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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1069 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) e (c.f. ), in proprio e nella
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Pedone, Persona_1
come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 1069/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi (moglie e figli) di , hanno convenuto in giudizio, Persona_1
innanzi il Tribunale di Lecce, l' , per ivi sentirne Controparte_2
accertare la responsabilità contrattuale risarcitoria ex artt. 1218 e 1228 CC e per l'effetto,
sentirla condannare a risarcire dei danni non patrimoniali e patrimoniali.
Hanno dedotto che il decesso del loro congiunto è stato causato dalla negligenza dei medici del ps dell'ospedale VI ZI, sia nella fase diagnostica che terapeu-
tica, durante la permanenza protrattasi per 10 ore.
Più in particolare, dopo la morte del , era stata disposta dalla pro- Persona_1
cura della Repubblica di Lecce esame autoptico, il cui risultato era stato raccolto dalla relazione di perizia legale a firma del dottor , dalla cui let- Persona_2
tura emergeva che l'evento morte verificatosi era dovuto ad “aritmia maligna insor-
ta in corso di infarto del miocardio in soggetto coronarosclorosibivasale” che, secondo la pro-
spettazione degli attori, era ascrivibile alle gravi inadempienze del personale sani-
tario in servizio nelle oltre nove ore di degenza del presso il ps del Persona_1
VI ZI.
Si è costituita l' , contestando la domanda. Controparte_2
La causa istruita a mezzo produzione documentale è stata decisa con sentenza n.
2889/2021 pubblicata in data 26/10/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda difetto di prova condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Proc. n. 1069/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Avverso la sentenza, notificata in data 29/10/2021, gli odierni appellanti, hanno proposto gravame, con atto di citazione del 26/11/2021, chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo parte appellante lamenta che la sentenza sarebbe “viziata con ri-
ferimento alla motivazione con cui l'Ill.mo Giudicante ha giustificato la propria decisione, non-
ché è ingiusta ed illegittima avendo gravemente leso il diritto di difesa e il diritto al contradditto-
rio degli odierni deducenti” per “errata ricostruzione dei fatti e leggi violate”.
In particolare il Tribunale avrebbe ingiustamente:
1. rigettato, con l'ordinanza del 02/10/2018, la richiesta di CTU ancor prima di acquisire la relazione di perizia eseguita in sede penale dai periti del PM
dottori e - l'ordinanza conterrebbe i seguenti errori di valu- Per_3 Per_4
tazione: a) l'aver ritenuto che la perizia del dottor (ctp) fosse stata Per_5
già esaminata dai periti del PM ancor prima di acquisire la perizia integrale
Part degli stessi, prodotta dalla in data successiva (19/05/2020); b) l'aver ri-
tenuto non contestata detta perizia - infatti era stata contestata e tanto si evincerebbe dal fatto che la domanda introduttiva si basa sulla perizia di par-
te e del medico legale dottor;
c) l'avere aderito acriticamente alla Per_2
perizia dei periti del PM senza valutare anche le altre prove acquisite (altra perizia penale e critiche degli attori);
Proc. n. 1069/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
2. valutato in modo errato la stessa perizia dei dottori dalla Persona_6
quale emergerebbe ancora qualche elemento valutabile a favore dell'alta probabilità che si sia trattato di infarto, motivo per cui ci sarebbe stata negli-
genza nella diagnostica e nel trattamento della patologia in atto.
Il giudice avrebbe errato nel non ammettere una nuova CTU che gli avrebbe consentito di comprendere le valutazioni legali dedotte dalle parti.
Inoltre la perizia dei dottori e sarebbe entrate nel giudizio in vio- Per_3 Per_4
Part lazione del contraddittorio ed invero la e avrebbe depositato una copia non sottoscritta e non già un originale.
Hanno reiterato le istanze istruttorie (prova testi e CTU) non ammesse in primo grado.
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che la Corte ha già rigettato la richiesta di prove ritenendo la causa sufficientemente istruita.
Ciò detto, le censure contenute mosse dall'appellante non colgono nel segno,
omettendo di confrontarsi seriamente con la sentenza, che risulta immune da vizi.
