Articolo 29 del Codice del consumo
Articolo 26Articolo 30
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23 ottobre 2005
Art. 29. Prescrizioni 1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2005
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