Sentenza 4 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2019, n. 9302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9302 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2019 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI TA N. IL 24/01/1960 avverso la sentenza n. 2534/2016 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 26/04/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. < ) che ha concluso per -t w i, 5: Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. I " -) 3 jkt ' c e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione RI OV IS avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che il 26.4.2017 ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano che 1'1.2.2016 lo aveva condannato per violazione degli artt. 636 co 1 e 2 e 639 bis c.p. Deduce il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo individuato nel dolo eventuale, mentre il reato richiede il dolo specifico. Il ricorso è privo di fondamento giuridico perché i giudici di merito, argomentando sul presupposto dell'abbandono, da parte dell'imputato, degli animali lasciati incustoditi sui propri terreni, in uno all'accertata sua pregressa conoscenza di non essere stato autorizzato a pascolare nelle aree non recintate di proprietà del Comune di Pescina dove era stata individuata la sua mandria, hanno del tutto correttamente fatto derivare la conclusione dell'accettazione del rischio in capo all'agente dello sconfinamento del bestiame sul terreno altrui, dovendosi in proposito tenere presente che il delitto di cui all'art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Cass. n. 20187 del 2004 Rv 229027; n. 46336 del 2016 Rv. N. 268472) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 8.11.2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna
VERGA
Matilde
CAMMINO
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