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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/11/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1972/2021 r.g. e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
ed amministratore unico (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. NT SC per procura in atti,
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dall'avv. Salvatore Lubiana per procura in atti;
resistente
(C.F. , nella qualità di socio CP_1 C.F._1
amministratore della società e di legale rappresentante della Parte_1 società (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
NT SC per procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'avv. NT SC per procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e Parte_3 C.F._4 difesa dall'avv. Donato Patera per procura in atti;
(C.F. ), rappresentata Parte_4 C.F._5
e difesa dall'avv. Donato Patera per procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_5 C.F._6
dall'avv. Donato Patera per procura in atti;
terzi chiamati
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato dalla ed iscritto sul Parte_1
ruolo civile contenzioso ordinario al n. 513/2021 R.G., la suddetta società, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico CP_1
premesso che dal mese di marzo 2017 sino al 7/04/2018 ha CP_2
lavorato alle dipendenze della resistente con mansione di barista e che lo stesso si è impossessato di somme di denaro per un ammontare di 20.000,00 euro, sottraendole alla parte ricorrente, ha adito questo Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale da reato di parte convenuta e, per l'effetto, di condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 25.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale patito, oltre interessi e rivalutazione.
Successivamente, con decreto del 4 novembre 2022 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e, costituitosi in giudizio CP_2
, ha resistito alla pretesa chiedendo il rigetto della domanda perché
[...]
infondata. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo di 52.089,00 euro a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e notturno, riposo settimanale, ferie non godute e T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione. Infine, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata del terzo nei confronti di , Parte_5 [...]
, e della Parte_2 Parte_4 Parte_3 CP_1
Controparte_3
Con ordinanza del 15 settembre 2022, il Giudice ha autorizza CP_2
alla chiamata in causa del terzo e all'udienza del 26 gennaio 2023, in
[...] ragione della mancata determinazione dell'oggetto della domanda, è stato ordinato al resistente di integrare l'atto di chiamata in causa. Quindi, con memoria integrativa dell'8 giugno 2023, il resistente ha provveduto a specificare l'oggetto della domanda nei confronti dei terzi, chiarendo che la risulta inattiva dal 18/01/2020 e che gli stessi, in qualità di soci, Parte_1
sono responsabili dei debiti sociali.
Costituitisi in giudizio , Parte_5 Parte_2 Parte_4
, nella qualità di socio amministratore
[...] Parte_3 CP_1
della società e di legale rappresentante della società Parte_1 CP_3
hanno resistito alla pretesa chiedendo di accertare il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Infine, istruita per prova testi e in via documentale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare, va rigettata la domanda avanzata nei confronti dei terzi chiamati dal momento che risulta pacifico, essendo stato rappresentato dallo stesso , che la società pur risultando inattiva, CP_2 Parte_1 continua ad essere iscritta nel registro delle imprese. La stessa deve presumersi esistente, con conseguente sussistenza della capacità di stare in giudizio.
Inoltre, l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. invocata dal CP_2
presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori (v. n. 22002/2025), circostanze neppure allegate dal resistente.
2.- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che l'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo di risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale e, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, compete al datore di lavoro la prova del danno subito, e quindi dell'inadempimento del lavoratore, spettando invece a quest'ultimo la prova liberatoria, ai sensi dell'art. 1218 c.c., della non imputabilità del fatto dannoso
(v. Cass. 18375/2006).
Nella fattispecie, il datore di lavoro ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante, avendo lo stesso dimostrato che l'ammanco di cassa, per un importo pari a 20.000,00 euro, è imputabile al , essendo emerso CP_2 dall'istruttoria espletata che egli durante l'esecuzione della prestazione lavorativa ha prelevato arbitrariamente dalla cassa le somme di denaro.
In particolare, il teste cognato del , ha dichiarato Testimone_1 CP_2
di aver visto “diversi video, che riguardavano giorni diversi in cui il sig. , CP_2
barista in questo esercizio, nel momento in cui il cliente pagava il corrispettivo di quanto consumato e lo poneva sul piattino vicino alla cassa, sembrava che prendesse il denaro e lo ponesse all'interno della cassa, invece con abilità le attorcigliava nelle mani e non le metteva sicuramente nella cassa, che veniva subito richiusa senza che venisse fatto lo scontrino”. Ha altresì precisato di aver partecipato ad un incontro tra il ed il nell'ambito del quale CP_1 CP_2 quest'ultimo “ha riconosciuto di aver sottratto al sig. circa € 20.000 CP_1 tra il 2017 ed il 2018 e chiedeva un pò di tempo per poterglieli restituire”.
