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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL FE presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2410 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo inerente a un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente tra
(C.F.: ), difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avvocati Antonio BO e Federico Lerro
Parte appellante e
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Antonella Controparte_1 P.IVA_2
OS
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
adita:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 885/2019 emessa dal Tribunale di
Catanzaro il 16.5.2019 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
498/2017 emesso dal medesimo Tribunale di Catanzaro, condannando, in pari tempo, la a pagare Euro 271.152,09, oltre interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs n. 231/2002 e ss. mod. ed integrazioni;
- per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della odierna appellante, nei confronti della , in relazione alle Controparte_1
prestazioni sanitarie erogate, in regime di accreditamento, per un valore pari ad Euro 271.152,09;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
BO e dell'Avv. Federico Lerro.”
Per la “si insiste per il rigetto dell'appello e per la Controparte_1
conferma della sentenza ingiustamente gravata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La aveva citato in giudizio la Controparte_1 Parte_1
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 498/2017, emesso a
[...]
favore di quest'ultima per la € 271.152,09, somma dovuta per le prestazioni sanitarie di riabilitazione rese tra il 2010 e il 2015, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio.
2 A fondamento dell'opposizione la aveva dedotto il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'inesistenza del credito e l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Si era costituita la società opposta, argomentando per l'infondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza n. 885/2019, resa il 16.5.2019 a definizione del giudizio n. 3245/2017 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, non essendo la sentenza n. 1564/2006 del tribunale amministrativo regionale efficace nei confronti della società opposta, in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo e dunque la pronuncia poteva spiegare effetti soltanto inter partes, e non avendo la preso parte agli accordi. Controparte_1
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: l'opponente non avrebbe eccepito l'inefficacia della sentenza amministrativa;
comunque la fondazione fa parte di un'associazione di categoria alla quale non potrebbero che estendersi gli effetti della pronuncia amministrativa;
la non avrebbe contestato il CP_1
quantum debeatur.
Si è costituita la , ribadendo le difese del primo grado Controparte_1
di giudizio.
All'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 14.07.2025 data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
3 In applicazione del principio della “ragione più liquida”, la corte ritiene di dover rigettare l'appello, fondata essendo la difesa della CP_1
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
In effetti, in ordine alle domande di pagamento di compenso per prestazioni sanitarie rese in favore di Aziende sanitarie provinciali, solo queste ultime sono legittimate passive, essendo riservati alla i CP_1
diversi poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
La Corte di cassazione ha affermato: “In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge regionale della n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla CP_1
stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della che rimane normalmente estranea ad CP_1
essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (Cass. Sez. I. ord. 26 luglio 2023, n. 22509, conforme sezione II, n. 6788/2024).
Dalle considerazioni suesposte discende l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
4 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla le spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI IA IL FE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL FE presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2410 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo inerente a un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente tra
(C.F.: ), difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avvocati Antonio BO e Federico Lerro
Parte appellante e
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Antonella Controparte_1 P.IVA_2
OS
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
adita:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 885/2019 emessa dal Tribunale di
Catanzaro il 16.5.2019 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
498/2017 emesso dal medesimo Tribunale di Catanzaro, condannando, in pari tempo, la a pagare Euro 271.152,09, oltre interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs n. 231/2002 e ss. mod. ed integrazioni;
- per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della odierna appellante, nei confronti della , in relazione alle Controparte_1
prestazioni sanitarie erogate, in regime di accreditamento, per un valore pari ad Euro 271.152,09;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
BO e dell'Avv. Federico Lerro.”
Per la “si insiste per il rigetto dell'appello e per la Controparte_1
conferma della sentenza ingiustamente gravata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La aveva citato in giudizio la Controparte_1 Parte_1
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 498/2017, emesso a
[...]
favore di quest'ultima per la € 271.152,09, somma dovuta per le prestazioni sanitarie di riabilitazione rese tra il 2010 e il 2015, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio.
2 A fondamento dell'opposizione la aveva dedotto il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'inesistenza del credito e l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Si era costituita la società opposta, argomentando per l'infondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza n. 885/2019, resa il 16.5.2019 a definizione del giudizio n. 3245/2017 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, non essendo la sentenza n. 1564/2006 del tribunale amministrativo regionale efficace nei confronti della società opposta, in quanto la deliberazione annullata aveva natura di atto plurimo e dunque la pronuncia poteva spiegare effetti soltanto inter partes, e non avendo la preso parte agli accordi. Controparte_1
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: l'opponente non avrebbe eccepito l'inefficacia della sentenza amministrativa;
comunque la fondazione fa parte di un'associazione di categoria alla quale non potrebbero che estendersi gli effetti della pronuncia amministrativa;
la non avrebbe contestato il CP_1
quantum debeatur.
Si è costituita la , ribadendo le difese del primo grado Controparte_1
di giudizio.
All'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 14.07.2025 data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
3 In applicazione del principio della “ragione più liquida”, la corte ritiene di dover rigettare l'appello, fondata essendo la difesa della CP_1
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
In effetti, in ordine alle domande di pagamento di compenso per prestazioni sanitarie rese in favore di Aziende sanitarie provinciali, solo queste ultime sono legittimate passive, essendo riservati alla i CP_1
diversi poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
La Corte di cassazione ha affermato: “In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge regionale della n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla CP_1
stipulazione dei contratti con le strutture accreditate;
pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della che rimane normalmente estranea ad CP_1
essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (Cass. Sez. I. ord. 26 luglio 2023, n. 22509, conforme sezione II, n. 6788/2024).
Dalle considerazioni suesposte discende l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
4 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla le spese Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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