Ordinanza cautelare 21 novembre 2019
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00288/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ver.De Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Assanti e Antonio Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (in precedenza rappresentata e difesa dagli avvocati Rodolfo Barsi e Margherita Barsi) ;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 9242 notificato il 12.09.2019 con il quale il Comune di Copertino, facendo riferimento al permesso di costruire, rilasciato alla ricorrente, n. 50 del 9.4.2010, ha rideterminato il contributo concessorio dovuto (costo di costruzione) in euro 21.309,83, onde ha richiesto il pagamento di una differenza di euro 17.153,33; e, ove occorra, della deliberazione n. 82 del 29.12.2017, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Copertino ha rideterminato gli importi relativi al costo di costruzione, prevedendo di richiedere ai soggetti interessati le differenze; e, ove occorra, della deliberazione n. 25 del 31.10.2012, nella parte in cui sancisce applicazione retroattiva di oneri di urbanizzazione; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ver.De Immobiliare il 22/4/2021:
Annullamento provvedimento prot. n. 9242 notificato dal Comune di Copertino il 12.09.2019
Deliberazione 82 del 29.12.2017 del Consiglio Comunale di Copertino e Deliberazione n. 25 del 31.10.2012 del Comune di Copertino
Diffida ad adempiere prot. n. 37888, Cron. 444 notificata al ricorrente il 25.02.2021
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ver.De Immobiliare S.r.l. ha realizzato nel Comune di Copertino una palazzina composta da quattro appartamenti, che successivamente ha alienato, avendo ottenuto regolare permesso di costruire n. 50 del 09.04.2010. Ha versato gli oneri concessori richiesti in euro 35.228,51 per oneri di urbanizzazione ed euro 4.156,50 per costo di costruzione.
Con il provvedimento impugnato, emanato in esecuzione di delibera consiliare n. 82 del 29.12.2017, il Comune ha ritenuto di rideterminare il costo di costruzione a distanza di oltre nove anni dalla edificazione e due dalla emanazione della delibera, in euro 21.309,83, richiedendo una differenza di euro 17.153,33.
Tale provvedimento (prot. n. 9242, notificato il 12.09.2019) ha precisato che il costo di costruzione è stato calcolato “ in base al disposto normativo vigente all’epoca del rilascio del titolo edilizio, ovvero secondo quanto stabilito con la L.R. n. 1/2007, senza alcuna forma di adeguamento in diminuzione o in aumento ”.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 della legge n. 241/1990, dell’art. 16 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere nella configurazione della ingiustizia manifesta, del travisamento dei fatti, sviamento di potere, irrazionalità.
La ricorrente deduce, anzitutto, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 che avrebbe consentito alla ricorrente di partecipare a procedimento amministrativo. Non risulterebbe, inoltre, chiaramente evidenziato il vizio originario da rimuovere, limitandosi il Comune genericamente a richiamare le norme e le tabelle succedutesi nel tempo. Non viene comparato in motivazione l’interesse pubblico con l’interesse del destinatario, tenendo conto dell’affidamento ingeneratosi nel privato. In particolare, non viene data alcuna motivazione in relazione al tempo trascorso, quasi nove anni, tra la determinazione originaria e la successiva rideterminazione, tenendo conto che la disposizione citata prescrive che il potere di ritiro venga esercitato “ entro un ragionevole termine ”.
In data 25.02.2021 veniva notificato all’odierna ricorrente l’atto denominato “ diffida ad adempiere ”, prot. n. 37888, con cui la stessa è stata diffidata ad adempiere al pagamento della somma pari ad € 17.153.33 in favore del Comune di Copertino nel termine di dieci giorni; tale richiesta risulta fondata sulla citata rideterminazione del costo di costruzione relativo al permesso di costruire n. 50 del 09.04.2010.
Avverso tale atto è insorta la ricorrente attraverso ricorso per motivi aggiunti, deducendo i seguenti motivi: Inesistenza dell’obbligazione per intervenuta estinzione, violazione dei canoni di correttezza e buona fede, violazione dell’interesse pubblico. Illegittimità in via derivata dai predetti vizi sopra denunciati, dell’atto denominato “ diffida ad adempiere ”. La ricorrente richiama i principi generali in materia di obbligazioni e, segnatamente, il principio di buona fede oggettiva, che impedirebbe al creditore di pretendere maggior somme che presupponevano la diligente attivazione delle proprie prerogative (quale l’aggiornamento delle tabelle di calcolo).
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza – e già condivisi da questo Tribunale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 04/02/2020, n. 140) – che si richiamano di seguito, per quanto di interesse.
Giova rammentare che l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.
Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, “ è suscettibile di rideterminazione in due casi:
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.);
b) quando, nell'adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. sez. IV, n. 6033/2012, cit.) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 12/06/2017, n. 2821).
