TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2665 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 27/05/2024
da
( ), con l'avv. BIGLIARDI Parte_1 C.F._1
ELENA
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BAGGIO CP_1 C.F._2
IVETTE
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica condizioni figli non matrimoniali
Conclusioni di parte ricorrente 2
“ Nel merito:
- in riforma del Decreto del 22.02.2022 del Tribunale di Padova nel
procedimento R.G. 926/2022, disporre che la sig.ra , nata a [...]
Cittadella (PD) il 24.02.1974 e residente a [...], Via Papa D.
Manin n. 14/1, C.F. versi al sig. , CodiceFiscale_3 Parte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di €
300,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi
annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie dettagliate come da protocollo d'intesa per le spese
straordinarie sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Padova e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data
17.1.2017.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni di parte convenuta
“CONCLUDE
affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione voglia
- rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in
diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite. ”
Conclusioni del pubblico ministero
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste
dalla legge."
2 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione relative a figli nati fuori dal matrimonio, conveniva Parte_1
in giudizio allegando che le parti, con ricorso CP_1
congiunto per l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss c.c. datato 02.02.2022,
adivano l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento esclusivo della figlia al padre, Per_1
con residenza prevalente presso lo stesso;
- il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e
straordinario della bambina;
- la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia Per_1
ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni scolastici
ed extrascolastici della bambina e previo accordo con il padre;
- per degli accordi intercorsi tra i genitori in relazione al
mantenimento della figlia, gli assegni familiari e ogni contributo e/o
agevolazione previsto dalla legge in relazione alla figlia, saranno
percepiti in via esclusiva dal sig. ” e che, con decreto del Pt_1
22.02.2022, il Tribunale di Padova provvedeva in conformità;
- rilevava, quindi, che la convenuta dal 2014 soffriva di una patologia depressiva acuta da abuso di sostanze tossiche ed alcoliche ed aveva subito diversi ricoveri presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale
3 4
di Cittadella, da ultimo nel mese di gennaio 2024 e, per tale ragione,
dal 2014 la figlia minore aveva sempre vissuto con lui;
- precisava che, dall'emissione del decreto di regolamentazione primaria, la figlia si era recata dalla madre solo un paio di Per_1
giovedì al mese fino a luglio 2023 allorquando la frequentazione tra madre e figlia si interrompeva del tutto per volontà di che Per_1
rifiutava di recarsi dalla madre sostenendo che durante le visite quest'ultima non le prestava alcuna attenzione;
- evidenziava, poi, che, da verifiche effettuate, le condizioni economiche della madre erano migliorate rispetto all'epoca dell'emissione della regolamentazione vigente mentre lo stesso percepiva sempre il medesimo stipendio di € 1.600,00 mensili e manteneva integralmente la minore;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“ ricorre
all'Ill.mo Tribunale adito, affinché voglia, previa fissazione di
udienza o inaudita altera parte, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: - in riforma del decreto del 22.02.2022 del
Tribunale di Padova nel procedimento RG 926/2022, disporre che la
sig.ra , nata a [...] il [...] e CP_1
residente a [...]1, C.F.
versi al sig. , quale C.F._2 Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di €
300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT,
4 5
oltre al 50% delle spese straordinarie dettagliate come da
protocollo d'intesa per le spese straordinarie sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17.01.2017.
Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.
Spese di lite interamente rifuse.”.
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.24
si costituiva la convenuta confermando le proprie precarie condizioni di salute e rilevando che, a causa della sua patologia, era stata periodicamente sottoposta a visite presso la Commissione Medica ed era stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità
lavorativa 100%, infermità non più revisionabile;
- precisava, inoltre, di percepire una pensione di invalidità civile di circa € 700,00 mensili oltre ad € € 200,00 mensili, somma corrispostale dall'ex marito per arretrati relativi al Controparte_2
mantenimento della prima figlia , avuta con quest'ultimo; Per_2
- rappresentava, altresì, che dette somme venivano utilizzate pressochè
integralmente per il pagamento delle proprie spese mediche e per il proprio sostentamento e che la stessa, avendo bisogno di assistenza
24 ore su 24, si era trasferita a vivere presso l'abitazione della madre
(non percettrice di alcuna pensione) in Tombolo Persona_3
(PD) via Piave n. 3 ove vivevano anche la sorella
[...]
(casalinga ) e il di lei marito;
Per_4 Persona_5
5 6
- evidenziava, infine, che la stessa, in conseguenza della sua malattia,
aveva manifestato un problema di incontinenza urinaria permanente;
- formulava, quindi le seguenti conclusioni:
“ CONCLUDE
affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione voglia
- rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e
in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite.” .
- All'udienza del 17.01.25 parte ricorrente dichiarava di essere in pensione dal 01.01.25, precisando che, fino al mese di dicembre guadagnava € 1.600, 1.700 mensili ma che aveva saputo che di pensione avrebbe preso circa il 30% in meno dell'ultima retribuzione, ovvero, circa € 1.275,00 al mese (cfr. verbale d'udienza del 17.01.25);
- nella medesima udienza la convenuta confermava le proprie precarie condizioni di salute con un'inabilità al lavoro al 100%, riferiva di frequentare un centro diurno e che era previsto il proprio imminente ingresso in una comunità con conseguente necessità di impiegare la propria pensione per pagarla e per sostenere le ulteriori spese mediche relative a cure di cui aveva bisogno (cfr. verbale d'udienza del 17.01.25);
6 7
- alla medesima udienza, previa discussione ex art. 473-bis.22, co. 4
c.p.c., il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
* * *
Va preliminarmente rilevato che, su autorizzazione del Giudice
Delegato, parte conventa ha prodotto un certificato aggiornato, datato
28.12.24, dal quale emergono le attuali condizioni di salute della convenuta che appaiono gravi e peggiorate come riportato in detto documento ove si da atto, oltre che del disturbo psichiatrico della stessa e della dipendenza da alcool e stupefacenti, anche del problema dell'incontinenza e viene confermata l'invalidità totale con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% (cfr. doc. 21 fascicolo parte convenuta certificato INPS del
28.12.24 depositato in data 17.01.25). Parimenti è stato prodotto un preventivo per complessivi € 3.560,00 relativo a cure dentistiche delle quali la convenuta avrebbe necessità (cfr, doc. 22: fascicolo parte convenuta).
Ciò posto, con conseguente prova documentale della totale incapacità
lavorativa della convenuta, va rilevato che, rispetto all'epoca della regolamentazione primaria, sarebbe, da un lato, emersa la percezione di un emolumento (pensione di invalidità) da parte della convenuta (la cui precedente percezione peraltro non si può escludere essendo la certificazione della relativa patologia risalente rispetto al 2022, periodo relativo al procedimento di regolamentazione primaria) e, dall'altro, sarebbe stato allegato un peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente
7 8
poiché entrato in quiescenza come dichiarato dallo stesso all'udienza del
17.01.25 .
Ebbene, posto che, attese le gravi patologie di cui soffre la madre con conseguente totale inabilità lavorativa e necessità di continue spese mediche, come dalla stessa documentato, non appare possibile porre a carico della stessa un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia minore, tuttavia il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente unitamente alla percezione di emolumenti da parte della madre, giustifica la ripartizione tra le parti del 50% delle spese straordinarie, definite come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017, sostenute la per la minore . Pertanto il decreto emesso dal Tribunale di Padova del 22.02.22, su istanza congiunta delle parti, va modificato nei termini sopra indicati.
Attesa la natura del procedimento e la parziale soccombenza reciproca,
le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Padova del
22.02.22:
1. dispone che le spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017, sostenute la per la figlia minore delle parti, siano distribuite al 50% tra le stesse;
2. spese di lite compensate .
Padova, così deciso nella camera di consiglio dell'11.02.25
8 Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
9
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
9