TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1003 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to BONAVITA CINZIA. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RE AU
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito contestato dall' con sollecito di pagamento del 19.02.2024, sulla pensione cat. AS n. CP_1
04052198 in godimento alla ricorrente, con il quale l'Istituto ha chiesto la restituzione della somma complessiva di € 51.210,13 per il periodo dal 01.04.2011 al 31.05.2018 – è infondata e non può essere accolta.
CP_
3. Come indicato dall' e pacifico tra le parti, il sollecito di pagamento contestato nel presente giudizio, trova la sua causa nel provvedimento di indebito notificato alla ricorrente in data 25.05.2018. L'indebito è scaturito da un accertamento operato dalla Guardia di Finanza all'esito del quale è stata accertata la fittizietà della separazione della ricorrente sig.ra dal Parte_1 coniuge, sig. Persona_1
L' , pertanto, ha provveduto alla ricostituzione dell'assegno sociale della ricorrente CP_1
e, in considerazione dei dati reddituali familiari emersi dalla verifica operata dalla Guardia di Finanza, ha provveduto a revocare l'assegno sociale con decorrenza originaria, con conseguente contestazione dell'indebito per il periodo di illecito godimento. L'informativa della GdF ha poi dato luogo all'apertura di un procedimento penale per truffa aggravata ex art. 640 comma 2 c.p., esitato nella condanna della ricorrente in primo grado;
nella sentenza è stata accertata la separazione simulata dagli imputati (la ricorrente CP_ e il marito) al fine di indurre in errore l' sulla sussistenza dei requisiti reddituali per poter fruire dell'assegno sociale, assegno che altrimenti non sarebbe spettato per superamento dei limiti reddituali.
4. Nel presente giudizio la difesa attorea deduce l'insussistenza dell'indebito contestando le risultanze della sentenza penale;
nel corpo del ricorso vengono contestati gli esiti dell'accertamento effettuato dalla GdF, ribadendo la veridicità dello stato di separazione dei coniugi e contestati gli esiti istruttori del giudizio di primo grado;
viene in ogni caso dato atto della pendenza dell'appello deducendo la necessità di attenderne l'esito “in quanto l'eventuale assoluzione degli imputati avrebbe un effetto certamente dirimente nella decisione della presente causa”.
5. Come evincibile dal dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata dalla difesa attorea unitamente alle note conclusionali del 10.11.2025, il giudizio penale si è concluso con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 13.10.2025. Secondo la prospettazione attorea, l'estinzione del reato farebbe venire meno la ragione dell'indebito rivendicato dall' . CP_1
6. È evidente che tale argomentazione risulti infondata.
2 L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione assume infatti un rilievo esclusivamente penalistico ed in alcun modo inficia gli esiti dell'accertamento operato dalla GDF, confermati nella sentenza di primo grado, su cui si fonda l'indebito contestato dall' . CP_1
D'altronde la parte ricorrente, ove avesse ritenuto di caducare anche ai fini del presente giudizio le risultanze dell'accertamento operato in primo grado, avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione, chiedendo una decisione nel merito, volta a smentire o riformare gli esiti del giudizio di primo grado. Alla luce dell'informativa resa dalla GdF, i cui esiti sono stati pienamente confermati in sede di contraddittorio all'esito del giudizio di primo grado, l'indebito rivendicato dall' risulta certamente sussistente. CP_1
7. Infine si osserva come le deduzioni effettuate nelle note del 10.11.2025 (in cui maniera, invero, assolutamente generica, si deduce che il reddito coniugale per alcune annualità sarebbe al di sotto della soglia di legge), risultano tardive, in quanto effettuate per la prima volta in sede di note;
ed infatti, tutto il ricorso rinviene la propria causa petendi, rispetto alla insussistenza dell'indebito, nella genuinità della separazione e non sulla sussistenza del requisito reddituale per la fruizione dell'assegno sociale, tenuto conto anche, eventualmente, del reddito coniugale. Dalla lettura della sentenza penale, inoltre, risulta accertato che il reddito coniugale per gli anni di riferimento è certamente superiore alle soglie di legge per la fruizione dell'assegno sociale (alla cui percezione era appunto funzionale la fittizia separazione).
8. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause di previdenza, scaglione € 26.001 - € 52.000) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 1003/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in € 4.638,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1003 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to BONAVITA CINZIA. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RE AU
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito contestato dall' con sollecito di pagamento del 19.02.2024, sulla pensione cat. AS n. CP_1
04052198 in godimento alla ricorrente, con il quale l'Istituto ha chiesto la restituzione della somma complessiva di € 51.210,13 per il periodo dal 01.04.2011 al 31.05.2018 – è infondata e non può essere accolta.
CP_
3. Come indicato dall' e pacifico tra le parti, il sollecito di pagamento contestato nel presente giudizio, trova la sua causa nel provvedimento di indebito notificato alla ricorrente in data 25.05.2018. L'indebito è scaturito da un accertamento operato dalla Guardia di Finanza all'esito del quale è stata accertata la fittizietà della separazione della ricorrente sig.ra dal Parte_1 coniuge, sig. Persona_1
L' , pertanto, ha provveduto alla ricostituzione dell'assegno sociale della ricorrente CP_1
e, in considerazione dei dati reddituali familiari emersi dalla verifica operata dalla Guardia di Finanza, ha provveduto a revocare l'assegno sociale con decorrenza originaria, con conseguente contestazione dell'indebito per il periodo di illecito godimento. L'informativa della GdF ha poi dato luogo all'apertura di un procedimento penale per truffa aggravata ex art. 640 comma 2 c.p., esitato nella condanna della ricorrente in primo grado;
nella sentenza è stata accertata la separazione simulata dagli imputati (la ricorrente CP_ e il marito) al fine di indurre in errore l' sulla sussistenza dei requisiti reddituali per poter fruire dell'assegno sociale, assegno che altrimenti non sarebbe spettato per superamento dei limiti reddituali.
4. Nel presente giudizio la difesa attorea deduce l'insussistenza dell'indebito contestando le risultanze della sentenza penale;
nel corpo del ricorso vengono contestati gli esiti dell'accertamento effettuato dalla GdF, ribadendo la veridicità dello stato di separazione dei coniugi e contestati gli esiti istruttori del giudizio di primo grado;
viene in ogni caso dato atto della pendenza dell'appello deducendo la necessità di attenderne l'esito “in quanto l'eventuale assoluzione degli imputati avrebbe un effetto certamente dirimente nella decisione della presente causa”.
5. Come evincibile dal dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata dalla difesa attorea unitamente alle note conclusionali del 10.11.2025, il giudizio penale si è concluso con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 13.10.2025. Secondo la prospettazione attorea, l'estinzione del reato farebbe venire meno la ragione dell'indebito rivendicato dall' . CP_1
6. È evidente che tale argomentazione risulti infondata.
2 L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione assume infatti un rilievo esclusivamente penalistico ed in alcun modo inficia gli esiti dell'accertamento operato dalla GDF, confermati nella sentenza di primo grado, su cui si fonda l'indebito contestato dall' . CP_1
D'altronde la parte ricorrente, ove avesse ritenuto di caducare anche ai fini del presente giudizio le risultanze dell'accertamento operato in primo grado, avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione, chiedendo una decisione nel merito, volta a smentire o riformare gli esiti del giudizio di primo grado. Alla luce dell'informativa resa dalla GdF, i cui esiti sono stati pienamente confermati in sede di contraddittorio all'esito del giudizio di primo grado, l'indebito rivendicato dall' risulta certamente sussistente. CP_1
7. Infine si osserva come le deduzioni effettuate nelle note del 10.11.2025 (in cui maniera, invero, assolutamente generica, si deduce che il reddito coniugale per alcune annualità sarebbe al di sotto della soglia di legge), risultano tardive, in quanto effettuate per la prima volta in sede di note;
ed infatti, tutto il ricorso rinviene la propria causa petendi, rispetto alla insussistenza dell'indebito, nella genuinità della separazione e non sulla sussistenza del requisito reddituale per la fruizione dell'assegno sociale, tenuto conto anche, eventualmente, del reddito coniugale. Dalla lettura della sentenza penale, inoltre, risulta accertato che il reddito coniugale per gli anni di riferimento è certamente superiore alle soglie di legge per la fruizione dell'assegno sociale (alla cui percezione era appunto funzionale la fittizia separazione).
8. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (cause di previdenza, scaglione € 26.001 - € 52.000) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 1003/2024), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in € 4.638,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3