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nella Regione Puglia, l’art. 2 (“ Determinazione del costo di costruzione D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ”) della L.R. 1° febbraio 2007, n. 1, con riferimento al costo di costruzione, stabilisce, poi, che:
“ 1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con Delib. G.R. 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a Euro 594,00/mq.
2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.
3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno ”.
Dall’esegesi coordinata delle sopra riportate disposizioni statali e regionali, si evince (Cons. Stato, Sez. IV, 27/09/2017, n. 4515):
- che “ il potere di determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici è attribuito alle Regioni e che, qualora queste ultime non vi provvedano ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, “il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” ”;
- che, “ Nella Regione Puglia, inoltre, al costo di costruzione, ragguagliato a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, i Comuni “hanno facoltà” di applicare, in aggiunta al costo base determinato dalla Regione, “eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco” ”;
- e che, “ qualora i Comuni non esercitino tale “facoltà” (e non obbligo) - in data antecedente a quella del rilascio del titolo edilizio, e senza possibilità di applicazione retroattiva - il contributo dovuto per costo di costruzione resta commisurato a quello definito dalla Regione, eventualmente incrementato, sussistendone i presupposti, mediante applicazione dell'indicato indice ISTAT ”.
Di conseguenza:
“ a) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente; b) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali (nella specie: art. 1, comma 2, della L.R. n. 1 del 2007), hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione ” (Cons. Stato, Sez. IV, 12/06/2017, n. 2821).
In definitiva, quest’ultima ipotesi (“rideterminazione” del costo di costruzione, con applicazione diretta e automatica del costo - base determinato dalla Regione Puglia, immediatamente vigente e operativo) è assimilabile alla correzione dell’errore di calcolo, “ perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere ” (Cons. Stato, Sez. IV, 12/06/2017, n. 2821).
Alla stregua dei principi sopra riportati, pertanto, resta escluso che la determinazione e la richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “ una tantum ” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale peraltro anche il privato ha – specularmente – titolo alle eventuali rettifiche in riduzione).
Ciò posto, con riferimento alle dedotte violazioni procedimentali, il Collegio osserva che, venendo in rilievo rapporti di natura meramente obbligatoria, deve escludersi l’applicazione della disciplina dell’autotutela di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241 del 1990 o, più in generale, la disciplina dettata dalla stessa L. n. 241 del 1990 per gli atti provvedimentali espressivi di potestà pubblicistica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12/2018).
Il carattere paritetico del rapporto non esclude la doverosità della rideterminazione quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l’iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un’inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo. Il Comune è pur sempre titolare del potere-dovere di richiedere il contributo di costruzione secondo i parametri e nei limiti fissati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari integrative fissate dalle Regioni, facendone una applicazione vincolata alla predeterminazione di coefficienti, che il privato deve conoscere e ben può verificare, anzitutto avvalendosi dell’ausilio del progettista, con un ordinario sforzo di diligenza, richiedibile secondo il canone della buona fede. La tutela del legittimo affidamento e il principio della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione con riguardo a fattispecie nella quali l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione rende vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con il normale sforzo richiesto al debitore, secondo appunto buona fede, nell’ottica di una leale collaborazione finalizzata all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12/2018).
Poiché nel caso di specie il debitore non ha fornito alcuna prova circa l’impossibilità di conoscere e verificare con l’ordinaria diligenza la corretta quantificazione del contributo di costruzione, neppure la censura relativa alla violazione dei principi di affidamento e buona fede oggettiva può essere condivisa.
Deve essere, pertanto, ribadito che, nell’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, la rideterminazione degli oneri concessori sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della pubblica amministrazione, nell’esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l’originaria liquidazione del contributo sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.
Il ricorso per motivi aggiunti, laddove afferma che la determinazione degli oneri sarebbe avvenuta sulla base di parametri posteriori al titolo edilizio e quindi in via retroattiva, non è supportato da alcuna prova atta a confutare quanto riferito nella motivazione del provvedimento di cui al prot. n. 9242, secondo cui il costo di costruzione è stato calcolato “ in base al disposto normativo vigente all’epoca del rilascio del titolo edilizio, ovvero secondo quanto stabilito con la L.R. n. 1/2007, senza alcuna forma di adeguamento in diminuzione o in aumento ”.
Del resto, il Comune di Copertino si è limitato a rettificare l’errore materiale di calcolo a suo tempo commesso nella determinazione del costo di costruzione, utilizzando il parametro stabilito dalla L.R. n. 1/2007, previo adeguamento annuale ISTAT, in via non retroattiva.
In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, devono essere respinti, in quanto infondati.
Nulla va disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune di Copertino intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO