Sentenza 27 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2004, n. 8034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8034 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECO08 0 34 /0 4 Composta dagli Ill - Presidente - R.G.N. 9685/01 CALFAPIETRA Dott. Vincenzo Consigliere- Cron. 15448 Dott. Salvatore BOGNANNI Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 1838 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 29/01/04 Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, difeso dall'avvocato FRANCO LIBORI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO ER, NO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IO NATOLI, che li difende unitamente all'avvocato QUINTO DE SANTIS, giusta 2004 delega in atti;
165 controricorrenti -1- B avverso la sentenza n. 65/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 04/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso dichiararsi manifestamente infondato il ricorso. -2- " GI C/ NO RG 9685/01 -1- Oggetto: lavoro autonomo, incarico, prova. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'architetto IO NO e AM NO, assumendo d'avere svolto attività professionale in favo- re di IS CA senza ottenerne il compenso ri- chiesto come da notula 6.10.88, questi convenivano in- nanzi al tribunale di Perugia con citazione 24.1.88 onde sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di £ 10.174.652 e accessori. Costituendosi, IS CA contestava la do- manda eccependo di nulla dovere in quanto aveva chiesto all'architetto IO NO un semplice parere sulle modalità di restauro d'una porzione di vecchio edificio ottenendo, di lì a qualche tempo, una bozza a matita che egli aveva contestualmente rifiutata ed in quanto s'era convenuto il pagamento della prestazione solo ove il progetto fosse stato accettato e realizzato. L'adito tribunale accoglieva la domanda con senten- gravame cui za 3.11.95 che lo CA assoggettava a resistevano i NO. Decidendone con sentenza 4.3.00, la corte d'appello di Perugia lo rigettava sulla considerazione che la le- gittimazione attiva dell'architetto IO NO era desumibile dallo stesso interrogatorio formale reso dal- lo CA, mentre non ne era risultata la legittima- GI C/ NO RG 9685/01 -2- infatti, zione del AM NO la cui pretesa, accolta dal primo giudice, non essendo non era stata riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, stata opera quale ausiliare del professionista sebbene la sua fosse stata a questi liquidabile a titolo di spese ex art. 6/b della L 2.3.49 n. 143; che il conferimento del- l'incarico fosse anch'esso desumibile dalle dichiarazio- ni rese dallo CA, il quale non aveva provato i vizi dell'opera professionale per i quali questa sarebbe del pro- risultata non gradita;
che il preteso eccesso fessionista dal mandato ex art. 1711 CC fosse da esclu- dere in ragione della contraddittorietà della linea di- 49 fensiva tenuta dal cliente, valutata questa ex art. 116 ultima parte CPC;
che l'ordinanza 8.4.92 di decadenza dall'assunzione della prova, oltre a non aver formato oggetto di reclamo, era stata, comunque, legittima, in quanto, non essendo stati intimati i testi, non poteva essere chiesto un rinvio per la loro escussione;
che gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto era- no stati legittimamente riconosciuti al creditore in ap- plicazione dell'art. 9 ultima parte della L 2.3.49 n. 143. Avverso tale decisione IS CA proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. GI C/ NO RG 9685/01 -3- Resistevano AM e IO NO con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE - denunziando Con il primo motivo, il ricorrente contraddittorietà della motivazione su di un punto deci- sivo della controversia ed, in relazione a tale censura, richiamando i motivi d'appello, con i quali aveva dedot- to la nullità del rapporto professionale ex art. 2231 CC e la carenza di legittimazione attiva dell'architetto IO NO, disattesi dal giudice a quo in conse- guenza dell'erroneo convincimento espresso sul punto in corte territoriale, sulla questione si duole che la base d'una lettura parziale delle sue risposte all'in- - terrogatorio formale deferitogli ed omettendo anche di considerare le ulteriori dichiarazioni da lui rese all' udienza del 22.1.91, abbia ritenuto ch'egli avesse affi- dato l'incarico all'architetto IO NO, mentre come tale egli aveva inteso indicare il fratello di que- sti, AM, semplice designer ma unico con il quale aveva intrattenuto precedenti rapporti e d abitualmente gratificato del titolo pur non spettantegli, al quale, tra l'altro, aveva richiesto soltanto un bozzett o e non anche un progetto e, comunque, condizionando il compenso per il primo al gradimento dell'opera ed alla s ua attua- zione. GI C/ NO RG 9685/01 +4-A Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando violazione degli artt. 2734 CC e 116/I CPC sull'inscin- dibilità delle dichiarazioni confessorie e loro effica- cia probatoria ribadisce per altri versi i medesimi concetti già espressi nel primo motivo. Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 CC, 116 e 232 CPC nonché omessa pronunzia ex art. si duole che la corte territoriale360 nn. 3 e 4 CPC -- apoditticamente ritenuto contraddittoria la sua abbia difesa senza compiere alcuna analisi né della stessa né delle ulteriori risultanze ed omettendo di valutare la denunziata mancata risposta d'uno degli attori all'in- terrogatorio deferitogli e la mancata prova da parte de- gli attori in ordine all'oggetto dell'incarico. Con il quinto motivo, il ricorrente denunziando omessa motivazione si duole che la corte territoriale abbia omesso di pronunziarsi sugli specifici motivi di impugnazione in tema di svalutazione. -Le prime quattro riportate censure che, integran- dosi a vicenda, per evidente connessione logica possono essere trattate congiuntamente meritano accoglimento sotto entrambi i prospettati essenziali profili attinen- ti l'accertamento, l'uno, della titolarità attiva del GI C/ NO RG 9685/01 -5-A rapporto e, l'altro, dell'oggetto dell'incarico profes- sionale conferito. E' vero, infatti, che al giudice del merito è devo- luta l'individuazione delle fonti del proprio convinci- mento e che, pertanto, lo sono anche la valutazione del- il controllo della loro attendibilità e con- le prove, cludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto del- la controversia, privilegiando in via logica taluni mez- zi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, e che, di conseguenza, ai fini d'una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospet- tategli dalle parti, essendo invece sufficiente che e- gli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio con- vincimento;
è, tuttavia, altrettanto vero che l'eser cizio di tale pur ampio potere trova un invalicabile li- mite nell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato, dalla quale dev'essere agevolmente desumibile 1'iter, che deve risultare logico ed adeguatamente argo- mentato, seguito nella valutazione degli elementi di giudizio acquisiti al processo e della scelta degli uni e non piuttosto degli altri onde pervenire alle assunte GI C/ NO RG 9685/01 -6-A conclusioni, o, quanto meno, del valore probatorio degli uni ritenuto decisivo al punto da implicare necessaria- mente l'implicita pretermissione dell'esame degli altri in quanto logicamente incompatibili con essi e, quindi, con la decisione sulla base di essi adottata. Per il che risulta viziata e suscettibile di censu- 5 CPC la motivazione della sentenzara ex art. 360 n. con la quale si attribuisca apoditticamente valore deci- sivo ad alcuni soltanto degli elementi di giudizio ac- quisiti al processo senz'alcuna adeguata giustificazione dell'implicita scelta di disattendere gli altri elementi di giudizio, pure acquisiti e/o presenti nell'incarto processuale, in virtù dei quali quel valore decisivo a- vrebbe potuto essere infirmato e disatteso. Nella specie, la corte territoriale ha affermato la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo all'attore IO NO sulla base delle sole dichiarazioni rese dal convenuto IS CA, il quale, rispondendo all'interrogatorio formale deferito- gli, aveva identificato il soggetto cui aveva conferito l'incarico come "architetto NO" ed in considera- zione del fatto che, architetto essendo IO NO e non AM NO, l'incarico non poteva, di con- seguenza, essere stato conferito se non al primo. GI C/ NO RG 9685/01 -7- Non ha, tuttavia, minimamente considerato, la corte territoriale, che quella dichiarazione doveva essere in- terpretata nel contesto complessivo delle dichiarazioni delle parti, tanto appellante quanto appellata, esisten- ti in atti, in relazione al motivo di gravame con il quale lo CA aveva espressamente contestato la le- gittimazione attiva (rectius titolarità del rapporto) in capo al IO NO evidenziando come egli avesse conosciuto e contattato il solo AM NO, ri- tenendolo architetto e tale