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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2704/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Primavera Parte_1 Controparte_1
Cecchini
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE
Per i ricorrenti:
“
chiede che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari con sentenza di omologa la separazione dei coniugi, e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle condizioni già indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto dai coniugi, che di seguito di trascrivono
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
pagina 1 di 3 2) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, Parte_1
sita a Padova in via L. Borelli n. 6, con gli arredi e corredi ivi esistenti. Si dà atto che le parti hanno già diviso tra loro i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa di via L. Borelli n. 6 e il Sig. CP_1
ha provveduto a rilasciare la casa coniugale.
[...]
3) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
***
Si chiede, altresì, che il Tribunale, con separata ordinanza, disponga la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 Controparte_1
9.11.1988, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 3.7.2021 a Giungano (SA), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2021.
Dalla loro unione non nascevano.
In data 12.3.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi Parte_1 Controparte_1
degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni in epigrafe.
pagina 2 di 3 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di Matrimonio del Comune di Giungano (SA) al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2021;
3. omologa la separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2704/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Primavera Parte_1 Controparte_1
Cecchini
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI IN ORDINE ALLA SEPARAZIONE
Per i ricorrenti:
“
chiede che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari con sentenza di omologa la separazione dei coniugi, e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle condizioni già indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto dai coniugi, che di seguito di trascrivono
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
pagina 1 di 3 2) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, Parte_1
sita a Padova in via L. Borelli n. 6, con gli arredi e corredi ivi esistenti. Si dà atto che le parti hanno già diviso tra loro i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa di via L. Borelli n. 6 e il Sig. CP_1
ha provveduto a rilasciare la casa coniugale.
[...]
3) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
***
Si chiede, altresì, che il Tribunale, con separata ordinanza, disponga la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 Controparte_1
9.11.1988, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 3.7.2021 a Giungano (SA), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2021.
Dalla loro unione non nascevano.
In data 12.3.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi Parte_1 Controparte_1
degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni in epigrafe.
pagina 2 di 3 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di Matrimonio del Comune di Giungano (SA) al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2021;
3. omologa la separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3