Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/06/2023, n. 10234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10234 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 10234/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2023, proposto da Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Maria Arlini, Laura Cefalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Cefalo in OM, via G. Nicotera 29;
contro
OM AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità e il conseguente annullamento del silenzio in ordine alla istanza di ENI s.p.a. prot. n. 859 del 18/8/2022 (prot. ricezione OM AL n. QH/2022/0051195 del 23/8/2022), nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di provvedimento espresso,
nonché, ove occorra, per l'annullamento degli atti di cui
- alla nota di OM AL Direzione SUAP Sportello Carburanti prot. n. QH/2022/0082006 del 13/12/2022;
- alla nota del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di OM AL prot. n. 72896 del 14/10/2022;
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da OM AL sulla domanda, (ri)presentata in data 18.08.2022 alla competente Direzione SUAP Sportello Carburanti di OM AL, finalizzata alla verifica di idoneità per la viabilità in relazione a uno dei due impianti Eni situati in Piazzale Righi (nello specifico, quello sul lato destro, punto vendita ENI 57156).
2. Da quanto esposto e versato in atti si evince che
- l’istanza è stata originariamente presentata il 16.03.2011 e in parte istruita con parere favorevole, salve prescrizioni;
- successivamente, la Giunta Capitolina ha approvato il progetto per la realizzazione di una corsia preferenziale su Viale Marconi, che ha portato alla revoca dei titoli abilitativi della ricorrente (impugnata in distinto giudizio);
- in data 27.06.2019, la ricorrente ha quindi formulato una proposta progettuale di modifica e adeguamento dell’impianto al fine di renderlo compatibile con la programmata opera pubblica;
- il progetto ha ricevuto il parere favorevole del Dipartimento Mobilità e Trasporti e della Polizia Locale, risultando mancanti i soli pareri di OM Servizi per la Mobilità s.r.l., del Dipartimento Patrimonio e del Dipartimento Sviluppo e Manutenzione Urbana di OM AL;
- in data 13.05.2022 è stata però annullata in autotutela la procedura di gara per la realizzazione della corsia preferenziale (con ordinanza del Consiglio di Stato n. 4846/2019 già era stata sospesa la Delibera di Giunta Capitolina che aveva previsto l’opera);
- pertanto, stante la mancata realizzazione dell’opera pubblica, in data 18.08.2022 la ricorrente ha formulato istanza per il riesame dell’iter autorizzativo non concluso;
- a seguito di tale istanza, tuttavia, OM AL non ha adottato un provvedimento definitivo espresso;
- l’Amministrazione si è infatti limitata a trasmettere la nota in epigrafe della Direzione SUAP Sportello Carburanti, datata 13.12.2022, con cui la Direzione stessa ha comunicato che – in vista di questioni sorte in merito alla regolarizzazione della concessione in favore di Eni – sarebbe “ impossibilitata alla chiusura della verifica e/o all’adozione di ulteriori provvedimenti in considerazione del fatto che la disponibilità dell’area risulta essere requisito indispensabile ai sensi della vigente normativa ” e ha quindi chiesto al competente Dipartimento Patrimonio “ di essere informati della chiusura del procedimento di competenza inerente il rinnovo della concessione delle aree in favore di Eni s.p.a., necessario al fine dell’adozione dei successivi provvedimenti ” da parte della medesima Direzione SUAP Sportello Carburanti.
3. La ricorrente si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità del silenzio inadempimento e di annullare, all’occorrenza, in via logicamente subordinata, la nota predetta; al riguardo la ricorrente ha lamentato, in sostanza, la violazione delle norme procedimentali della legge 241/1990 in relazione al principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché contraddittorietà ed illogicità, anche con riguardo alle previsioni degli articoli 1 e 3 del D. Lgs. 32 del 11/2/1998 s.m.i., tenuto conto dei pareri positivi già ricevuti e della genericità della nota impugnata (comunque di natura meramente interlocutoria).
4. OM AL si è costituita in data 29.03.2023 e con memoria del 23.04.2023 ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendo che OM AL si sarebbe già pronunciata sull’istanza, avendo comunicato l’incompatibilità urbanistica degli impianti di distribuzione carburanti e l’impossibilità della sottostante concessione, in quanto insistenti su area destinata da sede stradale a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale.
Inoltre l’Amministrazione – per il tramite del deposito di una relazione dell’ufficio, che tuttavia nell’oggetto appare essere riferita all’impianto posto sul lato sinistro del Piazzale Righi – ha dedotto che la Società avrebbe definito a suo tempo (nello specifico il 6.12.2017) il procedimento attraverso l’autocollaudo ai sensi del D.P.R. 160/2010, art. 10, comma 1, lett. A e B.