qualificandolo sebbene tale non fosse. Ora, tale argomentazione difensiva che già poteva essere suffragata dal fatto notorio dell'attribuzione, in particolare negli ambienti di provincia, quale quello ove s'è svolta la vicenda, ma non solo, di titoli acca- demici a semplici diplomati operanti nel settore, spe- cialmente ove lo stesso interessato tale equivoco fomen- ti od almeno consenta - nellatrovava piena conferma narrativa concernente lo svolgimento dei fatti ed, in particolare, l'instaurazione del rapporto, quali risul- tanti dagli atti di causa ove adeguatamente esaminati. Operazione cui questa Corte può direttamente prov- vedere essendosi denunziati errores in procedendo in relazione tanto all'art. 116 CPC quanto all'art. 360 n. 4 CPC. GI C/ NO RG 9685/01 -8- Nel rispondere all'interrogatorio lo CA ave- dichiarato, infatti, d'aver incontrato l'architetto va NO, già conosciuto e cui aveva commissionato in precedenza altra opera, e d'avergli affidato l'incarico d'una bozza per il prospetto esterno d'un edificio;
che si trattasse di AM NO e non dell'architetto IO NO trova conferma nella memoria di parte attrice 30.5.90, laddove si dichiara che fu lo CA a contattare il AM (non IO) NO ed a chiedergli uno studio di ristrutturazione, che fu pro- prio AM (non IO) NO ad iniziare uno studio di massima propedeutico per verificare le esigen- ze del cliente, che solo in un secondo momento entrambi i NO ricevettero l'incarico per un progetto esecu- tivo;
la stessa parte attrice ammette, poi, ma solo nel- la comparsa conclusionale di primo grado, che AM NO, pur avendo agito anch'egli per conseguire il pagamento di prestazioni d'architetto, tuttavia archi- essendo unicamente in possesso del diplo-tetto non era, ma professionale d'arredatore. Trovava, inoltre, conferma nel comportamento pro- cessuale di parte attrice del quale non si è tenuto con- to ai fini della decisione sul punto: così dal fatto stesso che AM NO avesse promosso, assieme a RG NO, un'azione cui non avrebbe avuto titolo GI C/ NO RG 9685/01 -9-A né ragione di partecipare ove l'incarico fosse stato af- fidato sin dall'inizio a IO NO;
così dal fat- to, del pari significativo, che AM NO nell' azione persistesse, partecipando al giudizio d'appello, sebbene già il primo giudice ne avesse rilevato il di- fetto di titolarità del rapporto, questo essendo stato dedotto come relativo a prestazioni professionali d'ar- chitetto, ed avesse attribuito all'opera prestata dal AM NO il solo valore di spesa viva per l'ausiliario, peraltro neppure liquidata, a carico del IO NO (dal che, pur rilevandolo, la corte territoriale non ha tratto alcuna logica conseguenza, non solo in tema d'affidamento dell' incarico, ma, lo si nota al solo fine di rimarcare la superficialità della neppure in tema di spese decisione nel suo complesso, incoerentemente condannato lo del giudizio, laddove ha CA a pagarle anche al AM NO); dal fatto, ancora, che AM NO non si fosse pre- sentato a rendere l'interrogatorio deferitogli. Basandosi esclusivamente su d'una formalistica let- tura delle dichiarazioni dello CA, senza rappor- tarle al contesto della vicenda quale emergente dagli altri atti di causa, la corte territoriale è, dunque, palesemente incorsa, in ragione dei principi più sopra richiamati, nel vizio di motivazione denunziato con il GI C/ NO RG 9685/01 -10- ricorso in relazione all'identificazione del soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio o, quanto me- no, tale all'inizio del rapporto stesso, dato che anche la parte attrice aveva ammessO essere il rapporto ini- ziato con il solo AM NO e non anche con il IO NO. Il che introduce l'ulteriore argomento del vizio di motivazione in ordine all'oggetto dell'incarico, poiché sempre la stessa parte attrice aveva ammesso, tanto nel- la ricordata memoria quanto nelle dichiarazioni rese da IO NO in sede d'interrogatorio, che l'opera inizialmente commissionata non era un progetto esecutivo ma uno studio di fattibilità, il che, nella sua sostanza essenziale, coincide con la tesi di parte convenuta per cui non era stato commissionato un progetto ma una boz- za, sia pure con riferimento al prospetto e non alla ri- strutturazione;
la parte attrice aveva, poi, sostenuto che l'incarico relativo al progetto esecutivo era stato conferito in un secondo momento, ciò che parte convenuta aveva sempre negato, onde incombeva alla prima fornire la prova al riguardo. Orbene, il primo giudice aveva ravvisato l'oggetto dell'incarico nella redazione d'un progetto esecutivo di ristrutturazione sulla sconcertante considerazione che la prova consistesse nel fatto dell'avvenuta realizza ww GI C/ NO RG 9685/01 -11- zione dello stesso da parte degli attori, id est che la prova dell'oggetto della prestazione d'una delle parti potesse essere raggiunta non mediante l'acquisizione della prova dell'accordo d'entrambe le parti al riguardo bensi desumendola dall'oggetto della prestazione esegui- ta;
la corte territoriale perviene alla medesima conclu- sione sulla non meno singolare considerazione che lo CA non avesse provato il mancato gradimento del "prospetto" e la difettosità dell'opera "non piaciuta”, che l'incarico professionale fosse "pacifico e provato" e che l'eccesso dal mandato fosse da escludere "non foss'altro per la contraddittorietà della linea difensi- va" dello stesso CA da valutarsi ex art. 116 CPC. E' evidente, anzi tutto, come la corte territoriale abbia confuso la prima parte della difesa dello Scalzeg- gi, nella quale s'era sostenuto che l'incarico, conferi- to al solo AM NO ritenuto architetto, aveva avuto ad oggetto solo una bozza del prospetto dell' edi- ficio da restaurare, con la seconda parte della stessa difesa, nella quale s'era sostenuto che per la commis- sionata bozza il pagamento era stato condizionato al gradimento ed alla realizzazione della stessa, ed abbia illogicamente desunto la prova del conferimento d'un in- carico avente ad oggetto un completo progetto esecutivo di ristrutturazione d'un edificio dalla mancata prova A GI C/ NO RG 9685/01 -12- del rifiuto d'una bozza limitata al prospetto e dei vizi che tale rifiuto avevano determinato. E', inoltre, evidente il vizio logico di motivazio- ne anche laddove, incombendo sulla parte attrice l'onere di provare in positivo la domanda e pur in difetto tota- le di detta prova, questa la corte territoriale ha rite- nuto raggiunta per la mancata prova del fatto negativo dedotto da parte convenuta, senza considerare che per inversione dell'onere della prova non è suffi- aversi ciente la semplice deduzione d'un fatto negativo dell' avversa domanda da parte del convenuto, ma occorre 1'i- nequivoca manifestazione di volontà del medesimo di ri- nunciare ai vantaggi che gli derivano dai principi che regolano l'onere della prova, ponendolo a carico dell' attore, e di assumersi gli svantaggi eventuali del fal- limento della propria prova. E', in fine, evidente il vizio d'insufficiente mo- tivazione laddove la corte territoriale apoditticamente afferma che "l'incarico professionale è pacifico e pro- vato" senza chiarire né di quale incarico si trattasse, visto che le parti avevano fatto riferimento a due og- getti ben diversi d'incarico, né quale fosse la prova del conferimento dell'incarico nei termini sostenuti da parte attrice, visto che, come sopra rilevato, la prova d'un incarico avente ad oggetto la progettazione d'una GI C/ NO RG 9685/01 -13-1 completa ristrutturazione non poteva per alcun verso es- sere desunta dal solo fatto che il convenuto non avesse dimostrato il mancato gradimento e gli eventuali difetti della bozza del prospetto e che parte attrice non aveva fornito alcuna prova della pretesa estensione dell'ori- ginario incarico di studio alla realizzazione d'un pro- getto esecutivo completo. In definitiva, l'impugnata sentenza va annullata per illogica e carente motivazione in ordine agli essen- ziali accertamenti in ordine alla titolarità del rappor- to ed all'oggetto dell'incarico. Non merita, invece, accoglimento il quinto motivo, dacché all'esame degli atti non risulta che alla corte territoriale fosse stata prospettata questione alcuna in tema di rivalutazione. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in re- lazione ai motivi accolti e la causa rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica nella corte d'appello de L'Aquila, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE GI C/ NO RG 9685/01 -14- eAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello de L'Aquila. Così deciso in Camera di Consiglio il 29.01.2004. Il Presidente 1. lighхут est.Il Nettiny IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA AR Di ZZ 27 APR. 2004 общно Marie si Oggi, IL CANCELLIERE AR Di ZZ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-9-2004 serle 4 al n. 106876 versate € 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 1.0. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 TO RI