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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4326/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'ISIDORO ALESSANDRO
RICORRENTE contro Contr (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
TAGGIO LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 Cont in forza del contratto di locazione non abitativa stipulato tra le Controparte_2 parti in data 1°.1.2021, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Foggia alla Via Arpi nn. 21 – 23 – 25, Via Pescheria n. 32 e Piazza Federico II n.
1. A sostegno dell'intimazione la società ricorrente ha dedotto la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni relativi all'anno
2023 per euro 9860,00 ed all'anno 2024 per euro 3180,00, oltre ad euro 3.057,33 per oneri condominiali anticipati dalla locatrice.
L'intimata si è opposta alla convalida di sfratto contestando genericamente nel quantum la morosità dedotta ed allegando pure genericamente la pregressa stipula tra le parti di un accordo verbale di riduzione del canone originariamente convenuto.
All'esito della fase sommaria è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
pagina 1 di 2 Nella presente fase processuale la parte intimata non ha depositato memorie integrative, mentre la società intimante ha ribadito le proprie ragioni chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e la condanna della controparte al pagamento dei canoni insoluti ed al rimborso delle spese condominiali.
Orbene, rileva questo giudicante che l'intimante ha allegato il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, regolarmente registrato, ed ha specificamente allegato l'altrui inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni e delle spese condominiali.
Per converso l'intimata si è limitata a contestare genericamente nel quantum la morosità e a dedurre altrettanto genericamente la stipula di un accordo verbale di riduzione del canone, senza provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dedotto.
Pertanto, attesa la consistenza della morosità dedotta, neppure specificamente contestata, sussiste il presupposto della gravità dell'inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di locazione.
Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile locato, atteso il sopravvenuto rilascio forzoso in data 27.1.2025 come da verbale in atti.
La società intimata va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 13.040,00 per canoni insoluti, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al rimborso delle spese condominiali anticipate dalla locatrice pari a complessivi euro 2582,92 (cfr. ricevute di pagamento e distinte di bonifico allegate).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato il grave inadempimento della conduttrice resistente, dispone la risoluzione del contratto di locazione non abitativa stipulato tra le parti in data 1°.1.2021, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in in Foggia alla Via Arpi nn. 21 – 23 – 25, Via Pescheria n. 32 e Piazza Federico II n. 1; dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; condanna il resistente a pagare in favore della controparte la somma complessiva di euro 13.040,00 a titolo di canoni insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al pagamento delle spese condominiali pari a complessivi euro
2582,92; condanna altresì la resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 151,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4326/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'ISIDORO ALESSANDRO
RICORRENTE contro Contr (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
TAGGIO LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 Cont in forza del contratto di locazione non abitativa stipulato tra le Controparte_2 parti in data 1°.1.2021, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Foggia alla Via Arpi nn. 21 – 23 – 25, Via Pescheria n. 32 e Piazza Federico II n.
1. A sostegno dell'intimazione la società ricorrente ha dedotto la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni relativi all'anno
2023 per euro 9860,00 ed all'anno 2024 per euro 3180,00, oltre ad euro 3.057,33 per oneri condominiali anticipati dalla locatrice.
L'intimata si è opposta alla convalida di sfratto contestando genericamente nel quantum la morosità dedotta ed allegando pure genericamente la pregressa stipula tra le parti di un accordo verbale di riduzione del canone originariamente convenuto.
All'esito della fase sommaria è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
pagina 1 di 2 Nella presente fase processuale la parte intimata non ha depositato memorie integrative, mentre la società intimante ha ribadito le proprie ragioni chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e la condanna della controparte al pagamento dei canoni insoluti ed al rimborso delle spese condominiali.
Orbene, rileva questo giudicante che l'intimante ha allegato il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, regolarmente registrato, ed ha specificamente allegato l'altrui inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni e delle spese condominiali.
Per converso l'intimata si è limitata a contestare genericamente nel quantum la morosità e a dedurre altrettanto genericamente la stipula di un accordo verbale di riduzione del canone, senza provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dedotto.
Pertanto, attesa la consistenza della morosità dedotta, neppure specificamente contestata, sussiste il presupposto della gravità dell'inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di locazione.
Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile locato, atteso il sopravvenuto rilascio forzoso in data 27.1.2025 come da verbale in atti.
La società intimata va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 13.040,00 per canoni insoluti, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al rimborso delle spese condominiali anticipate dalla locatrice pari a complessivi euro 2582,92 (cfr. ricevute di pagamento e distinte di bonifico allegate).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato il grave inadempimento della conduttrice resistente, dispone la risoluzione del contratto di locazione non abitativa stipulato tra le parti in data 1°.1.2021, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in in Foggia alla Via Arpi nn. 21 – 23 – 25, Via Pescheria n. 32 e Piazza Federico II n. 1; dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; condanna il resistente a pagare in favore della controparte la somma complessiva di euro 13.040,00 a titolo di canoni insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché al pagamento delle spese condominiali pari a complessivi euro
2582,92; condanna altresì la resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 151,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2