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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6123/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6123/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 dicembre 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. ACERBONI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 RACHELE FAVERO Per l'avv. DE PAOLI BRUNO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte
in persona dell'amministratore delegato pro tempore, con sede Parte_1
legale a Marghera (Ve) in via dell'Elettronica n. 2, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco Acerboni del Foro di Venezia;
ricorrente
contro
:
in persona del titolare sig. nato a [...] il Controparte_1 CP_1
7.03.1962 c.f. , con sede a Castelnuovo del Garda (Vr) in via Gardesana n. CodiceFiscale_1
4, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno De Paoli del Foro di Verona;
resistente P.IVA_2
iscritta al n. 6123/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 8 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione.
All'udienza di convalida del 15 ottobre 2024, l'intimato si costituiva a mezzo procuratore e si opponeva alla convalida, in quanto le motivazioni addotte dalla ricorrente per la risoluzione del contratto di locazione per finita locazione, datato 4 luglio 2017, non legittimavano la risoluzione del contratto di affitto d'azienda.
Osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per finita locazione, il ricorrente richiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per scadenza del termine contrattuale, per effetto della disdetta comunicata da , in CP_2
subordine, insisteva per risoluzione del contratto per gli inadempimenti contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del contratto, e in ulteriore subordine ai sensi dell'art. 3 del contratto che prevedeva la risoluzione con effetto immediato, con la condanna al rilascio del ramo di azienda e dei beni componenti il ramo d'azienda, chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di € 26.233,80 a titolo di canoni non corrisposti sino a novembre 2024, oltre a quelli maturandi sino alla riconsegna dell'azienda e oltre ad interessi al tasso legale fino alla domanda e di mora dalla domanda, nonché, con condanna al pagamento di euro 13.470,97 a titolo di penale in applicazione dell'articolo 4 del contratto,
oltre a quanto sarà dovuto sempre a tale titolo, sino al rilascio dell'azienda, in ogni caso, chiedeva di respingere tutte le eventuali domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio per la fase cautelare e per la fase di merito
La resistente con la memoria integrativa, chiedeva, di respingere le domande della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, con vittoria di spese, per la fase di convalida e per quella di merito. pagina 3 di 8 La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, veniva dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 418 c.p.c.
Alle udienze del 29 maggio e del 22 ottobre 2025 veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- dipendente della società ricorrente dal 2010 e fino al dicembre 2024 con Testimone_1
mansioni di responsabile di zona. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria datata
14.02.2025.
Cap.1) non lo so;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. Persona_1
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. ; Persona_2
cap.6) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. ; Persona_2
cap.7) non lo so;
cap.8) confermo;
cap.9) confermo, fino al dicembre 2024;
cap.10) confermo, ricordo che vi era stato un accordo indicato nel contratto per la sostituzione del lavaggio a spazzoloni ormai obsoleto;
- dipendente della società ricorrente dal 2015 ad oggi, con mansioni di Persona_2
responsabile amministrativo. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria datata 14.02.2025.
Cap.1) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. ; Testimone_2
pagina 4 di 8 cap.2) confermo;
cap.3) confermo, posso affermare ciò, perché non vi era la documentazione necessaria
cap.4) confermo;
cap.5) confermo l'effettuazione di un pagamento parziale pari ad € 800,00
per i mesi di da gennaio ad aprile 2024;
cap.6) ha effettuato pagamenti parziali come prima indicati e da maggio
2024 non ha più corrisposto nulla;
cap.7) confermo, ad oggi il debito ammonta ad € 41.014,41;
cap.8) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig.
[...]
Persona_1
cap.9) confermo;
cap.10) confermo, così era indicato nel contratto di affitto;
- dipendente di fino al 30.04.2025, in qualità di manager Persona_1 Parte_1
responsabile di tutti gli impianti della provincia di Verona. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte ricorrente datata 14.02.2025.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, fino a quando sono andato in pensione;
cap.6) confermo, fino a quando sono andato in pensione;
cap.7) non ricordo;
cap.8) confermo;
pagina 5 di 8 cap.9) confermo;
cap.10) confermo, ero presente all'atto della verifica delle attrezzature costituenti il ramo di azienda in affitto ed ero presente al momento della consegna dell'azienda.
Il teste rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte resistente datata
5.01.2025.
Cap.1) sono stato contattato dal sig. che lamentava la rottura del computer che CP_1
gestisce l'autolavaggio, ho contattato l'ufficio tecnico di , che corrisposto una somma CP_2
una tantum per la riparazione dello stesso, successivamente, erano stati esplicitati altri problemi, non siamo intervenuti, poiché, il contratto in essere, prevedeva che gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione fossero a carico del conduttore, preciso che il sig.
ha scelto in autonomia una ditta per effettuare la riparazione del computer (PLC), ma CP_1
non sono a conoscenza dell'esito dell'intervento, ma confermo la corresponsione del contributo,
di cui non ricordo l'importo;
cap.2) non lo so;
cap.3) non lo so;
cap.4) non lo so;
- legale rappresentante della Elettrodigit S.r.l. con sede a Piubega ed ho Testimone_3
effettuato degli interventi di manutenzione all'autolavaggio di Castelnuovo del Garda, dal 2020
al 2025, tali interventi mi venivano commissionati dal sig. o da sua moglie ed CP_1
afferivano alla parte elettrica di automazione dell'impianto che noi avevamo installato nel
2003/2004.
Cap.1) confermo, sono intervenuto sul PLC dal 2020 al 2025;
cap.2) confermo;
pagina 6 di 8 cap.3) confermo;
cap.4) il problema riguardava la batteria del computer, ma poi tre quattro interventi non risolutivi, è stata sostituita la parte di memoria del PLC e da quel momento non ci sono più stati problemi, per il totale degli interventi il sig. ha speso circa € 4.000,00, preciso che lo CP_1
schema dell'impianto elettrico dell'intero autolavaggio è stato consegnato alla ditta CP_3
, aggiungo che per gli interventi da me effettuati, era necessario avere lo schema
[...]
dell'intero impianto, anzi, ho consegnato al sig. copia del software del PLC per CP_1
facilitare eventuali interventi successivi.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione del contratto di affitto d'azienda per finita locazione, va accolta, in quanto il contratto era scaduto e si era prorogato tacitamente, fino al momento della richiesta di rilascio.
La domanda subordinata, proposta dalla ricorrente, di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti, deve essere respinta, in quanto la domanda coltivata dalla ricorrente afferiva uno sfratto per finita locazione e non uno per morosità.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto d'affitto d'azienda datato 4 luglio 2017 per finita locazione, in quanto legittimamente aveva richiesto la restituzione dell'azienda con decorrenza 7 luglio 2024, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per finita locazione del ramo d'azienda; pagina 7 di 8 ordina la restituzione immediata del ramo d'azienda di cui al contratto d'affitto datato 4.07.2017 e registrato il 10.07.2017 alla parte ricorrente;
condanna la , in persona del titolare sig. , alla rifusione Controparte_1 CP_1
delle spese del procedimento di convalida e di quello di merito in favore della società ricorrente,
liquidate in complessivi € 7.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6123/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 dicembre 2025 ad ore 13.15 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. ACERBONI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 RACHELE FAVERO Per l'avv. DE PAOLI BRUNO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Parte
in persona dell'amministratore delegato pro tempore, con sede Parte_1
legale a Marghera (Ve) in via dell'Elettronica n. 2, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco Acerboni del Foro di Venezia;
ricorrente
contro
:
in persona del titolare sig. nato a [...] il Controparte_1 CP_1
7.03.1962 c.f. , con sede a Castelnuovo del Garda (Vr) in via Gardesana n. CodiceFiscale_1
4, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno De Paoli del Foro di Verona;
resistente P.IVA_2
iscritta al n. 6123/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 8 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione.
All'udienza di convalida del 15 ottobre 2024, l'intimato si costituiva a mezzo procuratore e si opponeva alla convalida, in quanto le motivazioni addotte dalla ricorrente per la risoluzione del contratto di locazione per finita locazione, datato 4 luglio 2017, non legittimavano la risoluzione del contratto di affitto d'azienda.
Osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per finita locazione, il ricorrente richiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per scadenza del termine contrattuale, per effetto della disdetta comunicata da , in CP_2
subordine, insisteva per risoluzione del contratto per gli inadempimenti contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del contratto, e in ulteriore subordine ai sensi dell'art. 3 del contratto che prevedeva la risoluzione con effetto immediato, con la condanna al rilascio del ramo di azienda e dei beni componenti il ramo d'azienda, chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di € 26.233,80 a titolo di canoni non corrisposti sino a novembre 2024, oltre a quelli maturandi sino alla riconsegna dell'azienda e oltre ad interessi al tasso legale fino alla domanda e di mora dalla domanda, nonché, con condanna al pagamento di euro 13.470,97 a titolo di penale in applicazione dell'articolo 4 del contratto,
oltre a quanto sarà dovuto sempre a tale titolo, sino al rilascio dell'azienda, in ogni caso, chiedeva di respingere tutte le eventuali domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio per la fase cautelare e per la fase di merito
La resistente con la memoria integrativa, chiedeva, di respingere le domande della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, con vittoria di spese, per la fase di convalida e per quella di merito. pagina 3 di 8 La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, veniva dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 418 c.p.c.
Alle udienze del 29 maggio e del 22 ottobre 2025 veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- dipendente della società ricorrente dal 2010 e fino al dicembre 2024 con Testimone_1
mansioni di responsabile di zona. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria datata
14.02.2025.
Cap.1) non lo so;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. Persona_1
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. ; Persona_2
cap.6) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. ; Persona_2
cap.7) non lo so;
cap.8) confermo;
cap.9) confermo, fino al dicembre 2024;
cap.10) confermo, ricordo che vi era stato un accordo indicato nel contratto per la sostituzione del lavaggio a spazzoloni ormai obsoleto;
- dipendente della società ricorrente dal 2015 ad oggi, con mansioni di Persona_2
responsabile amministrativo. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria datata 14.02.2025.
Cap.1) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig. ; Testimone_2
pagina 4 di 8 cap.2) confermo;
cap.3) confermo, posso affermare ciò, perché non vi era la documentazione necessaria
cap.4) confermo;
cap.5) confermo l'effettuazione di un pagamento parziale pari ad € 800,00
per i mesi di da gennaio ad aprile 2024;
cap.6) ha effettuato pagamenti parziali come prima indicati e da maggio
2024 non ha più corrisposto nulla;
cap.7) confermo, ad oggi il debito ammonta ad € 41.014,41;
cap.8) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal sig.
[...]
Persona_1
cap.9) confermo;
cap.10) confermo, così era indicato nel contratto di affitto;
- dipendente di fino al 30.04.2025, in qualità di manager Persona_1 Parte_1
responsabile di tutti gli impianti della provincia di Verona. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte ricorrente datata 14.02.2025.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, fino a quando sono andato in pensione;
cap.6) confermo, fino a quando sono andato in pensione;
cap.7) non ricordo;
cap.8) confermo;
pagina 5 di 8 cap.9) confermo;
cap.10) confermo, ero presente all'atto della verifica delle attrezzature costituenti il ramo di azienda in affitto ed ero presente al momento della consegna dell'azienda.
Il teste rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte resistente datata
5.01.2025.
Cap.1) sono stato contattato dal sig. che lamentava la rottura del computer che CP_1
gestisce l'autolavaggio, ho contattato l'ufficio tecnico di , che corrisposto una somma CP_2
una tantum per la riparazione dello stesso, successivamente, erano stati esplicitati altri problemi, non siamo intervenuti, poiché, il contratto in essere, prevedeva che gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione fossero a carico del conduttore, preciso che il sig.
ha scelto in autonomia una ditta per effettuare la riparazione del computer (PLC), ma CP_1
non sono a conoscenza dell'esito dell'intervento, ma confermo la corresponsione del contributo,
di cui non ricordo l'importo;
cap.2) non lo so;
cap.3) non lo so;
cap.4) non lo so;
- legale rappresentante della Elettrodigit S.r.l. con sede a Piubega ed ho Testimone_3
effettuato degli interventi di manutenzione all'autolavaggio di Castelnuovo del Garda, dal 2020
al 2025, tali interventi mi venivano commissionati dal sig. o da sua moglie ed CP_1
afferivano alla parte elettrica di automazione dell'impianto che noi avevamo installato nel
2003/2004.
Cap.1) confermo, sono intervenuto sul PLC dal 2020 al 2025;
cap.2) confermo;
pagina 6 di 8 cap.3) confermo;
cap.4) il problema riguardava la batteria del computer, ma poi tre quattro interventi non risolutivi, è stata sostituita la parte di memoria del PLC e da quel momento non ci sono più stati problemi, per il totale degli interventi il sig. ha speso circa € 4.000,00, preciso che lo CP_1
schema dell'impianto elettrico dell'intero autolavaggio è stato consegnato alla ditta CP_3
, aggiungo che per gli interventi da me effettuati, era necessario avere lo schema
[...]
dell'intero impianto, anzi, ho consegnato al sig. copia del software del PLC per CP_1
facilitare eventuali interventi successivi.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione del contratto di affitto d'azienda per finita locazione, va accolta, in quanto il contratto era scaduto e si era prorogato tacitamente, fino al momento della richiesta di rilascio.
La domanda subordinata, proposta dalla ricorrente, di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti, deve essere respinta, in quanto la domanda coltivata dalla ricorrente afferiva uno sfratto per finita locazione e non uno per morosità.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto d'affitto d'azienda datato 4 luglio 2017 per finita locazione, in quanto legittimamente aveva richiesto la restituzione dell'azienda con decorrenza 7 luglio 2024, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per finita locazione del ramo d'azienda; pagina 7 di 8 ordina la restituzione immediata del ramo d'azienda di cui al contratto d'affitto datato 4.07.2017 e registrato il 10.07.2017 alla parte ricorrente;
condanna la , in persona del titolare sig. , alla rifusione Controparte_1 CP_1
delle spese del procedimento di convalida e di quello di merito in favore della società ricorrente,
liquidate in complessivi € 7.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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