parte_2 Parte_2
arredatori […] era lì tutti i giorni e lavorava anche oltre le 8 ore, finiva sempre tardi”). Tale dichiarazione fornisce riscontro a quanto dichiarato dallo stesso nella richiesta di intervento formulata Tes_9
all' laddove dichiara di aver svolto, sotto l'apparente forma CP_1
del contratto a progetto, un'attività lavorativa subordinata, in via continuativa, con osservanza di orari e sorto le direttive dei rappresentanti dell'impresa.
Il collaboratore a progetto AG ha dichiarato in sede di sommarie informazioni di lavorare in azienda tre o quattro giorni a settimana, con indicazione anche degli orari e di lavorare, se chiamato, anche il sabato. Ha inoltre affermato che nelle pratiche che trovava nel suo armadietto già erano presenti le indicazioni per lo sviluppo del lavoro. Anche in questo caso emerge la mera messa a disposizione di energie lavorative per la realizzazione dei progetti
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funzionali alla vendita dei mobili sulla base di indicazioni che gli venivano fornite.
Il collaboratore ha rappresentato a SIT di occuparsi di Tes_8
organizzare l'esposizione (dei mobili) in azienda sulla base delle esigenze rappresentate di volta in volta dal titolare. Appare evidente l'assenza sia di una progettualità o di un obiettivo finale da raggiungere, sia di un concreto atteggiarsi del rapporto in termini di autonomia.
Parzialmente diverse, invece, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_4
che ha fatto riferimento ad una complessiva autonomia nello svolgimento della sua attività di progettista d'arredo. Tuttavia, per quanto sopra detto in merito alla carenza di specificità nel progetto indicato in contratto, si applica comunque la presunzione assoluta di subordinazione di cui all'art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003.
La collaboratrice ha svolto pacificamente la mansione di Tes_6
disegnatrice d'arredo. Nelle SIT ha dichiarato di lavorare dalle 8.30 alle 12.30 dal martedì al venerdì e di essere l'unica persona che svolgeva la mansione di disegnatrice d'arredo presso la sede ove operava. Nel contratto, dopo aver fatto riferimento all'istituzione di un servizio di progettazione di interni, si stabilisce che “il collaboratore dovrà sulla base dei clienti forniti dalla committente, sentire le loro esigenze, proporrà ai medesimi le eventuali iniziative commerciali, e le eventuali offerte in corso, disegnerà per il cliente gli ambienti di suo gradimento. In sostanza dovrà far sentire il cliente come parte importante e privilegiata dell'azienda. Inoltre dovrà ricercare autonomamente potenziali nuovi clienti, illustrando loro la specificità dell'azienda, le convenienti offerte inerenti i prodotti, la vasta gamma di essi, le tipologie di contratto possibili e i variegati sistemi di pagamento”. Si tratta di una mera elencazione di mansioni, peraltro in
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buona parte non coerenti con il lavoro in concreto svolto, limitato alla realizzazione dei disegni d'arredo, che non fa emergere alcun obiettivo o risultato finale.
Per tutti i collaboratori del terzo gruppo, pertanto, si conferma la riqualificazione in termini di subordinazione dei rispettivi rapporti di lavoro.
2.5 – Rimangono le posizioni di e CP_7 Controparte_8
Il primo ha svolto le mansioni di addetto al montaggio e smontaggio di mobili sulla base di ordini e indicazioni forniti dal suo responsabile
( , con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì, come Tes_12
da lui stesso dichiarato a SIT. Si tratta di un'attività meramente esecutiva eterodiretta, del tutto incompatibile con l'autonomia che dovrebbe caratterizzare il lavoro a progetto, come già rilevato dal giudice di prime cure.
ha sottoscritto un progetto ove si indica l'esigenza di Controparte_8
ottimizzare il lavoro degli operatori esistenti e di creare una serie di strumenti informativi sull'andamento dell'azienda e si affida al collaboratore la funzione di figura tecnica con capacità di “analisi e statistica della soddisfazione dei clienti”. Già il progetto, così come descritto, appare scarsamente definito, rimanendo aperto ad una pluralità indeterminata di sviluppi (con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003). Inoltre, lo stesso , CP_8
sentito come teste, ha dichiarato che dopo essersi occupato di analisi statistiche, successivamente gli è stato chiesto di occuparsi dell'amministrazione sino al 2015. Si tratta di un'attività diversa da quella indicata in contratto e incompatibile con il progetto ivi individuato.
3 – In conclusione, esclusa la fondatezza degli addebiti con ER riferimento ai due corsisti e e con riferimento al solo Per_1
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
collaboratore a progetto , per il resto le violazioni contestate Parte_7
dall'Amministrazione devono ritenersi sussistenti. Cont 4 – L'appello incidentale formulato dall' è fondato. La riduzione della sanzione sulla base di valori minimi operata dal giudice di primo grado non si giustifica alla luce della sistematica violazione da parte della società della disciplina giuslavoristica avente il solo ed evidente specifico fine di ottenere un risparmio di spesa utilizzando illegittimamente e massivamente dei contratti di lavoro a progetto in luogo di comuni contratti di lavoro subordinato. Per tale ragione deve ritenersi corretta l'applicazione delle sanzioni, con l'ordinanza ingiunzione (che motiva sul punto richiamando in particolare la pluralità e gravità delle violazioni), sulla base di valori intermedi tra i minimi e i massimi, proprio in ragione della molteplicità delle violazioni contestate, la cui fondatezza è stata dimostrata in giudizio, e della gravità delle stesse, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo sotteso alla finalità sopra indicata.
Procedendo, quindi, alla rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri sopra indicati si ottengono i seguenti importi:
- per la sanzione a) Euro 6750 x 4 (esclusi i due corsisti Per_1
ER e = Euro 27.000 + (Euro 150 x 15) = Tot. Euro 29.250
- per la sanzione b) Euro 875 x 28 (esclusi i due corsisti e
[...]
rispetto ai 31 conteggiati nell'ordinanza) = Euro 24.500 Pt_7
- per la sanzione c) confermata in Euro 5.250
- per la sanzione d) Euro 300 x 24 (escluso ) = Euro Parte_7
7.200.
Si giunge, pertanto ad un totale di Euro 66.200.
5 - Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate per un quarto e poste a carico degli appellanti in solido per i residui tre quarti, da liquidarsi come in dispositivo sulla base di
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
valori prossimi ai minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di diritto oggetto di causa
(tenendo conto, per il primo grado, del disposto dell'art. 9, l. n.
149/2015).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina la sanzione complessiva in Euro
66.200 e condanna gli appellanti in solido al relativo pagamento;
− Compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti in solido al pagamento dei tre quarti residui che si liquidano in complessivi Euro 4.025 per il primo grado ed Euro 3.748 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Venezia, 2.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI GI AN IO
~ 20 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.01.2022 da
Parte_1
e
[...] Parte_2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Marcello Trombetta che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1448/21 del Tribunale di
Vicenza
In punto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) Nel merito:
1.a) in totale riforma della sentenza n° 1448/2021 resa, nell'ambito del procedimento distinto al n. 8427/2017 R.G., dal Tribunale di
Vicenza in data 6 luglio 2021, pubblicata in data 28 luglio 2021, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza e l'illegittimità delle circostanze poste a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'odierno appellato e, per l'effetto, annullare l'ordinanza- ingiunzione opposta, dichiarando gli odierni appellanti non tenuti a Con corrispondere alcunché all' di , anche per le suindicate CP_1
ragioni;
1.b) in via subordinata, ridurre al minimo edittale l'entità delle sanzioni che risulteranno dovute;
2) In ogni caso: condannare l'appellato alla rifusione di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario ex lege di entrambi i gradi di giudizio.
3) In via istruttoria: […]”
Conclusioni per parte appellata: “- in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza di prime cure;
- sempre in via principale, nel merito, accogliere in parziale riforma della sentenza 1448/2021 del Tribunale di Vicenza – sez. Lavoro, la presente impugnazione incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha parzialmente annullato
l'ordinanza ingiunzione ex adverso opposta e nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.01.2022 la società
[...]
e il sig. , Controparte_3 Parte_2
legale rappresentante della stessa, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 123/2017 del 29.09.2017, ha ridotto la sanzione complessiva comminata ad
Euro 27.650 (in luogo degli originari Euro 83.565,10) ma ha respinto le doglianze attoree in merito alla asserita infondatezza delle violazioni contestate, accogliendo, dunque, il solo motivo di impugnazione relativo all'entità della sanzione.
Il giudice di prime cure, nello specifico, ha ritenuto che correttamente Cont l' avesse qualificato come rapporti di lavoro irregolari quelli ER intercorsi con i sig. , , e Per_1 Per_2 Per_4 CP_4
formalmente qualificati dall'azienda come “corsisti”, cioè Per_5
soggetti meramente frequentanti un corso di formazione in vista di una futura assunzione in azienda e ha condiviso la riqualificazione in termini di subordinazione di numerosi rapporti di lavoro a progetto, puntualmente individuati nel verbale di accertamento ispettivo e nella successiva ordinanza ingiunzione, sia per carenza di uno specifico progetto, sia alla luce delle risultanze istruttorie da cui sarebbero emersi elementi a sostegno della effettiva subordinazione. Ha comunque rideterminato la sanzione sulla base dei minimi edittali.
