Ordinanza cautelare 19 aprile 2019
Decreto decisorio 31 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 19/04/2019, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2019
N. 00386/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI PA e SE EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Ballero e Nicola Melis, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Sarroch, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Madeddu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 1 del 19.01.2018 (ricevuta il 21.02.2018), a firma del responsabile del settore tecnico, edilizia privata ed urbanistica, del Comune di Sarroch, al tempo ing. Raffaele Sundas, con la quale si ordina “il ripristino dello stato dei luoghi allo stato originario dell'immobile preesistente alla realizzazione delle opere abusive realizzate, con la parziale demolizione delle opere abusive medesime”, nella Strada n. 7, Località “Perd'e Sali” – Sarroch (CA), trasmessa a mezzo della nota prot. n. 1336 del 13.02.2018;
- della nota prot. n. 5811 del 21.06.2012 di accertamento edilizio a Sarroch, in località Perd'e Sali, “strada denominata 7”, su foglio n. 39, particella n. 784 e 787, da parte del Comando di Polizia Locale non conosciuta;
- ove e per quanto possa occorrere di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque collegati a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AN GI il 4\7\2018 :
- di tutti gli atti già indicati con il ricorso principale;
- della nota prot. n. 3558 del 23.04.2018 (ricevuta il 30.04.2018), a firma del responsabile del settore tecnico, edilizia privata ed urbanistica, del Comune di Sarroch, ing. Gianluca Lilliu, con la quale viene rigettata l'istanza di rimozione/annullamento/revoca/sospensione (e la richiesta di chiarimenti) dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 13.02.2018 e contestualmente viene dichiarata irricevibile l'istanza di conversione in oblazione della predetta ordinanza presentata dai ricorrenti in data 13.04.2018 (istanza erroneamente indicata dal Comune con la data del 13.03.2018), prot. n. 3258;
- della nota avente ad oggetto “richiesta verifica pratica n. 822” (mai trasmessa ai ricorrenti), a firma del responsabile del settore tecnico, edilizia privata ed urbanistica, del Comune di Sarroch, ing. Gianluca Lilliu, con la quale l'amministrazione ha richiesto al SUAPE integrazioni e modificazioni alla documentazione e ove “si ribadiscono le misure: 6,80 m verso il mappale 211, 6,90 m. verso la strada n. 7, 5,20 m verso il cortile interno. Utilizzando la formula di Erone per la determinazione della superficie del triangolo, si evince che la superficie assentita è pari a 16,47 mq”;
- ove e per quanto possa occorrere di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque collegati a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sarroch;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ha determinato l’ineseguibilità dell’ordinanza di demolizione;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), dichiara improcedibile l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Lensi | Francesco Scano |
IL SEGRETARIO