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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 622/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno nove del mese di settembre dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore dodici e quindici minuti viene chiamata la causa fra e , iscritta al R.G. n. 622 dell'anno 2025. Parte_1 Controparte_1
È presente l'Avv. assistito e rappresentato da sé stesso, come da delega Parte_1 in atti. Nessuno è comparso per il . Controparte_1
È altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
L'avv. discute oralmente la causa riportandosi al ricorso e alla memoria Parte_1 depositati, chiede l'accoglimento della domanda introduttiva e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 9 settembre 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 622 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Palazzina n. 237, Parte_1 presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente – E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di contestuale rigetto dell'istanza di pagamento del compenso al difensore.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto depositato in data 21.2.2025, con il quale il Tribunale di Viterbo revocò l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle sigg.re e difese dal ricorrente Pt_2 Controparte_2
nel giudizio civile di opposizione all'esecuzione iscritto al R.G. n. 2575 dell'anno 2021,
e nel contempo respinse l'istanza di liquidazione dei compensi professionali formulata dal difensore;
- che l'avv. ritenendo illegittimo il decreto impugnato, ha chiesto di Parte_1
liquidare in suo favore il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata;
- che la censura di illegittimità del decreto – riferita alla posizione della sola sig.ra
[...]
– è ravvisata dal ricorrente nell'avere il giudice a quo respinto l'istanza di CP_2
liquidazione del compenso professionale, ancorché riferita alle sole attività di studio della controversia e di introduzione del giudizio, svolte nell'anno 2021 ben prima che i redditi della superassero i limiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello CP_2
Stato (anni 2022 e 2023), circostanza peraltro non dichiarata dall'interessata e posta a fondamento della revoca del beneficio;
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che il Ministero della giustizia ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, spettando essa, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla parte e non al suo difensore ed essendo l'opposizione alla revoca pregiudiziale alla contestazione del rigetto dell'istanza di liquidazione, anche qualora il ricorrente voglia rilevare l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha attribuito alla revoca effetto retroattivo;
quanto al merito, il convenuto ha CP_1
affermato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è comunque corretta, per avere la parte disatteso l'obbligo di legge di comunicare ogni variazione del reddito rilevante per il mantenimento del beneficio;
- che l'avv. pur ribadendo di essere pienamente legittimato all'opposizione, CP_3
ha depositato nel corso del giudizio la procura ad litem rilasciata da entrambe le sue assistite;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte;
- che il permanere degli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce presupposto imprescindibile per la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore che quel patrocinio abbia svolto a vantaggio della parte ammessa al beneficio, sicché ove sia intervenuta la revoca dell'ammissione consegue come effetto automatico e privo di autonomia decisoria la statuizione del rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore (cfr. su questo specifico aspetto
Cass. 11.9.2018, n. 21997);
- che, pertanto, la rimozione del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato assume valore affatto pregiudiziale rispetto alla domanda di liquidazione del compenso del difensore, anche qualora (ri)proposta nel giudizio di opposizione al decreto di rigetto della stessa;
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, la legittimazione a proporre opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta esclusivamente alla parte, unica titolare del diritto al beneficio (v., ex pluribus, Cass. 8.6.2023, n. 16154; 30.7.2020, n.
16424; 11.9.2018, n. 21997 cit.), mentre il difensore è legittimato a impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione in quanto titolare del diritto al compenso (v., da ultimo, Cass. 14.2.2024, n. 4082; 23.7.2020, n. 15699; 23.6.2020, n.
12320; 27.1.2015, n. 1539);
- che nel caso di specie l'avv. si è limitato a produrre, peraltro in corso di Parte_1
giudizio, la procura delle sue assistite a rappresentarle e difenderle nel presente giudizio, nel quale – però – non è stata in alcun modo proposta domanda di annullamento del decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma soltanto quella di liquidazione del compenso spettante per l'opera professionale svolta prima che maturassero le condizioni di revoca del beneficio;
- che, in sostanza, non è stata richiesta la rimozione del provvedimento di revoca, che continua a rappresentare un fattore ostativo alla liquidazione del compenso;
- che l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva ha valore dirimente per la decisione e comporta l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti;
- che il rigetto dell'opposizione comporta la condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione al 50% dei parametri medi stante la semplicità delle questioni affrontate e decise;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) respinge l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
contro il decreto impugnato;
Controparte_1
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(b) condanna il ricorrente a rifondere al le spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 425,50 per compensi professionali (di cui € 212,50 per la fase di studio ed € 212,50 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 9 settembre 2025.
Il Presidente
(Francesco Oddi)
Verbale chiuso alle ore sedici e cinque minuti.
pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno nove del mese di settembre dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore dodici e quindici minuti viene chiamata la causa fra e , iscritta al R.G. n. 622 dell'anno 2025. Parte_1 Controparte_1
È presente l'Avv. assistito e rappresentato da sé stesso, come da delega Parte_1 in atti. Nessuno è comparso per il . Controparte_1
È altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
L'avv. discute oralmente la causa riportandosi al ricorso e alla memoria Parte_1 depositati, chiede l'accoglimento della domanda introduttiva e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 9 settembre 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 622 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Palazzina n. 237, Parte_1 presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente – E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di contestuale rigetto dell'istanza di pagamento del compenso al difensore.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto depositato in data 21.2.2025, con il quale il Tribunale di Viterbo revocò l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle sigg.re e difese dal ricorrente Pt_2 Controparte_2
nel giudizio civile di opposizione all'esecuzione iscritto al R.G. n. 2575 dell'anno 2021,
e nel contempo respinse l'istanza di liquidazione dei compensi professionali formulata dal difensore;
- che l'avv. ritenendo illegittimo il decreto impugnato, ha chiesto di Parte_1
liquidare in suo favore il compenso nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata;
- che la censura di illegittimità del decreto – riferita alla posizione della sola sig.ra
[...]
– è ravvisata dal ricorrente nell'avere il giudice a quo respinto l'istanza di CP_2
liquidazione del compenso professionale, ancorché riferita alle sole attività di studio della controversia e di introduzione del giudizio, svolte nell'anno 2021 ben prima che i redditi della superassero i limiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello CP_2
Stato (anni 2022 e 2023), circostanza peraltro non dichiarata dall'interessata e posta a fondamento della revoca del beneficio;
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che il Ministero della giustizia ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, spettando essa, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla parte e non al suo difensore ed essendo l'opposizione alla revoca pregiudiziale alla contestazione del rigetto dell'istanza di liquidazione, anche qualora il ricorrente voglia rilevare l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha attribuito alla revoca effetto retroattivo;
quanto al merito, il convenuto ha CP_1
affermato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è comunque corretta, per avere la parte disatteso l'obbligo di legge di comunicare ogni variazione del reddito rilevante per il mantenimento del beneficio;
- che l'avv. pur ribadendo di essere pienamente legittimato all'opposizione, CP_3
ha depositato nel corso del giudizio la procura ad litem rilasciata da entrambe le sue assistite;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte;
- che il permanere degli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce presupposto imprescindibile per la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore che quel patrocinio abbia svolto a vantaggio della parte ammessa al beneficio, sicché ove sia intervenuta la revoca dell'ammissione consegue come effetto automatico e privo di autonomia decisoria la statuizione del rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore (cfr. su questo specifico aspetto
Cass. 11.9.2018, n. 21997);
- che, pertanto, la rimozione del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato assume valore affatto pregiudiziale rispetto alla domanda di liquidazione del compenso del difensore, anche qualora (ri)proposta nel giudizio di opposizione al decreto di rigetto della stessa;
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, la legittimazione a proporre opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta esclusivamente alla parte, unica titolare del diritto al beneficio (v., ex pluribus, Cass. 8.6.2023, n. 16154; 30.7.2020, n.
16424; 11.9.2018, n. 21997 cit.), mentre il difensore è legittimato a impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione in quanto titolare del diritto al compenso (v., da ultimo, Cass. 14.2.2024, n. 4082; 23.7.2020, n. 15699; 23.6.2020, n.
12320; 27.1.2015, n. 1539);
- che nel caso di specie l'avv. si è limitato a produrre, peraltro in corso di Parte_1
giudizio, la procura delle sue assistite a rappresentarle e difenderle nel presente giudizio, nel quale – però – non è stata in alcun modo proposta domanda di annullamento del decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma soltanto quella di liquidazione del compenso spettante per l'opera professionale svolta prima che maturassero le condizioni di revoca del beneficio;
- che, in sostanza, non è stata richiesta la rimozione del provvedimento di revoca, che continua a rappresentare un fattore ostativo alla liquidazione del compenso;
- che l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva ha valore dirimente per la decisione e comporta l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti;
- che il rigetto dell'opposizione comporta la condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione al 50% dei parametri medi stante la semplicità delle questioni affrontate e decise;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) respinge l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
contro il decreto impugnato;
Controparte_1
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(b) condanna il ricorrente a rifondere al le spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 425,50 per compensi professionali (di cui € 212,50 per la fase di studio ed € 212,50 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 9 settembre 2025.
Il Presidente
(Francesco Oddi)
Verbale chiuso alle ore sedici e cinque minuti.
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