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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/04/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1507/2024 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, Parte_1
presso la sede legale dell'ente unitamente all'avv. Mariarosaria Dessi che la rappresenta e la difende in virtù delle procure alle liti apposte in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
1 , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Nocera Inferiore Controparte_1
(SA) alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31, presso lo studio degli avv.ti Antonio Cavallaro e Carmelo
Cavallaro che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 156/2024 del 5.2.2024 emesso dal Tribunale di Torre
annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 8.4.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 156/2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 5.2.2024, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della complessiva somma di euro 3.631.153,33 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese,
[...]
quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture nn. 81 O del 14.2.2023, 82 P del 15.2.21023 e
100 P del 3.3.2023, tutte relative a prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera erogate nel corso dell'anno 2022.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto al tetto di spesa prefissato per il singolo Centro convenzionato, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale;
pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e istando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, la Casa di cura opposta deduceva il difetto di comunicazione, da parte dell , dell'avvenuto superamento, del tetto di spesa;
in secondo luogo, la mancata Parte_2
2 convocazione del Tavolo tecnico, unico organo deputato alla determinazione del limite di pesa riferibile alla macroarea.
L'opposizione spiegata dalla è fondata e merita accoglimento per i motivi che Pt_2 Pt_2
seguono.
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta sia autorizzata ad erogare prestazioni CP_1
sanitarie ( nel caso specifico, di degenza ospedaliera) ai sensi della legge 833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2022 (cfr. all. atto di opposizione).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per la singola struttura.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, con pec del 5.9.2022, ha comunicato alla società opposta che, relativamente ai mesi da Gennaio a Luglio del 2022, erano state erogate prestazioni superiori di 1/12 rispetto al tetto di spesa contrattualmente fissato;
con pec del 19.10.2022 e del
15.11.2022, ha comunicato alla società opposta che, già dal mese di Settembre del 2022, era stato superato il tetto di spesa contrattualmente fissato.
Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
3 Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs.
n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
4 In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. sez. I, 03/06/2013, Controparte_2
n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n.
17437).
Nel caso in esame, la società opposta creditrice contesta di aver ricevuto le comunicazioni inerenti alle date presuntive di superamento del tetto di spesa in relazione all'anno 2022 ( v. pag. 4 della comparsa di risposta), deducendo altresì il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente Part sull' n ordine alla non liquidabilità del credito azionato.
L' , viceversa, ha fornito la prova dell'avvenuto superamento del credito mediante la Parte_1
produzione della nota n. 0160411 del 27.12.2022, nonché delle note, di cui sopra detto, debitamente notificate alla in data 5.9.2022, 19.10.2022 e 15.11.2022. CP_1
Nel dettaglio, si evince come, a fronte di un limite di spesa pari ad euro 11.697.186,00 ( v. anche nota n. 45924 del 26.2.2024), il fatturato complessivo realizzato dalla è risultato essere CP_1
di 14.267.376,79; emerge, dunque, un fatturato di branca non liquidabile pari ad euro 2.570.190,79.
L' ha altresì prodotto gli ordinativi e i mandati di pagamento quietanzati relativi alle Parte_1 prestazioni erogate dalla Casa di cura nel corso dell'anno 2022, da cui si evince come l' Parte_2 ha pagato l'importo di euro 10.636.223,46.
[...]
Orbene, ciò detto, va ribadito, sul punto, che la non liquidabilità delle prestazioni rese al di fuori del tetto dispesa trova fondamento anche nelle disposizioni di cui al contratto di convenzionamento; in particolare, non solo l'art. 4 comma 2 dello stesso dispone espressamente che “ le prestazioni eccedenti il limite di spesa … non saranno riconosciute” ma, soprattutto, il comma 3 dell'art. 5 espressamente dispone che “ la liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle
Part prestazioni rese in ciascun anno solare dovrà essere effettuata dalla entro il 30 aprile dell'anno successivo, previa comunicazione alla della determinazione del saldo liquidabile in CP_1
seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale”.
Ne discende, allora, che, consistendo la ratio del meccanismo di definizione della RTU in quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale - che richiede la corrispondenza dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente
5 Part stabiliti-, la tardività della comunicazione, da parte dell' opponente, circa l'importo di detta regressione alla struttura accreditata, non ha sacrificato l'interesse del centro opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva;
né può parlarsi di violazione del dove di buona fede, in quanto, come detto, mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per singolo centro accreditato avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr. T.A.R. Napoli,
( sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30510). CP_2
Né coglie nel segno, peraltro, la deduzione della società opposta secondo cui, nel caso di specie,
Part non sarebbe stata allegata dall' opponente la determinazione del Tavolo tecnico con cui si sarebbe dovuto determinare il limite di spesa applicabile alla struttura de quo ( v. pag. 6 della comparsa); invero, come inequivocamente si legge al comma 1 dell'art. 3 del contratto di convenzionamento, la fissazione, per l'anno 2022, del tetto di spesa riguardava, a priori, la singola struttura, e in alcun modo detta fissazione era rimessa alla determinazione di un Tavolo tecnico a costituirsi, essendo, di contro, già contrattualmente indicata ( in euro 11.697.186,00), secondo un importo definito dalla Delibera n. 556 del 3.11.2022.
In ragione di tutto quanto detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 156/2024 del
5.2.2024 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il DM
147/2022; quanto ai compensi, ritiene chi scrive che gli stessi, in ragione della natura documentale del giudizio, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui alla scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00), secondo il criterio del disputatum ( v.
Cass. n. 28417/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 156/2024 del
5.2.2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell'opponente in favore della parte opposta, la somma di euro 3.631.153,33; Parte_2
B) Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1
6 di lite, che si liquidano in euro 872,50 per spese vive ed euro 24.668,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 13.4.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1507/2024 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, Parte_1
presso la sede legale dell'ente unitamente all'avv. Mariarosaria Dessi che la rappresenta e la difende in virtù delle procure alle liti apposte in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
1 , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Nocera Inferiore Controparte_1
(SA) alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31, presso lo studio degli avv.ti Antonio Cavallaro e Carmelo
Cavallaro che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 156/2024 del 5.2.2024 emesso dal Tribunale di Torre
annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 8.4.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 156/2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 5.2.2024, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della complessiva somma di euro 3.631.153,33 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese,
[...]
quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture nn. 81 O del 14.2.2023, 82 P del 15.2.21023 e
100 P del 3.3.2023, tutte relative a prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera erogate nel corso dell'anno 2022.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto al tetto di spesa prefissato per il singolo Centro convenzionato, e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale;
pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e istando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, la Casa di cura opposta deduceva il difetto di comunicazione, da parte dell , dell'avvenuto superamento, del tetto di spesa;
in secondo luogo, la mancata Parte_2
2 convocazione del Tavolo tecnico, unico organo deputato alla determinazione del limite di pesa riferibile alla macroarea.
L'opposizione spiegata dalla è fondata e merita accoglimento per i motivi che Pt_2 Pt_2
seguono.
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta sia autorizzata ad erogare prestazioni CP_1
sanitarie ( nel caso specifico, di degenza ospedaliera) ai sensi della legge 833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2022 (cfr. all. atto di opposizione).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per la singola struttura.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, con pec del 5.9.2022, ha comunicato alla società opposta che, relativamente ai mesi da Gennaio a Luglio del 2022, erano state erogate prestazioni superiori di 1/12 rispetto al tetto di spesa contrattualmente fissato;
con pec del 19.10.2022 e del
15.11.2022, ha comunicato alla società opposta che, già dal mese di Settembre del 2022, era stato superato il tetto di spesa contrattualmente fissato.
Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
3 Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs.
n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
4 In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. sez. I, 03/06/2013, Controparte_2
n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n.
17437).
Nel caso in esame, la società opposta creditrice contesta di aver ricevuto le comunicazioni inerenti alle date presuntive di superamento del tetto di spesa in relazione all'anno 2022 ( v. pag. 4 della comparsa di risposta), deducendo altresì il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente Part sull' n ordine alla non liquidabilità del credito azionato.
L' , viceversa, ha fornito la prova dell'avvenuto superamento del credito mediante la Parte_1
produzione della nota n. 0160411 del 27.12.2022, nonché delle note, di cui sopra detto, debitamente notificate alla in data 5.9.2022, 19.10.2022 e 15.11.2022. CP_1
Nel dettaglio, si evince come, a fronte di un limite di spesa pari ad euro 11.697.186,00 ( v. anche nota n. 45924 del 26.2.2024), il fatturato complessivo realizzato dalla è risultato essere CP_1
di 14.267.376,79; emerge, dunque, un fatturato di branca non liquidabile pari ad euro 2.570.190,79.
L' ha altresì prodotto gli ordinativi e i mandati di pagamento quietanzati relativi alle Parte_1 prestazioni erogate dalla Casa di cura nel corso dell'anno 2022, da cui si evince come l' Parte_2 ha pagato l'importo di euro 10.636.223,46.
[...]
Orbene, ciò detto, va ribadito, sul punto, che la non liquidabilità delle prestazioni rese al di fuori del tetto dispesa trova fondamento anche nelle disposizioni di cui al contratto di convenzionamento; in particolare, non solo l'art. 4 comma 2 dello stesso dispone espressamente che “ le prestazioni eccedenti il limite di spesa … non saranno riconosciute” ma, soprattutto, il comma 3 dell'art. 5 espressamente dispone che “ la liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle
Part prestazioni rese in ciascun anno solare dovrà essere effettuata dalla entro il 30 aprile dell'anno successivo, previa comunicazione alla della determinazione del saldo liquidabile in CP_1
seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale”.
Ne discende, allora, che, consistendo la ratio del meccanismo di definizione della RTU in quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale - che richiede la corrispondenza dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente
5 Part stabiliti-, la tardività della comunicazione, da parte dell' opponente, circa l'importo di detta regressione alla struttura accreditata, non ha sacrificato l'interesse del centro opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva;
né può parlarsi di violazione del dove di buona fede, in quanto, come detto, mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per singolo centro accreditato avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr. T.A.R. Napoli,
( sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. 30510). CP_2
Né coglie nel segno, peraltro, la deduzione della società opposta secondo cui, nel caso di specie,
Part non sarebbe stata allegata dall' opponente la determinazione del Tavolo tecnico con cui si sarebbe dovuto determinare il limite di spesa applicabile alla struttura de quo ( v. pag. 6 della comparsa); invero, come inequivocamente si legge al comma 1 dell'art. 3 del contratto di convenzionamento, la fissazione, per l'anno 2022, del tetto di spesa riguardava, a priori, la singola struttura, e in alcun modo detta fissazione era rimessa alla determinazione di un Tavolo tecnico a costituirsi, essendo, di contro, già contrattualmente indicata ( in euro 11.697.186,00), secondo un importo definito dalla Delibera n. 556 del 3.11.2022.
In ragione di tutto quanto detto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 156/2024 del
5.2.2024 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il DM
147/2022; quanto ai compensi, ritiene chi scrive che gli stessi, in ragione della natura documentale del giudizio, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui alla scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00), secondo il criterio del disputatum ( v.
Cass. n. 28417/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 156/2024 del
5.2.2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell'opponente in favore della parte opposta, la somma di euro 3.631.153,33; Parte_2
B) Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1
6 di lite, che si liquidano in euro 872,50 per spese vive ed euro 24.668,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 13.4.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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