Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1771/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell' avv. IANNE ROBERTO e con elezione di domicilio in VIA
VITRUVIO 3 FANO presso avv. IANNE ROBERTO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. BORGOGELLI CP_2 P.IVA_2
DAVIDE e con elezione di domicilio in VIA S. FRANCESCO NR. 52 PESARO, presso e nello studio dell'avv. BORGOGELLI DAVIDE;
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, che la vendita oggetto della fattura n. 26/2023 è avvenuta nel periodo sospetto di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare inefficace la vendita effettuata dei beni elencati nella sopra citata pagina 1 di 6
loro controvalore;
- In via subordinata, accertare, per i motivi di cui in premessa, che la vendita oggetto della fattura n. 26/2023 è avvenuta ad un prezzo inferiore al valore di mercato dei beni, e per l'effetto condannare l' al versamento della somma di € 29.241,78. Controparte_2
Con vittoria di spese, Iva e C.p.a.
Parte convenuta:
Voglia l'adito Tribunale di Pesaro rigettare, con ogni più opportuna declaratoria in rito
e/o merito, le avversarie domande di causa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Motivi della decisione
Il curatore della liquidazione giudiziale 4/2024 deduceva che il CP_1
31.1.2024 era stata dichiarata la liquidazione giudiziale di il curatore CP_1
procedeva alla costituzione del comitato dei creditori;
dall'esame della documentazione emergeva che come da fattura dell'1.5.23 Adria srl aveva ceduto a le CP_2
attrezzature utilizzate per la sua attività alla somma di 43.862,66 euro ,anziché di
73.104,44 euro, con applicazione espressa di uno sconto, ingiustificato, di 29.241, 78 euro. Il curatore chiedeva quindi far dichiarare la inefficacia della vendita ex art. 166 co.
1 lett. A) CCI . Sono revocati, recita l'articolo, gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui
pagina 2 di 6 è stato dato o promesso se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore. In sede stragiudiziale la convenuta contestava l'assunto e offriva a titolo conciliativo 6.000 euro. Ricorreva anche il presupposto soggettivo di cui all'art. 67 L.Fall perchè l'atto di vendita era stato posto in essere nel periodo di osservazione indicato dalla norma. Si chiedeva quindi di dichiarare inefficace la vendita dei beni con condanna alla restituzione degli stessi o al pagamento del loro controvalore.
Rimaneva contumace il convenuto sino all'11.2.25 quando si costituiva eccependo che l'autorizzazione del Giudice delegato all'azione presente (doc. 1 attoreo) era stata data previa approvazione del comitato dei creditori, non presente in atti. Nel merito rilevava come l'attrice non avesse assolto all'onere, incombente sulla stessa, di comprovare il disequilibrio delle attribuzioni patrimoniali (esponendone il relativo valore rispetto al prezzo di cessione), squilibrio non avallato dalla mera produzione della fattura nr.
26/23, reperto irrilevante a fronte delle contestazioni sollevate.
All'udienza si concedeva termine ex art. 182 cpc per depositare il parere del comitato dei creditori, pur contestando l'attore la necessità del deposito stesso e rilevando che valeva il principio del silenzio- assenso.
Parte attrice depositava (docc. 10 e 11) documenti da cui risultava la richiesta di parere al comitato dei creditori. Contestava la possibilità del convenuto di depositare documentazione essendosi tardivamente costituito.
La causa veniva trattenuta in decisione il 4.6.25 con concessione dei termini ex art. 281 quinquies cpc.
Preliminarmente va ritenuta rinunciata ogni eccezione del convenuto relativa al parere del comitato dei creditori, non riproposta negli scritti conclusivi.
pagina 3 di 6 In rito si rileva poi che parte convenuta si è costituita l'11.2.25 ovvero 8 giorni prima della prima udienza (del 19.2.25) e quindi non nei 70 giorni prima dell'udienza e neppure nei termini di cui all'art. 171 ter cpc e quindi non possono essere utilizzati i documenti allegati alla costituzione.
Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (Cass.
Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018).
Nel merito, la domanda va respinta perchè deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova dello squilibrio sostanziale tra le prestazioni;
in altre parole non ha provato il valore che la merce ceduta aveva alla data della fattura 26/2023 e che lo sconto fosse ingiustificato. In sostanza vero è che è stato applicato un notevole sconto :
Tuttavia se non si fornisce un principio di prova atto a dimostrare il valore alla data dell'1.5.23 dei beni ceduti, non è possibile per questo Giudice cogliere che lo sconto sia stato ingiustificato. Parte attrice era gravata dall'onere di fornire elementi da cui inferire che lo sconto era indebito.
Né poteva ricorrersi a una ctu -peraltro non sollecitata- perchè avente altrimenti natura esplorativa. Inoltre l'attore non ha insistito nella richiesta di prova per testi articolata nella mem. ex art. 171 ter n. 2 cpc chiedendo il rinvio per la decisione.
pagina 4 di 6 Si cita la giurisprudenza sul punto: (Cass. Ordinanza n. 8635 del 09/04/2018 ) In tema di revocatoria fallimentare, promossa per far valere l'affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione intercorsa tra le parti,
l'onere della prova incombe sulla parte che ha proposto l'azione revocatoria, ed ha per oggetto anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un'eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese.
In tema di revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso posti in essere nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, l'onere di provare la notevole sproporzione tra le prestazioni, che legittima la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 della legge fallimentare, incombe sulla curatela, la quale è pertanto tenuta a fornire, in riferimento agli atti di alienazione, elementi idonei a dimostrare che il prezzo pattuito era notevolmente inferiore al valore reale del bene;
all'inadempimento di detto onere non può sopperirsi attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, costituendo uno strumento di controllo tecnico di elementi già acquisiti al processo e non altrimenti accertabili, non consente di alterare il regime probatorio del giudizio civile, con la conseguenza che, qualora dalla relazione del consulente non emergano elementi di fatto sufficienti per la determinazione del valore reale del bene, deve ritenersi giustificato il rifiuto del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini, che in detto contesto verrebbero ad assumere una funzione meramente esplorativa e suppletiva (Cass.
Sentenza n. 10117 del 02/05/2006) .
Le spese di lite si compensano attesa la natura della causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge la domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Cosi' deciso in data 09/06/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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