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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
IN, all'esito dell'udienza del 3.12.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1085/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Salomone n. 1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Salomone n. 3
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Rucci del Foro di Pescara
attori e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]in Controparte_1 C.F._3
v.le Cappuccini n. 62
convenuto
Oggetto: azione di condanna all'adempimento di obbligazione, e di risarcimento danni.
Conclusioni degli attori: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, condannare il convenuto al versamento in favore
degli istanti della complessiva somma di €. 400.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con
vittoria di spese e onorari, come da nota, che si allega, oltre oneri accessori come per legge”
Conclusioni del convenuto: //
FATTO E DIRITTO
Gli attori, nati da una relazione di convivenza more uxorio tra la sig.ra (nata a [...] il Persona_1
14.3.1971) e il sig. , hanno convenuto in giudizio quest'ultimo, chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento delle somme dovute per il loro mantenimento, e al risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito per essere stati abbandonati poco tempo dopo la loro nascita, danno che hanno quantificato dapprima in € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, nella memoria conclusionale, in €
400.000,00.
Hanno dichiarato che nel mese di dicembre 1991 erano stati abbandonati dal padre, militare dell'Arma dei Carabinieri, il quale aveva lasciato loro e la compagna, senza dare più alcuna notizia di sé, e di non avere mai avuto, da quel momento in poi, alcun tipo di sostentamento, né materiale, né morale, da parte del padre.
Dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025.
1. Il titolo su cui è fondata la domanda proposta dagli attori è costituito dal rapporto di filiazione che li lega al convenuto sig. , del quale hanno affermato di essere i figli, senza tuttavia fornirne Controparte_1
alcuna prova.
1.1 Nell'atto introduttivo gli attori hanno affermato di essere nati da una relazione di convivenza more uxorio
tra la loro madre sig.ra ed il sig. , ma non hanno prodotto alcuna Persona_1 Controparte_1
documentazione relativamente al riconoscimento della paternità da parte del convenuto, o alcuna sentenza dichiarativa del rapporto di filiazione, né, tanto meno, hanno chiesto che detto rapporto di filiazione venga accertato nel presente giudizio.
Questa totale carenza probatoria, per la sua manifesta gravità, non può ritenersi adeguatamente compensata dalla mancata comparizione da parte del convenuto all'udienza stabilita per il suo interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
1.2 Prescindendo dunque da ogni ulteriore considerazione relativa al merito delle domande, non essendo stata fornita alcuna prova del titolo delle stesse, se ne impone la reiezione.
2 La mancata costituzione in giudizio del convenuto esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri Parte_1
e nei confronti del sig. , così decide: Parte_2 Controparte_1
• respinge la domanda;
• nulla sulle spese.
Chieti, 16.12.2025
Il giudice
Marcello IN