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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice
Dott.ssa Sara Fioroni Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 150/2025 P.U. promosso da
Parte_1
nei confronti di
, con sede in Controparte_1
Corciano, Via Camillo Bozza 7
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
da , ex lavoratore creditore dell'importo di €
[...] Parte_1
6.748,42; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, eseguita dalla cancelleria a mezzo pec, ex art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
infatti, dalla visura camerale emerge che la ditta era stata costituita nel 2023 con oggetto commerciale (bar e altri esercizi simili senza cucina), e la convenuta, rimanendo contumace e non assolvendo pertanto all'onere della prova posto a suo carico, non ha dimostrato il possesso dei requisiti oggetti per essere considerata quale
“impresa minore”, caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice. Valgono difatti anche con riferimento alla disciplina introdotta dal CCII relativamente alla liquidazione giudiziale, le argomentazioni che, con riferimento alla previgente ipotesi del fallimento, si erano consolidate in merito alla presunzione relativa di fallibilità (ora, assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale) a carico dell'imprenditore che non dimostri di trovarsi, congiuntamente e per gli ultimi tre esercizi, al di sotto le soglie dimensionali costituite da: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività
pag. 2 di 6 se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000,00;
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito attoreo, nonostante i tentativi di riscossione a mezzo esecuzione individuale -ad esito negativo-; dalla presenza di ulteriori debiti nei confronti di altri lavoratori, per almeno € 20.000,00 circa, secondo quanto riferito dall'istante; dalla presenza di consistente posizione debitoria nei confronti dell'Erario, avendo l'AdE indicato una esposizione debitoria per oltre € 100.000,00, con debiti nei confronti dell'INPS per oltre
€ 80.000,00; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede legale in Controparte_1
CORCIANO, VIA CAMILLO BOZZA 7; nomina la dott.ssa Teresa Giardino Giudice Delegato per la procedura;
nomina
pag. 3 di 6 Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pag. 4 di 6 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 06/05/2026 ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 5 di 6 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Teresa Giardino
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice
Dott.ssa Sara Fioroni Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 150/2025 P.U. promosso da
Parte_1
nei confronti di
, con sede in Controparte_1
Corciano, Via Camillo Bozza 7
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
da , ex lavoratore creditore dell'importo di €
[...] Parte_1
6.748,42; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, eseguita dalla cancelleria a mezzo pec, ex art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
infatti, dalla visura camerale emerge che la ditta era stata costituita nel 2023 con oggetto commerciale (bar e altri esercizi simili senza cucina), e la convenuta, rimanendo contumace e non assolvendo pertanto all'onere della prova posto a suo carico, non ha dimostrato il possesso dei requisiti oggetti per essere considerata quale
“impresa minore”, caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice. Valgono difatti anche con riferimento alla disciplina introdotta dal CCII relativamente alla liquidazione giudiziale, le argomentazioni che, con riferimento alla previgente ipotesi del fallimento, si erano consolidate in merito alla presunzione relativa di fallibilità (ora, assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale) a carico dell'imprenditore che non dimostri di trovarsi, congiuntamente e per gli ultimi tre esercizi, al di sotto le soglie dimensionali costituite da: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività
pag. 2 di 6 se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000,00;
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento del credito attoreo, nonostante i tentativi di riscossione a mezzo esecuzione individuale -ad esito negativo-; dalla presenza di ulteriori debiti nei confronti di altri lavoratori, per almeno € 20.000,00 circa, secondo quanto riferito dall'istante; dalla presenza di consistente posizione debitoria nei confronti dell'Erario, avendo l'AdE indicato una esposizione debitoria per oltre € 100.000,00, con debiti nei confronti dell'INPS per oltre
€ 80.000,00; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede legale in Controparte_1
CORCIANO, VIA CAMILLO BOZZA 7; nomina la dott.ssa Teresa Giardino Giudice Delegato per la procedura;
nomina
pag. 3 di 6 Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pag. 4 di 6 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 06/05/2026 ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 5 di 6 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Teresa Giardino
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