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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9882/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032393421000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6723/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l'annullamento della Cartella di Pagamento n.
09420240032393421000, notificata il 30/09/2024, avente ad oggetto Quota Consortile Anno 2022 per
€1.893,88, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Consorzio_1
.
Deduce che la cartella costituisce il primo atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992; la relativa pretesa si fonda sul Piano di Classifica del Consorzio_1 e sull'art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003.
L'AdER si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore
(art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992) e, nel merito, la propria estraneità alle questioni di legittimità della pretesa.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ribadendo la non applicabilità del litisconsorzio necessario e insistendo sui vizi sostanziali della cartella.
Più precisamente, secondo il ricorrente sarebbe inapplicabile l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, poichè non viene in rilievo un caso di vizi di notificazione dell'atto presupposto. Nel caso di specie, il contributo di bonifica è riscosso con cartella ordinaria, senza atto presupposto. Insiste nella violazione art. 23 L.R. Calabria
n. 11/2003 – Illegittimità costituzionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 188/2018) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui prevede il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario.
La pretesa si fonda su disposizione espunta dall'ordinamento.
Ad ogni modo, il Piano richiamato nell'atto impugnato non risulta pubblicato correttamente sul BURC (Delibera
n. 199/2017 riferita a NI Catanzarese). Inoltre, è incompatibile con la normativa regionale del 2017 e contiene discrasie sui criteri di beneficio.
Sostiene che manca il presupposto tributario e che terreni del ricorrente non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio (Cass. nn. 2241/2015, 9511/2019). Afferma anche che l'onere della prova grava sull'ente impositore, ex art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, che non avrebbe assolto ad alcun profilo di prova.
Nella odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di incompletezza del contraddittorio da parte dell'AdER, poichè non viene in rilievo un caso di mancata notifica dell'atto presupposto ed anche in quanto la cartella impugnata costituisce il primo atto notificato al contribuente, tanto che i presupposti dell'accertamento del dovuto
(presupposti sui quali si appuntano le censure di parte ricorrente) sono contenuti nella motivazione della cartella stessa, con piena legittimazione dell'AdER a contraddire (ed interesse della stessa Agenzia a chiamare in giudizio il Consorzio).
1) Nel merito, secondo il più recente orientamento in materia di contributi consortili si afferma che «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato (Cass. 5 ottobre
2018, n. 24644)» (cfr. Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023 e sentenza nr. 4548/2024 della Corte Tributaria di primo grado, sez. 9).
Si tratta di un orientamento che concorre a meglio precisare quanto ritenuto da questa Corte nei casi di illegittima l'esazione del contributo consortile, ogni qual volta sia contestato, come nel caso di specie, il presupposto del beneficio fondiario.
Nel caso odierno, la parte ricorrente non si è limitata a contestare il Piano di Classifica e gli altri atti prodromici
(che nessuno ha prodotto in giudizio, non la resistente Agenzia che pure nella cartella indica estremi e contenuti di tali atti, nè l'intimato Consorzio non costituito), ma ha prodotto elementi di prova "positiva" dell'inesistenza di effetti benefici dell'azione del Consorzio nei propri terreni e nel relativo comprensorio, senza alcuna replica.
La nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Nel caso di specie, nessuna prova del genere è stata fornita al giudizio.
2) Sotto altro profilo, concorrente, la cartella di pagamento impugnata contiene motivazione che suscita evidenti perplessità. Nel dettaglio addebiti della cartella è indicato che il titolo della imposizione è individuato nel "contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003 –art. 23 comma 1 Lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”; correttamente, la difesa di parte ricorrente invoca la sentenza n. 188, depositata il 19/10/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale n.42 del 24/10/2018, cin cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Appare evidente la fondatezza della doglianza.
3) Pertanto, il riferimento a un Piano di classifica non prodotto in giudizio, assente ogni dimostrazione da parte del Consorzio_3 del beneficio fondiario, con il richiamo ad una norma di legge dichiarata incostituzionale;
sono evidenti ragioni che confermano la fondatezza della censura in ordine alla insufficienza della motivazione, non sussistendo in atti alcun riferimento idoneo a far presumere la sussistenza del presupposto dell'imposizione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione nei confronti del procuratore di parte ricorrente. E' necessario precisare che, non essendo il Consorzio intimato nel presente giudizio, rimane impregiudicata la responsabilità della soccombenza tra le Amministrazioni responsabili, rispettivamente, dell'imposta e della riscossione. Ciò comporta che poichè sarebbe spettato all'Agenzia evocare in giudizio il Consorzio per vedersi tutelata dalla soccombenza sulle spese di lite, queste ultime sono poste a carico della sola Agenzia, con salvezza di recupero delle stesse a carico del Consorzio, ove ne risulteranno i presupposti. A tal fine, è disposta la parziale correzione formale del dispositivo nr. 6723/2025, dove per mero errore materiale è stata inserita la condanna in solido del Consorzio insieme all'Agenzia resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessivi, da distrarsi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9882/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032393421000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6723/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l'annullamento della Cartella di Pagamento n.
09420240032393421000, notificata il 30/09/2024, avente ad oggetto Quota Consortile Anno 2022 per
€1.893,88, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Consorzio_1
.
Deduce che la cartella costituisce il primo atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992; la relativa pretesa si fonda sul Piano di Classifica del Consorzio_1 e sull'art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003.
L'AdER si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore
(art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992) e, nel merito, la propria estraneità alle questioni di legittimità della pretesa.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ribadendo la non applicabilità del litisconsorzio necessario e insistendo sui vizi sostanziali della cartella.
Più precisamente, secondo il ricorrente sarebbe inapplicabile l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, poichè non viene in rilievo un caso di vizi di notificazione dell'atto presupposto. Nel caso di specie, il contributo di bonifica è riscosso con cartella ordinaria, senza atto presupposto. Insiste nella violazione art. 23 L.R. Calabria
n. 11/2003 – Illegittimità costituzionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 188/2018) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui prevede il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario.
La pretesa si fonda su disposizione espunta dall'ordinamento.
Ad ogni modo, il Piano richiamato nell'atto impugnato non risulta pubblicato correttamente sul BURC (Delibera
n. 199/2017 riferita a NI Catanzarese). Inoltre, è incompatibile con la normativa regionale del 2017 e contiene discrasie sui criteri di beneficio.
Sostiene che manca il presupposto tributario e che terreni del ricorrente non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio (Cass. nn. 2241/2015, 9511/2019). Afferma anche che l'onere della prova grava sull'ente impositore, ex art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, che non avrebbe assolto ad alcun profilo di prova.
Nella odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di incompletezza del contraddittorio da parte dell'AdER, poichè non viene in rilievo un caso di mancata notifica dell'atto presupposto ed anche in quanto la cartella impugnata costituisce il primo atto notificato al contribuente, tanto che i presupposti dell'accertamento del dovuto
(presupposti sui quali si appuntano le censure di parte ricorrente) sono contenuti nella motivazione della cartella stessa, con piena legittimazione dell'AdER a contraddire (ed interesse della stessa Agenzia a chiamare in giudizio il Consorzio).
1) Nel merito, secondo il più recente orientamento in materia di contributi consortili si afferma che «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato (Cass. 5 ottobre
2018, n. 24644)» (cfr. Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023 e sentenza nr. 4548/2024 della Corte Tributaria di primo grado, sez. 9).
Si tratta di un orientamento che concorre a meglio precisare quanto ritenuto da questa Corte nei casi di illegittima l'esazione del contributo consortile, ogni qual volta sia contestato, come nel caso di specie, il presupposto del beneficio fondiario.
Nel caso odierno, la parte ricorrente non si è limitata a contestare il Piano di Classifica e gli altri atti prodromici
(che nessuno ha prodotto in giudizio, non la resistente Agenzia che pure nella cartella indica estremi e contenuti di tali atti, nè l'intimato Consorzio non costituito), ma ha prodotto elementi di prova "positiva" dell'inesistenza di effetti benefici dell'azione del Consorzio nei propri terreni e nel relativo comprensorio, senza alcuna replica.
La nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Nel caso di specie, nessuna prova del genere è stata fornita al giudizio.
2) Sotto altro profilo, concorrente, la cartella di pagamento impugnata contiene motivazione che suscita evidenti perplessità. Nel dettaglio addebiti della cartella è indicato che il titolo della imposizione è individuato nel "contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003 –art. 23 comma 1 Lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”; correttamente, la difesa di parte ricorrente invoca la sentenza n. 188, depositata il 19/10/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale n.42 del 24/10/2018, cin cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Appare evidente la fondatezza della doglianza.
3) Pertanto, il riferimento a un Piano di classifica non prodotto in giudizio, assente ogni dimostrazione da parte del Consorzio_3 del beneficio fondiario, con il richiamo ad una norma di legge dichiarata incostituzionale;
sono evidenti ragioni che confermano la fondatezza della censura in ordine alla insufficienza della motivazione, non sussistendo in atti alcun riferimento idoneo a far presumere la sussistenza del presupposto dell'imposizione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione nei confronti del procuratore di parte ricorrente. E' necessario precisare che, non essendo il Consorzio intimato nel presente giudizio, rimane impregiudicata la responsabilità della soccombenza tra le Amministrazioni responsabili, rispettivamente, dell'imposta e della riscossione. Ciò comporta che poichè sarebbe spettato all'Agenzia evocare in giudizio il Consorzio per vedersi tutelata dalla soccombenza sulle spese di lite, queste ultime sono poste a carico della sola Agenzia, con salvezza di recupero delle stesse a carico del Consorzio, ove ne risulteranno i presupposti. A tal fine, è disposta la parziale correzione formale del dispositivo nr. 6723/2025, dove per mero errore materiale è stata inserita la condanna in solido del Consorzio insieme all'Agenzia resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessivi, da distrarsi