Propongono appello la società e il legale rappresentante, la prima obbligata in solido, sulla base di un unico articolato motivo con cui si censura la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta nella sentenza sostenendo che non vi sarebbe prova, di cui era onerata
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'amministrazione, della sussistenza di un rapporto di lavoro ER subordinato né con riferimento ai corsisti e (che Per_1
effettivamente avrebbero svolto una mera attività di formazione) né con riferimento ai collaboratori progetto. Richiama sul punto numerose dichiarazioni testimoniali a sostegno del proprio assunto e rileva che mancherebbe, altresì, la prova dell'insussistenza di uno specifico progetto, programma o fase di progetto, tenuto conto sia della documentazione in atti, sia dell'esito dell'istruttoria.
Si è costituito in giudizio l' , depositando telematicamente la CP_1
memoria di costituzione e depositando il fascicolo cartaceo di parte di primo grado, ribadendo la correttezza del proprio operato in merito alla riqualificazione dei rapporti di lavoro e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione alla parte della sentenza gravata con cui è stata ridotta la sanzione comminata e con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite. In particolare, giudica irragionevole la rideterminazione delle sanzioni alla luce dell'accertato e reiterato ricorso della società all'utilizzo di meccanismi di elusione degli obblighi di legge al fine di trarre profitto in termini di minori costi, minori oneri contributivi e minori oneri assicurativi.
La causa, dopo tre rinvii d'ufficio, due dei quali motivati dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il motivo d'appello principale è fondato con riferimento ai due corsisti e , non essendo emersa all'esito Parte_3 CP_5
dell'istruttoria una prova decisiva in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I diretti interessati hanno confermato di aver partecipato ad un corso di formazione – della durata di cinque
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
o sei mesi – caratterizzato da incontri con cadenza bisettimanale ER avente contenuto teorico e pratico. Il teste ha dichiarato:
“Partecipai all'intero corso che durò sei mesi per due volte alla settimana. Con me ha partecipato anche il sig. . […] Il CP_5
corso a volte era bisettimanale, altre volte era una volta a settimana.
Il mio corso aveva ad oggetto le mansioni di venditore. Il corso era sia pratico che teorico. Ho visto il sig. padre 4 o 5 volte Pt_2
durante il corso che veniva principalmente tenuto dai sig.ri Pt_4
e . Noi partecipanti dovevamo firmare il
[...] Parte_5
foglio presenze sia in entrata che in uscita. Alcune lezioni erano videoregistrate”. Il medesimo teste ha precisato che solo “dopo il corso ho lavorato per l'azienda”. Ancor più esplicito il teste : Per_1
“io personalmente non ho mai lavorato per ma ho Parte_1
sostenuto soltanto un corso di 5/6 mesi organizzato da . […] CP_6
Non ho eseguito nessuna vendita dalla;
il corso è durato 5/6 CP_6
mesi e ho ricevuto un rimborso complessivo di 500/600 euro. Durante questo corso vi erano dei formatori che illustravano le tecniche di vendita dei mobili. Il corso durava dalla mattina dalle ore 9/9.30 sino alle 16.00 o 17.00 con una pausa;
ognuno andava via quando voleva.
Ho visto un paio di volte che veniva a dare qualche ERona_6
lezione”. Le circostanze che vi fosse un foglio presenze da firmare e che sia stato corrisposto un rimborso spese non appaiono concludenti Cont nel senso prospettato dall' atteso che manca in radice la prova dello svolgimento di attività lavorativa e, conseguentemente, anche dell'assoggettamento all'eterodirezione da parte del presunto datore di lavoro (a maggior ragione se si considera che entrambi i testi hanno fatto riferimento quale organizzatrice del corso alla diversa società
e non alla (per quanto tra le due società vi CP_6 Parte_1
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
siano dei collegamenti, come si evince dalla complessiva lettura delle emergenze istruttorie raccolte nel corso del processo).
Si deve, pertanto, escludere la fondatezza della pretesa sanzionatoria in relazione alle violazioni contestate con riferimento alle posizioni di e Di contro, come già rilevato dal giudice di prime cure Per_1 Per_3
(con statuizione non oggetto di impugnazione), la società non ha neppure contestato la fondatezza degli addebiti con riferimento agli altri c.d. corsisti, rispetto ai quali, pertanto, si deve confermare la statuizione di primo grado che ha confermato la fondatezza degli addebiti. Cont 2 – Con riferimento ai collaboratori a progetto si rileva che l' ha esaminato vari gruppi di lavoratori a seconda delle mansioni svolte (e dei progetti formalmente allegati ai contratti di collaborazione):
a. Un primo gruppo composto dai lavoratori ERona_7
, , Parte_6 Parte_7 ERona_8 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 ERona_9
e svolgenti mansioni di ERona_10 Parte_11
carattere amministrativo e/o segretariale;
b. , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, e addette ad attività di
[...] Parte_16 Tes_1
telemarketing, ricerca clienti, gestione appuntamenti, programmazione agende dei venditori;
c. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, , Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
, , addetti all'attività di progettazione
[...] Testimone_9
di interni, accoglienza clienti, rilevazione esigenze degli stessi, elaborazione progetti e redazione preventivi;
d. , addetto all'attività di montaggio e smontaggio CP_7
mobili;
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
e. svolgente attività afferente alla gestione Controparte_8
amministrativa.
