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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 732/2024 R.G., promosso da
(CF: Parte_1 C.F._1
(avv.to Maurizio Nicola Rivilli) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23.09.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 79% e ha, pertanto, diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 07.05.2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità tra le due fasi del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per avere diritto all' assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 07 maggio 2022; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida in € CP_1
1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Maurizio
Nicola Rivilli, dichiaratosi antistatario (CF: ); C.F._2 pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2
SENTENZA nel procedimento civile n. 732/2024 R.G., promosso da
(CF: Parte_1 C.F._1
(avv.to Maurizio Nicola Rivilli) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23.09.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 79% e ha, pertanto, diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 07.05.2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità tra le due fasi del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per avere diritto all' assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal 07 maggio 2022; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida in € CP_1
1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Maurizio
Nicola Rivilli, dichiaratosi antistatario (CF: ); C.F._2 pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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