Prima di tutto occorre affrontare le censure mosse dagli appellanti in ordine alla scelta del giudice di basare la decisione sulla perizia, dei dottori Persona_7
emessa nel giudizio penale, omettendo di valutare, ai fini della decisione, la peri-
zia di parte e del dottor , ovvero di disporre una nuova CTU. Per_2
Pima di tutto va rammentato che le perizie di parte sono da considerarsi mere al-
legazioni difensive, da non tenersi in debita considerazione ove superate ovvero contrastanti con perizie emesse da periti del giudice, come, per come si vedrà, è
avvenuto nella fattispecie.
Proc. n. 1069/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ciò detto, come chiarito dal Tribunale, la CTU penale, appartenente alle c.d.
prove atipiche può validamente essere utilizzata nel processo civile.
Il giudice correttamente, avendo a disposizione un estratto di detta consulenza,
Part allegata dalla con la costituzione in giudizio, ha rigettato la richiesta di CTU
avanzata dagli attori, in quanto già apparentemente esaustiva in ordine alle valu-
tazioni medico legali necessarie ai fini del giudizio, sì da chiedere alle parti la pro-
duzione della perizia integrale, produzione in copia effettuata successivamente
Part dalla con note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 19/05/2020.
Parte attrice non ha contestato la perizia o la sua non conformi- Persona_7
tà all'originale nelle sedi di difesa successiva al deposito sicché deve ritenersi vali-
damente acquisita al giudizio senza che davvero si riesca a ravvedere la paventata violazione del contraddittorio.
Si rammenta, solo per completezza che, del contenuto della perizia, gli attori era-
no certamente edotti avendo fatto parte del processo penale quali parti civili e nonostante ciò, essi in primo grado e sin anche in appello, non hanno mosso se-
rie censure tecniche specifiche avverso il contenuto della perizia, atte a smontar-
la.
Parte appellante sostiene che la contestazione alla perizia sia in- Persona_8
sita nel fatto che essi non l'abbiano prodotta volontariamente in giudizio, affi-
dandosi a quella del dottor e a quella del perito di parte, dottor Per_2 [...]
Per_ ; ma tale tortuoso ragionamento non regge perché una tale omissione, pe-
raltro valutabile nell'ambito della probità professionale, non è indice di una con-
testazione specifica.
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto correttamente di non disporre di una nuova
Proc. n. 1069/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. CTU ritenendo la perizia penale, come detto, convincente ed esaustiva anche ri-
spetto alle deduzioni e argomentazioni degli attori, avendo esaminato (per quel che consta dalla stessa) le argomentazioni del dottor , smontandone Per_2
tecnicamente le premesse e concludendo per una causa morte del tutto differente da quella allegata dagli attori.
Infatti i due consulenti tecnici d'ufficio, nominati dal P.M., dott. Persona_10
(specialista in medicina legale) e dott. (specialista in cardiolo- Persona_11
gia), dopo avere sviscerato gli esiti dello esame autoptico e la documentazione
Per_ sanitaria (ivi inclusi i tre precedenti ricoveri del sig. nel Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura di Galatina), specificavano “il quadro esposto non può configurarsi
in un infarto miocardico acuto, che poi ha causato l'aritmia maligna terminale … SI
… L'analisi accurata di tali elementi, valutata con criterio ex ante, porta alla conclusione che i
CP_ medici in servizio presso il P.S. del P.O. di NON avevano alcun elemento, clinico e
strumentale, per sospettare un'ischemia miocardica. E nemmeno per richiedere un completamen-
to dell'iter clinico mediante studio seriato degli enzimi cardio -specifici o mediante ecocardio-
gramma. Ciò premesso, è assai verosimile che i valori degli enzimi cardio specifici sarebbero ri-
sultati nella norma. Riteniamo infatti, alla luce dei dati clinici e anatomo-isto-patologici, che il
sig. non è deceduto per “aritmia maligna da infarto miocardico acuto". Anche Persona_1
perché non è stato dimostrato nessun tipo di aritmia maligna, né una fibrillazione ventricolare,
né una asistolia, né una dissociazione elettromeccanica, che sono le uniche tre aritmie terminali,
in caso di morte da arresto cardiaco. È riportato che il paziente è stato defibrillato due volte con
120 Joule ma nessuna giustificazione è stata data sul motivo della defibrillazione trans toraci-
ca. Si può ipotizzare che nelle convulse manovre rianimatorie si sia tentato comunque una defi-
brillazione “alla cieca” nella speranza di una risposta positiva, oppure che si sia utilizzato un
Proc. n. 1069/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. defibrillatore semiautomatico che avrebbe però segnalato il tipo di aritmia, non riportato nella
documentazione. Si deve aggiungere comunque qualche considerazione per completamento del
quadro clinico e biochimico del Il riscontro di elevati tassi enzimatici riportati Persona_1
nella documentazione clinica può rientrare nel quadro aspecifico di una sofferenza multi organo,
epatica, renale, cerebrale, ecc., molto frequente in un tossicodipendente, alcolista cronico …”.
