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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2024 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
nato a [...], il [...], residente in [...]
Terranova, n.12, cod. fisc. ed elettivamente domiciliato in Vittoria, via G. C.F._1
Matteotti, n.140, presso lo studio dell'Avv. Rossana Caudullo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...], residente in [...] CP_1 cod. fisc;
C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
24.09.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto in Ragusa in data 14.02.1987, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Ragusa al n. 4, parte I, anno 1987 con la sig.ra dalla cui unione sono nati tre figli, tutti CP_1 maggiorenni ed autosufficienti;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusto decreto di omologazione n. cronol.
10563/2018 del 24/05/2018, reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, riconoscendo in capo alla moglie resistente il diritto a percepire un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili così come stabilito già in sede di separazione relativamente all'assegno di mantenimento;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 23 maggio 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
Considerato:
che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 10563/2018 del 24/05/2018 reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dal comportamento processuale mantenuto dalla parte resistente, rimasta contumace benché regolarmente citata, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che mentre va confermato, per il pregresso, e sino alla data di pronuncia del presente provvedimento, circa la debenza dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla in CP_1 capo al marito, nella misura di euro 300,00 mensili - stante che sempre di assegno di mantenimento si tratta, giacché lo status di divorziato si acquista soltanto con il passaggio in giudicato della relativa sentenza – nulla, di contro (a prescindere dalle argomentazioni dedotte dal ricorrente sul punto) invece va disposto in merito alla configurabilità o meno di un assegno di divorzio in favore della resistente, in difetto di una domanda specifica sul punto di controparte, rimasta contumace.
In sede di separazione e divorzio l'assegno divorzile è un diritto disponibile (nel senso che il giudice non lo può attribuire se non viene richiesto, né in misura maggiore di quello richiesto). (Cass. civile sez. I, ordinanza del 07.11.2022, n. 32643);
La sostanziale disponibilità dei diritti patrimoniali post-coniugali (chiaramente ribadita da Cass. civ.
Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287) è confermata dalla loro possibile ampia negozialità. che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e in Ragusa Parte_1 CP_1 in data 14.02.1987, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Ragusa al n. 4, parte I, anno
1987;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
27.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2024 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
nato a [...], il [...], residente in [...]
Terranova, n.12, cod. fisc. ed elettivamente domiciliato in Vittoria, via G. C.F._1
Matteotti, n.140, presso lo studio dell'Avv. Rossana Caudullo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...], residente in [...] CP_1 cod. fisc;
C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
24.09.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto in Ragusa in data 14.02.1987, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Ragusa al n. 4, parte I, anno 1987 con la sig.ra dalla cui unione sono nati tre figli, tutti CP_1 maggiorenni ed autosufficienti;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusto decreto di omologazione n. cronol.
10563/2018 del 24/05/2018, reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, riconoscendo in capo alla moglie resistente il diritto a percepire un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili così come stabilito già in sede di separazione relativamente all'assegno di mantenimento;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 23 maggio 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
Considerato:
che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 10563/2018 del 24/05/2018 reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dal comportamento processuale mantenuto dalla parte resistente, rimasta contumace benché regolarmente citata, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che mentre va confermato, per il pregresso, e sino alla data di pronuncia del presente provvedimento, circa la debenza dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla in CP_1 capo al marito, nella misura di euro 300,00 mensili - stante che sempre di assegno di mantenimento si tratta, giacché lo status di divorziato si acquista soltanto con il passaggio in giudicato della relativa sentenza – nulla, di contro (a prescindere dalle argomentazioni dedotte dal ricorrente sul punto) invece va disposto in merito alla configurabilità o meno di un assegno di divorzio in favore della resistente, in difetto di una domanda specifica sul punto di controparte, rimasta contumace.
In sede di separazione e divorzio l'assegno divorzile è un diritto disponibile (nel senso che il giudice non lo può attribuire se non viene richiesto, né in misura maggiore di quello richiesto). (Cass. civile sez. I, ordinanza del 07.11.2022, n. 32643);
La sostanziale disponibilità dei diritti patrimoniali post-coniugali (chiaramente ribadita da Cass. civ.
Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287) è confermata dalla loro possibile ampia negozialità. che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e in Ragusa Parte_1 CP_1 in data 14.02.1987, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Ragusa al n. 4, parte I, anno
1987;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
27.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti