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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg13181 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13181 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CARUSO CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. CARUSO CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 30/06/2025,
[...]
e , premettendo di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Napoli il 14/12/1989 e che dalla loro unione nascevano tre figli, tutti maggiorenni: SS il
20.04.1993, il 08.03.1996 e il Per_1 Persona_2
03.10.2006 - solo quest'ultimo economicamente non autosufficiente - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
Pertanto, vivranno separati, liberi di stabilire la loro residenza e il loro domicilio, ove riterranno più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Alla sig.ra verrà assegnata la casa coniugale sita in Napoli CP_1
alla via Michele Guadagno n. 58. Abitazione condotta in locazione, con contratto intestato al sig. Parte_1
I mobili, arredi e pertinenze presenti in essa, sono lasciati di comune accordo alla moglie, con la facoltà per la stessa di disporre liberamente ed autonomamente.
2 3. I figli hanno raggiunto tutti la maggiore età e nulla verrà disposto in merito all'affidamento ed al diritto di visita.
4. Relativamente al mantenimento del solo figlio (visto Persona_2
che gli altri figli sono economicamente autosufficienti), che da poco ha terminato la scuola secondaria di secondo grado e si adopererà ad immettersi nel mondo del lavoro anche con l'ausilio del padre, il sig. corrisponderà a titolo di contributo la somma di euro 100,00 Parte_1
(cento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario o vaglia postale ovvero altra forma di pagamento che i coniugi vorranno liberamente concordare;
In merito al mantenimento alle altre due figlie, si precisa che ha Per_1
una stabile occupazione lavorativa con regolare contratto di assunzione, mentre in attesa di un lavoro stabile, fa saltuari lavori. Per_3
Inoltre, l'erogazione dell'assegno UNICO familiare universale per i figli verrà riconosciuta nella misura del 50%, in favore di ciascun genitore che ne curerà la richiesta nei termini e nei modi di legge;
5. Entrambi i genitori si renderanno disponibili, rispettivamente, a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, che dovranno essere comunicate e concordate preventivamente tra i due coniugi. Per spese straordinarie devono intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura, eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita della figlia o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
3 In ogni caso le spese straordinarie verranno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al protocollo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.01.2019 che, qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte;
6. Ai coniugi sarà concessa la possibilità di vedersi restituiti gli oggetti strettamente personali e/o appartenendo alla propria famiglia d'origine;
7. I coniugi si danno atto di avere tra loro risolto, transatto e conciliato tutte le ulteriori vicende, patrimoniali e non, relativamente al rapporto matrimoniale che qui si accingono ad interrompere, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, in riferimento alle quali manifestano la loro più ampia soddisfazione e dunque rinunciano ad ogni diritto, ragione, rivendicazione e/o pretesa da esse nascenti. Inoltre, per eventuali morosità pregresse relative a prestiti di natura personale, ne risponderà esclusivamente il coniuge stipulante;
8. Ai fini della valutazione sulla congruita delle condizioni economiche della separazione, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
9. Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
10. Le spese del presente procedimento sono interamente a carico del sig.
” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni,
4 aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.277, parte I, s., sez. C, reg. Atti
Matrimonio anno 1989);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13181 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. CARUSO CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. CARUSO CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 30/06/2025,
[...]
e , premettendo di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Napoli il 14/12/1989 e che dalla loro unione nascevano tre figli, tutti maggiorenni: SS il
20.04.1993, il 08.03.1996 e il Per_1 Persona_2
03.10.2006 - solo quest'ultimo economicamente non autosufficiente - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
Pertanto, vivranno separati, liberi di stabilire la loro residenza e il loro domicilio, ove riterranno più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Alla sig.ra verrà assegnata la casa coniugale sita in Napoli CP_1
alla via Michele Guadagno n. 58. Abitazione condotta in locazione, con contratto intestato al sig. Parte_1
I mobili, arredi e pertinenze presenti in essa, sono lasciati di comune accordo alla moglie, con la facoltà per la stessa di disporre liberamente ed autonomamente.
2 3. I figli hanno raggiunto tutti la maggiore età e nulla verrà disposto in merito all'affidamento ed al diritto di visita.
4. Relativamente al mantenimento del solo figlio (visto Persona_2
che gli altri figli sono economicamente autosufficienti), che da poco ha terminato la scuola secondaria di secondo grado e si adopererà ad immettersi nel mondo del lavoro anche con l'ausilio del padre, il sig. corrisponderà a titolo di contributo la somma di euro 100,00 Parte_1
(cento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario o vaglia postale ovvero altra forma di pagamento che i coniugi vorranno liberamente concordare;
In merito al mantenimento alle altre due figlie, si precisa che ha Per_1
una stabile occupazione lavorativa con regolare contratto di assunzione, mentre in attesa di un lavoro stabile, fa saltuari lavori. Per_3
Inoltre, l'erogazione dell'assegno UNICO familiare universale per i figli verrà riconosciuta nella misura del 50%, in favore di ciascun genitore che ne curerà la richiesta nei termini e nei modi di legge;
5. Entrambi i genitori si renderanno disponibili, rispettivamente, a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, che dovranno essere comunicate e concordate preventivamente tra i due coniugi. Per spese straordinarie devono intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura, eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita della figlia o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
3 In ogni caso le spese straordinarie verranno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al protocollo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.01.2019 che, qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte;
6. Ai coniugi sarà concessa la possibilità di vedersi restituiti gli oggetti strettamente personali e/o appartenendo alla propria famiglia d'origine;
7. I coniugi si danno atto di avere tra loro risolto, transatto e conciliato tutte le ulteriori vicende, patrimoniali e non, relativamente al rapporto matrimoniale che qui si accingono ad interrompere, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, in riferimento alle quali manifestano la loro più ampia soddisfazione e dunque rinunciano ad ogni diritto, ragione, rivendicazione e/o pretesa da esse nascenti. Inoltre, per eventuali morosità pregresse relative a prestiti di natura personale, ne risponderà esclusivamente il coniuge stipulante;
8. Ai fini della valutazione sulla congruita delle condizioni economiche della separazione, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
9. Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
10. Le spese del presente procedimento sono interamente a carico del sig.
” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni,
4 aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.277, parte I, s., sez. C, reg. Atti
Matrimonio anno 1989);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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