5. La ricorrente ha replicato eccependo la tardività della memoria.
6. Alla udienza in camera di consiglio del 9.05.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è ammissibile e fondato e merita, pertanto, di essere accolto; ciò peraltro consente al Collegio di prescindere dall’esame della eccezione di tardività della memoria e dei documenti depositati da OM AL (fermo restando, comunque, che la complessità della vicenda per come delineata e documentata dalla stessa ricorrente avrebbe, in ogni caso, imposto al Collegio la acquisizione di elementi istruttori ai fini del decidere).
7.1. Ciò chiarito, sotto il profilo in rito il Collegio non può che rilevare che le nuove circostanze fattuali relative alla previsione di un’opera pubblica avente ad oggetto una corsia preferenziale potenzialmente interferente con l’idoneità dell’impianto (al punto che l’Amministrazione ha inizialmente revocato i titoli abilitativi della ricorrente proprio in vista di tale opera), alle nuove soluzioni progettuali conseguentemente proposte dalla ricorrente e al procedimento all’uopo avviato dal compente Ufficio, nonché, infine, alla mancata realizzazione dell’opera pubblica stessa inducono a ritenere superata l’ipotesi di una già intervenuta definizione dell’iter procedimentale in relazione ad una diversa e pregressa situazione fattuale.
D’altro canto, la linea difensiva esposta dall’Amministrazione è contraddetta dalla documentazione versata in atti, relativa alle attività procedimentali svolte dalla competente Direzione SUAP Sportello Carburanti successivamente alle nuove circostanze fattuali di cui si è ora detto e a prescindere dalle problematiche emerse con riguardo al profilo concessorio.
7.2. Nella stessa ottica, il Collegio rileva che il procedimento di interesse della ricorrente (relativo alla verifica di idoneità ai sensi del D.Lgs. 32/1998, secondo cui “ L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni ”) risulta pendente per tabulas , avendo la nota sopra trascritta della predetta Direzione SUAP Sportello Carburanti (qui tuzioristicamente impugnata) natura palesemente, oltre che testualmente, interlocutoria (“… Si chiede al Dipartimento Patrimonio che legge per conoscenza di essere informati della chiusura del procedimento di competenza inerente il rinnovo della concessione delle aree in favore di Eni s.p.a., necessario al fine dell’adozione dei successivi provvedimenti della scrivente Direzione ”).
A nulla rileva, quindi, la circostanza per cui un altro Dipartimento della stessa Amministrazione abbia evidenziato la problematica relativa alla regolarizzazione del titolo concessorio, dovendo le strutture interne all’occorrenza coordinarsi – nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e, dunque, anche nel rispetto dei termini procedimentali – laddove sia necessario adottare un provvedimento complesso che imponga l’esame di profili diversi, così da consentire al privato interessato di interloquire efficacemente con l’Amministrazione in relazione alla pratica di suo interesse, unitariamente considerata; ovvero dovendo le medesime strutture, nel caso di obiettiva impossibilità di coordinamento, provvedere sulle istanze per quanto di propria competenza, se del caso con salvezza dei profili diversi.
8. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, nella misura in cui mira a ottenere la conclusione del procedimento oggetto della istanza della ricorrente attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, così da apprestare la dovuta garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche (cfr. T.A.R. OM, (Lazio) sez. I, 07/05/2020, n.4806).
Vanno pertanto dichiarati l’illegittimità del silenzio serbato da OM AL sull’istanza presentata e l’obbligo della medesima Amministrazione di provvedere in ordine alla stessa, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla data in cui la presente decisione, a cura della parte ricorrente, verrà notificata – anche tramite PEC – all’ufficio competente ad adottare il provvedimento invocato dalla parte.
In caso di persistente inottemperanza, il Collegio, su istanza di parte da presentarsi nelle forme prescritte dal Codice di rito, provvederà a nominare un Commissario ad acta le cui competenze, connesse all’incarico da conferire, andranno a gravare sul bilancio della soccombente.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento tenuto da OM AL in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente Prot. n. 859 del 18/8/2022 (prot. ricezione OM AL n. QH/2022/0051195 del 23/8/2022), indicata in epigrafe;
2) condanna OM AL a provvedere sulla predetta istanza, nei termini indicati in parte motiva;
3) onera parte ricorrente alla notificazione della presente sentenza secondo le modalità specificate in parte motiva;
4) condanna OM AL al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO