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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 3154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3
di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv.ESTER Persona_1
FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
5.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicato hanno adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare che il proprio dante causa aveva diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal Persona_1
mese di giugno 2022 sino al suo decesso, intervenuto il 24/12/2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei, oltre accessori di legge. CP_1
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- che, con sentenza n. 1557/2023 pubblicata il 11/10/2023, all'esito del procedimento ex art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. iscritto al N.R.G. 2435/2021, questo Tribunale
riconosceva la sussistenza in capo a del requisito sanitario Persona_1
di cui all'art.1 L. 18/80, con decorrenza dal mese di giugno 2022 (doc. 1);
- di aver ritualmente notificato detta sentenza all' in data 13/10/2023 (doc. 2); CP_1
- di aver trasmesso alla compente sede territoriale, in data 16/10/2023, la documentazione relative ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione
(modelli AP70 e AP73 – doc. 3);
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' CP_1
non provvedeva a dare esecuzione alla sentenza.
Con decreto in data 5.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.02.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi decisa CP_1
mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, alla luce della documentazione versata in atti (sentenza ritualmente notificata alla sede provinciale dell' , PEC di invio del modello AP23 da parte CP_1
degli eredi e modello AP70 attestante la condizione di “non ricovero” del de cuius in istituti con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici), si ritiene che la domanda formulata in ricorso debba trovare accoglimento. Deve pertanto dichiararsi che aveva diritto a percepire Persona_1
l'indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2022 fino al decesso
(24.12.2022), con conseguente condanna dell' al pagamento pro quota in favore CP_1
degli odierni ricorrenti, eredi del beneficiario, dei ratei della prestazione maturati nel periodo predetto, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e sono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- accerta e dichiara che aveva diritto all'erogazione Parte_4 dell'indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2022 fino al decesso
(24.12.2022) e per l'effetto condanna l' a corrispondere agli odierni ricorrenti, CP_1
in qualità di eredi del predetto, pro quota, i ratei della prestazione maturati in favore del de cuius nel periodo suddetto;
- condanna l' a riconoscere altresì ai ricorrenti, con decorrenza dal 121°giorno CP_1 dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
886,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 28/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3
di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv.ESTER Persona_1
FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
5.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicato hanno adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare che il proprio dante causa aveva diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal Persona_1
mese di giugno 2022 sino al suo decesso, intervenuto il 24/12/2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei, oltre accessori di legge. CP_1
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- che, con sentenza n. 1557/2023 pubblicata il 11/10/2023, all'esito del procedimento ex art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. iscritto al N.R.G. 2435/2021, questo Tribunale
riconosceva la sussistenza in capo a del requisito sanitario Persona_1
di cui all'art.1 L. 18/80, con decorrenza dal mese di giugno 2022 (doc. 1);
- di aver ritualmente notificato detta sentenza all' in data 13/10/2023 (doc. 2); CP_1
- di aver trasmesso alla compente sede territoriale, in data 16/10/2023, la documentazione relative ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione
(modelli AP70 e AP73 – doc. 3);
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c., l' CP_1
non provvedeva a dare esecuzione alla sentenza.
Con decreto in data 5.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.02.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi decisa CP_1
mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, alla luce della documentazione versata in atti (sentenza ritualmente notificata alla sede provinciale dell' , PEC di invio del modello AP23 da parte CP_1
degli eredi e modello AP70 attestante la condizione di “non ricovero” del de cuius in istituti con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici), si ritiene che la domanda formulata in ricorso debba trovare accoglimento. Deve pertanto dichiararsi che aveva diritto a percepire Persona_1
l'indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2022 fino al decesso
(24.12.2022), con conseguente condanna dell' al pagamento pro quota in favore CP_1
degli odierni ricorrenti, eredi del beneficiario, dei ratei della prestazione maturati nel periodo predetto, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e sono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- accerta e dichiara che aveva diritto all'erogazione Parte_4 dell'indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2022 fino al decesso
(24.12.2022) e per l'effetto condanna l' a corrispondere agli odierni ricorrenti, CP_1
in qualità di eredi del predetto, pro quota, i ratei della prestazione maturati in favore del de cuius nel periodo suddetto;
- condanna l' a riconoscere altresì ai ricorrenti, con decorrenza dal 121°giorno CP_1 dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
886,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 28/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli