Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6120 del 2025, proposto da
IZ CE AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mirella Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza della Repubblica n. 77;
contro
Comune di Grazzanise, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7610/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. OL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11 novembre 2025 e depositato il 13 novembre 2025 parte ricorrente ha agito «per l’esatta ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7610/2025, depositata il 27 ottobre 2025, con la quale è stato ordinato al Comune di Grazzanise di procedere al riesame degli atti relativi alla SCIA del 15 dicembre 2024 e alla nuova SCIA del 22 gennaio 2025, presentate dal ricorrente, in tempo utile per consentire l’ultimazione dei lavori e la fruizione delle agevolazioni fiscali»;
Espone parte ricorrente che
«1. Con ordinanza n. 7610/2025 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello cautelare del sig. AL, ha riformato l’ordinanza del T.A.R. Campania n. 1723/2025 e ha disposto, a cura del Comune di Grazzanise, il riesame degli atti presentati dal ricorrente, inclusa la SCIA in alternativa al PDC del 22 gennaio 2025, evidenziando l’obbligo dell’Amministrazione di motivare la nuova determinazione in tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 2. L’ordinanza cautelare, è stata notificata all’Amministrazione comunale ed al proprio difensore, a mezzo PEC in data 29.10.2025, (All.1) Nonostante ciò, nessun atto di riesame o provvedimento esecutivo è stato adottato dal Comune. 3. Con diffida ad adempiere del 29 ottobre 2025, notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha assegnato all’Amministrazione il termine di 10 giorni per dare esecuzione all’ordinanza, avvertendo che, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe proposto ricorso per ottemperanza»;
Persistendo l’inadempimento ha quindi proposto ricorso a questo Tribunale, assumendone la competenza funzionale secondo recente orientamento del Consiglio di Stato (III Sez. 4559/2024);
Con istanza del 28 novembre 2025 ha chiesto urgente fissazione della camera di consiglio, in considerazione della scadenza dei termini per fruire di agevolazioni fiscali;
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, unica udienza calendarizzata in tempo utile per assicurare la tutela richiesta, la causa è stata trattenuta per la decisione;
A quella camera di consiglio la trattazione è stata differita a quella del 5 marzo 2026, per assenza di costituzione del Comune resistente.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso per ottemperanza è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, con documentazione depositata in data 23 febbraio 2026 il Comune di Grazzanise ha superato la situazione di inerzia avendo riesaminato la pratica ed adottato provvedimento n. 436 del 12 gennaio 2026 di diniego definitivo.
Allo stato la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, attesa la mancanza di prova di un danno risarcibile conseguente al ritardo.
Quanto al regime delle spese processuali, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal fine, l’ordinanza del Consiglio di Stato aveva assegnato al Comune termine finale per provvedere ancorandolo al tempo utile per la fruizione dei benefici fiscali, ossia al 31 dicembre 2025, circostanza fatta presente anche nella diffida di parte ricorrente.
L’inerzia del Comune di Grazzanise è stata invece superata solo con l’adozione della determinazione di rigetto del 12 gennaio 2026, intervenuta oltre il termine assegnato.
Ne consegue la condanna del Comune di Grazzanise al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €3.000,00(tremila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Grazzanise al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €3.000,00(tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL CI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL CI |
IL SEGRETARIO