2.1 – Si deve premettere, prima di ogni altra considerazione, che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato,
e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 5418 del
25/02/2019, in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva). La mancanza di uno specifico progetto o fase di esso – negli stringenti termini così delineati – nel contratto di lavoro determina, senza necessità di alcun esame delle concrete modalità con cui si è svolto il rapporto di lavoro, una presunzione assoluta di subordinazione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003
(applicabile ratione temporis) e la riqualificazione del rapporto in tal senso. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, “In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003
("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. sez. lav., n. 17127 del 17/08/2016).
2.2 – Con riferimento al primo gruppo di lavoratori, i contratti a progetto in atti contengono una descrizione generica delle attività da svolgere, riportano alcune incombenze delegate ai collaboratori e non indicano una specifica finalità cui è rivolto il progetto. Il progetto, in altre parole, si presenta come una mera descrizione delle mansioni assegnate.
Nel progetto di Guerra si legge che “la committente ritiene di affidare
i compiti di “analisi e statistica di specifici fatti di gestione” a persona autonoma e indipendente. L'opera richiesta al collaboratore dovrà essere rivolta a: a) rilevare e classificare i dati relativi agli incassi ed ai pagamenti, b) analizzare i dati provenienti dal servizio controllo qualità, c) rilevare e analizzare i dati delle vendite con riferimento particolare la produttività degli operatori, d) verificare la conclusione dei contratti di vendita rilevando eventuali anomalie, e) attivare gli uffici competenti per la risoluzione dei problemi rilevai sui contratti”. Al netto dell'evidente genericità della locuzione “analisi e statistica di specifici fatti di gestione”, la successiva elencazione indica delle mansioni in modo altrettanto generico (salvo il solo punto c) e non rappresenta in alcun modo quali siano gli obiettivi e i risultati da conseguire. Si tratta della mera assegnazione di una frazione delle comuni attività d'ufficio da svolgere ordinariamente in azienda.
D'altro canto – a conferma di tale prospettazione – la stessa in Per_7
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
sede di sommarie informazioni ha dichiarato di occuparsi di contabilità, di quantificazione dei costi, di elaborazione di schede clienti, lavorando normalmente da lunedì a venerdì sulla base delle direttive fornite dal sig. portando avanti “la gestione ordinaria Pt_2
di questo settore”.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle colleghe e (il cui progetto è sostanzialmente Pt_6 Per_8 Pt_9
analogo, sia pur con qualche differenza nelle singole mansioni affidate).
Il progetto della sig.ra riguarda a gestione dei contenziosi e Pt_8
prevede che il collaboratore è chiamato ad analizzare le pratiche indirizzando la sua attività verso: 1) l'abbandono della pratica, perché qualunque attività risulterebbe antieconomica;
2) l'esercizio dell'attività più idonea per risolvere il caso;
3) la comunicazione alla committente dei casi in cui ritiene necessario l'intervento di un legale.
Si prevede, inoltre, la presenza in azienda per almeno tre giorni a settimana (come anche negli altri contratti a progetto). Anche in questo caso viene genericamente demandata al collaboratore un'attività riconducibile a quella di un qualsiasi impiegato di un ufficio legale interno di un'azienda, senza che sia possibile individuare un obiettivo o un risultato diverso dal mero svolgimento delle mansioni affidate. La diretta interessata, infatti, sentita a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver sempre svolto attività di impiegata addetta al recupero crediti consistente nel contatto telefonico con clienti morosi per sollecitare il pagamento.
Il progetto di parla di un'attività di “incaricata alla ERona_10
reception, marketing telefonico, pubbliche relazioni, ottimizzazione dei rapporti con la clientela” e chiarisce che l'opera prestata “è volta principalmente a contattare ed accogliere la clientela farla sentire a
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
proprio agio, capre quali sono le esigenze della stessa ed eventualmente la fascia di qualità dei prodotti richiesti. Dovrà svolgere ricerche statistiche e di mercato al fine di capire
l'andamento del mercato”. Si tratta di un'attività di accoglienza della clientela cui si aggiunge una non meglio precisata attività di analisi di mercato per capirne l'andamento (senza specificare di che andamento si tratti o il parametro rispetto al quale analizzare il mercato). Peraltro, anche a voler rinvenire una sufficiente specificità del progetto, la diretta interessata, sentita come teste, ha dichiarato di aver svolto mansioni di segreteria, con imposizione degli orari da parte del titolare da cui riceveva ordini. Ha riferito, inoltre, che la presenza Pt_2
doveva sempre essere garantita. Emerge, con chiarezza, la sussistenza del vincolo di subordinazione.
