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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3588 /2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3588/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3588 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PISACANE SABATO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. l'avv. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare ammissibile il presente ricorso e, per
l'effetto, condannare il Sig. , nato a [...] il [...] avente C.F. Controparte_1
, residente in [...] – Coop. La Riscossa C.F._2 presso Sig. , al pagamento dell'importo di euro 8.000,00, ottomila/00; 2) in via Persona_1 gradata, condannare la parte resistente al pagamento dell'importo che sarà determinato dal Giudice all'esito della istruttoria;
in via ulteriormente gradata, condannare il resistente al pagamento dell'importo che sarà determinato a titolo equitativo dal Giudicante;
3) in via ancor più gradata, condannarlo al pagamento dell'importo che sarà determinato dal Giudice a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc.”.
Le relative somme venivano in particolare richieste a titolo di compenso per attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in favore del resistente.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e ne va dichiarata pertanto in CP_1 questa sede la contumacia.
La controversia, di natura documentale, viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3
c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va ricordato in questa sede il dettato delle SU del 30 ottobre 2001, n. 13533 – pacificamente applicabile anche al rapporto oggetto del presente giudizio- secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene il professionista ha correttamente dato prova del conferimento dell'incarico, ex art. 2697 c.c., con riferimento alla procedura di separazione consensuale, al procedimento giudiziale ex art 710
c.p.c. e a quello per la nomina di curatore speciale. Quanto all'attività stragiudiziale, risulta fornita prova dell'intermediazione dell'avv. solo con riferimento alla procedura instaurata presso Pt_1 Agenzia delle Entrate - Riscossione per la verifica della posizione contributiva ed eventuali attività successive – vedasi delega in atti, oltre che corrispondenza dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento a queste specifiche attività elencate, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n.
1584/2018).
Quindi avendo il ricorrente adeguatamente provato il rapporto sulla base della intera produzione in atti, sarebbe spettato al resistente – rimasto, però, contumace- provare eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata.
La domanda va quindi accolta limitatamente alle attività sopra elencate: per tutte quante le altre attività non risulta fornita alcuna prova dell'effettiva intermediazione dell'avv. per cui, ai Pt_1 sensi della citata giurisprudenza, deve ritenersi che il ricorrente non abbia assolto al proprio onere probatorio con conseguente rigetto della domanda di pagamento dei relativi compensi.
Venendo alla liquidazione di quanto dovuto limitatamente all'attività provata, deve rilevarsi che l'attività espletata con riferimento alla procedura di separazione consensuale e di richiesta nomina curatore speciale si è conclusa sotto la vigenza del DM 140/2012. Devono essere liquidate le sole fasi di studio e introduttiva, essendosi in tali risolta ciascuna procedura, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità minima, con la riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
In particolare, per ciascuno dei due giudizi citati, il compenso va così determinato: compenso tabellare: € 1.800,00 (rappresentato da fase di studio € 1.200,00 e fase introduttiva €
600,00) con la riduzione del 30 % (pari ad € 540,00) = compenso al netto delle riduzioni € 1.260,00.
Quanto al giudizio ex art 710 c.p.c. il compenso, calcolato ai sensi del DM 55/2014, parametri medi, riduzione del 30%, per le sole fasi di studio e introduttiva, va così determinato: compenso tabellare volontaria giurisdizione € 1.113,00 con la riduzione del 30% (pari ad € 333,90)
-compenso al netto delle riduzioni € 779,10.
Infine venendo all'attività stragiudiziale provata, il compenso va determinato ai sensi dell'art 26 del
DM 55/2014, per cui “per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.”. Considerato che l'unica attività provata è quella di richiesta della posizione contributiva, si ritiene equo applicare la percentuale del
2%, sulla base del valore del debito contributivo accertato (€ 47,335,71) per un totale di € 907,00.
Alla somma in questione (per un totale di € 4.206,10) va sottratto l'acconto pari ad € 1.000,00, già versato, come dichiarato dallo stesso ricorrente.
Sul compenso così determinato vanno applicate IVA e CPA, se dovute, spese generali al 15%.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022, secondo il valore del decisum, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e la riduzione del 50% della fase di trattazione, non essendo stata svolta alcuna istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, nei confronti di , della somma pari ad € 3.206,10, oltre IVA
[...] Parte_1 se dovuta, CPA e spese generali al 15%, oltre interessi dalla data di messa in mora (17/11/2022);
b) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 de presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.065,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3588/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3588 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. PISACANE SABATO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. l'avv. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare ammissibile il presente ricorso e, per
l'effetto, condannare il Sig. , nato a [...] il [...] avente C.F. Controparte_1
, residente in [...] – Coop. La Riscossa C.F._2 presso Sig. , al pagamento dell'importo di euro 8.000,00, ottomila/00; 2) in via Persona_1 gradata, condannare la parte resistente al pagamento dell'importo che sarà determinato dal Giudice all'esito della istruttoria;
in via ulteriormente gradata, condannare il resistente al pagamento dell'importo che sarà determinato a titolo equitativo dal Giudicante;
3) in via ancor più gradata, condannarlo al pagamento dell'importo che sarà determinato dal Giudice a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc.”.
Le relative somme venivano in particolare richieste a titolo di compenso per attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal ricorrente in favore del resistente.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e ne va dichiarata pertanto in CP_1 questa sede la contumacia.
La controversia, di natura documentale, viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3
c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va ricordato in questa sede il dettato delle SU del 30 ottobre 2001, n. 13533 – pacificamente applicabile anche al rapporto oggetto del presente giudizio- secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene il professionista ha correttamente dato prova del conferimento dell'incarico, ex art. 2697 c.c., con riferimento alla procedura di separazione consensuale, al procedimento giudiziale ex art 710
c.p.c. e a quello per la nomina di curatore speciale. Quanto all'attività stragiudiziale, risulta fornita prova dell'intermediazione dell'avv. solo con riferimento alla procedura instaurata presso Pt_1 Agenzia delle Entrate - Riscossione per la verifica della posizione contributiva ed eventuali attività successive – vedasi delega in atti, oltre che corrispondenza dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento a queste specifiche attività elencate, stante la contumacia del convenuto, la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è vero che la contumacia in se' non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto (in termini, Cass. civ. ordinanza n.
1584/2018).
Quindi avendo il ricorrente adeguatamente provato il rapporto sulla base della intera produzione in atti, sarebbe spettato al resistente – rimasto, però, contumace- provare eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata.
La domanda va quindi accolta limitatamente alle attività sopra elencate: per tutte quante le altre attività non risulta fornita alcuna prova dell'effettiva intermediazione dell'avv. per cui, ai Pt_1 sensi della citata giurisprudenza, deve ritenersi che il ricorrente non abbia assolto al proprio onere probatorio con conseguente rigetto della domanda di pagamento dei relativi compensi.
Venendo alla liquidazione di quanto dovuto limitatamente all'attività provata, deve rilevarsi che l'attività espletata con riferimento alla procedura di separazione consensuale e di richiesta nomina curatore speciale si è conclusa sotto la vigenza del DM 140/2012. Devono essere liquidate le sole fasi di studio e introduttiva, essendosi in tali risolta ciascuna procedura, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità minima, con la riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
In particolare, per ciascuno dei due giudizi citati, il compenso va così determinato: compenso tabellare: € 1.800,00 (rappresentato da fase di studio € 1.200,00 e fase introduttiva €
600,00) con la riduzione del 30 % (pari ad € 540,00) = compenso al netto delle riduzioni € 1.260,00.
Quanto al giudizio ex art 710 c.p.c. il compenso, calcolato ai sensi del DM 55/2014, parametri medi, riduzione del 30%, per le sole fasi di studio e introduttiva, va così determinato: compenso tabellare volontaria giurisdizione € 1.113,00 con la riduzione del 30% (pari ad € 333,90)
-compenso al netto delle riduzioni € 779,10.
Infine venendo all'attività stragiudiziale provata, il compenso va determinato ai sensi dell'art 26 del
DM 55/2014, per cui “per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.”. Considerato che l'unica attività provata è quella di richiesta della posizione contributiva, si ritiene equo applicare la percentuale del
2%, sulla base del valore del debito contributivo accertato (€ 47,335,71) per un totale di € 907,00.
Alla somma in questione (per un totale di € 4.206,10) va sottratto l'acconto pari ad € 1.000,00, già versato, come dichiarato dallo stesso ricorrente.
Sul compenso così determinato vanno applicate IVA e CPA, se dovute, spese generali al 15%.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022, secondo il valore del decisum, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e la riduzione del 50% della fase di trattazione, non essendo stata svolta alcuna istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, nei confronti di , della somma pari ad € 3.206,10, oltre IVA
[...] Parte_1 se dovuta, CPA e spese generali al 15%, oltre interessi dalla data di messa in mora (17/11/2022);
b) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 de presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.065,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositato telematicamente in data 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco