TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 713 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 06/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. BONTEMPI in sostituzione dell'avv. CIOCI PAMELA il quale chiede la decisione riportandosi al suo ricorso e per l'avv. GIAMMARCO MARINO CP_1 in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. CIOCI PAMELA ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVV. ULDERICO CP_1 P.IVA_1
PERSICHETTI L'AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della pensione ordinaria o dell'assegno di inabilità ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 222/84, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Orbene, nella specie, il c.t.u., dott. ha concluso il suo giudizio Persona_1
ritenendo che “sulla base delle risultanze dell'esame clinico e dalla analisi della documentazione sanitaria, che il/la Sig. sia da considerare soggetto Parte_1
la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo persistente, a causa delle sue infermità, a meno di un terzo ( assegno ordinario di invalidità L. 222/1984). A far data dal mese delle operazioni peritali Gennaio 2025.
Proposta di revisione a 18 mesi mesi”.
Il giudizio così espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi disposta dal precedente consulente, al quadro patologico riscontrato sulla scorta della documentazione medica esaminata.
Il ricorso va, quindi, accolto con il riconoscimento in capo al ricorrente di una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Le spese di lite relative, attesa la decorrenza del requisito sanitario da data successiva al ricorso in opposizione possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: - accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente e per l'effetto dichiara che il ricorrente medesimo presenta una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini dl mese di aprile 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese delle due fasi del giudizio;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 6 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza