TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 07.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 12.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2488 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Cairoli n. 29, elettivamente domiciliato in Cagliari, v.le Bonaria n. 80, presso lo Studio dell'Avv. Clementina SOLINAS, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura FURCAS e dall'Avv. Marina OLLA, in forza di procura generale, rogito Notaio del 23.01.2023, in calce alla Per_1
memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“- In via principale:
1) Accertare e dichiarare come non dovute, per le ragioni di cui in espositiva, le
somme richieste dal ricorrente all' mediante il verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione n. 2020011095/DDL e per l'effetto;
2) Annullare, revocare o comunque dichiarare privo di effetti l'atto medesimo in
quanto infondato ed ingiusto;
In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui siano ritenute
dovute delle somme da parte del sig. a titolo di contribuzione per i Parte_1
signori , , e : Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
3) Rideterminare l'ammontare della contribuzione dovuta nella misura dovuta
per i piccoli pescatori autonomi ai sensi della Legge n. 250 del 1958,
commisurata alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola
pesca, al netto dello sgravio contributivo ai sensi della Legge n. 232 del 2016;
In via ulteriormente subordinata, salvo gravame
4) Rideterminare le sanzioni e gli interessi posti a carico del ricorrente sulla base
dei minimi di legge o, ove più favorevole, sulla base del regime sanzionatorio
speciale di cui all'art. 116, comma 10, Legge 388/2000.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Nell'interesse del resistente:
“affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'avviso di addebito;
- rigettare l'avverso ricorso;
pagina 2 - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui parte della domanda sia
fondata, dichiarare dovuta in favore dell' la diversa somma che dovesse CP_2
essere accertata in corso di causa, oltre accessori di legge, dalla scadenza fino al
saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di opporsi al verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...]
2020011095/DDL del 23.02.2021, portante una richiesta di pagamento di euro
82.136,09 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 03/2016
al 12/2020 ed euro 12.488,08 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia, per il periodo dal 03/2016 al 12/2020, per complessivi euro
94.624,17.
GL in particolare ha rappresentato:
− che con verbale del 23.02.2020, l' di Cagliari gli aveva CP_2
comunicato di avere accertato che egli, quale armatore proprietario della motobarca “FR” iscritta al n. CA3798 del Registro Navi Minori e Galleggianti
del Compartimento Marittimo di Cagliari, esercente l'attività di piccola pesca,
avrebbe avuto imbarcati in totale scopertura contributiva Parte_3
(01.03.2016-31.12.2020), (01.03.2016 al 18.2.2019), Parte_4 [...]
(01.03.2016-31.12.2020) e (01.03.2016-31.12.2020); Parte_2 Parte_5
− di avere regolarmente imbarcato i lavoratori citati ma che l' CP_2
aveva ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato non denunciato e aveva preteso che egli ricorrente, nella sua qualità di armatore,
pagina 3 pagasse i contributi previdenziali determinati sulla base della ordinaria assicurazione per i lavoratori dipendenti tout court, per il complessivo importo di euro 94.624,17, di cui euro 82.136,09 a titolo di contributi ed euro 12.488,08 a titolo di somme aggiuntive, per il periodo compreso tra marzo 2016 e dicembre
2020;
− che per il periodo oggetto dei fatti di causa le persone erroneamente individuate dall' come lavoratori subordinati avevano sempre svolto in via CP_2
autonoma l'attività di piccola pesca in acque marine, mediante la predetta motobarca, di stazza inferiore alle 10 tonnellate, e risultavano tutti iscritti negli elenchi ministeriali degli addetti alla piccola pesca, nonché alla relativa Gestione
previdenziale pescatori autonomi presso l' CP_2
− che il ricorrente peraltro, in totale buona fede, durante l'attività di accertamento condotta dal competente Ispettorato del Lavoro di Cagliari, aveva partecipato all'attività ispettiva, all'esito della quale, era scaturito il verbale di accertamento oggi opposto e nel quale le dichiarazioni all'uopo rilasciate erano state strumentalizzate al fine di fondare l'illegittima pretesa;
− di avere, a seguito della notifica del predetto verbale di accertamento, presentato ricorso amministrativo, sia all' che al Comitato dei rapporti di CP_2
lavoro istituito presso l' , con esito negativo. Controparte_3
2. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Nella vicenda scrutinata, l' a seguito di accertamento dell'Ispettorato del CP_2
lavoro di Cagliari a carico dell'odierno ricorrente, armatore della imbarcazione
pagina 4 n. CA3798, aveva emesso nei confronti dell'odierno opponente il verbale Pt_6
unico di accertamento e notificazione n. 2020011095/DDL del 23.02.2021.
In particolare, all'esito della menzionata ispezione, gli Ispettori del lavoro e avevano accertato che , Persona_2 Per_3 Parte_1
titolare della ditta a lui intestata dal maggio 1992, esercitava l'attività di piccola pesca con l'imbarcazione FR CA3798, ormeggiata da sempre in località Porto
LL e che l'equipaggio, fin dagli anni 2000, era composto dai suoi tre figli e dalla moglie, ossia , , e Parte_3 Parte_4 Parte_2 [...]
ancora imbarcati al momento dell'ispezione (01.03.2016 – 31.12.2020), Pt_5
a eccezione di che era sbarcato nel febbraio 2019. Parte_4
Anzitutto, deve ritenersi provato poiché pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che
è proprietario e armatore dell'imbarcazione da pesca FR CA Parte_1
3798, di tonnellate stazza lorda 9,26 e potenza motore KW 13,2/CA 18.
È stato, altresì, prodotto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2020011095/DDL del 23.02.2021, portante una richiesta di pagamento di euro
94.624,17 (doc. n. 1, prodotto con il ricorso).
È, inoltre, in atti il ruolino di equipaggio n. 128529, rilasciato dall'Ufficio
circondariale marittimo di Arbatax per la motobarca FR (doc. n. 3, prodotto con la memoria di costituzione).
Delle plurime dichiarazioni acquisite al giudizio, le uniche che questo Giudice
può ritenere rese da un soggetto terzo e disinteressato, sono quelle di Per_2
essendo, infatti, le testimonianze di , e
[...] Parte_4 Parte_5
inficiate da un vizio inerente allo stretto rapporto di parentela Parte_2
con l'odierno opponente (figli e coniuge in regime di comunione dei beni).
pagina 5 In ogni caso, , (udienza del 27.10.2022) e Parte_4 Parte_5 [...]
(udienza del 20.07.2023) hanno dichiarato che nessun rapporto di Parte_2
lavoro subordinato era mai intercorso tra loro stessi e Parte_1
Quanto al teste di parte opposta, (udienza del 20.07.2023), Persona_2
Ispettore del lavoro, ha confermato il contenuto del verbale anche da lei redatto su cui è stato fondato l'accertamento dell'Ente opposto e ha dichiarato che
“dall'accertamento effettuato non sono emersi fatti da cui risulta che Pt_1
abbia esercitati il potere disciplinare ossia che abbia effettuato contestazioni
disciplinari all'equipaggio” e che in qualità di comandante e Parte_1
previo accordo con il resto dell'equipaggio, decideva quando uscire a pescare e in quali punti, coordinava l'attività dell'equipaggio, indicando il momento e il luogo in cui gettare le reti e le nasse, puntualizzando che l'espressione previo accordo
“significa che chiedeva la disponibilità ai figli prima di andare a Parte_1
pescare perché i figli potevano avere altri impegni lavorativi”.
Alla luce della complessiva prova per testi non è emerso alcun elemento sintomatico dell'esistenza di un rapporto di lavoro di lavoro tra il ricorrente e i familiari , , e Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5
Giova senz'altro all'uopo richiamare sul punto la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, devono comunque essere considerati criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione,
della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura
pagina 6 imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. civ., Sez. L,
10.04.2010, ord. n. 9252; Cass. civ., Sez. L., 25.02.2019, ord. n. 5436; Cass. civ.,
Sez. L, 04.05.2020, ord n. 8444).
I citati indici giurisprudenziali sussidiari, nel caso che interessa, come visto, non sono stati neppure allegati dall' né indagati dall'Ispettorato del lavoro. CP_2
Sul punto, infatti, questo Giudice rileva, inoltre, come anche il verbale ispettivo risulti estremamente scarno e superficiale, nonché fondato interamente sulle dichiarazioni del tutto atecniche rese dallo stesso e dai suoi Parte_1
familiari.
Trova applicazione, tra l'altro, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, per cui, in linea di principio, “Nel giudizio instaurato dall'ente
previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di
contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del
ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 c.n., trattandosi di
annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un
contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 c.n., per atto
pubblico” (massima), ma, in ogni caso, “è vero che nel caso di specie, poiché,
come precisa la Corte d'Appello, la tipologia del natante non richiedeva la forma
scritta del contratto di arruolamento, il ruolino finisce per fare prova solo sul
verificarsi dell'imbarco con quelle posizioni;
9. tuttavia, la Corte d'Appello, oltre
al rilievo sulla fede privilegiata del documento, ha poi in concreto sviluppato un
ragionamento più ampio sulla credibilità dei suoi contenuti;
10. essa ha infatti
evidenziato come l'iscrizione di tali soggetti quali componenti dell'equipaggio
«con la qualifica sopra indicata» induceva a ritenere l'esistenza del lavoro
subordinato, evidentemente ritenendo – con apprezzamento in sé non
pagina 7 necessariamente implausibile - che a quella tipologia di mansioni e qualifica
presumibilmente corrispondano, su un natante ed ove non siano date altre
immediate spiegazioni, posizioni subordinate;
11. considerazioni queste ultime,
che escludono la denunciata contraddittorietà motivazionale, in quanto la Corte
d'Appello non ha negato che le annotazioni potessero in ipotesi riferirsi a
rapporti di tipo diverso, ma ha ritenuto che esse, nel contesto istruttorio
complessivo ed in mancanza di altre immediate e specifiche spiegazioni di esse
con il ricorso giudiziale, facessero propendere per il riferirsi delle stesse ad un
rapporto subordinato, ragionamento nel quale non può ravvisarsi alcuna
illogicità” (in motivazione) (Cass. civ., Sez. VI-L., 02.11.2022, n. 32218).
Né, d'altra parte, la palese lacuna sul piano assertorio può essere colmata con l'esercizio dei poteri istruttori ex officio propri del Giudice del Lavoro.
Giova, infatti, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa
offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della
regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che
il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere
di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa, la mancata allegazione di dati significativi di indagine non consentono a questo Giudice neppure di avvalersi dei propri poteri istruttori ex officio.
pagina 8 Oltre a ciò, si tiene a specificare che, sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, è bene rammentare che la Suprema Corte ha più
volte affermato il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,
mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori,
rese agli Ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. L, 11.09.2018, n. 22074; Cass. civ., Sez. L, 19.04.2010,
n. 9251).
Alla luce del complesso degli elementi indicati, nella vicenda scrutinata, l' CP_2
non ha assolto l'onere della prova, posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 [...]
, , e Pt_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5
Per tutte le ragioni appena esposte, deve essere accolto il ricorso in opposizione all'avviso di addebito in contestazione.
Per l'effetto, deve essere annullato verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011095/DDL del 23.02.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo della cartella impugnata,
rapportate ai minimi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità della materia e in ragione dell'onere probatorio gravante quasi interamente sulla parte soccombente, per tutte le fasi, ad eccezione di quelle introduttiva e istruttoria,
liquidate sui medi tariffari, considerata la complessità della prima e la lunga durata della seconda.
pagina 9
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2020011095/DDL del 23.02.2021;
3. condanna l' Controparte_4
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere delle
[...] Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Cagliari, 12.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 10