TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza dell'11.6.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 4545, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso dall'Avv. Mattia Ponzani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) da Parte_1 CP_1
novembre 1990, aveva lavorato presso varie ditte con mansione di pavimentista e muratore/manovale edile;
2) l'attività svolta per almeno otto ore al giorno prevedeva la messa in posa di blocchi in calcestruzzo di vario tipo e peso (da 15 Kg a 30 Kg), forati di diverse dimensioni
1 (da 5 Kg a 15 Kg), soglie di marmo molto più pesanti dei precedenti o mattoni e mattoncini vari utilizzati per rivestimenti;
3) il ricorrente doveva anche utilizzare diversi strumenti, quali cazzuole di diverso tipo, badile, martello, mazze di diverso peso (da 1 Kg a 5 Kg), carriole, demolitore, impastatore, trapano o smerigliatrice;
4) nell'esercizio delle sue mansioni, era sottoposto a movimentazione manuale di carichi, impegno di forza, posture incongrue, nonché vibrazioni;
5)
l'attività svolta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una “spondilodiscoartrosi lombare con due protrusioni ad ampio raggio che comprimono le strutture neuromeningee ed una ernia discale”, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, CP_1
chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% e il 9%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore aveva svolto lavori sia di pavimentista sia di muratore e che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva movimentato materiali anche molto pesanti, aveva utilizzato strumenti quali frullini, badili e macchinette per le mattonelle ed era stato sottoposto a posture incongrue.
Anche il CTU ha affermato che “l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni dallo stesso non in maniera occasionale ma in maniera continuativa per tutto l'orario di lavoro, con la mansione di pavimentatore e contemporaneamente di muratore/manuale edile, comportava un rischio idoneo, una azione esagerata e continuativa afferente alla colonna lombosacrale con flessioni continue, impegno di forza, spostamento di pesi variabili ma sempre presenti, traino e spinta, posture incongrue anche prolungate, uso di attrezzi anche vibranti.”
In ragione delle attente valutazioni effettuate, ed in disaccordo con l'esito della visita collegiale effettuata in sede amministrativa, il CTU ha quindi concluso che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha determinato l'insorgenza a carico dello stesso della malattia professionale della
2 spondilo disco artrosi della colonna lombo sacrale, ernia discale paramediana e protrusioni discali multiple (L2-S1), con un danno biologico nella misura del 6%. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nelle voci 213 e 169 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/3, tenuto conto del danno biologico lamentato e danno accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' CP_1
soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali della spondilo disco artrosi della colonna lombo sacrale, ernia discale paramediana e protrusioni discali multiple (L2-S1), il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 11/06/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
3