I contratti di lavoro di e non sono Pt_10 Pt_11 Per_2
rinvenibili in atti e, sol per questo, non è neppure possibile verificare l'esistenza di uno specifico progetto. Ad ogni buon conto, le tre lavoratrici, in base alle sommarie informazioni raccolte, svolgevano attività di addette alla reception. ha fatto riferimento a Pt_11
mansioni di addetta al centralino, accoglienza clienti, registrazione contratti di vendita, lavorando con orari a tempo pieno da lunedì al venerdì e quattro ore la domenica. Ha riferito che le ferie dovevano essere autorizzate dal titolare ha riferito di mansioni Pt_2 Pt_10
consistenti nel rispondere al telefono, accoglienza clienti e loro accompagnamento dai venditori, addetta alla cassa con emissione di scontrini fiscali, con orario sostanzialmente a tempo pieno da lunedì pomeriggio al sabato. In caso di assenze doveva rivolgersi direttamente al sig. ha riferito di mansioni di Pt_2 Per_2
addetta al centralino per la ricezione di chiamate della clientela, accoglienza clientela e ricerca telefonica di potenziali clienti. Ha fatto
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
riferimento anche ad una rendicontazione della propria attività al sig.
Si tratta di attività routinarie, prive di una specifica Pt_2
progettualità e in quanto tali incompatibili con un genuino contratto di lavoro a progetto. Emergono, inoltre, indici sintomatici della subordinazione.
Il progetto di , invece, presenta una sufficiente specificità. Parte_7
Nel contratto si fa riferimento all'esigenza di creare una serie di strumenti informativi sull'andamento dell'azienda, nonché di individuare le necessità di gestione da rappresentare ai vari professionisti (consulente del lavoro, studio tributario, studio di informatica) e, a tal fine indica la necessità di affiancare alla struttura esistente una figura tecnica con capacità di “coordinamento, di analisi e statistica”. Si tratta, nella sostanza, di far fronte ad un'esigenza di consulenza funzionale ad individuare dati rilevanti sulla gestione per potersi meglio relazionare con i professionisti esterni di cui si serve l'azienda. Il diretto interessato ha rilasciato dichiarazioni da cui non emergono indici sintomatici di subordinazione e che confermano lo svolgimento, senza vincoli di giorni o di orari, di attività di controllo della contabilità e di gestione dei rapporti con consulenti esterni ed enti come l'Agenzia delle Entrate. Il rapporto a progetto di Parte_7
va, pertanto, valutato come genuino.
2.3 – Passando al secondo gruppo di lavoratori, vanno ritenuti privi di specificità i progetti di cui ai contratti di (per le stesse Parte_15
ragioni già esposte con riferimento a essendo i ERona_10
progetti sostanzialmente sovrapponibili) e di (per le Parte_16
stesse ragioni già esposte con riferimento a , essendo i ERona_7
progetti sostanzialmente sovrapponibili).
I progetti delle altre collaboratrici riguardano l'attività di marketing telefonico. Si premette la necessità dell'azienda di istituire un servizio
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
di marketing telefonico e pubbliche relazioni, incaricando il collaboratore di prendere contatti telefonici con i clienti sulla base di nominativi forniti dalla committente per sentire le loro esigenze, proporre iniziative commerciali e offerte in corso;
attività cui si aggiunge quella di ricerca in autonomia di potenziali nuovi clienti, illustrando loro la specificità dell'azienda, le offerte, i prodotti, i sistemi di pagamento. Nella descrizione del progetto non si rinviene un obiettivo da raggiungere (salvo il generico riferimento alla gestione del patrimonio aziendale costituito dai clienti) ma si indicano mansioni riconducibili ad una comune attività di marketing telefonico.
Tuttavia, un'approssimativa definizione dei compiti, equivale all'omessa indicazione di uno specifico progetto che, ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 276/03 determina il vizio genetico del contratto concluso tra le parti e, per l'effetto, la sua conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sotto altro profilo, una delle lavoratrici in questione, la sig.ra sentita Parte_13
Cont come teste, ha confermato il cap. 10 “i seguenti signori [cioè i lavoratori di cui qui stiamo parlando, in seguito riportati] per il periodo per ciascuno specificato hanno svolto, presso
[...]
, attività di acquisizione clienti, Parte_1
gestione appuntamenti, programmazione agende di lavoro dei venditori, secondo le direttive imposte dall'azienda, anche attraverso la predisposizione delle liste dei contatti strutturate su un target selezionato di clienti”. Ha poi specificato “ho svolto il mio lavoro sotto le direttive del sig. . L'orario me lo gestivo io in Parte_2
quanto sapevo che dovevo fare un tot di ore, non ricordo quante. Ho partecipato all'attività di formazione”. La teste (che ha riferito di aver visto svolgere la stessa attività di telemarketing anche alle colleghe e ) ha quindi confermato che lavorava in base alle Tes_1 Parte_14
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
direttive ricevute dal titolare, che aveva una flessibilità oraria, ferma restando la necessità di svolgere un determinato numero di ore di lavoro (dunque non poteva scegliere quanto lavorare ma, al più, quando collocare temporalmente la prestazione) e che partecipava alle attività di formazione dell'azienda. Si tratta di elementi sufficienti per poter riconoscere anche in concreto l'effettività della subordinazione.
La collega , in sede di sommarie informazioni ha, inoltre, Pt_12
riferito della necessità che almeno una o due addette al telemarketing fossero sempre presenti;
la collega ha riferito che “se ho Pt_13
lavorato meno qualche giorno, recupero nei giorni successivi” (a conferma della necessità e, dunque, dell'obbligo di garantire un numero determinato di ore di lavoro) e che con il direttore Pizzini concordava l'organizzazione del lavoro, “soprattutto se c'è qualcosa che esula dalla routine e che lui mi chiede di fare” (a conferma della sostanziale messa a disposizione della prestazione lavorativa in base a quanto richiesto dall'azienda). Anche la collega ha riferito Parte_14
a SIT che il le dava le indicazioni per il suo lavoro, dicendole Per_11
anche chi non chiamare per non interferire con il lavoro delle colleghe. Sempre il le aveva spiegato a grandi linee Per_11
l'approccio da avere con il cliente e con lui doveva concordare gli orari di lavoro (dunque, non poteva scegliere liberamente).
Per tutti i contratti a progetto in questione si deve, quindi, confermare la riqualificazione in termini di subordinazione.
2.4 – Analoghe considerazioni circa l'inconsistenza di uno specifico progetto devono svolgersi con riferimento ai contratti riferibili al terzo gruppo di lavoratori (progettisti d'interni e venditori). Prendendo ad esempio il progetto allegato al contratto del sig. (analogo a Tes_2
quello degli altri lavoratori del gruppo) si rileva come la società faccia riferimento all'incarico di “progettazione d'interni, consulenza in
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
marketing operativo, pubbliche relazioni e formazione di personale addetto alle vendite”, per poi specificare che al collaboratore è demandata l'individuazione dei prodotti più convenienti da proporre al
“target” della clientela aziendale e a predisporre progetti abitativi per l'ottimizzazione degli spazi, nonché la proposta di vendite ai clienti nel rispetto delle particolari tecniche e metodologie in uso dalla committente, avanzando anche proposte operative da utilizzare con la clientela al fine di migliorare il lavoro di vendita. Si tratta, nella sostanza, di un lavoro di recepimento delle esigenze del cliente, con conseguente predisposizione di un progetto e relativa proposta di vendita dello stesso al cliente. Si tratta, a ben vedere, della comune attività aziendale volta a commercializzare arredamento sulla base delle esigenze abitative dei clienti, senza che sia rinvenibile una specifica finalità o un obiettivo da raggiungere.
Il , sentito come teste, dopo aver inizialmente dichiarato che gli Tes_2
incontri di formazione cui partecipava erano essenzialmente motivazionali, ha in ogni caso confermato che “quanto mi viene Cont chiesto dal capitolo [11 : “i seguenti signori [poi indicati] per il periodo per ciascuno specificato hanno svolto, presso
[...]
, attività di vendita dei prodotti Parte_1
aziendali, accoglienza clienti, rilevazione esigenze e richieste dagli stessi, elaborazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa, secondo le metodologie impartite dal sig. nei periodici incontri Pt_2
di formazione e aggiornamento tenuti in azienda”] mi veniva indicato dalla segretaria del sig. . Tale circostanza conferma che il Pt_2
lavoro di venditore e progettista veniva svolto sulla base di direttive datoriali. Inoltre, nelle sommarie informazioni rese, il ha Tes_2
dichiarato che “il mio progetto è quello di addetto alle vendite, ricevo clienti, illustro la merce e mi occupo della vendita. Lavoro 3 giorni
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alla settimana sempre di sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, e altri due giorni alla settimana mi chiamano loro quando hanno appuntamenti con i clienti […] Se capita una settimana di fare meno ore le devo sempre recuperare la settimana successiva. […] con me lavora […] questa mattina mi ha illustrato un Testimone_10
progetto e mi ha chiesto di fare un preventivo”. La dichiarazione rende evidente la messa a disposizione delle energie lavorative, rimanendo persino a disposizione (a chiamata) e con obbligo di recuperare le ore di lavoro in meno rispetto a quelle concordate. Nel corso della testimonianza ha parzialmente modificato la versione dei fatti dando atto di aver lavorato tutti i giorni tranne il fine settimana ma, in ogni caso, gli elementi istruttori, complessivamente valutati, confermano il vincolo di subordinazione.
Anche il teste ha parimenti confermato il già citato cap. 11 Tes_3
Cont
, sia pur riferendo in ordine alla flessibilità oraria, ma non tanto in relazione alle proprie esigenze, quanto piuttosto a quelle dei clienti
(dunque, doveva essere a disposizione per seguire i clienti). In sede di sommarie informazioni ha dichiarato: “mi occupo di progettazione la direzione (nella persona del sig. ) mi dà le liste dei clienti Parte_2
interessati ad acquistare mobili;
mi occupo in concreto di abbinare alle misure della casa e al gusto del cliente il mobile più adatto alle possibilità del cliente […] mi reco presso la sede di 3 volte a Pt_17
settimana […] l'orario va dalle 9.00 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30
(anche oltre dipende dalle esigenze del cliente). Partecipo alle riunioni riguardanti le strategie di vendita tenute dal sig. ”. Pt_2
Emerge anche in questo caso una messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione di progetti d'arredo di volta in volta richiesti, con orari tendenzialmente prestabiliti e necessità di prolungarli in base alle necessità aziendali (esigenza di seguire i
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
clienti anche oltre l'orario consueto), seguendo le indicazioni sulle modalità di vendita impartite nel corso delle riunioni tenute dal titolare. Tale rilievo in fatto toglie rilevanza all'indicazione contenuta nel progetto da lui sottoscritto in merito ad un obiettivo di vendite da raggiungere per ciascun trimestre. Tale elemento avrebbe potuto conferire maggiore specificità al progetto ma le emergenze istruttorie depongono nel senso che il rapporto si è svolto nelle forme del comune rapporto di lavoro subordinato.
La collaboratrice nel corso delle sommarie Tes_11
informazioni, ha riferito in merito alla posizione di , Testimone_9
anch'egli arredatore, che ritiene essere un dipendente avendo un orario fisso e non avendo autonomia (“aveva un orario fisso e non aveva autonomia nel senso che aveva orari, faceva riunioni con il figlio di
; ed era che coordinava tutta l'attività degli Parte_2 Parte_2
arredatori […] era lì tutti i giorni e lavorava anche oltre le 8 ore, finiva sempre tardi”). Tale dichiarazione fornisce riscontro a quanto dichiarato dallo stesso nella richiesta di intervento formulata Tes_9
all' laddove dichiara di aver svolto, sotto l'apparente forma CP_1
del contratto a progetto, un'attività lavorativa subordinata, in via continuativa, con osservanza di orari e sorto le direttive dei rappresentanti dell'impresa.
Il collaboratore a progetto AG ha dichiarato in sede di sommarie informazioni di lavorare in azienda tre o quattro giorni a settimana, con indicazione anche degli orari e di lavorare, se chiamato, anche il sabato. Ha inoltre affermato che nelle pratiche che trovava nel suo armadietto già erano presenti le indicazioni per lo sviluppo del lavoro. Anche in questo caso emerge la mera messa a disposizione di energie lavorative per la realizzazione dei progetti
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funzionali alla vendita dei mobili sulla base di indicazioni che gli venivano fornite.
Il collaboratore ha rappresentato a SIT di occuparsi di Tes_8
organizzare l'esposizione (dei mobili) in azienda sulla base delle esigenze rappresentate di volta in volta dal titolare. Appare evidente l'assenza sia di una progettualità o di un obiettivo finale da raggiungere, sia di un concreto atteggiarsi del rapporto in termini di autonomia.
Parzialmente diverse, invece, le dichiarazioni rese dalla teste Tes_4
che ha fatto riferimento ad una complessiva autonomia nello svolgimento della sua attività di progettista d'arredo. Tuttavia, per quanto sopra detto in merito alla carenza di specificità nel progetto indicato in contratto, si applica comunque la presunzione assoluta di subordinazione di cui all'art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003.