Hanno concluso: “ è deceduto per arresto cardio-respiratorio per insufficienza Persona_1
respiratoria ingravescente da polmonite acuta a focolai confluenti con conseguente danno miocar-
dico ipossico-anossico, concausati dall'assunzione di metadone, cannabinoidi e benzodiazepine,
notoriamente responsabili di depressione respiratoria la quale, come riportato in letteratura me-
dica corrente, è considerata l'effetto collaterale più frequente. La depressione respiratoria, inoltre,
ben si accorda con il dato autopticoistologico di danno miocardico ipossico-anossico, cioè da scar-
sa o mancata ossigenazione delle cellule miocardiche. Non è da sottovalutare, inoltre, la presen-
za all'elettrocardiogramma di un blocco di branca destra, che può indicare un sovraccarico del
ventricolo destro da impegno della circolazione polmonare congestionata dai focolai infettivi.”.
I due periti hanno anche affrontato alcuni dubbi sull'operato dei sanitari ma subi-
to risolti. Infatti si legge nella perizia “Permane il dubbio che i medici del Pronto Soccorso
non abbiano corretto l'acidosi respiratoria, riscontrata all'emogas analisi ma nella pratica clini-
ca il quadro riportato non era facilmente correggibile mediante somministrazione di ossigeno, sia
perché il tasso di ossigeno era ottimale (101, superiore a 100), sia perché l'inalazione di ossige-
no puro avrebbe potuto aumentare il tasso di anidride carbonica nel sangue (già elevata 54,4
invece di 40) e peggiorare lo stato respiratorio. Resta il dubbio, inoltre, che i medici del Pronto
Soccorso non abbiano ben valutato il referto della TAC cranio del 25/11/2011 ove era scrit-
to, tra l'altro, “utile anche secondo giudizio clinico, rivalutazione specialistica ed eventuale nuo-
vo controllo strumentale previa valutazione anestesiologica”. In altre parole, anche secondo il
Proc. n. 1069/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. radiologo il quadro clinico orientava maggiormente verso una causa neurologica, data l'evidenza
del quadro clinico di un effetto farmacologico delle droghe assunte, soprattutto del metadone che
ha una emivita piuttosto lunga (da 12 a 150 ore) per l'accumulo nel fegato e per il frequente ri-
circolo entero-epatico”.
Hanno evidenziato che: “I sanitari che si sono avvicendati al Pronto Soccorso si sono orien-
tati chiaramente verso una osservazione clinica attenta fino a completa metabolizzazione delle
droghe e ad una risoluzione spontanea dello stato soporoso, come spesso avviene in tali casi nelle
prime 24 ore, non potendo sospettare l'infezione polmonare, che non aveva alcuna presentazione
clinica tipica o frequente (tosse, fatica, febbre, respiro corto, espettorato, dolore toracico). Nel ca-
so in questione, dunque, la patologia respiratoria si è manifestata con sintomi assenti o minimi,
tali da non determinare alcuna preoccupazione e manifestandosi infine nella forma più dram-
matica della morte improvvisa, con una insufficienza respiratoria acuta … In conclusione, rite-
niamo che la condotta dei medici che ebbero in cura il sig. presso il Pronto Soc- Persona_1
CP_ corso del P.O. VI ZI di è esente da censure e conforme agli standard di efficienza
attendibili in una unità operativa di medicina d'urgenza e pronto soccorso.”.
