Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2682 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. ZITO SALVATORE ROSARIO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. BORSANI ANDREA;
Controparte_1
CP 2
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420189003907967000, notificatagli in data 11.6.2018, e portante la somma complessiva di € 38.091,44, derivante, per quanto di competenza del Giudice del Lavoro adito:
1) dall'avviso di addebito n. 33420160001981383000, presumibilmente notificato il 12.5.2016, di € 2.106,04 per contributi IVS e somme aggiuntive dell'anno 2015, oltre accessori;
2) dall'avviso di addebito n. 33420160002035466000, presumibilmente notificato il 12.5.2016, di € 8.566,69 per contributi IVS e somme aggiuntive degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre accessori;
3) dall'avviso di addebito n. 33420160004984374000, presumibilmente notificato il 11.11.2016, di € 2.054,53 per contributi IVS e somme aggiuntive dell'anno 2015, oltre accessori;
4) dall'avviso di addebito n. 33420160005052613000, presumibilmente notificato il 17.11.2016, di € 16.722,43 per contributi IVS e somme aggiuntive degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Preliminarmente, il ricorrente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione, nonché il difetto di motivazione di questi ultimi in quanto sprovvisti di indicazioni riguardanti le norme in base alle quali sono stati richiesti gli importi, i criteri di calcolo per la loro determinazione, di computo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione applicati ex art. 6 della L. n.
212/2000 ed, infine, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui sarebbe stato possibile ricorrere.
Rilevava inoltre la mancata iscrizione a ruolo dei contributi non versati entro il termine di decadenza stabilito dall' art. 25, c. 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e cioè entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il loro versamento.
Nel merito, lamentava infine la non debenza delle somme e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi contenuti negli avvisi di addebito presupposti e riferiti alle annualità 2010, 2011 e 2012.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' Controparte_3
denunciava il mancato rispetto da parte del ricorrente del termine di venti giorni stabilito per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e quindi per far valere, attraverso di essa, i vizi formali che asseriva 'genericamente' denunciati dal ricorrente;
in ogni caso, l'insussistenza del difetto di motivazione con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata in quanto essa sarebbe conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Economia ed, in conclusione, eccepiva la sua carenza di legittimazione a controvertere rispetto alle doglianze promosse con riguardo al merito della pretesa contributiva, cioè la non debenza dei crediti contributivi e la loro prescrizione con riferimento a talune annualità.
In data 15.4.2024, preso atto dell'assenza in atti della notifica del ricorso nei confronti dell' CP_2, comunque evocata in giudizio, si richiedeva la produzione della stessa (come già fatto all'esito delle precedenti udienze) o la rinotifica.
A tale richiesta istruttoria non è seguita alcuna allegazione ad opera di parte ricorrente, che non è neanche comparsa all'ultima udienza.
***
In via preliminare, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. risulta tardiva, in quanto proposta oltre i venti giorni dalla notifica dell'atto ricevuto.
Emerge infatti per tabulas che mentre l'intimazione è stata ricevuta in data 11 giugno 2018, il ricorso è stato depositato il 13 luglio 2018; dunque, ben oltre il termine.
Nel merito, l'opponente ha contestato la debenza dei crediti contributivi e l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi alle annualità 2010-2011-2012 e tali doglianze sono state proposte nei confronti dell'ente impositore, ossia dell' CP_2, quale titolare del credito (cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008;
Cass. n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente,
Cass. Sez. n. 18812/2022). Tuttavia, nei confronti di tale soggetto giuridico non risulta perfezionata la notifica del ricorso introduttivo né essa è stata realizzata a seguito della autorizzazione alla rinotifica resa in data 15.4.2024.
Pertanto, la domanda è improcedibile nei confronti dell'ente impositore che comunque non risulta costituito.
Non si ritiene di poter entrare nel merito della controversia e decretare, per l'effetto, l'accoglimento o il rigetto del presente ricorso, poiché una pronuncia resa in giudizio in cui è assente il soggetto titolare della pretesa impositiva CP_2 il quale, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, sarebbe parte necessaria del presente giudizio¹, si rivelerebbe inutiliter data.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite in ragione della natura in rito della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell' CP_4
b) dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di CP_2 ;
c) compensa le spese di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 06/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1 Sul punto, Sez. Unite 7514/22, secondo cui: «(...) deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore (...) La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.>>