La collaboratrice ha svolto pacificamente la mansione di Tes_6
disegnatrice d'arredo. Nelle SIT ha dichiarato di lavorare dalle 8.30 alle 12.30 dal martedì al venerdì e di essere l'unica persona che svolgeva la mansione di disegnatrice d'arredo presso la sede ove operava. Nel contratto, dopo aver fatto riferimento all'istituzione di un servizio di progettazione di interni, si stabilisce che “il collaboratore dovrà sulla base dei clienti forniti dalla committente, sentire le loro esigenze, proporrà ai medesimi le eventuali iniziative commerciali, e le eventuali offerte in corso, disegnerà per il cliente gli ambienti di suo gradimento. In sostanza dovrà far sentire il cliente come parte importante e privilegiata dell'azienda. Inoltre dovrà ricercare autonomamente potenziali nuovi clienti, illustrando loro la specificità dell'azienda, le convenienti offerte inerenti i prodotti, la vasta gamma di essi, le tipologie di contratto possibili e i variegati sistemi di pagamento”. Si tratta di una mera elencazione di mansioni, peraltro in
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buona parte non coerenti con il lavoro in concreto svolto, limitato alla realizzazione dei disegni d'arredo, che non fa emergere alcun obiettivo o risultato finale.
Per tutti i collaboratori del terzo gruppo, pertanto, si conferma la riqualificazione in termini di subordinazione dei rispettivi rapporti di lavoro.
2.5 – Rimangono le posizioni di e CP_7 Controparte_8
Il primo ha svolto le mansioni di addetto al montaggio e smontaggio di mobili sulla base di ordini e indicazioni forniti dal suo responsabile
( , con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì, come Tes_12
da lui stesso dichiarato a SIT. Si tratta di un'attività meramente esecutiva eterodiretta, del tutto incompatibile con l'autonomia che dovrebbe caratterizzare il lavoro a progetto, come già rilevato dal giudice di prime cure.
ha sottoscritto un progetto ove si indica l'esigenza di Controparte_8
ottimizzare il lavoro degli operatori esistenti e di creare una serie di strumenti informativi sull'andamento dell'azienda e si affida al collaboratore la funzione di figura tecnica con capacità di “analisi e statistica della soddisfazione dei clienti”. Già il progetto, così come descritto, appare scarsamente definito, rimanendo aperto ad una pluralità indeterminata di sviluppi (con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 69, co. 1, d.lgs. n. 276/2003). Inoltre, lo stesso , CP_8
sentito come teste, ha dichiarato che dopo essersi occupato di analisi statistiche, successivamente gli è stato chiesto di occuparsi dell'amministrazione sino al 2015. Si tratta di un'attività diversa da quella indicata in contratto e incompatibile con il progetto ivi individuato.
3 – In conclusione, esclusa la fondatezza degli addebiti con ER riferimento ai due corsisti e e con riferimento al solo Per_1
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collaboratore a progetto , per il resto le violazioni contestate Parte_7
dall'Amministrazione devono ritenersi sussistenti. Cont 4 – L'appello incidentale formulato dall' è fondato. La riduzione della sanzione sulla base di valori minimi operata dal giudice di primo grado non si giustifica alla luce della sistematica violazione da parte della società della disciplina giuslavoristica avente il solo ed evidente specifico fine di ottenere un risparmio di spesa utilizzando illegittimamente e massivamente dei contratti di lavoro a progetto in luogo di comuni contratti di lavoro subordinato. Per tale ragione deve ritenersi corretta l'applicazione delle sanzioni, con l'ordinanza ingiunzione (che motiva sul punto richiamando in particolare la pluralità e gravità delle violazioni), sulla base di valori intermedi tra i minimi e i massimi, proprio in ragione della molteplicità delle violazioni contestate, la cui fondatezza è stata dimostrata in giudizio, e della gravità delle stesse, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo sotteso alla finalità sopra indicata.
Procedendo, quindi, alla rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri sopra indicati si ottengono i seguenti importi:
- per la sanzione a) Euro 6750 x 4 (esclusi i due corsisti Per_1
ER e = Euro 27.000 + (Euro 150 x 15) = Tot. Euro 29.250
- per la sanzione b) Euro 875 x 28 (esclusi i due corsisti e
[...]
rispetto ai 31 conteggiati nell'ordinanza) = Euro 24.500 Pt_7
- per la sanzione c) confermata in Euro 5.250
- per la sanzione d) Euro 300 x 24 (escluso ) = Euro Parte_7
7.200.
Si giunge, pertanto ad un totale di Euro 66.200.
5 - Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate per un quarto e poste a carico degli appellanti in solido per i residui tre quarti, da liquidarsi come in dispositivo sulla base di
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valori prossimi ai minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di diritto oggetto di causa
(tenendo conto, per il primo grado, del disposto dell'art. 9, l. n.
149/2015).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina la sanzione complessiva in Euro
66.200 e condanna gli appellanti in solido al relativo pagamento;
− Compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi e condanna gli appellanti in solido al pagamento dei tre quarti residui che si liquidano in complessivi Euro 4.025 per il primo grado ed Euro 3.748 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Venezia, 2.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI GI AN IO
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