Alla luce di un esame peritale così articolato e complesso, nel quale nulla sembra essere stato lasciato al caso e che obbiettivamente ha superato con ampia moti-
vazione le conclusioni del primo perito, giungendo a sostenere con molta chia-
Per_ rezza che il è deceduto per arresto cardio-respiratorio per insufficienza respiratoria in-
gravescente da polmonite acuta a focolai confluenti con conseguente danno miocardico ipossico-
anossico, concausati dall'assunzione di metadone e non per infarto miocardico acuto e alla luce dell'assenza assoluta di valide ragioni tecnico scientifiche atte a smontarlo,
da allegarsi a cura degli appellanti, correttamente il Tribunale e di poi la Corte
hanno rigettato l'istanza di una nuova CTU.
Proc. n. 1069/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La perizia penale è corretta e assolutamente condivisibile e sulla Persona_6
stessa può basarsi la decisione.
Parte attrice ha allegato che il decesso è da ricondursi causalmente alla errata dia-
gnostica e al conseguente mancato trattamento adeguato per l'infarto del mio-
cardio.
Sulla base delle risultanze peritali de quibus, non risulta prova (della quale era one-
rata parte attrice) che la scelta diagnostica dei sanitari sia in correlazione causale con l'evento morte, che come ampiamente precisato dai periti è da ricondursi a fattori diversi non facilmente prevedibili.
In sostanza non poteva esigersi dai sanitari un comportamento diverso essendo risultato, nella fattispecie sulla base delle circostanze, delle risultanze nonché del-
le evidenze, del tutto appropriato.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti in solido al paga-
mento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellati, in solido al pagamento, in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi €
11.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
Proc. n. 1069/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1069/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1069 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) e (c.f. ), in proprio e nella
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Pedone, Persona_1
come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vinci, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 1069/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi (moglie e figli) di , hanno convenuto in giudizio, Persona_1
innanzi il Tribunale di Lecce, l' , per ivi sentirne Controparte_2
accertare la responsabilità contrattuale risarcitoria ex artt. 1218 e 1228 CC e per l'effetto,
sentirla condannare a risarcire dei danni non patrimoniali e patrimoniali.
Hanno dedotto che il decesso del loro congiunto è stato causato dalla negligenza dei medici del ps dell'ospedale VI ZI, sia nella fase diagnostica che terapeu-
tica, durante la permanenza protrattasi per 10 ore.
Più in particolare, dopo la morte del , era stata disposta dalla pro- Persona_1
cura della Repubblica di Lecce esame autoptico, il cui risultato era stato raccolto dalla relazione di perizia legale a firma del dottor , dalla cui let- Persona_2
tura emergeva che l'evento morte verificatosi era dovuto ad “aritmia maligna insor-
ta in corso di infarto del miocardio in soggetto coronarosclorosibivasale” che, secondo la pro-
spettazione degli attori, era ascrivibile alle gravi inadempienze del personale sani-
tario in servizio nelle oltre nove ore di degenza del presso il ps del Persona_1
VI ZI.
Si è costituita l' , contestando la domanda. Controparte_2
La causa istruita a mezzo produzione documentale è stata decisa con sentenza n.
2889/2021 pubblicata in data 26/10/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda difetto di prova condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Proc. n. 1069/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Avverso la sentenza, notificata in data 29/10/2021, gli odierni appellanti, hanno proposto gravame, con atto di citazione del 26/11/2021, chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo parte appellante lamenta che la sentenza sarebbe “viziata con ri-
ferimento alla motivazione con cui l'Ill.mo Giudicante ha giustificato la propria decisione, non-
ché è ingiusta ed illegittima avendo gravemente leso il diritto di difesa e il diritto al contradditto-
rio degli odierni deducenti” per “errata ricostruzione dei fatti e leggi violate”.
