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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3005/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, n. 9906/24, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Gald ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bonsera ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190. APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 13/3/2024 innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. ritenendo di Controparte_1 non aderire alla richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, ex art. 7 legge n. 300/1970, conveniva in giudizio il proprio dipendente , domandando di accertare e Parte_1 dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della ammonizione scritta irrogatagli con provvedimento del 22/2/2024. A sostegno della legittimità della sanzione, deduceva che applicato CP_1 Pt_1 presso il CD Rec. Roma Appio, in qualità di Portalettere, con orario di servizio 7:30 – 14:57, titolare della zona di recapito n. 7, nell'ambito della squadra 1 dell'Area Territoriale B, composta da 5 zone/macrozone, contrassegnate con i numeri 7, 9, 10, 11 ed 8, di cui la n. 8 è la “zona frazionabile” - richiesto, come previsto dalla normativa vigente di cui all'accordo sindacale dell'8/02/2018, di effettuare la Prestazione Ripartita nella misura di 1/4 unitamente ai colleghi dell'Area Territoriale di riferimento, sulla zona frazionabile n. 8, nelle date del 22/12/2023, 27/12/2023, 29/12/2023 e 3/01/2024, ogni volta dichiarava la sua indisponibilità, nonché di voler aderire allo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive proclamato dall Ritenendo il CP_2 comportamento del dipendente inadempiente e insubordinato, la società gli formalizzava addebito disciplinare con lettera di contestazione del 16/1/2024, cui seguiva lettera di giustificazioni, trasmessa a mezzo PEC il 2/2/2024, con contestuale richiesta di audizione orale. Convocato per la giornata del 20/02/2024, il dipendente non si presentava, senza alcuna preventiva comunicazione, sicché la società, non ravvisando nelle giustificazioni scritte elementi utili a discolpa, gli comminava la sanzione disciplinare della ammonizione scritta, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, contestando la legittimità della sanzione, per violazione del Parte_1 suo diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 7 Legge n. 300/1970 e dell'articolo 55 del CCNL, per omissione della chiesta audizione orale;
nel merito, in ogni caso, insisteva nella legittimità del proprio rifiuto, avendo egli aderito ad uno sciopero dallo straordinario e dalla flessibilità, sicché concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese- Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione del lavoratore relativa alla illegittimità, per violazione dell'articolo 7 Legge n. 300/1970 e dell'articolo 55 del CCNL, per omissione della chiesta audizione orale, e, pertanto, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquidava in complessivi € 800, Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Con ricorso in data 4.11.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza si è costituita opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e chiede di “1) in parziale riforma della sentenza Tribunale di Roma n. 9906/24, condannare la società soccombente al ristoro delle spese del precedente giudizio rideterminando in aumento il relativo importo, con liquidazione delle stesse da effettuarsi in applicazione delle tabelle ministeriali DM 147/22 e preso a riferimento la tabella indicante i parametri concernenti le vertenze di valore indeterminato;
2) con condanna alle spese di lite anche del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario legale”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Tenuto conto del valore della controversia (di lavoro) e dello svolgimento della stessa nonché di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore” (così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24979 del 10/10/2018), ritenuto, altresì, che deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale, deve ritenersi che spetti all'appellante a diverso titolo per le spese di lite l'importo complessivo di € 3.689,00 (€ 1.623,00 fase di studio + € 601,00 fase introduttiva + € 1.465,00 fase decisionale). Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, alla stregua di quanto disposto da Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado, che liquida in € 3.689,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, che CP_3 liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3005/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, n. 9906/24, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Gald ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bonsera ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190. APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 13/3/2024 innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. ritenendo di Controparte_1 non aderire alla richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, ex art. 7 legge n. 300/1970, conveniva in giudizio il proprio dipendente , domandando di accertare e Parte_1 dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della ammonizione scritta irrogatagli con provvedimento del 22/2/2024. A sostegno della legittimità della sanzione, deduceva che applicato CP_1 Pt_1 presso il CD Rec. Roma Appio, in qualità di Portalettere, con orario di servizio 7:30 – 14:57, titolare della zona di recapito n. 7, nell'ambito della squadra 1 dell'Area Territoriale B, composta da 5 zone/macrozone, contrassegnate con i numeri 7, 9, 10, 11 ed 8, di cui la n. 8 è la “zona frazionabile” - richiesto, come previsto dalla normativa vigente di cui all'accordo sindacale dell'8/02/2018, di effettuare la Prestazione Ripartita nella misura di 1/4 unitamente ai colleghi dell'Area Territoriale di riferimento, sulla zona frazionabile n. 8, nelle date del 22/12/2023, 27/12/2023, 29/12/2023 e 3/01/2024, ogni volta dichiarava la sua indisponibilità, nonché di voler aderire allo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive proclamato dall Ritenendo il CP_2 comportamento del dipendente inadempiente e insubordinato, la società gli formalizzava addebito disciplinare con lettera di contestazione del 16/1/2024, cui seguiva lettera di giustificazioni, trasmessa a mezzo PEC il 2/2/2024, con contestuale richiesta di audizione orale. Convocato per la giornata del 20/02/2024, il dipendente non si presentava, senza alcuna preventiva comunicazione, sicché la società, non ravvisando nelle giustificazioni scritte elementi utili a discolpa, gli comminava la sanzione disciplinare della ammonizione scritta, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, contestando la legittimità della sanzione, per violazione del Parte_1 suo diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 7 Legge n. 300/1970 e dell'articolo 55 del CCNL, per omissione della chiesta audizione orale;
nel merito, in ogni caso, insisteva nella legittimità del proprio rifiuto, avendo egli aderito ad uno sciopero dallo straordinario e dalla flessibilità, sicché concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese- Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione del lavoratore relativa alla illegittimità, per violazione dell'articolo 7 Legge n. 300/1970 e dell'articolo 55 del CCNL, per omissione della chiesta audizione orale, e, pertanto, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquidava in complessivi € 800, Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Con ricorso in data 4.11.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza si è costituita opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e chiede di “1) in parziale riforma della sentenza Tribunale di Roma n. 9906/24, condannare la società soccombente al ristoro delle spese del precedente giudizio rideterminando in aumento il relativo importo, con liquidazione delle stesse da effettuarsi in applicazione delle tabelle ministeriali DM 147/22 e preso a riferimento la tabella indicante i parametri concernenti le vertenze di valore indeterminato;
2) con condanna alle spese di lite anche del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario legale”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Tenuto conto del valore della controversia (di lavoro) e dello svolgimento della stessa nonché di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore” (così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24979 del 10/10/2018), ritenuto, altresì, che deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale, deve ritenersi che spetti all'appellante a diverso titolo per le spese di lite l'importo complessivo di € 3.689,00 (€ 1.623,00 fase di studio + € 601,00 fase introduttiva + € 1.465,00 fase decisionale). Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, alla stregua di quanto disposto da Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado, che liquida in € 3.689,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, che CP_3 liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano