Art. 1. Articolo unico
Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l' art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.
Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l' art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.