In particolare il Tribunale avrebbe ingiustamente:
1. rigettato, con l'ordinanza del 02/10/2018, la richiesta di CTU ancor prima di acquisire la relazione di perizia eseguita in sede penale dai periti del PM
dottori e - l'ordinanza conterrebbe i seguenti errori di valu- Per_3 Per_4
tazione: a) l'aver ritenuto che la perizia del dottor (ctp) fosse stata Per_5
già esaminata dai periti del PM ancor prima di acquisire la perizia integrale
Part degli stessi, prodotta dalla in data successiva (19/05/2020); b) l'aver ri-
tenuto non contestata detta perizia - infatti era stata contestata e tanto si evincerebbe dal fatto che la domanda introduttiva si basa sulla perizia di par-
te e del medico legale dottor;
c) l'avere aderito acriticamente alla Per_2
perizia dei periti del PM senza valutare anche le altre prove acquisite (altra perizia penale e critiche degli attori);
Proc. n. 1069/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
2. valutato in modo errato la stessa perizia dei dottori dalla Persona_6
quale emergerebbe ancora qualche elemento valutabile a favore dell'alta probabilità che si sia trattato di infarto, motivo per cui ci sarebbe stata negli-
genza nella diagnostica e nel trattamento della patologia in atto.
Il giudice avrebbe errato nel non ammettere una nuova CTU che gli avrebbe consentito di comprendere le valutazioni legali dedotte dalle parti.
Inoltre la perizia dei dottori e sarebbe entrate nel giudizio in vio- Per_3 Per_4
Part lazione del contraddittorio ed invero la e avrebbe depositato una copia non sottoscritta e non già un originale.
Hanno reiterato le istanze istruttorie (prova testi e CTU) non ammesse in primo grado.
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che la Corte ha già rigettato la richiesta di prove ritenendo la causa sufficientemente istruita.
Ciò detto, le censure contenute mosse dall'appellante non colgono nel segno,
omettendo di confrontarsi seriamente con la sentenza, che risulta immune da vizi.
Prima di tutto occorre affrontare le censure mosse dagli appellanti in ordine alla scelta del giudice di basare la decisione sulla perizia, dei dottori Persona_7
emessa nel giudizio penale, omettendo di valutare, ai fini della decisione, la peri-
zia di parte e del dottor , ovvero di disporre una nuova CTU. Per_2
Pima di tutto va rammentato che le perizie di parte sono da considerarsi mere al-
legazioni difensive, da non tenersi in debita considerazione ove superate ovvero contrastanti con perizie emesse da periti del giudice, come, per come si vedrà, è
avvenuto nella fattispecie.
Proc. n. 1069/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ciò detto, come chiarito dal Tribunale, la CTU penale, appartenente alle c.d.
prove atipiche può validamente essere utilizzata nel processo civile.
Il giudice correttamente, avendo a disposizione un estratto di detta consulenza,
Part allegata dalla con la costituzione in giudizio, ha rigettato la richiesta di CTU
avanzata dagli attori, in quanto già apparentemente esaustiva in ordine alle valu-
tazioni medico legali necessarie ai fini del giudizio, sì da chiedere alle parti la pro-
duzione della perizia integrale, produzione in copia effettuata successivamente
Part dalla con note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 19/05/2020.
Parte attrice non ha contestato la perizia o la sua non conformi- Persona_7
tà all'originale nelle sedi di difesa successiva al deposito sicché deve ritenersi vali-
damente acquisita al giudizio senza che davvero si riesca a ravvedere la paventata violazione del contraddittorio.
Si rammenta, solo per completezza che, del contenuto della perizia, gli attori era-
no certamente edotti avendo fatto parte del processo penale quali parti civili e nonostante ciò, essi in primo grado e sin anche in appello, non hanno mosso se-
rie censure tecniche specifiche avverso il contenuto della perizia, atte a smontar-
la.
Parte appellante sostiene che la contestazione alla perizia sia in- Persona_8
sita nel fatto che essi non l'abbiano prodotta volontariamente in giudizio, affi-
dandosi a quella del dottor e a quella del perito di parte, dottor Per_2 [...]
Per_ ; ma tale tortuoso ragionamento non regge perché una tale omissione, pe-
raltro valutabile nell'ambito della probità professionale, non è indice di una con-
testazione specifica.
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto correttamente di non disporre di una nuova
Proc. n. 1069/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. CTU ritenendo la perizia penale, come detto, convincente ed esaustiva anche ri-
spetto alle deduzioni e argomentazioni degli attori, avendo esaminato (per quel che consta dalla stessa) le argomentazioni del dottor , smontandone Per_2
tecnicamente le premesse e concludendo per una causa morte del tutto differente da quella allegata dagli attori.
Infatti i due consulenti tecnici d'ufficio, nominati dal P.M., dott. Persona_10
(specialista in medicina legale) e dott. (specialista in cardiolo- Persona_11
gia), dopo avere sviscerato gli esiti dello esame autoptico e la documentazione
Per_ sanitaria (ivi inclusi i tre precedenti ricoveri del sig. nel Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura di Galatina), specificavano “il quadro esposto non può configurarsi
in un infarto miocardico acuto, che poi ha causato l'aritmia maligna terminale … SI
… L'analisi accurata di tali elementi, valutata con criterio ex ante, porta alla conclusione che i
CP_ medici in servizio presso il P.S. del P.O. di NON avevano alcun elemento, clinico e
strumentale, per sospettare un'ischemia miocardica. E nemmeno per richiedere un completamen-
to dell'iter clinico mediante studio seriato degli enzimi cardio -specifici o mediante ecocardio-
gramma. Ciò premesso, è assai verosimile che i valori degli enzimi cardio specifici sarebbero ri-
sultati nella norma. Riteniamo infatti, alla luce dei dati clinici e anatomo-isto-patologici, che il
sig. non è deceduto per “aritmia maligna da infarto miocardico acuto". Anche Persona_1
perché non è stato dimostrato nessun tipo di aritmia maligna, né una fibrillazione ventricolare,
né una asistolia, né una dissociazione elettromeccanica, che sono le uniche tre aritmie terminali,
in caso di morte da arresto cardiaco. È riportato che il paziente è stato defibrillato due volte con
120 Joule ma nessuna giustificazione è stata data sul motivo della defibrillazione trans toraci-
ca. Si può ipotizzare che nelle convulse manovre rianimatorie si sia tentato comunque una defi-
brillazione “alla cieca” nella speranza di una risposta positiva, oppure che si sia utilizzato un
Proc. n. 1069/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. defibrillatore semiautomatico che avrebbe però segnalato il tipo di aritmia, non riportato nella
documentazione. Si deve aggiungere comunque qualche considerazione per completamento del
quadro clinico e biochimico del Il riscontro di elevati tassi enzimatici riportati Persona_1
nella documentazione clinica può rientrare nel quadro aspecifico di una sofferenza multi organo,
epatica, renale, cerebrale, ecc., molto frequente in un tossicodipendente, alcolista cronico …”.
Hanno concluso: “ è deceduto per arresto cardio-respiratorio per insufficienza Persona_1
respiratoria ingravescente da polmonite acuta a focolai confluenti con conseguente danno miocar-
dico ipossico-anossico, concausati dall'assunzione di metadone, cannabinoidi e benzodiazepine,
notoriamente responsabili di depressione respiratoria la quale, come riportato in letteratura me-
dica corrente, è considerata l'effetto collaterale più frequente. La depressione respiratoria, inoltre,
ben si accorda con il dato autopticoistologico di danno miocardico ipossico-anossico, cioè da scar-
sa o mancata ossigenazione delle cellule miocardiche. Non è da sottovalutare, inoltre, la presen-
za all'elettrocardiogramma di un blocco di branca destra, che può indicare un sovraccarico del
ventricolo destro da impegno della circolazione polmonare congestionata dai focolai infettivi.”.
I due periti hanno anche affrontato alcuni dubbi sull'operato dei sanitari ma subi-
to risolti. Infatti si legge nella perizia “Permane il dubbio che i medici del Pronto Soccorso
non abbiano corretto l'acidosi respiratoria, riscontrata all'emogas analisi ma nella pratica clini-
ca il quadro riportato non era facilmente correggibile mediante somministrazione di ossigeno, sia
perché il tasso di ossigeno era ottimale (101, superiore a 100), sia perché l'inalazione di ossige-
no puro avrebbe potuto aumentare il tasso di anidride carbonica nel sangue (già elevata 54,4
invece di 40) e peggiorare lo stato respiratorio. Resta il dubbio, inoltre, che i medici del Pronto
Soccorso non abbiano ben valutato il referto della TAC cranio del 25/11/2011 ove era scrit-
to, tra l'altro, “utile anche secondo giudizio clinico, rivalutazione specialistica ed eventuale nuo-
vo controllo strumentale previa valutazione anestesiologica”. In altre parole, anche secondo il
Proc. n. 1069/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. radiologo il quadro clinico orientava maggiormente verso una causa neurologica, data l'evidenza
del quadro clinico di un effetto farmacologico delle droghe assunte, soprattutto del metadone che
ha una emivita piuttosto lunga (da 12 a 150 ore) per l'accumulo nel fegato e per il frequente ri-
circolo entero-epatico”.
Hanno evidenziato che: “I sanitari che si sono avvicendati al Pronto Soccorso si sono orien-
tati chiaramente verso una osservazione clinica attenta fino a completa metabolizzazione delle
droghe e ad una risoluzione spontanea dello stato soporoso, come spesso avviene in tali casi nelle
prime 24 ore, non potendo sospettare l'infezione polmonare, che non aveva alcuna presentazione
clinica tipica o frequente (tosse, fatica, febbre, respiro corto, espettorato, dolore toracico). Nel ca-
so in questione, dunque, la patologia respiratoria si è manifestata con sintomi assenti o minimi,
tali da non determinare alcuna preoccupazione e manifestandosi infine nella forma più dram-
matica della morte improvvisa, con una insufficienza respiratoria acuta … In conclusione, rite-
niamo che la condotta dei medici che ebbero in cura il sig. presso il Pronto Soc- Persona_1
CP_ corso del P.O. VI ZI di è esente da censure e conforme agli standard di efficienza
attendibili in una unità operativa di medicina d'urgenza e pronto soccorso.”.
Alla luce di un esame peritale così articolato e complesso, nel quale nulla sembra essere stato lasciato al caso e che obbiettivamente ha superato con ampia moti-
vazione le conclusioni del primo perito, giungendo a sostenere con molta chia-
Per_ rezza che il è deceduto per arresto cardio-respiratorio per insufficienza respiratoria in-
gravescente da polmonite acuta a focolai confluenti con conseguente danno miocardico ipossico-
anossico, concausati dall'assunzione di metadone e non per infarto miocardico acuto e alla luce dell'assenza assoluta di valide ragioni tecnico scientifiche atte a smontarlo,
da allegarsi a cura degli appellanti, correttamente il Tribunale e di poi la Corte
hanno rigettato l'istanza di una nuova CTU.
Proc. n. 1069/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La perizia penale è corretta e assolutamente condivisibile e sulla Persona_6
stessa può basarsi la decisione.
Parte attrice ha allegato che il decesso è da ricondursi causalmente alla errata dia-
gnostica e al conseguente mancato trattamento adeguato per l'infarto del mio-
cardio.
Sulla base delle risultanze peritali de quibus, non risulta prova (della quale era one-
rata parte attrice) che la scelta diagnostica dei sanitari sia in correlazione causale con l'evento morte, che come ampiamente precisato dai periti è da ricondursi a fattori diversi non facilmente prevedibili.
In sostanza non poteva esigersi dai sanitari un comportamento diverso essendo risultato, nella fattispecie sulla base delle circostanze, delle risultanze nonché del-
le evidenze, del tutto appropriato.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti in solido al paga-
mento in favore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellati, in solido al pagamento, in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi €
11.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
Proc. n. 1069/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1069/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.