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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9172/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con gli Avv.ti PRINCIPE Parte_1 C.F._1
AB( ) e IT LO ( C.F._2 C.F._3
VIA MERCADANTE, 47, QUARTO;
contro
(C.F. ), con gli Avv.ti PRINCIPE CP_1 C.F._4
AB ) e IT LO ( C.F._2 C.F._3
VIA MERCADANTE, 47, QUARTO;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 29/07/2006 (atto n.131, P. II, S. A,
Sez. P, anno 2006), nel corso del quale sono nati (nt. 14/03/2008), (nt. Per_1 Pt_2
16/03/2010) e (nt. 3/05/2011), minori, e hanno chiesto la pronuncia della separazione, Per_2 alle seguenti condizioni:
I figli minori saranno affidati in maniera condivisa ai genitori, con diritto di visita alternato. La casa familiare sita ai Camaldoli Na alla via Agnolella 4, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata ai figlioli. I minori risiederanno nella casa familiare ed i CP_1 genitori si alterneranno nella convivenza.
I sigg.ri e hanno seguito un percorso di Parte_1 CP_1 mediazione al fine di comprendere la gestione dell'affido alternato.
Gli stessi optano per tale tipo di affido per il supremo interesse dei figlioli, affinchè possano garantire il più possibile stabilità nella vita quotidiana da condividere con i genitori.
L'alternanza sarà cosi organizzata:
a) i genitori si alterneranno ogni settimana. Laddove si presentasse un esigenza diversa concorderanno la modifica;
b) durante la permanenza in casa di un genitore, l'altro potrà incontrare i figlioli una sera a settimana per cenare insieme, sempre nel rispetto delle esigenze degli stessi e del genitore presente in casa. Altresì l'altro genitore una volta a settimana si rende disponibile per gli accompagnamenti dei figli c) i genitori si impegnano a trascorrere il 24 e il 25 dicembre e il 6 gennaio e il giorno di Pasqua insieme con i figli;
se saranno trascorse in modo alternato tali festività saranno cosi calendarizzate: per l'anno in corso (2025) la madre trascorrerà con i figlioli il 24 dicembre, i giorni dal 26 al 30 dicembre, invece il padre trascorrerà il 25 dicembre, e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il periodo di festività scolastiche relative alla Pasqua saranno trascorse in modo alternato negli anni con l'uno o l'altro genitore. La Pasqua del 2026 sara' trascorsa con la madre;
d) le vacanze estive saranno trascorse in modo alternato con l'uno o l'altro genitore nel mese di Agosto, per 15 giorni. Stabilendo sin da ora che dal 2026 la Sig.ra Pt_1 trascorrerà i primi 15 giorni di Agosto con i figlioli, ed il sig. la seconda quindicina CP_1
, alternandosi negli anni successivi. Laddove sorgesse un esigenza diversa dell'uno o dell'altra previo accordo sarà concordata una diversa calendarizzazione entro il 30 Aprile;
e) le vacanze in aggiunta a quelle di agosto saranno concordate preventivamente tra i genitori con un preavviso di almeno 3 settimane;
f) i genitori rispettivamente avranno una nuova casa in cui risiederanno quando non dimorano nella casa coniugale unitamente ai figlioli;
g) durante la permanenza dell'uno o dell'altro genitore nella casa familiare vi sarà una collaboratrice domestica, che sarà a carico della Signora al Parte_1
100%;
Pag. 2 di 4 h) il genitore al termine del periodo in cui dimora nella casa familiare la consegnerà all'altro in ordine e pulita.
i) la Sig.ra potrà usufruire dello studio annesso alla casa familiare nel Pt_1 periodo in cui dimora con i figlioli, sostenendo le spese di pulizia, gestione ed assumendosi ogni responsabilità verso terzi. Laddove volesse utilizzarlo in altri periodi sarà preventivamente concordato con il sig. L'utilizzo dello studio esclude l'ipotesi di CP_1 dare ospitalità a terze persone. La Sig.ra potrà utilizzare lo studio fino al Pt_1 compimento dei 18 anni del figliolo;
Per_2 il mantenimento dei figlioli sarà diretto. Ogni genitore provvederà al mantenimento dei minori nel periodo di convivenza, in modo diretto. Se nel periodo di convivenza di un genitore sorge l'esigenza di una spesa straordinaria urgente, questi l'anticiperà e l'altro rimborserà il 50%; le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori al 50% cosi come regolamentate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli;
le spese ordinarie della casa familiare saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le utenze della casa familiare saranno al 100% a carico del Sig. Le spese CP_1 straordinarie resteranno a carico del Sig. proprietario esclusivo dell'immobile; CP_1
Le parti, ora per allora, si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco.
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del presente atto s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare, mentre i c/c cointestati verranno chiusi alla data di sottoscrizione del presente atto.
A sistemazione dei rispettivi rapporti di dare ed avere le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere.
Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Pag. 3 di 4 Sul punto, si evidenzia come le parti, all'udienza, abbiano chiarito che la soluzione del collocamento alternato presso la casa familiare settimana per settimana sia stata sperimentata dalla famiglia sin dal mese di agosto e che l'alternanza sta andando avanti bene e i ragazzi sono sereni, non avendo di fatto cambiato le loro abitudini di vita nonostante la crisi familiare.
Entrambi i genitori hanno esposto di avere una collocazione abitativa alternativa, nelle settimane che non trascorrono nella casa familiare.
Ragion per cui, come già esposto, non vi sono ragioni ostative all'omologa degli accordi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
10/08/1977) e (nt. a NAPOLI (NA) il 26/07/1975), omologando gli CP_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé
Dott. Raffaele Sdino
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9172/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con gli Avv.ti PRINCIPE Parte_1 C.F._1
AB( ) e IT LO ( C.F._2 C.F._3
VIA MERCADANTE, 47, QUARTO;
contro
(C.F. ), con gli Avv.ti PRINCIPE CP_1 C.F._4
AB ) e IT LO ( C.F._2 C.F._3
VIA MERCADANTE, 47, QUARTO;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 29/07/2006 (atto n.131, P. II, S. A,
Sez. P, anno 2006), nel corso del quale sono nati (nt. 14/03/2008), (nt. Per_1 Pt_2
16/03/2010) e (nt. 3/05/2011), minori, e hanno chiesto la pronuncia della separazione, Per_2 alle seguenti condizioni:
I figli minori saranno affidati in maniera condivisa ai genitori, con diritto di visita alternato. La casa familiare sita ai Camaldoli Na alla via Agnolella 4, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata ai figlioli. I minori risiederanno nella casa familiare ed i CP_1 genitori si alterneranno nella convivenza.
I sigg.ri e hanno seguito un percorso di Parte_1 CP_1 mediazione al fine di comprendere la gestione dell'affido alternato.
Gli stessi optano per tale tipo di affido per il supremo interesse dei figlioli, affinchè possano garantire il più possibile stabilità nella vita quotidiana da condividere con i genitori.
L'alternanza sarà cosi organizzata:
a) i genitori si alterneranno ogni settimana. Laddove si presentasse un esigenza diversa concorderanno la modifica;
b) durante la permanenza in casa di un genitore, l'altro potrà incontrare i figlioli una sera a settimana per cenare insieme, sempre nel rispetto delle esigenze degli stessi e del genitore presente in casa. Altresì l'altro genitore una volta a settimana si rende disponibile per gli accompagnamenti dei figli c) i genitori si impegnano a trascorrere il 24 e il 25 dicembre e il 6 gennaio e il giorno di Pasqua insieme con i figli;
se saranno trascorse in modo alternato tali festività saranno cosi calendarizzate: per l'anno in corso (2025) la madre trascorrerà con i figlioli il 24 dicembre, i giorni dal 26 al 30 dicembre, invece il padre trascorrerà il 25 dicembre, e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il periodo di festività scolastiche relative alla Pasqua saranno trascorse in modo alternato negli anni con l'uno o l'altro genitore. La Pasqua del 2026 sara' trascorsa con la madre;
d) le vacanze estive saranno trascorse in modo alternato con l'uno o l'altro genitore nel mese di Agosto, per 15 giorni. Stabilendo sin da ora che dal 2026 la Sig.ra Pt_1 trascorrerà i primi 15 giorni di Agosto con i figlioli, ed il sig. la seconda quindicina CP_1
, alternandosi negli anni successivi. Laddove sorgesse un esigenza diversa dell'uno o dell'altra previo accordo sarà concordata una diversa calendarizzazione entro il 30 Aprile;
e) le vacanze in aggiunta a quelle di agosto saranno concordate preventivamente tra i genitori con un preavviso di almeno 3 settimane;
f) i genitori rispettivamente avranno una nuova casa in cui risiederanno quando non dimorano nella casa coniugale unitamente ai figlioli;
g) durante la permanenza dell'uno o dell'altro genitore nella casa familiare vi sarà una collaboratrice domestica, che sarà a carico della Signora al Parte_1
100%;
Pag. 2 di 4 h) il genitore al termine del periodo in cui dimora nella casa familiare la consegnerà all'altro in ordine e pulita.
i) la Sig.ra potrà usufruire dello studio annesso alla casa familiare nel Pt_1 periodo in cui dimora con i figlioli, sostenendo le spese di pulizia, gestione ed assumendosi ogni responsabilità verso terzi. Laddove volesse utilizzarlo in altri periodi sarà preventivamente concordato con il sig. L'utilizzo dello studio esclude l'ipotesi di CP_1 dare ospitalità a terze persone. La Sig.ra potrà utilizzare lo studio fino al Pt_1 compimento dei 18 anni del figliolo;
Per_2 il mantenimento dei figlioli sarà diretto. Ogni genitore provvederà al mantenimento dei minori nel periodo di convivenza, in modo diretto. Se nel periodo di convivenza di un genitore sorge l'esigenza di una spesa straordinaria urgente, questi l'anticiperà e l'altro rimborserà il 50%; le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori al 50% cosi come regolamentate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli;
le spese ordinarie della casa familiare saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le utenze della casa familiare saranno al 100% a carico del Sig. Le spese CP_1 straordinarie resteranno a carico del Sig. proprietario esclusivo dell'immobile; CP_1
Le parti, ora per allora, si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco.
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del presente atto s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare, mentre i c/c cointestati verranno chiusi alla data di sottoscrizione del presente atto.
A sistemazione dei rispettivi rapporti di dare ed avere le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere.
Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Pag. 3 di 4 Sul punto, si evidenzia come le parti, all'udienza, abbiano chiarito che la soluzione del collocamento alternato presso la casa familiare settimana per settimana sia stata sperimentata dalla famiglia sin dal mese di agosto e che l'alternanza sta andando avanti bene e i ragazzi sono sereni, non avendo di fatto cambiato le loro abitudini di vita nonostante la crisi familiare.
Entrambi i genitori hanno esposto di avere una collocazione abitativa alternativa, nelle settimane che non trascorrono nella casa familiare.
Ragion per cui, come già esposto, non vi sono ragioni ostative all'omologa degli accordi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
10/08/1977) e (nt. a NAPOLI (NA) il 26/07/1975), omologando gli CP_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé
Dott. Raffaele Sdino
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