Il teste dipendente della società ricorrente, ha Testimone_2 confermato che “dal mese di settembre dell'anno 2017 e sino al mese di aprile dell'anno 2018, si è impossessato, sottraendola dalla cassa, CP_2 della somma di € 20.000,00, senza alcuna autorizzazione del datore di lavoro”.
Ha chiarito di aver “visto dei fotogrammi in cui il quando pagavano i CP_2
clienti intascava alcune banconote. So che la somma è questa perché ho guardato con il datore di lavoro tutti i fotogrammi, abbiamo riscontrato che il ricorrente prendeva al giorno 100, 70 euro o anche di più. Non ricordo bene”.
Le suddette dichiarazioni trovano riscontro nei files video prodotti dal ricorrente, dalle quali si evince che il ha prelevato dalla cassa del bar CP_2
delle somme di denaro, ponendo in essere con destrezza le operazioni di sottrazione. Inoltre, come emerge dalla documentazione in atti, per i fatti oggetto di giudizio il è stato sottoposto a procedimento penale, il quale CP_2
si è concluso con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e condanna del dipendente alla pena di mesi sei e giorni sei di reclusione e 173,00 euro di multa.
È infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile dal momento che la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato. Il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. In altri termini, la sentenza di applicazione di pena patteggiata pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (v. Cass. sez. un. n. 17289/2006).
Alla luce dell'istruttoria compiuta, può ritenersi dimostrato che l'ammanco in esame sia riferibile alla condotta del dipendente , addetto CP_2
alla cassa con mansioni di barista, e che la violazione degli obblighi fedeltà e di diligenza nell'esecuzione della prestazione ha causato alla parte ricorrente un danno patrimoniale pari a 20.000,00 euro.
va perciò condannato a corrispondere, in favore della CP_2
ricorrente, l'importo di 20.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo.
3.- Non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno morale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con l'importante sentenza n. 26972/2008, ha definitivamente chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale “ai soli casi previsti dalla legge”. Invero, oltre ai casi tassativamente previsti da norme di legge, si configura la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione (v. sul punto Cass., sez. un., nn.
26972,26973,26974,26975 del 2008). Il danno non patrimoniale, nello specifico, costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. Non può ritenersi infatti che il danno sia in re ipsa, perché in tal modo si snaturerebbe la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un pregiudizio, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. n. 21865/2013 e 12225/2015).
E, infatti, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (v. Cass. n. 11269/2018).
Nel caso di specie, manca l'allegazione specifica del pregiudizio subito, dal momento che la parte ricorrente si limita ad affermare genericamente che la condotta illecita del ha compromesso la fiducia e le aspettative riposte CP_2 nel dipendente, causando al datore di lavoro “gravi e seri patimenti d'animo”.
Ne consegue che, in mancanza della prova del danno subito, la relativa domanda risarcitoria va rigettata.
4.- Va rigettata altresì la domanda riconvenzionale avanzata dal CP_2
per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
poi la collaborazione, l'inserimento e la continuità; nonché in via residuale l'orario e la retribuzione (v. Cass. n. 29646/2018, n. 2728/2010). In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo
(Cass. n. 16150/2018). Analoghi principi si applicano anche nell'ipotesi di lavoro notturno e festivo, dal momento che anche in tal caso viene in rilievo lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari diversi da quelli concordati e retribuiti.
Nella fattispecie tale onere probatorio non è stato indubbiamente soddisfatto dalla generica deduzione di parte resistente di non aver ricevuto talune mensilità, nonché di aver lavorato oltre l'orario di lavoro concordato e nei giorni festivi. Tale allegazione risulta estremamente generica in quanto priva di qualsivoglia riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione, all'articolazione orario del rapporto di lavoro e all'assoggettamento del CP_2
al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
La domanda va quindi rigettata.
5.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e l'attività svolta, in 2.109,00 euro, oltre spese generali.
In ultima analisi, poiché l'opponente ha agito in giudizio con mala fede, dal momento che la domanda avanzata nei confronti dei terzi risulta meramente temeraria e priva di qualsivoglia allegazione, si configura l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del resistente a corrispondere ai terzi chiamati l'importo di 210,90 euro, a titolo di risarcimento dei danni. Appare equo, invero, determinare il predetto importo nella misura di un decimo delle spese di lite liquidate a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione:
1) accerta che è responsabile del danno patrimoniale CP_2
causato alla parte ricorrente a seguito delle operazioni descritte in parte motiva e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla parte ricorrente 20.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo;
2) rigetta per il resto;
3) condanna il resistente, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente e dei terzi chiamati, che si liquidano in 2.109,00 euro per ciascuna parte, oltre spese generali iva e cpa. Compensa per il resto.
4) condanna, altresì, l'opponente al pagamento a favore dei terzi chiamati della somma di euro 210,90, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Palmi, 19/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS